Corte II I
C-4180/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dal lic. iur. Salvatore D'Ostuni,
divisione Estero, via XXIV Maggio /,
angolo via IV Novembre n. 2, IT-73040 Neviano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 23 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4180/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1967
al 1976, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
6). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come
meccanico tornitore fino a dicembre 2007, quando si è definitivamente
ritirato dal lavoro per ragioni di salute (doc. 9). Da maggio 2007 venne
addetto, dal datore di lavoro, a compiti più leggeri e con orario ridotto,
per 5 ore giornaliere e con una diminuzione di salario del 45% (doc.
20).
In data 2 febbraio 2007, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 13 aprile 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecce (INPS), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di paresi dello s.p.e.
(sciatico popliteo esterno) a destra di media entità in ernia discale L4-
L5 e spondiloartrosi in pregresso intervento chirurgico (1986) per ernia
discale L4-L5 ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 17). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un estratto di ricovero ospedaliero dal 4 al 12 settembre 2006 per
lombosciatalgia destra esiti remoti (1986) di laminectomia L4-L5 (doc.
10);
- un rapporto d'esame neurochirurgico (Dott. Montinaro) del 26
settembre 2006 (doc. 11);
- i risultati di un esame neurofisiologico del 2 marzo 2007 (con
elettromiografia) attestante una marcata sindrome radicolare L4 e L5 a
destra (doc. 13);
- un rapporto d'esame neurologico (Dott. Pascali) del 6 luglio 2007
(doc. 14).
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C.
Nel suo rapporto del 10 marzo 2008, il Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale (SMR) "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in base alla
diagnosi sopra riferita e dopo aver preso atto che il richiedente ha
lavorato da maggio a dicembre 2007 in misura di 25 ore settimanali
(doc. 20), ha affermato che il richiedente non avrebbe mai subito
un'incapacità di lavoro di livello pensionabile, in quanto l'attività svolta
(verosimilmente intende quella di ripiego assegnata nel maggio 2007)
sarebbe esercitabile in misura completa (doc. 22).
Con progetto di decisione del 19 marzo 2008, l'UAIE ha comunicato a
A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 23).
Con scritto del 4 maggio 2008, il nominato, regolarmente
rappresentato dal lic. iur. D'Ostuni chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 24). Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione del 23 maggio 2008 (doc. 25), l'UAIE ha respinto
la richiesta di prestazioni conformemente al progetto.
D.
Con il ricorso depositato il 18 giugno 2008, A._______, sempre
rappresentato da D'Ostuni, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce un certificato medico del Dott. Russo del
14 giugno 2008, attestante una spondilodiscoartrosi cervicolombare
con sindrome vertebrale (o radicolare) L4-L5, paresi arto inferiore
destro e sindrome ansioso-depressiva. L'insorgente chiede inoltre
l'esonero dal pagamento delle spese processuali. In un secondo
tempo, ha esibito una perizia del Dott. Scarcella dell'8 ottobre 2008, il
quale rileva le ernie discali recidivanti, protrusioni discali multiple,
spondilodiscoartrosi diffusa del rachide, lombosciatalgia destra con
paresi, deficit motori all'arto inferiore destro, radicolopatia, ridotta
ampiezza del canale vertebrale, coxartrosi bilaterale, marcata
sindrome canalicolare del carpo bilaterale, sindrome ansio-depressiva,
tutte patologie che, prese nel loro insieme, causerebbero un'incapacità
di lavoro totale.
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E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa
Sereni-Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione
del 21 ottobre 2008 (doc. 28), ha ammesso un'incapacità al lavoro del
50% come tornitore da maggio 2007 e del 70% da gennaio 2008. In
attività sostitutive, leggere e/o semisedentarie, la sua capacità di
lavoro è dell'80% da maggio 2007 e del 50% da gennaio 2008
(portinaio, sorvegliante, magazziniere, riparatore di piccoli oggetti,
archivista, fattorino nel settore privato).
L'amministrazione ha aderito al parere della Dott.ssa Sereni-Keller ed
ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi. Da questo calcolo ne
risulta un'incapacità di guadagno del 48,06% (arrotondato al 48%) da
maggio 2007 e del 67,54% (arrotondato al 68%) da gennaio 2008.
Svolgendo il calcolo retrospettivo con tali tassi d'invalidità, il ricorrente
avrebbe diritto a una mezza rendita d'invalidità con una perdita di
guadagno del 54,61%. Dal 1° maggio 2008 (periodo d'attesa di un
anno); dal 1° agosto 2008 esisterebbe il diritto ai tre quarti di rendita
(tre mesi dopo il 1° maggio 2008). Va rilevato che nel calcolo in esame,
il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 25% (riduzione massima)
per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (doc. 31,
32). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 dicembre 2008, l'UAIE
propone il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI dal 1°
maggio 2008 ed a tre quarti di rendita dal 1° agosto 2008.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni e la proposta
dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, la parte
ricorrente, con scritto del 15 gennaio 2009, ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il gravame. Produce una nuova
relazione del Dott. Scarcella del dell'8 ottobre 2008.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni-Keller, la quale, nella sua relazione del 27 gennaio
2009, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni.
Duplicando in data 10 dicembre 2008 (recte: 4 febbraio 2009), l'UAIE
si riconferma nelle sue precedenti considerazioni.
Invitata a prendere posizione in merito alla duplica, la parte ricorrente
non ha risposto.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 febbraio 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore vigente fino
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al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di
dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2 febbraio
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 maggio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE, dell'AELS o svizzero.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicuato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità
di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento
determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/
crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione
oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la
riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del
giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è
censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta,
esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione
della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata
comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V
164 consid. 2.2 e 2.3).
Pagina 9
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8.
8.1 A._______, dopo il rimpatrio, ha lavorato nel settore della
metallurgia come meccanico tornitore senza particolari restrizioni fino
a tutto aprile 2007. Il datore di lavoro attesta inoltre che da maggio
2007 l'interessato ha lavorato in ragione di 25 ore settimanali (invece
di 40) con diminuzione di salario del 45% (doc. 20, cifre 7 e 8).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
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conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dall'incarto medico si evince che l'assicurato è portatore di una
paresi dello sciatico popliteo esterno (SPE) a destra di media entità,
deficit della flessione dorsale del piede a destra, in ernia discale L5-S1
(operata nel 1986) e spondilodiscoartrosi; sindrome radicolare di L4-
L5, protrusioni discali multiple a livello cervicale, modesta coxartrosi
destra, sindrome canalicolare del carpo bilateralmente, sindrome
ansioso-depressiva (cfr. perizia medica particolareggiata del 13 aprile
2007 e perizie del Dott. Scarcella).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel
tenore vigente fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, in un primo tempo, sulla scorta del parere del
Dott. Battaglia, l'amministrazione ha negato prestazioni assicurative. Il
medico dell'UAIE, sulla base dei documenti fino allora a sua
disposizione, ha ritenuto che l'interessato avrebbe potuto riprendere
un'attività più leggera al 100% (doc. 22).
In seguito al ricorso, l'incarto è stato sottoposto alla Dott.ssa Sereni-
Keller (doc. 28, 34) che ha evidenziato come l'ospedalizzazione del 4
settembre 2006, dovuta a lombosciatalgia, ha permesso di escludere
Pagina 11
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la necessità di un nuovo intervento chirurgico d'ernia discale, in
quanto la parestesia del nervo sciatico popliteo esterno (destro) è di
entità moderata ed il quadro discale lombare non giustifica alcun
intervento. Del resto, osserva la Dott.ssa Sereni-Keller, lo stesso Dott.
Montinaro, nel rapporto neurochirurgico del 26 settembre 2006 (doc.
11), ha escluso tale eventualità, peraltro rifiutata dal paziente. È
comunque vero che il successivo rapporto EMG del 2 marzo 2007
conferma la presenza di una radicolopatia L4-L5 di tipo cronico. Alla
luce del rapporto del Dott. Russo (14 giugno 2008), emerge soprattutto
una limitazione funzionale del rachide di ¼ e la manovra di Lasègue
positiva a 70° a destra. Un quadro di discrete limitazioni funzionali del
rachide viene descritto anche dal Dott. Scarcella nel suo rapporto
dell'8 ottobre 2008. Viene anche fatto cenno a una sindrome del tunnel
carpale, bilateralmente, comunque non oggettivata e non menzionata
nell'E 213. Inoltre, questi ultimi due sanitari, di parte, accennano
anche a disturbi della personalità, alcoolismo e depressione. Ora,
queste affezioni compaiono per la prima volta con tali referti. Nessun
documento ad atti, menziona tali patologie, perlomeno fino alla data
dell'impugnata decisione. Anche se, come lo pretende il ricorrente,
queste turbe (psichiche) sarebbero presenti da anni, rilevando la
circostanza che l'interessato assume regolarmente antidepressivi ed
ansiolitici, la Dott.ssa Sereni-Keller osserva giustamente che le stesse
non hanno mai impedito all'interessato di svolgere una regolare attività
lucrativa fino, perlomeno, al 30 aprile 2007, ed in misura superiore al
60% fino al 31 dicembre successivo.
Altre patologie vengono accennate dai periti di parte, come
un'ipercolesterolemia, un cheratocono all'occhio destro, una non
meglio misurata ipertensione arteriosa, una gastroduodenite cronica.
Si tratta di turbe del tutto banali che non giustificano certo il
riconoscimento di invalidità di rilievo. A titolo abbondanziale si può
precisare che gran parte delle turbe accennate dai due sanitari di
parte non sono riscontrate prima della data dell'impugnata decisione e
non vengono documentate ma semplicemente elencate e che ad ogni
modo esulano dal periodo di cognizione giudiziaria di cui al
considerando 5.
Dunque, per l'essenziale le patologie invalidanti che interessano
l'insorgente sono di carattere ortopedico/neurologico. Secondo la
consulente dell'UAIE, pur prendendo atto delle descrizioni rilasciate
dai Dott.ri Scarcella e Russo, le limitazioni funzionali sono da imputare
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alla problematica sciatalgica/erniaria e giustificano la cessazione
dell'attività lucrativa di operaio tornitore del settore metallurgico a
partire da maggio 2007, ma non avrebbero impedito all'assicurato di
riprendere un'attività più leggera, semisedentaria in misura dell'80%
dopo questa data, ma solo del 50% dal 1° gennaio 2008.
10.2 Lo scrivente Tribunale ritiene che l'interessato ha lavorato a
tempo pieno fino al 30 aprile 2007. Dopo questa data ha ripreso un
lavoro leggero fino al dicembre successivo con una perdita di
guadagno del 45%. Nessuna invalidità può quindi essere ammessa
prima del 30 aprile 2007. Va rilevato che la stessa perizia medica
particolareggiata del 13 aprile 2007 (doc. 17), coerentemente con la
situazione lavorativa di fatto del richiedente, pur ponendo un tasso
d'invalidità medico teorico del 50%, indica chiaramente che
l'assicurato può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro ed ogni
altro adeguato alle sue condizioni (doc. 17 cifra 11.4 e seg.).
Un peggioramento dello stato di salute dell'interessato potrebbe
essere avvenuto al più presto dopo il mese di maggio 2007 quando la
radicolopatia e le relative limitazioni funzionali lo avrebbero costretto
ad abbandonare il suo lavoro di tornitore per assumere compiti più
leggeri. Questa valutazione può essere condivisa. Nell'incarto medico
non vi sono però documenti che giustificherebbero che neppure
un'attività leggera sarebbe stata ancora possibile. Il certificato del Dott.
Pascali del 6 luglio 2007 indica che l'interessato presenta dei deficit
motori e che si sottopone a un trattamento continuo. I dottori Russo e
Scarcella, nei loro rispettivi certificati del 14 giugno e 8 ottobre 2008,
confermano il carattere ingravescente della patologia ortopedica senza
tuttavia specificare la sua evoluzione nel tempo.
La Dott.ssa Sereni-Keller ha preso conoscenza di questa
documentazione e ha ammesso che da maggio 2007 l'interessato era
impedito nell'esercizio di un'attività leggera al 20% e da dicembre
2007 al 50%. Questo apprezzamento non trova tuttavia riscontro nei
documenti medici ad atti. Ancora il 13 aprile 2007, i medici dell'INPS
ritenevano esigibile il lavoro di meccanico tornitore quindi, a fortiori,
un'attività più leggera. Né il Dott. Pascali né nessun altro documento
attestano un repentino aggravamento dello stato di salute. Il Dott.
Scarcella nella sua perizia dell'8 ottobre 2008 rileverebbe certo un
quadro patologico più grave ma questa perizia esula dal potere di
cognizione giudiziaria di questo Tribunale (cfr. consid. 5). L'interessato
ha lavorato a tempo parziale fino al dicembre 2007 ma non è dato
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sapere quale è la misura della riduzione della sua capacità lavorativa
in attività leggere. Non si vede neppure per quale motivo l'incapacità di
lavoro sarebbe aumentata dal 20 al 50% nel dicembre 2007. Questa
circostanza non trova conferma in alcun esame medico. Per stabilire la
data dell'aggravamento non ci si può riferire esclusivamente alla data
della cessazione dell'attività lucrativa, che può essere imputabile
anche ad altri motivi. Mancano inoltre i referti oggettivi, come ad
esempio radiografie, per potere fare una diagnosi precisa delle
patologie di cui è affetto l'interessato.
10.3 Visto quanto precede, si deve ritenere che la decisione
impugnata non poggia su di un'adeguata istruttoria. Ora, fatte queste
considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di
guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica da maggio 2007 fino alla data dell'impugnata
decisione (23 maggio 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto ad un esame approfondito in ortopedia/neurologia,
psichiatria ed internistica nonché a tutti quegli esami specialistici che il
caso richiede.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro
dopo il maggio 2007, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso,
l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata
indagine comparativa dei redditi.
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12.
Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, viste la memoria di ricorso e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'400.-, da porre a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 23 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'UAIE perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'400.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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