Corte III
C-416/2006
{T 0/2}
Sentenza del 21 settembre 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas
Trommer e Blaise Vuille, giudici.
Graziano Mordasini, cancelliere.
A._______,
ricorrente, patrocinato dal Patronato INAC Istituto Nazionale Assistenza
Cittadini, via Trevano 72, 6900 Lugano,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità intimata,
concernente
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e ordine di
partenza dalla Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. In data 17 febbraio 2004, A._______, cittadino croato nato il..., ha
presentato all'Ambasciata di Svizzera a Zagabria una domanda di visto per
la Svizzera al fine di raggiungere a B._______ i genitori C._______ e
D._______.
Il 13 maggio 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton
Ticino (di seguito: SPI) ha autorizzato l'entrata in Svizzera dell'interessato
nell'ambito del ricongiungimento familiare.
B. Il 18 novembre 2004, la SPI si è dichiarata disposta ad accordare a
A._______ un permesso di dimora annuale giusta l'art. 38,
subordinatamente art. 36 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita
l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21). L'autorità cantonale ha poi
trasmesso la fattispecie per approvazione all'Ufficio federale
dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES; ora: Ufficio
federale della migrazione: UFM).
C. In data 10 dicembre 2004, l'IMES ha ritrasmesso l'incarto all'autorità
cantonale invitandola ad indicare per quale motivo i coniugi E._______
non avessero richiesto il ricongiungimento familiare per il figlio A._______,
il quale aveva fatto ritorno in patria presso i nonni dopo un anno di
permanenza in Ticino, allora che la sorella aveva vissuto in Svizzera con i
genitori durante sette anni.
Con scritto del 30 aprile 2005, i signori E._______ hanno indicato che
all'epoca A._______ aveva iniziato le scuole dell'obbligo in Croazia,
sottolineando poi il loro desiderio che il figlio li raggiungesse dopo avere
già frequentato un corso di italiano, in modo da inserirsi più facilmente in
Ticino.
D. Il 4 luglio 2005, l'UFM ha informato i coniugi E._______ della sua
intenzione di rifiutare l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
annuale a favore del figlio A._______ e di ordinare il suo allontanamento
dalla Svizzera. Conformemente agli art. 29 e 30 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'autorità
federale ha poi concesso agli interessati la facoltà di esporre le proprie
osservazioni in merito.
E. Con scritto del 31 agosto 2005, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ ha in modo particolare posto l'accento sul suo ottimo
inserimento nella società ticinese, sia in ambito scolastico (iscritto alla
F._______) che sportivo (giocatore presso G._______), il tutto comprovato
con la produzione agli atti di copia di diplomi, risultati scolastici ed
attestazioni.
3F. Con decisione del 30 settembre 2005, l'UFM ha rifiutato la propria
approvazione al rilascio del permesso di dimora postulato. L'autorità
intimata ha in particolare considerato abusiva la domanda dell'interessato,
nella misura in cui essa interveniva dopo che i suoi genitori si trovavano da
15 anni (la madre), rispettivamente 13 anni (il padre) in Svizzera. Inoltre
A._______ ha formulato tale richiesta tre mesi prima di compiere i 18 anni
e dopo aver terminato la scuola dell'obbligo, ciò che lasciava apparire che
l'obiettivo perseguito fosse anzitutto quello di assicurarsi migliori condizioni
di vita e di lavoro in Svizzera. L'UFM ha infine rilevato come il richiedente
avesse vissuto per oltre 17 anni, ovvero per tutta l'infanzia e l'adolescenza,
nel suo paese d'origine.
G. In data 3 novembre 2005, A._______ è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio ricorso egli ha in primo luogo messo in
evidenza il legame vivo ed intenso mantenuto con i genitori, in particolare
con la madre che rientrava quasi settimanalmente e durante le vacanze in
Croazia per rendergli visita. L'interessato ha inoltre asserito di non aver
mai avuto l'intenzione di invocare abusivamente il ricongiungimento
familiare e di aver ritenuto logico presentare la propria richiesta una volta
ottenuto il diploma di maturità. Il ricorrente ha infine ribadito la propria
ottima integrazione scolastica, sportiva e sociale nel contesto ticinese e
svizzero.
H. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame ricorsuale, con
preavviso del 23 dicembre 2005, l'UFM ne ha proposto la reiezione.
I. Con osservazioni del 9 febbraio 2006, agendo per il tramite del suo nuovo
patrocinatore, A._______ ha in sostanza riconfermato la propria posizione.
J. Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 30 luglio 2007, il
Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a produrre tutti i
documenti relativi all'avanzamento dei suoi studi ed i risultati scolastici
ottenuti, nonché ad informarlo sul proseguo della sua formazione.
L'interessato non ha dato seguito a questa richiesta nel termine impartitogli
al 3 settembre 2007.
Considerando in diritto:
1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33
e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
all'approvazione al rilascio di un permesso di dimora con ordine di
partenza dalla Svizzera possono essere impugnate davanti al Tribunale
4amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS, RS 142.20).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv.
2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF ultima frase).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di
ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art. 51 e
art. 52 PA).
2. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di
domicilio.... (art. 4 LDDS). La libera decisione di quest'ultima circa la
concessione dei succitati permessi non può essere pregiudicata da alcun
atto dello straniero (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo
1949 della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri [ODDS, RS 142.201]).
Nelle loro decisioni le autorità competenti a concedere i permessi terranno
conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso
della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS et art. 8 cpv. 1 ODDS) e
veglieranno a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr.
art. 1 let. a OLS.
3. Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio
e la proroga dei permessi.... È riservata l'approvazione da parte dell'UFM
(art. 51 OLS).
In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze
in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, il
cantone è competente per un rifiuto di un permesso di soggiorno iniziale, il
suo rifiuto è in questo caso definitivo (cfr. art. 18 cpv. 1 LDDS).
Per contro, omessi i casi previsti all'articolo 18 cpv. 2 LDDS, il cantone può
accordare validamente un permesso di soggiorno o dimora,
rispettivamente un rinnovo di un siffatto permesso, unicamente a mezzo
dell'approvazione della Confederazione (cfr. art. 18 cpv. 3 e 4 LDDS in
relazione con l'art. 19 cpv. 5 ODDS; DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49
5consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2-3 e giurisprudenza citata; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung [Zbl]
91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung
der Zahl des Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1988 p.
38).
L'art. 18 cpv. 8 ODDS prevede espressamente che l'approvazione
dell'UFM è necessaria nei casi previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Ne
consegue che la competenza decisionale appartiene all'UFM in virtù della
regolamentazione federale relativa alle competenze in materia di polizia
degli stranieri. Il Tribunale, così come l'UFM, non sono legati dalla
decisione favorevole resa dalla SPI in data 13 maggio 2004 e possono
quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità.
4. Giusta l'art. 17 cpv. 2, 3a frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore a 18 anni
hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i
genitori.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo quello di permettere il mantenimento
o la ricostituzione di una comunità familiare completa tra i genitori ed i loro
figli comuni ancora minorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329
consid. 2a e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale federale
2A.621/2002 del 23 luglio 2003 consid. 3.1). Di conseguenza, allorquando
i genitori vivono in comunione tra di loro, l'arrivo in Svizzera di figli
minorenni a titolo di ricongiungimento familiare è in principio possibile in
ogni momento, eccezion fatta dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr. DTF
129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
Il momento determinante per apprezzare l'esistenza del suddetto diritto è
quello dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare (cfr. DTF
130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib
153 consid. 1b, sentenza del Tribunale federale 2A.448/2006 del 16 marzo
2007 consid. 1.2).
Nella fattispecie, C._______ e D._______ sono titolari di un permesso di
domicilio in Svizzera. A._______ è celibe e al momento dell'inoltro della
domanda di ricongiungimento familiare aveva meno di 18 anni. L'art. 17
cpv. 2 LDDS trova quindi applicazione.
5. In materia di ricongiungimento familiare “posticipato” si ritiene che, quanto
più risulta che i genitori hanno, senza validi motivi, atteso a lungo prima di
prevalersi del loro diritto di far venire i propri figli in Svizzera, e quanto più
il tempo che separa questi ultimi dalla maggiore età è corto, tanto più ci si
deve interrogare in merito alle reali intenzioni derivanti da tale modo di
agire e domandare se non si è in presenza di un caso di abuso di diritto
(cfr. in particolare DTF 130 II 113 consid. 4.2. e giurisprudenza ivi citata,
6121 II 97 consid. 4a).
In particolare, il fatto che i genitori vogliano improvvisamente far venire in
Svizzera un figlio prossimo alla maggiore età, allorchè avrebbero potuto
intraprendere tale pratica già parecchi anni prima, costituisce
generalmente un indizio di un abuso del diritto al ricongiungimento
familiare. In effetti, in tali circostanze, si presuppone che lo scopo
prioritariamente ricercato non è quello di permettere e d'assicurare la vita
familiare comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 cpv. 2
LDDS, bensì quello di facilitare la permanenza in Svizzera e l'accesso al
mercato del lavoro al figlio. Ad ogni modo, occorre tenere in debita
considerazione tutte le circostanze del caso specifico che possono
giustificare l'inoltro tardivo di una richiesta di ricongiungimento familiare
(cfr. DTF 126 II 329 consid. 3b, 125 II 585 consid. 2a e giurisprudenza ivi
citata, sentenza del Tribunale federale 2A.285/2006 del 9 gennaio 2007
consid. 3.2).
Il rifiuto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno non è in ogni caso
contrario al diritto federale quando la separazione risulta inizialmente dalla
libera volontà del genitore stesso, quando non si è in presenza di un
interesse familiare preponderante ad una modifica delle relazioni esistenti
fino a quel momento o che un tale cambiamento non risulta imperativo e
che le autorità non impediscono agli interessati il mantenimento dei legami
familiari esistenti fino a quel momento (DTF 124 II 361 consid. 3a, cfr.
inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.621/2002 del 23 luglio 2003
consid. 3.1).
6.
6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che A._______ ha vissuto in
Croazia dalla nascita, eccezion fatta per un periodo di circa un anno nel
1991 in cui egli, con il padre e la sorella, ha raggiunto in Svizzera la
madre, che vi risiedeva dal 1989. Il ricorrente ha quindi vissuto tutta
l'infanzia e l'adolescenza nel suo paese, dove ha pure portato a termine la
sua formazione scolastica.
Egli ha depositato la propria domanda di ricongiungimento familiare in data
17 febbraio 2004, quindi a soli 3 mesi dal compimento del diciottesimo
anno d'età.
6.2 Occorre ora valutare l'esistenza di eventuali validi motivi suscettibili di
spiegare perché la domanda di ricongiungimento familiare sia stata
inoltrata tardivamente e questo sebbene i coniugi E._______, entrambi
residenti in Svizzera da circa 15 anni, avessero potuto presentarla già
parecchi anni addietro.
I coniugi E._______, hanno motivato il differimento della richiesta di
7ricongiungimento familiare con la volontà di permettere al figlio A._______
di proseguire la propria formazione scolastica in Croazia e di frequentarvi
un corso di italiano (cfr. lettera del 30 aprile 2005). Ora, tali motivi non
permettono di giustificare la tardività della domanda di ricongiungimento.
Infatti, mal si comprende perché gli interessati abbiano atteso così a lungo
prima di presentare la propria richiesta, visto che una scolarizzazione
precoce del ricorrente in Svizzera ne avrebbe certamente facilitato
l'integrazione. In effetti, le facoltà di apprendimento (in particolare della
lingua), nonché d'adattamento ad un nuovo contesto di vita, molto
sviluppate presso i bambini, tendono ad assottigliarsi progressivamente
fino all'età adolescenziale; al di là di questo periodo essenziale per lo
sviluppo personale, scolastico e professionale del giovane, l'emigrazione
in un nuovo paese è spesso percepita come uno sradicamento difficile da
superare (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.391/2002 dell'11
febbraio 2003, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo
e di Diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 297/298). Tale scelta risulta ancor più
anomala alla luce del fatto che i coniugi E._______ hanno richiesto ed
ottenuto nel 1996 il ricongiungimento con la figlia H._______, allora
sedicenne, la quale ha poi vissuto per circa 7 anni presso di loro, mentre
nessuna domanda fu presentata per A._______, che all'epoca aveva 10
anni. La sua separazione dai genitori risulta pertanto determinata
esclusivamente dalla libera volontà di quest'ultimi.
La sua richiesta appare anzitutto motivata dall'intenzione di assicurarsi
delle migliori condizioni di vita, di studio e di lavoro, quindi da dei motivi di
convenienza personale, desideri che esulano dalle finalità ricercate con
l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
In assenza di validi motivi tali da giustificarne un inoltro tardivo, la richiesta
di ricongiungimento familiare presentata dal ricorrente all'approssimarsi del
suo diciottesimo anno d'età deve pertanto essere ritenuta come abusiva.
6.3 A titolo abbondanziale, giova rilevare che anche un'eventuale domanda
fondata sull'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101) non avrebbe comportato una differente valutazione della fattispecie.
Infatti in materia di ricongiungimento familiare fondato sull'art. 8 ch. 1
CEDU, è decisiva l'età del richiedente al momento della decisione
dell'autorità (cfr. DTF 133 II 6 consid. 1.1.2 non pubblicato, 130 II 137
consid. 2, 129 II 11 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2 e giurisprudenza ivi
citata; sentenza del Tribunale federale 2A.285/2006 del 9 gennaio 2007
consid. 1.2). A partire dal compimento del diciottesimo anno d'età, si
ritiene che il giovane sia in grado di gestirsi in modo autonomo, eccezion
fatta per i casi in cui soffra d'un handicap o di una malattia grave (DTF 120
Ib 257; 115 Ib pag. 1segg.). Il Tribunale constata che A._______ all'epoca
della decisione impugnata era maggiorenne, non soffre di alcun handicap
8o malattia grave e che quindi la suddetta norma non trova applicazione.
Pur non mettendo in dubbio la documentata buona integrazione del
ricorrente a tutti i livelli nel contesto ticinese ed elvetico, ci si può quindi
attendere dallo stesso che continui a vivere in Croazia, paese in cui ha le
proprie radici ed ha vissuto la gran parte della sua esistenza. Infine, la
relazione dell'interessato con i propri genitori potrà continuare senza una
sua presenza continua sul territorio elvetico, come d'altronde è sempre
avvenuto nel corso degli anni in cui essi hanno vissuto separati (cfr.
ricorso del 3 novembre 2005).
Di conseguenza, l'esame dell'insieme degli elementi della presente
fattispecie induce il Tribunale a ritenere che le condizioni poste dall'art. 17
cpv. 2 LDDS per la concessione di un permesso di dimora a titolo di
ricongiungimento familiare in favore di A._______ non sono adempiute.
7. Si rileva infine come l'interessato non abbia dato seguito alla richiesta del
Tribunale di fornire la documentazione relativa al proseguo della sua
formazione scolastica, di modo che esso è impossibilitato a statuire in
merito ad un'eventuale prolungamento, malgrado l'esito negativo del
ricorso, della sua presenza sul suolo elvetico, al fine di permettergli di
portare a termine gli studi intrapresi. A questo titolo, si sottolinea di
transenna che nel corso della stagione 2006/2007 A._______ ha
proseguito la sua carriera sportiva nelle file del I._______, e che quindi,
molto verosimilmente, egli ha interrotto i propri studi in Ticino.
8. Ne discende che l'UFM con decisione del 30 settembre 2005 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso è respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
91. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 700.- sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo
versato in data 12 dicembre 2005.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (Atto giudiziario)
- all'autorità intimata (n° di rif. 2 082 337)
Rimedi giuridici :
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se
in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione: