Corte II I
C-4183/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 20 maggio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4183/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1989
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità. Dal 1995 era alle dipendenze quale aiuto
meccanico di una ditta di apparecchi elettrici di Croglio (TI) in ragione
di 40 ore settimanali; è rimasto assente dal lavoro dal 13 giugno 2005
al 31 marzo 2006 ed è stato licenziato con effetto a quest'ultima data.
Il 31 maggio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni AI dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'assicurato ha segnatamente prodotto: un certificato medico del 18
maggio 2006 (Dott.ssa Rossinelli) attestante un diabete mellito I noto
dal 1988 in scarso compenso, artrite reumatoide seronegativa esordita
nel 2005 con spondilite, sindrome fibromialgica, disturbo depressivo
reattivo ossessivo con fobie multiple; un attestato psichiatrico del 26
aprile 2006; una perizia medico-legale del 22 marzo 1997 del Dott.
Enrico; un breve rapporto d'esame oftalmologico dell'8 maggio 2006;
un attestato dell'Ospedale di Como (reumatologia) del 26 aprile 2006
ove si conferma l'artrite reumatoide seronegativa in fase attiva,
fibromialgia con 13 tender-points, problemi epatici da intolleranza ad
alimenti; rapporti del servizio di diabetologia del 2006.
È stato esibito l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI/SUVA) relativo ad un incidente della
circolazione subito il 6 luglio 1996, nel quale il nominato riportò una
frattura della clavicola sinistra, che ha comportato una residua
cervicobrachialgia bilaterale a sinistra ed esiti di contusione alla spalla
destra nel maggio 2000. Non sono state erogate rendite d'invalidità
dall'assicuratore infortuni.
B.
Il medico curante, Dott.ssa Rossinelli nei suoi rapporti del 18 maggio
2006 conferma l'artrite reumatoide accompagnata da uno stato di
netta depressione ansio-reattiva di tipo fobico-ossessivo e l'incidenza
debilitante della scarsa risposta alle cure del diabete tipo I. Il Dott.
Camboni, psichiatra, attesta nel suo rapporto del 29 giugno 2006
l'assoluta incidenza invalidante della patologia psichica (100%).
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Nel questionario per il datore di lavoro, la Minimotor SA conferma che
il dipendente aveva il compito di modificare dei pezzi in officina, con
tornitura, fresatura, brocciatura da svolgere in posizione alternata
seduta/in piedi; il lavoro non era da considerarsi pesante.
È stato esibito l'incarto della Cassa malati dal quale emergono, oltre ai
certificati delle assenze da imputare a malattia, una perizia del
Dott. Pianezzi all'Allianz assicurazioni (24 settembre 2006), il quale
giustifica una piena incapacità al lavoro per poliartrite reumatoide
sero-negativa, diabete e disturbo ansio-depressivo.
L'amministrazione ha disposto una visita polispecialistica presso il
Servizio di accertamento medico di Bellinzona (SAM), ove l'interessato
è stato visitato l'11, 12, 17, 20 e 30 luglio 2007 con approfondimenti in
psichiatria, reumatologia, endocrinologia. I periti hanno rilevato la
diagnosi sostanziale (dettaglio nella parte in diritto) di sindrome da
disadattamento mista ansio-depressiva, diabete mellito I con sporadici
microaneurismi al polo posteriore dell'occhio sinistro, polineuropatia
periferica agli arti inferiori, sindrome algica generalizzata, sovrappeso
(BMI 30), ritenendo il paziente inabile al lavoro in misura del 30%.
L'incarto è stato esaminato dal Servizio medico regionale Ticino (SMR;
Dott. Evangelisti) che, con nota del 14 novembre 2007, ha condiviso le
conclusioni del SAM, riferendo che l'assicurato sarebbe abile nel suo
lavoro in misura del 70% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto). L'indagine comparativa dei redditi, comunque svolta
dall'amministrazione, ha posto in luce che il nominato, tenuto conto di
un salario precedente l'invalidità di Fr. 39'910.- nel 2006 e di un salario
dopo l'invalidità di Fr. 35'222.- (svolto al 70%) subirebbe una perdita di
guadagno dell'11,75%. L'interessato non avrebbe pertanto diritto né
alla rendita né al reinserimento professionale. Il Consulente in
integrazione professionale (CIP), nella relazione del 20 dicembre
2007, ha confermato tale valutazione.
Con progetto di decisione del 19 febbraio 2008, l'Ufficio AI cantonale
ha disposto la reiezione della domanda di prestazioni. Con la risposta
del 12 marzo successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INAS di Locarno, contesta il progetto di cui sopra e produce
un certificato medico del Dott. Malavicini nel quale si fa stato di un
aggravamento delle sue condizioni di salute. Successivamente è stato
esibito l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 18
settembre 2006, nonché il certificato 26 marzo 2008 del servizio di
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diabetologia di Arcisate ed una nuova relazione del Dott. Camboni del
10 aprile 2008, il quale attesta un peggioramento della sintomatologia
psichica tale da motivare un'invalidità minima del 35% dal solo profilo
psichico; gli esami ematochimici del 18 marzo 2008 ed un certificato
medico del 14 aprile 2008 del Dott. Malavicini nel quale si menziona la
nota diagnosi.
Nel frattempo, in esito a richiesta dell'interessato, l'amministrazione ha
dato avvio ad un programma di aiuto al collocamento (consulenza e
sostegno alla ricerca di un impiego).
I referti medici prodotti dall'assicurato sono stati sottoposti in esame al
sanitario del SMR, il quale (rapporto del 6 maggio 2008) ha affermato
che la documentazione in parola non apporterebbe novità rispetto a
quanto già accertato al SAM.
Con decisione del 20 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
richiesta di rendita AI e di provvedimenti professionali.
C.
Con il ricorso depositato il 20 giugno 2008, A._______, rappresentato
dal Patronato INAS di Locarno, ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto ad almeno mezza rendita AI e la prosecuzione dell'aiuto al
collocamento. Nulla chiede in merito ad un eventuale riqualificazione
professionale. Produce documentazione già ad atti.
Nella sua risposta di causa del 19 settembre 2008, l'Ufficio AI
cantonale propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui,
per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del
presente giudizio. A tale conclusione si è associato l'UAIE nelle sue
osservazioni del 29 settembre successivo.
In merito al programma di aiuto al collocamento, va rilevato che questo
è stato sospeso fino a definizione della presente vertenza (cfr.
comunicazione interna del CIP del 1° luglio 2008).
D.
Dopo aver preso atto delle rispettive osservazioni, il Patronato INAS,
con scritto del 15 ottobre 2008, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso. Produce, a suffragio delle sue
conclusioni, una relazione medica allestita il 25 giugno 2008 dal Dott.
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Enrico, il quale, nella sostanza, riprende la diagnosi esposta dai periti
del SAM senza aggiungere novità patologiche, ma ritenendo
l'interessato invalido nella misura di almeno il 65-70%.
Ricevuta la replica, l'amministrazione AI cantonale ha sottoposto gli
atti al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nel suo rapporto
del 14 novembre 2008, constata l'assenza di nuovi elementi che
depongano in favore dell'assicurato.
Duplicando in data 17 novembre 2008, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
ripropone la reiezione del ricorso. A questa conclusione si allinea
anche l'UAIE nella sua duplica del 24 novembre successivo.
Nella sua presa di posizione del 3 dicembre 2008 la parte ricorrente
ha confermato le conclusioni del ricorso, censurando in particolare il
calcolo comparativo dei redditi.
E.
Invitato con ordinanza dell'11 dicembre del TAF a fornire un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, l'interessato
ne ha chiesto l'esenzione. Ha compilato l'apposito formulario di
assistenza giudiziaria dal quale si desume che egli non percepisce
alcun reddito e dipende finanziariamente dalla madre.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 31 maggio 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 maggio
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 maggio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
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permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dal 1995 A._______, frontaliere, era alle dipendenze di una ditta
di produzione di apparecchi elettrici, in ragione di 40 ore settimanali e
per un salario adeguato alla sua qualifica di aiuto meccanico (non
qualificato). Non si è più presentato al lavoro, per ragioni di malattia,
dopo il 9 giugno 2005 ed è stato licenziato con effetto 31 marzo 2006.
Per il seguito non ha più ripreso alcun lavoro.
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Nel caso in esame, alla luce delle diverse patologie presenti,
l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a
visita polispecialistica presso il Servizio di accertamento dell'invalidità
di Bellinzona (SAM). Il nominato è stato sottoposto a consulti in
endocrinologia (Dott. Chanda), reumatologia (Dott. Christen),
psichiatria (Dott. Bazeghy). Nella relazione finale del 21 agosto 2007, i
medici del SAM hanno rilevato:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansio-depressiva.
Diabete mellito tipo I con/su:
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diagnosi posta nel 1988, sporadico microaneurisma al polo posteriore
dell'occhio sinistro, polineuropatia periferica agli arti inferiori.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
sindrome algica generalizzata.
adiposità (BMI 30) con dislipidemia.
La documentazione esibita posteriormente alla perizia del SAM non ha
evidenziato, nella sostanza, altre malattie in atto.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
Nel corso dell'istruttoria è sorto il problema di sapere se la patologia
reumatica sia da iscriversi nell'ambito di una fibromialgia vera e
propria (medici curanti dell'interessata), oppure di una sindrome algica
generalizzata (Dott. Christen del SAM). Non è dato inoltre a sapere se
si possa parlare di artrite reumatoide o se le doglianze in esame siano
semplicemente da iscriversi in un'artrite sero-negativa, senza
caratteristiche reumatiche infiammatorie. Trattasi di meri problemi di
dottrina medica che l'assicurazione per l'invalidità non è chiamata a
dirimere. Piuttosto, sono le conseguenze di una determinata malattia,
nella specie di tipo reumatico, ad essere determinanti. Determinante è
quindi il parere del perito circa le influenze debilitanti (forma e misura)
di una patologia del campo reumatologico, seppur non ben definite
(fibromialgia o sindrome algica generalizzata; artrite reumatoide vera e
propria o artrite reumatoide sero-negativa senza segni infiammatori).
In merito alla fibromialgia o sindrome da dolore somatoforme va
comunque rilevato che tra i danni alla salute psichica, i quali come i
Pagina 11
C-4183/2008
danni fisici possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia
(MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 64 n. 93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso,
e dunque non costituiscono turbe a carico dell'AI le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve
essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (DTF 102 V 166;
VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Dunque, nel quadro di un esame del diritto a prestazioni (o in caso di
revisione) le manifestazioni soggettive di dolori devono essere
confermate da osservazioni mediche concludenti, a difetto di ciò un
apprezzamento di questo diritto a prestazioni non può essere garantito
in modo conforme al principio di parità di trattamento fra gli assicurati.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della
ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale son sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo
stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF
130 V 352 consid. 2.2.2 ).
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, vi è, da una parte, la valutazione dei periti del
SAM che ritengono il nominato ancora in grado di svolgere un lavoro
simile al precedente in misura del 70% (con presenza per tutto il
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giorno ma rendimento ridotto del 30%), dall'altra, alcuni medici che
pongono un tasso d'invalidità oscillante fra il 35 ed il 50% (Dott.
Camboni, psichiatra ed altri sanitari a firma illeggibile) in attività
d'ufficio. Infine, il Dott. Enrico (specialista in ortopedia), autore, fra
l'altro, della certificazione esibita in sede di replica (25 giugno 2008), si
associa al parere del Dott. Camboni considerando il paziente invalido
in misura del 35% almeno (solo per la patologia psichiatrica) e,
complessivamente, in misura del 65-70%.
11.2 Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAI cantonale (in casu
un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
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11.3 Ora, il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal
convincente parere dei sanitari del SAM. La parte ricorrente non ha
esibito documentazione sanitaria che possa porre in dubbio in modo
convincente l'analisi operata dai sanitari di tale servizio.
La patologia che sembra avere il rilievo più importante è di tipo
endocrinologico. A._______ è portatore dal 1988 di un diabete di tipo I
mal curato. L'interessato non è in grado di gestire l'autocontrollo
glicemico e, perciò, subisce le conseguenze di tale disordine igienico-
profilattico. Oltretutto, secondo il perito (Dott. Chanda), il paziente
sarebbe mal informato sulle questioni dell'effetto glicemico dell'insulina
e non riesce a dosare gli interventi di iniezione ed a programmarli in
modo adeguato. Da ciò ne deriva, soprattutto, una polineuropatia
periferica che, nei momenti critici, è senz'altro debilitante. Compito è
dunque dell'assicurato di ovviare a tale situazione da imputare, più che
altro, ad una sua negligenza e/o non informazione. Verosimilmente,
questa situazione è dovuta ad un certo atteggiamento depressivo e,
pertanto, la patologia in parola si dovrebbe esaminare anche da un
punto di vista psichico. Per quel che si riferisce alle influenze della
turba diabetica sul visus, per ora, non vi sono problemi di debilitazione:
il visus corretto permane di 10/10 in 00.
Dal lato reumatologico è irrilevante sapere se il paziente presenti una
fibromialgia con 11, 15 o 18 tender points tipici di tale turba, come lo
attestano alcuni medici specialisti curanti, o semplicemente una
sindrome algica generalizzata, come ritenuto dal Dott. Christen
(reumatologo) del SAM. Peraltro non sembra esistere una vera e
propria artrite reumatoide, in quanto gli esami effettuati non hanno
posto in evidenza alterazioni infiammatorie ed i parametri specifici
sono tutti negativi senza eccezioni. La MRI delle articolazioni
sacroilliache del 30 luglio 2007 non evidenzia processi infiammatori
attivi o manifeste alterazioni attribuibili a pregressa sacroileite. Dal
punto di vista reumatologico/ortopedico non esiste dunque alcuna
invalidità.
Il problema psichiatrico (Dott. Bazeghy) è invece più meritevole
d'attenzione. L'assicurato ha un'espressione rallentata e tesa,
emotivamente è labile, il tono della voce è diminuito e la mimica è
povera. Egli appare angosciato e preoccupato in modo eccessivo.
Socialmente è isolato e la cura antidepressiva seguita non riesce a far
apparire i risultati sperati. Secondo il medico curante la tendenza del
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paziente è quella di lasciarsi andare e di non reagire agli eventi della
vita sociolavorativa ed affettiva. Per lo psichiatra del SAM il tasso
d'invalidità si aggira attorno al 10-20% per qualsiasi lavoro. Il suo
medico curante (Dott. Camboni) è del parere che il grado d'invalidità è
situabile al 35%. Ora, lo stesso medico di parte non pone un'abilità al
lavoro attingente un livello di almeno il 40%.
11.4 Il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare come la
determinazione del grado d'incapacità lavorativa globale di un
assicurato affetto da diverse patologie debba avvenire sulla base di
una valutazione complessiva e che non possa essere frutto della mera
addizione matematica delle singole inabilità parziali (SVR 2008 IV n.
15 consid. 2.1; DTF 123 V 50 consid. 3b).
I periti del SAM hanno ritenuto che l'interessato potrebbe ancora
svolgere in misura del 30% attività non eccessivamente pesanti, come
ad esempio il suo precedente lavoro di aiuto meccanico-montatore.
Ponendo questo tasso d'invalidità essi hanno ampiamente tenuto
conto di tutte le affezioni menzionate e delle limitazioni presenti. I
sanitari incaricati hanno in particolare precisato che questa
valutazione è da intendersi come una presenza al lavoro durante tutto
il giorno, ma con rendimento ridotto. L'incapacità lavorativa dovrebbe
essere fatta risalire al giugno 2005 (interruzione della sua attività). Da
quanto riferito dall'ex datore di lavoro, i compiti assegnati a A._______
erano, fra gli altri, quello di modificare dei pezzi standard in officina
tramite tornitura, fresatura e "brocciatura"; questo lavoro si svolgeva
per circa il 50% in posizione seduta e per il resto eretta. Non erano
previsti sollevamenti di pesi superiori a 5-6 kg. L'attività in parola è
dunque di tipo semileggero e corrisponde alle indicazioni fornite dai
periti. L'insorgente, date soprattutto le sue affezioni endocrinologiche e
le doglianze (soggettive) reumatologiche, necessita di pause per
curare il diabete, deve evitare turni notturni e stress, come pure aree
pericolose, ponteggi, scale a pioli, ecc. Il suo era un lavoro semplice,
piuttosto ripetitivo, non necessitante una particolare formazione,
quanto piuttosto un'esperienza.
Visto quanto precede, si deve ritenere che A._______, da giugno
2005, ha presentato un grado d'incapacità nel suo lavoro del 30% al
massimo. Ossia, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro, ma con
un rendimento del 70%, ciò che avrebbe comportato una diminuzione
di guadagno del 30%, tasso insufficiente per aver diritto ad una rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 La presente procedura è di principio soggetta al pagamento di
spese processuali (art. 69 cpv. 1bis e 2 LAI).
Nel ricorso del 20 giugno 2008 il Patronato INAS di Locarno, agendo
in nome e per il conto di A._______, ha sostanzialmente formulato una
domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene al pagamento di
queste spese.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007).
Da quanto sottoscritto dal Patronato INAS e comprovato dalle
fotocopie dei certificati esibiti si evince che il ricorrente non ha
praticamente alcun introito dovendo tuttavia fare fronte alle usuali
spese per vivere, motivo per cui si giustifica concedergli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Pertanto, non vengono prelevate spese
processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e non si prelevano
spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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