B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4199/2011
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A.______,
rappresentato da B._______, …,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A.______ (in seguito: A._______), cittadino peruviano, ha ottenuto il 24
ottobre 2006 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone
Ticino un permesso di dimora B valido fino al 23 ottobre 2007, allo scopo
di seguire un percorso formativo presso l'Università della Svizzera italia-
na. Egli ha quindi ottenuto il rinnovo del citato permesso dapprima fino al
23 ottobre 2008 e quindi sino al 23 ottobre 2009.
B.
Interrotti gli studi per problemi di salute, egli si è recato nel Cantone Fri-
borgo il 5 marzo 2009, dove tra il giugno 2009 e gennaio 2010 ha conse-
guito 4 certificati relativi allo studio della lingua tedesca e francese. Du-
rante il suo soggiorno a Friborgo egli ha lavorato per il comune di ... dal
1° luglio a 31 agosto 2009, e per ... dal 1° settembre al 14 dicembre 2009.
L'11 novembre 2009 l'interessato si è recato presso l'Ufficio regionale de-
gli stranieri di Bellinzona per rinnovare il permesso di soggiorno. Egli fu
quindi indirizzato agli Uffici del Cantone Friborgo, poiché intenzionato a ivi
stabilirsi. Il Service de la population del citato cantone ha quindi predispo-
sto, il 9 dicembre 2009, il rifiuto della domanda presentata il 3 dicembre
precedente, con la motivazione che l'interessato era giunto nel Cantone
Friborgo senza il consenso delle competenti autorità e aveva lavorato per
il comune di ... e ... senza alcun permesso.
C.
Con ordonnance pénale del 20 aprile 2010, pronunciata dal giudice di i-
struzione del Cantone Friborgo, A._______ è stato ritenuto colpevole di
violazione alla legge federale sugli stranieri, segnatamente per non aver
segnalato il proprio arrivo nel Cantone Friborgo e di avervi esercitato in
seguito un'attività lucrativa senza permesso dal 1° luglio al 14 dicembre
2009. Ritenuto colpevole per negligenza è stato condannato alla multa di
fr. 300.-.
D.
Inoltre con decreto di accusa del 16 marzo 2011, non impugnato e cre-
sciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato
A._______, alla pena di 30 aliquote giornaliere per Fr. 30.- cadauna, per
complessivi Fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni, poiché ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli
stranieri, in particolare per soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in
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altre località non meglio indicate, dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010,
privo del permesso di dimora B (art. 115 cpv. 1 lett. b della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20])
E.
Il 29 aprile 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha
quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido
sino al 28 aprile 2014. L'autorità federale ha motivato la propria decisione
genericamente con "violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine
pubblici per infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) (art. 67
LStr)". Il 23 giugno seguente, la decisione di divieto d'entrata è stata noti-
ficata alla rappresentante dell'interessato.
F.
Con ricorso del 25 luglio 2011 A._______ ha chiesto di annullare la citata
decisione e di revocare il divieto di entrata in Svizzera. A sostegno delle
proprie conclusioni egli ha sostanzialmente allegato di aver violato la leg-
ge in "buona fede" convinto che il permesso di dimora ottenuto in Ticino
fosse valido anche per il Cantone Friborgo. Egli sottolinea inoltre che du-
rante questo periodo egli ha potuto lavorare perfino per un ente pubblico
e ottenuto anche il certificato AVS. A._______ ha quindi indicato che so-
lamente nel quadro di una sua regolarizzazione di trasferimento e rinnovo
presso il Cantone Friborgo le autorità si sono accorte della propria situa-
zione. Egli ha concluso quindi sostenendo che sulla scorta di queste con-
siderazioni il divieto di entrata appare eccessivo, anche a motivo che di-
venterebbe impossibile il proseguimento degli studi in Svizzera dopo i
numerosi sacrifici assunti dalla propria famiglia.
G.
Con risposta del 5 ottobre 2011 l'autorità di prime cure si è riconfermata
nella propria decisione rilevando che il ricorrente ha soggiornato illegal-
mente in Svizzera svolgendo perdipiù un'attività lucrativa abusiva, violan-
done in questo modo l'ordine e la sicurezza pubblici. Giustificato sarebbe
dunque il divieto d'entrata pronunciato sulla scorta dell'art. 67 LStr.
H.
Con replica del 17 ottobre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie
allegazioni di fatto ed di diritto.
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Pagina 4
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF.
In particolare, le decisioni in divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il
quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale
statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i-
nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve di-
sporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costi-
tuire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni in-
ternazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura
di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizze-
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ro, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un
soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen).
L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema
PHILIPP EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr,
n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di
sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le se-
guenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che
consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un
visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cit-
tadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno
valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del
soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un
paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai
fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali
degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
3.3 In virtù dell'Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini peru-
viani per entrare nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l'obbligo di
presentare un visto valido.
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Pagina 6
4.
4.1 Inoltre giusta l'art. 27 LStr uno straniero può essere ammesso in Sviz-
zera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se
la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfe-
zionamento può essere intrapreso (let. a); vi è a disposizione un alloggio
conforme ai suoi bisogni (let. b); dispone dei mezzi finanziari necessari
(let. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari
per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (let. d). Ai sensi
dell'art. 33 cpv. 1 LStr per i soggiorni di oltre un anno è rilasciato un per-
messo di dimora. Il titolare di un permesso di dimora può in particolare
scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rila-
sciato il permesso (art. 36 LStr). In particolare la legislazione federale in
materia di diritto degli stranieri indica che allorquando uno straniero si tra-
sferisce in un altro Comune o Cantone, deve notificarsi entro 14 giorni
presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza e notificare
entro lo stesso termine la sua partenza al servizio competente nel prece-
dente luogo di residenza (art. 15 dell'ordinanza sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]).
4.2 L'art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che intende eser-
citare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipen-
dentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto
all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È conside-
rata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso,
qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro
compenso (cpv. 3). Lo straniero che necessita di un permesso di soggior-
no di breve durata di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autori-
tà competente per il luogo di residenza in Svizzera prima di iniziare un'at-
tività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr).
5.
5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo
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straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autori-
tà a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi,
rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definiti-
vamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in
esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della no-
zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-
tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla
legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA precisa inoltre che vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è e-
sposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici.
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto de-
gli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate se-
condo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale san-
zione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere
preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF
2002 pag. 3428).
5.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
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tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un
divieto di entrata di 3 anni, con validità da subito sino al 28 aprile 2014, ri-
tenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordi-
ne pubblico per ripetuta infrazione alla LStr.
6.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dall' "ordonnan-
ce pénale" del giudice di istruzione del Cantone Friborgo del 20 aprile
2010 e dal decreto di accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino
del 16 marzo 2011, cresciuto in giudicato il 19 aprile seguente, si evince
che A._______ commesso le seguenti infrazioni alla LStr:
- nessuna comunicazione alle autorità preposte del Cantone Friborgo
contestualmente all'arrivo a ..., nel termine massimo di 8 giorni;
- esercizio di attività lucrativa dal 1° luglio al 31 agosto 2009 per il comu-
ne di ... senza alcun regolare permesso;
- esercizio di attività lucrativa dal 1° settembre al 14 dicembre 2009 per
…, a Friborgo, senza alcun regolare permesso; e
- soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in altre località non meglio in-
dicate dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010 senza il necessario permes-
so di polizia, in quanto il permesso di dimora B era valido solo sino al 23
ottobre 2009.
In proposito il Tribunale rileva che l'interessato stesso non ha ricorso, né
contestato davanti a questo Tribunale, nel suo gravame, la fattispecie de-
terminata dal decreto di accusa e dall'ordonnance pénale. A._______ si è
limitato a rilevare di aver agito conformemente a presunte regole di buona
fede, "convinto che il permesso B ottenuto in Ticino fosse valido per tutta
la Svizzera" (cfr. ricorso, pag. 2). A sostegno delle proprie affermazioni
l'interessato ha sottolineato inoltre di aver "potuto lavorare" e di essersi
"rivolto spontaneamente alle autorità cantonali per formalizzare la sua
domanda di trasferimento dal cantone Ticino" senza nascondere alcun-
ché.
6.3 Giusta l'art. 21 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP,
RS 311.0) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere
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di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evita-
bile, il giudice attenua la pena. Affinché si sia in presenza di un errore di
diritto è necessario che l'autore abbia agito ritenendosi in diritto di farlo.
Qualora questa condizione sia realizzata è ancora necessario che l'autore
abbia avuto delle ragioni sufficienti di credersi in diritto di agire. Questo è
il caso quando non può essere mosso alcun rimprovero all'autore in rela-
zione al proprio errore in quando esso è riconducibile a circostanze che
avrebbero potuto indurre in errore qualsiasi persona coscienziosa. L'erro-
re di diritto, il quale è riconosciuto in maniera restrittiva, è fondato sull'idea
che l'imputato deve sforzarsi di prendere conoscenza della legge e che la
sua ignoranza non gli permette di discolparsi che in casi eccezionali.
L'ignoranza della legge non costituisce quindi di principio una ragione suf-
ficiente ed è compito di colui che si trova confrontato ad una situazione
giuridica che non padroneggia di richiedere le necessarie delucidazioni
(cfr. sentenza del Tribunale federale 6P.11/2007, 6S.26/2007 del 4 mag-
gio 2007, consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata).
6.4 Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allega-
zioni di A._______ non possono trovare conferma. E ciò poiché emerge
dall'istruttoria che il ricorrente, a beneficio di un permesso di dimora per
motivi di studio, rilasciato il 24 ottobre 2006 e valido sino al 23 ottobre
2007, ha ottenuto un rinnovo annuale in due successive occasioni (dap-
prima il 24 ottobre 2007 e in seguito il 24 ottobre 2008). In questo conte-
sto agli atti risulta che, con altrettanti avvisi di scadenza trasmessi al ri-
corrente il 3 agosto 2007 e il 1° agosto 2008, l'Ufficio regionale degli stra-
nieri del Cantone Ticino informava il ricorrente sulla necessità di rinnovare
il permesso al più tardi 2 settimane prima della scadenza. Inoltre, sempre
attraverso tali avvisi, il ricorrente è stato informato in merito l'obbligo di
comunicare eventuali modifiche di indirizzo. Infine in occasione del se-
condo rinnovo A._______ è stato oggetto di un rapporto di contravven-
zione poiché la domanda di rinnovo era stata chiesta il giorno dopo la
scadenza allorquando "doveva essere presentata 15 giorni prima […] al
competente ufficio stranieri" (cfr. incarto cantonale).
6.5 A fronte di quanto sopra esposto, il ricorrente non può fondare la pro-
pria censura sull'ignoranza - in buona fede - della legislazione federale in
materia di stranieri. Inoltre a sostegno delle proprie allegazioni non può
venire nemmeno l'assunzione a tempo determinato da parte di un ente
pubblico, il Comune di ..., senza il necessario permesso per l'esercizio di
attività lucrativa.
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6.6 Nella fattispecie l'infrazione di soggiorno illegale di cui si è reso prota-
gonista A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto risulta
espressamente sanzionata dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv.
1 let. b LStr. Soggiornando in modo illegale in Svizzera egli ha quindi in-
discutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, rea-
to per il quale l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA prescrive che vi è conseguente
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, e per il quale può esserci
quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero
(cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429).
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo
principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento
adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle cir-
costanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
7.
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Trai-
té de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue
(DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 A questo proposito occorre rilevare che A._______ ha iniziato degli
studi presso l'Università della Svizzera italiana e continuati in seguito
presso la SUPSI, ma interrotti per ragioni di salute, che difficilmente po-
trebbero essere terminati con un divieto di entrata in territorio svizzero per
3 anni. Va inoltre sottolineato che il ricorrente ha comunque dimostrato di
voler seguire una formazione in Svizzera, si veda in particolare i 4 certifi-
cati relativi alla lingua tedesca e francese conseguiti nel Cantone Fribor-
go.
Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa,
il Tribunale ritiene che, benché l'interesse pubblico alla misura di allonta-
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Pagina 11
namento del ricorrente dalla Svizzera prevalga su quello privato, il divieto
d'entrata di 3 anni appare sproporzionato e viene quindi adeguato alle
circostanze del caso e limitato al giorno di emanazione della presente
sentenza.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 29 giugno 2011 ha parzial-
mente violato il diritto federale; per questi motivi il ricorso va parzialmente
accolto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente in misura di Fr. 650.- (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli
art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Al ricorrente non vengono versate spese ripetibili poiché nel-
le procedura giudiziaria non è stato rappresentato da un patrocinatore e
non ha comprovato di aver dovuto far fronte, per l'esercizio dei propri dirit-
ti, a spese relativamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA).
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che il divieto d'entrata è valido sino al giorno dell'emanazione della
presente sentenza.
2.
Le spese processuali sono fissate a 650.- franchi. Al ricorrente vanno re-
stituiti 350.- franchi, anticipati con versamento di 1000.- franchi il 9 set-
tembre 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; formulario di informazione per il rimborso)
– autorità inferiore (n. di rif. Symic …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, per
conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: