Corte II I
C-4226/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4226/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , vedovo dal , ha lavorato in
Svizzera dal 1965 al 1995, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 51). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto
attività lucrativa (doc. 8).
In data 25 ottobre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 20 dicembre 2004 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cirrosi epatica con
varici esofagee, diabete mellito II in trattamento insulinico, cardiopatia
ipertensiva, modesta broncopatia cronica, gammopatia monoclonale
classe IG e tipo Lambda, poliartrosi in moderato impegno funzionale"
ed ha posto un tasso d'invalidità totale (doc. 24). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- una relazione di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 13 al
30 marzo 2004 per gammopatia monoclonale di classe IgE e di tipo
lambda, cirrosi epatica scompensata. sospetto K pancreatico, diabete
mellito tipo II, cardiopatia ipertensiva (doc. 12);
- i risultati di un'ecografia dell'addome superiore del 21 gennaio 2005
(doc. 11);
- un estratto di cartella clinica concernente il ricovero dal 4 al 10 aprile
2004 per sospetta neoformazione pancreatica (doc. 16);
- un rapporto d'esame ecografico dell'addome del 21 ottobre 2004,
mal leggibile (doc. 20);
- esami ematochimici del 25 ottobre 2004 (doc. 21, 22).
Nel suo rapporto del 14 ottobre 2005, il Dott. Luethi, medico dell'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
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UAIE), ha proposto di acquisire ad atti nuova documentazione
sanitaria (doc. 26).
C.
L'amministrazione ha così segnatamente ricevuto:
- una perizia medica particolareggiata (E 213) del 27 febbraio 2006
(INPS di Casarano), attestante un'invalidità totale in base ad una
diagnosi di cirrosi epatica con varici esofagee, diabete mellito II in
trattamento insulinico, cardiopatia ipertensiva, modesta broncopatia
cronica, gammopatia monoclonale classe IG e tipo lambda, poliartrosi
con moderato impegno funzionale (doc. 35);
- un referto di risonanza magnetica dell'addome superiore del 15
aprile 2005 (doc. 30); esami ematochimici del 20 gennaio 2006 (doc.
31) ed i risultati di esami sierologici di stessa data (doc. 32).
Nel suo rapporto del 5 maggio 2006, il Dott. Luethi ha affermato che le
attuali condizioni di salute dell'assicurato, le cui patologie non si
situano a livello grave, non gli permetterebbero l'assunzione di attività
professionali pesanti, mentre a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e
di media entità (doc. 38).
Interpellato a proposito del precedente lavoro, nella sua risposta del
24 ottobre 2006, l'interessato ha affermato che in Svizzera ha lavorato
in una fabbrica di prodotti in aluminio a turni (a volte anche la notte),
generalmente in piedi e non è mai stato assegnato a compiti più
leggeri (doc. 42).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Luethi (doc. 44), il quale
ha escluso che l'assicurato possa riprendere il precedente lavoro di
operaio del settore industriale pesante, mentre a lui sarebbero
proponibili attività di sostituzione leggere e/o semisedentarie in misura
dell'80% da marzo 2004 (ricoveri ospedalieri).
L'UAIE ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (in Euro) e dallo
stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura dell'80%,
invece di quella di operaio del settore metallurgico, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 44% (doc. 45). In questo
calcolo, il salario teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto
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del 20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato
(età, handicap).
D.
Con progetto di decisione del 5 febbraio 2007, l'UAIE ha disposto il
riconoscimento del diritto al quarto di rendita a decorrere dal 1° marzo
2005 (doc. 46).
L'interpellato, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ha risposto in data
7 marzo 2007 chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita
intera AI (doc. 48). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione dell'8 maggio 2007, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2005 (doc. 52).
E.
Con il ricorso depositato il 18 giugno 2007, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI.
In via preliminare eccepisce la nullità dell'impugnata decisione in
quanto non motivata con particolare riferimento al fatto che il
provvedimento non contiene i parametri di calcolo dell'incapacità di
guadagno e ciò pone l'insorgente nell'impossibilità di poter contestare
tale indagine economica. A suffragio delle sue conclusioni produce un
diario clinico riguardante le cure diabetologiche in corso dal 2004.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luethi, il quale, nella sua relazione del 15 ottobre 2007, ha ribadito
che, nonostante le patologie denunciate che, di principio, non sono
contestate, l'interessato sarebbe in grado di svolgere, nella misura
indicata, attività di tipo leggero e/o semisedentarie (doc. 56).
Nella sua risposta di causa del 30 ottobre 2007, l'UAIE propone la
reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto dell'11 dicembre
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2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
H.
Con ordinanza del 18 dicembre 2007, la parte ricorrente è stata inviata
a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'anticipo delle presunte spese
processuali è stato versato entro il termine prescritto. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 6
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4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha contestato in primo luogo la validità formale della
decisione dell'UAIE, rilevando che essa difetta di una motivazione
sufficiente.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari ed a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
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a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
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5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha però impedito il ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta. Egli è
stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni
per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione fosse
considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza
sarebbe sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale
amministrativo federale, il quale dispone infatti di piena cognizione.
Inoltre, con la sua risposta del 30 ottobre 2007, l'UAIE ha avuto modo
di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le motivazioni
della sua decisione, successivamente notificate all'interessato, con
alcuni documenti, quali i pareri dei medici dell'UAIE ed il calcolo
comparativo dei redditi. Al ricorrente è stato concesso il diritto di
replica, di cui ha fatto uso con atto dell'11 dicembre 2007 (cfr. DTF 116
V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 25 ottobre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 25 ottobre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
e l'8 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
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C-4226/2007
(art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
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guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
9.
9.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio, avvenuto nel
1995. Da molto tempo era alle dipendenze di un'impresa di
trasformazione dell'aluminio, come operaio addetto a qualsiasi a turno
(giorno, pomeriggio, notte). Il suo salario, nel 1994, si elevava a Fr.
59'569.- e, nel 1995, a Fr. 62'680.-- (6 mesi: Fr. 31'340.- x 2). Egli
afferma di aver rassegnato le dimissioni per ragioni di salute (doc. 8,
cifra 12).
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Pagina 11
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Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di una cirrosi epatica con varici esofagee,
diabete mellito insulinodipendente trattato, cardiopatia ipertensiva,
broncopatia cronica di modesta entità, gammopatia monoclonale
classe IgE e tipo lambda, poliartrosi con moderato impegno funzionale
(cfr. perizie mediche particolareggiate del 20 dicembre 2004 e del 27
febbraio 2006).
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, i medici dell'INPS pongono un tasso d'invalidità
totale (100%). Essi escludono che il paziente possa essere reinserito
in consono settore produttivo adeguato alle sue condizioni di salute.
Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott. Luethi, afferma che
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l'interessato non potrebbe più riprendere il suo precedente lavoro di
operio nel settore metallurgico pesante, ma a lui sarebbero proponibili
lavori leggeri e/o semisedentari nella misura dell'80%.
11.2 Ora, il parere del Dott.Luethi appare poco convincente. Va
rilevato dapprima che il paziente è portatore di una grave malattia, la
cirrosi epatica, la quale è già in fase di evoluzione. Egli presenta infatti
varici esofagee, complicazione severa e non reversibile di tale
patologia epatica. A torto, il Dott. Luethi, sia nel rapporto del 14 ottobre
2005 che in quello del 5 maggio 2006, ha ritenuto che la cirrosi
epatica fosse compensata, mentre, chiaramente, la relazione sanitaria
del 30 marzo 2004 (doc. 12), alla quale si riferiva attestava una cirrosi
epatica scompensata. Oltre a valori ematici sicuramente fuori norma, il
fegato presentava, già nel 2004, un processo degenerativo, non
reversibile, caratterizzato da margini irregolari con ipertrofia del lobo
caudato. L'ecografia addominale del 21 gennaio 2005 (doc. 11) mostra
una struttura notevolmente irregolare ed iperecogena, le vene
sovraepatiche sono di margine ridotto e le altre irregolarità strutturali
fanno pensare ad una trombosi portale od altri processi degenerativi.
Nell'aprile 2005 la RMN poneva in evidenza un fegato dismogeneo a
contorni bozzuti in rapporto alla patologia di base. Non sono stati
eseguiti ulteriori esami specifici e pertanto, il giudizio del Dott. Luethi
manca di fondamento oggettivo recente. Peraltro, le perizie mediche
particolareggiate non indicano che la patologia epatica sia
compensata. Infine, il rapporto del 15 ottobre 2007 del medico
dell'UAIE, più approfondito, tende a motivare una presunta assenza di
patologie debilitanti in atto, in mancanza di prove contrarie, piuttosto
che proporre un accertamento gastroenterologico completo ed
accompagnato da esami oggettivi di recente esecuzione.
Per il resto, è vero, l'assicurato non presenta altre patologie invalidanti,
in quanto il diabete è effettivamente ben compensato da terapia
insulinica e non presenta complicazioni interne e/o neurologiche, a
parte forse una cardiopatia ipertensiva, la bronchite cronica è definita
assai modesta e l'apparato osteoarticolare si presenta privo di
limitazioni funzionali di rilievo.
11.3 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
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12.
12.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 1995 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (8 maggio 2007) e da
questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in gastroenterologia (anamnesi, esame clinico e
strumentale, diagnosi, valutazione e prognosi) ed a tutti quegli esami
specialistici che il caso richiede (epatologia, segnatamente con esami
ematochimici – transaminasi complete, bilirubina, albumina, tempo di
protronbina, i test epatici abituali, un'ecografia addominale,
un'endoscopia, un'eventuale RMN per porre in rilievo la situazione
della vena porta ed i profili nodulari).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il 1995 e l'8 maggio 2007, data della decisione impugnata e da questa
data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente
avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
12.3 Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata
e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
A questo proposito va rilevato che il calcolo svolto in Euro
dall'amministrazione, in base ai dati statistici italiani, non è attendibile.
Infatti, l'interessato ha lasciato il nostro Paese nel 1995 e non ha più
svolto attività lucrativa in Italia. Dall'esame dei conti individuali, risulta
che ancora nel 1994-95 il nominato percepiva un salario relativamente
elevato, probabilmente in ragione dei turni (anche notturni) e della
qualifica del suo lavoro. Nel 1994 ha percepito un introito lordo di Fr.
59'569.- e, nel 1995, Fr. 31'340.- in sei mesi. L'UAIE ha invece ritenuto
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un guadagno prima dell'insorgenza dell'invalidità piuttosto basso. Il
calcolo comparativo dovrebbe quindi essere effettuato in franchi
svizzeri tenendo conto del buon livello di qualificazione/retribuzione
dell'interessato quando lavorava nel nostro Paese.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo delle presunte spese processuali di Fr. 300.-,
versato dall'insorgente il 6 febbraio 2008, gli viene restituito.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 maggio 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ai sensi del consid. 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal
ricorrente il 5 febbraio 2008 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dll'UAIE intimato.
4.
Comunicazione a:
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- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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