Corte II I
C-4208/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato da
Istituto Nazionale per l'Assistenza dei Lavoratori INPAL,
viale Magna Grecia 18,
IT-88060 Santa Maria di Catanzaro,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 22 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4208/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 22 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la
domanda di revisione presentata dal cittadino italiano A._______ e ha
confermato il suo diritto alla mezza rendita d'invalidità,
che in data 20 giugno 2008, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo
il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera fondato su un
aggravamento del suo stato di salute,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che con decisione incidentale del 26 febbraio 2009, notificata al
destinatario il 4 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha
ingiunto al ricorrente di versare entro e non oltre 30 giorni un anticipo
dell’ammontare di 300 franchi, con la comminatoria che altrimenti non
sarebbe entrato nel merito del ricorso,
che in data 25 marzo 2009 il ricorrente si è limitato ad inviare allo
scrivente Tribunale una replica che conferma le conclusioni del suo
ricorso,
che in queste circostanze si deve constatare che l’anticipo richiesto
non è stato versato entro il termine impartito e che il ricorso deve
essere pertanto dichiarato inammissibile,
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
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che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa,
non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. XXX)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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