Corte II I
C-422/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
G_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-422/2007
Fatti:
A. G._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal
_______, ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1976 solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha lavorato
in proprio quale idraulico fino al dicembre 1998. A far tempo dal 1°
gennaio 1978 percepisce una pensione d'invalidità italiana di
complessivi Euro 250,23 mensili. In data 21 gennaio 2005, G._______
ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc.1-4, 8, 11, 12 e 25).
B. L'assicurato è stato visitato il 10 ottobre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce,
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “esiti di trauma
perforante bulbare con cecità in OD, esiti di grave trauma addominale
con emoperitoneo e frattura dell'ulna dx al terzo distale da sinistro
stradale, esiti di trauma chiuso-toracico con frattura sternale e
contusione (...) da sinistro stradale, esiti cicatriziali arti inferiori e mano
dx da ustione, artrosi del rachide in esiti di i.e. per ernia discale
lombare, broncopatia cronica” ed ha posto un tasso di invalidità
parziale del 70% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 16).
È stata inoltre esibita la seguente documentazione medica obiettiva:
una cartella clinica completa relativa al ricovero dal 22 marzo al 4
aprile 2002 presso il presidio ospedaliero di G1._______ per
emoperitoneo e frattura dell'ulna dx al terzo distale (doc. 13), una
cartella clinica completa relativa al ricovero dal 4 al 21 aprile 2002
presso il presidio ospedaliero di C._______ per emorragie
retroperitoneale, trauma duodeno-pancreatico, emorragie, frattura ulna
distale dx e ferite lacero-contuse multiple (doc. 14), una cartella clinica
completa relativa al ricovero dal 20 al 29 luglio 2004 presso la
divisione di Chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera “V._______”
per trauma chiuso del torace con frattura sternale, contusione
polmonare, ferite ginocchio destro (doc. 15).
Sono stati inoltre prodotti il questionario per indipendenti ed il
questionario per l'assicurato datati 20 marzo 2006 (doc. 11 e 12).
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C. Nel suo rapporto del 22 settembre 2006 il Dott. T._______ del
servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi
sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga
durata, è giunto alla conclusione che l'assicurato è da ritenersi abile al
100% nell'attività abituale di idraulico (doc. 18 e 19).
Con progetto di decisione del 12 ottobre 2006 l'amministrazione ha
quindi comunicato all'assicurato che la sua richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità sarebbe stata respinta (doc. 20). Nel termine impartito per
presentare eventuali osservazioni, l'assicurato è rimasto silente. Con
decisione del 6 dicembre 2006 l'UAIE ha, pertanto, respinto la
richiesta di prestazioni di G._______ (doc.27).
D. Con gravame del 12 gennaio 2007, spedito il medesimo giorno,
G._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, con scritto del 7 febbraio 2007, un
certificato medico del 3 febbraio 2007 della Dott.ssa M._______
(medico chirurgo specialista in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva) giusta la quale il paziente è affetto da “esiti di grave trauma
addominale con emoperitoneo, lacerazione a tutto spessore del
mesentere dell'ultima ansa del tenue, vasto ematoma retroperitoneale,
esiti di frattura dell'ulna dx al terzo distale, esiti pleuritici e aderenza
pericardio-frenica a dx, broncopatia ostruttiva cronica e sindrome
disventilatoria restrittiva, cecità OD, splenectomia, sindrome varicosa
arti inferiori, protrusioni discoartrosiche circonferenziali con ernia
paramediana dx che improntano il sacco durale tra L3-L4 e L4-L5,
stenosi midollare, poliartrosi, e nel luglio 2004 trauma chiuso del
torace con esiti pleuritici e frattura sternale, contusione polmonare e
frattura della rotula dx”.
E. Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. T._______, il quale, alla luce della
documentazione prodotta, nel suo rapporto del 5 marzo 2007 (doc. 24)
ha confermato integralmente il suo precedente parere del 22
settembre 2006 (doc. 18 e 19). Nelle sue osservazioni responsive del
13 marzo 2007 l'UAIE propone pertanto la reiezione dell'impugnativa.
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Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
G._______ ha ribadito, con replica del 27 aprile 2007, l'intenzione di
mantenere il ricorso. Nella medesima occasione ha pure prodotto, a
suffragio delle sue conclusioni, oltre a documentazione medica già agli
atti, un certificato medico del 14 aprile 2007 del Dott. D._______
giusta il quale il paziente è affetto da esiti di grave trauma addominale
con emoperitoneo, da lacerazione a tutto spessore del mesentere
dell'ultima ansa del tenue, vasto ematoma retroperitoneale, esiti di
frattura dell'ulna destra al terzo distale, esiti pleuritici ed aderenza
pericardio-frenica a destra; broncopatia cronica ostruttiva e sindrome
disventilatoria restrittiva, cecità OD, sindrome aderenziale con esiti di
splenectomia, sindrome varicosa degli arti inferiori; protrusioni
discoartrosiche circonferenziali con ernia paramediana destra che
improntano il sacco durale tra L3-L4 e L4-L5, stenosi midollare;
poliartrosi; nel luglio 2004 trauma chiuso del torace con esiti pleuritici
e frattura sternale, contusione polmonare e frattura della rotula; nel
febbraio 2007 stenosi del recesso laterale L3-L4, L4-L5, L5-S1 dx,
ernia discale L4-L5 dx recidiva e quindi sottoposto ad intervento
chirurgico di emilaminectomia L4-L5 e microdiscectomia L4-L5 dx.
Chiamato a pronunciarsi in merito alla replica, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. T._______, il quale, alla luce del
certificato medico prodotto, nel suo rapporto del 26 giugno 2007 (doc.
27) ha ribadito le proprie conclusioni fino al 6 dicembre 2006 (data
della decisione impugnata).
Nella sua duplica del 28 giugno 2007 l'UAIE propone nuovamente la
reiezione dell'impugnativa.
F. In data 29 maggio 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di Fr. 300.-
equivalente alle presunte spese processuali.
Con ordinanza del 12 marzo 2008 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro
il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
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Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 gennaio 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
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amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 gennaio 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 dicembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti due condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera
ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
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Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
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giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente
giudizio, nel periodo di cognizione in oggetto (cfr. considerando 5),
risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurato è affetto da: ferita da perforazione e
cecità dell'occhio destro dal 1963, stato dopo ernia del disco e
laminectomia dal 1979, stato dopo svariati incidenti della circolazione
con trauma addominale ed ematoma retroperitoneale, frattura dell'ulna
dx al terzo distale, dello sterno e della rotula destra (perizia medica
INPS del 10 ottobre 2005, certificati medici del 3 febbraio 2007 della
Dott.ssa M._______ e del 14 aprile 2007 del Dott. D._______ e
rapporti medici del 22 settembre 2006 e del 5 marzo e del 26 giugno
2007). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
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cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
9.3 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, il sanitario
medico dell'INPS di Lecce ha posto, il 10 ottobre 2005, un tasso di
invalidità parziale del 70% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 16)
mentre la Dott.ssa M._______ ed il Dott. D._______, medici di fiducia
dell'assicurato, nei loro certificati medici del 3 febbraio 2007
rispettivamente del 14 aprile 2007 non si sono espressi al riguardo.
Dal canto suo il Dott. T._______ considera l'assicurato abile al 100%
nell'attività abituale di idraulico. In particolare, il medico dell'UAIE, nel
suo rapporto del 22 settembre 2006 (doc. 19), ha rilevato quale
limitazione funzionale generale la cecità di un occhio (allorquando il
Visus dell'altro è però normale) ed ha constatato che non permangono
ulteriori dolori rispettivamente limitazioni funzionali conseguenti ai
traumi subiti dall'assicurato e che egli non ha riportato (e neppure
sono da aspettarsi per il futuro) conseguenze riconducibili ai sinistri
stradali del 2002 e del 2004. Il medico dell'UAIE, nel suo rapporto del
5 marzo 2007 (doc. 24), ha pure sottolineato, con espresso riferimento
al certificato medico del 3 febbraio 2007 della Dott.ssa M._______,
che ivi vengono ripresi solo i noti dati anamestici ed ha, inoltre,
escluso la necessità di procedere ad ulteriori indagini specialistiche.
Infine il medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 22 giugno 2007, ha
osservato che il certificato medico del 14 aprile 2007 del Dott.
D._______ è sovrapponibile a quello del 3 febbraio 2007 della Dott.ssa
M._______ al quale si limita ad aggiungere che nel febbraio 2007
l'assicurato presenta una stenosi del recesso laterale di L3-S1 ed una
recidiva dell'ernia discale L4-L5 dx. A tal proposito il medico dell'UAIE
ha precisato che, a suo avviso, un recesso laterale non si può
estendere anatomicamente a più segmenti della colonna vertebrale e
che nel modello E-213 il paziente era asintomatico. Infine, egli ha
confermato integralmente la sua precedente valutazione precisando
che la nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato non
apporta degli elementi nuovi precedenti al 6 dicembre 2006 (data della
decisione avversata).
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9.4 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
T._______. Egli, infatti, ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e
completi e le sue relazioni mediche sono state redatte con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi) e sono chiare nella
presentazione del contesto medico ed, infine, le conclusioni a cui
giungono sono logiche e motivate. In quest'ottica pertanto i predetti
rapporti medici ossequiano ampiamente i principi posti dalla costante
giurisprudenza esposta al considerando 8. Con particolare riferimento
al rapporto del 22 giugno 2007 occorre, inoltre, rilevare che tale
valutazione tiene pure conto di tutta la nuova documentazione
prodotta in sede di ricorso dall'assicurato.
9.5 Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene quindi che
l'assicurato è abile al 100% nell'attività abituale di idraulico e non ha
subito, nel periodo di riferimento del presente giudizio (cfr.
considerando 5), un'incapacità di lavoro di livello pensionabile.
G._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
10. A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA a contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
29 maggio 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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