Corte II I
C-4234/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giovanni De Donno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 9 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4234/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due
figlie, ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1972 al 1973, dal
1977 al 1981 e dal 1987 al 1995, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc.
1).
Il 20 ottobre 1999, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una prima domanda tendente ad ottenere una rendita
d'invalidità svizzera, facendo valere, in sostanza, un blocco aurico-
ventricolare completo (BAV) e dei problemi al rachide. Una volta
esperita l'istruzione del caso, fondandosi sulle prese di posizione del
proprio servizio medico, espresse dalla dott.ssa B. _______ il 28
febbraio, il 4 e il 12 agosto 2001 (doc. 23, 27 e 28), l'UAIE ha respinto
la domanda con decisione del 16 agosto 2001 (doc. 29), la quale è
stata impugnata dall'assicurato davanti all'allora Commissione federale
di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità per le persone residenti all'estero (CFR). La decisione
dell'UAIE è cresciuta in giudicato, dopo che la CFR ha emesso, il 15
ottobre 2001, una decisione, non impugnata, di stralcio dai ruoli della
causa in seguito al ritiro del ricorso da parte dell'assicurato (doc. 30).
B.
Il 23 ottobre 2001, per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha inoltrato
all'UAIE una seconda domanda volta a conseguire una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 31 a 33).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i questionari per indipendenti e per l'assicurato, del 24 luglio 2002,
dai quali risulta che l'assicurato è stato professionalmente attivo, da
ultimo, come titolare di un'impresa edile, dal 1° ottobre al 31 dicembre
1996, otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, realizzando
durante questo periodo un reddito di 743'000.- delle vecchie lire
italiane, e che, dopo l'insorgere dell'infermità, egli non ha più lavorato
(doc. 35 a 39),
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- diversa documentazione cardiologica, del 2001, in parte di difficile
lettura, facente stato della diagnosi di BAV con impianto definitivo di
un pacemaker (doc. 41 a 45),
- un rapporto medico del dott. C._______, del 20 luglio 2001, medico
curante dell'assicurato tra il 1993 e il 1995, da cui risulta, tra l'altro,
che quest'ultimo è stato completamente inabile al lavoro dal 19 al 21
agosto 1994, per problemi alla mano destra, come pure dal 16 giugno
al 2 luglio 1995, a causa di un frattura della falange mediana destra
(doc. 46),
- diversa documentazione cardiologica, del 2001 e 2002, in parte di
difficile lettura, da cui si evince la diagnosi di cardiopatia miocardica
con insufficienza secondaria bivalvolare, in soggetto portatore di un
pacemaker definitivo per BAV, in trattamento farmacologico e sotto
constante controllo medico (doc. 49 e 50),
- un rapporto ortopedico del dott. D._______, relativo ad un soggiorno
in ospedale dal 25 al 29 marzo 2002, facente stato della diagnosi di
dorso-lombalgie, di sciatalgia destra e di scogliosi (doc. 51),
- un elettrocardiogramma, del 19 dicembre 2001 (doc. 52),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. E._______, del
25 marzo 2002, nella quale è posta la diagnosi d'iniziale riduzione
funzionale della sistole ventricolare sinistra in soggetto con pacemaker
definitivo per BAV completo, d'attacchi di panico in nevrosi ansiosa e
di poliartrosi con moderato impegno funzionale in sovrappeso, con
un'invalidità del 70% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 54),
- un esame elettrocardiografico del 7 aprile 2002, facente stato della
nota diagnosi (doc. 55),
- diversi esami medici, tra un cui un'elettrocardiografia dell'11 giugno
2002, ed una prova ergometrica (doc. 56 a 62).
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. F._______. Nella sua
presa di posizione del 25 settembre 2002, quest'ultimo ha ripreso la
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diagnosi del dott. E._______, concludendo che l'incapacità lavorativa
dell'assicurato non è mai stata pari al 40% in media durante almeno
un anno (doc. 63).
Il 3 ottobre 2002 l'UAIE ha così approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 65).
Con decisione del 19 novembre 2002, l'UAIE ha negato all'assicurato il
diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 69). Non essendo stata
impugnata, questa decisione è cresciuta in giudicato.
D.
Il 6 novembre 2003, per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha presentato
all'UAIE una terza domanda tendente ad ottenere una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 74).
Nel quadro dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE si è
procurato, in particolare, i documenti esposti qui di seguito:
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 15
settembre 2004, dai quali si evince che l'assicurato ha lavorato come
muratore, dal 25 maggio 2001 al 28 giugno 2002, otto ore al giorno,
cinque giorni alla settimana, percependo da ultimo un salario mensile
di EUR 1'350.- ed annuale di EUR 17'550.- (doc. 77 e 78),
- un verbale di visita medica collegiale, del 28 ottobre 2002, dal quale
risulta che l'assicurato è invalido, secondo il diritto italiano, in ragione
del 75% a causa di una cardiopatia con impianto di pacemaker (doc.
79),
- un elettrocardiogramma del 28 gennaio 2003 (doc. 80),
- un rapporto medico del dott. G._______, del 7 aprile 2003, nel quale
è posta la diagnosi di BAV con pacemaker definitivo, di cardiopatia
mitro-aortica con insufficienza secondaria bivalvolare e dilatazione
striale e ventricolare sinistra, di dislipidemia, di dorso-lombalgia e
sciatalgia destra con spondilosi ed osteofitosi con protusione discale
L4-L5 e L5-S1, d'epatopatia e di microlitiasi renale destra, e dove
l'invalidità è valutata intorno all'80% (doc. 81),
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- una relazione clinica del dott. H._______, del 18 agosto 2003,
diagnosticante un dolore precordiale in paziente con cardiomiopatia
dilatativa in portatore di pacemaker (doc. 82),
- diversa documentazione cardiologica (doc. 83 a 86),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. I._______, del 2
aprile 2004, nella quale è formulata la nota diagnosi, è specificato che
sussiste attualmente un buon compenso emodinamico (frazione
d'eiezione/F.E. del 60%) ed è stabilito un grado d'invalidità del 50% per
l'ultimo lavoro svolto (doc. 87),
- un rapporto medico del dott. L._______, relativo ad un soggiorno
ospedaliero dal 14 al 19 agosto 2004, facente stato di un dolore
toracico e di una cardiopatia ipertensiva, e nel quale sono prescritti dei
controlli cardiologici ambulatoriali periodici (doc. 88).
E.
L'UAIE ha trasmesso la documentazione acquisita per apprezzamento
al proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa B._______.
Nella sua presa di posizione del 9 settembre 2004, quest'ultima ha
rilevato che l'assicurato soffre di un'iniziale cardiomiopatia dilatativa
ventricolare sinistra, con normale F.E. e ben controllata
farmacologicamente, di grado leggero, ed ha valutato un'incapacità
lavorativa del 70% per l'ultimo lavoro svolto e del 20% per attività
confacenti dal gennaio 2000 (doc. 89 e 90).
Il 24 gennaio 2005 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado
d'invalidità. Come reddito ipotetico da valido per il 2002, ha ritenuto un
valore di EUR 1'426.50, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro
(doc. 77), e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Ufficio
internazionale del lavoro (ILO) per il 2002, in attività quali manovale
nell'industria chimica od impiegato nel commercio all'ingrosso, ha
considerato un valore medio di EUR 1'207.34, ridotto del 10%, viste le
circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'040.82 e, in ragione
dell'80%, EUR 869.28. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE
ha così ottenuto una perdita di guadagno del 39.06%, corrispondente
ad un grado d'invalidità del 39% (doc. 92).
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F.
Il 27 gennaio 2005 l'UAIE ha quindi emanato una decisione, con la
quale ha respinto la domanda di rendita d'invalidità presentata
dall'assicurato (doc. 93).
Contro questa decisione l'assicurato ha formulato opposizione
mediante scritto del 2 marzo 2005 (doc. 96 e 98).
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul caso, la dott.ssa B._______
ha considerato che il rapporto del dott. G._______, del 7 aprile 2003,
fatto valere dall'assicurato, non influenza l'apprezzamento
dell'incapacità lavorativa come esposto nella presa di posizione del 9
novembre 2004, per cui la valutazione del caso rimane invariata (doc.
100).
Con decisione del 17 giugno 2005, l'UAIE ha così respinto
l'opposizione (doc. 101). Non essendo stata impugnata, questa
decisione è cresciuta in giudicato.
G.
Il 22 novembre 2005, per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha fatto
pervenire all'UAIE una quarta domanda volta a percepire una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 102 a 105).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha ottenuto,
tra gli altri, i documenti che seguono:
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 10 marzo
2007, dai quali si evince che l'assicurato ha lavorato come muratore,
dal 25 maggio 2001 al 28 giugno 2002, sette ore e quaranta minuti al
giorno, cinque giorni alla settimana, percependo da ultimo un salario
mensile di EUR 1'200.- ed annuale di EUR 14'400.- (doc. 115 e 116),
- diversi certificati medici, facenti stato, in particolare, di una
dislipidemia e di una spondilo-discoartrosi lombare (doc. 119 a 121),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. M._______, del
24 marzo 2006, nella quale è posta la diagnosi di cardiomiopatia ad
evoluzione dilatativa, con scompenso emodinamico cronico in
soggetto portatore di un pacemaker definitivo, di una bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (COPD), di una spondiloartrosi e
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d'obesità. Nella perizia è inoltre indicato che l'assicurato può eseguire
regolarmente lavori leggeri, senza alcuna controindicazione, ed è
fissato un grado d'invalidità dell'80% per l'ultimo lavoro svolto (doc.
122),
- diversi certificati medici, facenti stato, in particolare, di problemi al
rachide C-D-L-S ed alle ginocchia, di un pregresso episodio di pleurite
basale sinistra, di un'esofagite distale da reflusso, di una cardiopatia
ipertensiva e di una dislipidemia (doc. 123 a 127).
H.
L'UAIE ha trasmesso l'incarto per valutazione al proprio servizio
medico, nella persona del dott. N._______. Nella sua presa di
posizione del 13 giugno 2007, quest'ultimo ha ordinato l'esecuzione di
una perizia cardiologica, per il motivo che la documentazione a
disposizione è lacunare o illeggibile (doc. 129).
Su richiesta dell'UAIE, l'INPS ha prodotto un rapporto di visita
cardiologica, del 3 settembre 2007, un referto di controllo del
pacemaker dell'assicurato, del 10 settembre 2007, e delle analisi
cliniche (doc. 133 a 138).
Prendendo posizione su questa documentazione medica, mediante
rapporto finale dell'11 febbraio 2008, il dott. N._______ ha tenuto
conto della diagnosi, esplicante un'influenza sulla capacità lavorativa,
di cardiomiopatia con funzione cardiaca normale (F.E. del 57%), di
BAV con pacemaker definitivo, di sindrome vertebrale lombare e
cervicale cronica, d'incipiente gonartrosi bilaterale, ed ha stabilito,
richiamandosi esplicitamente alla valutazione della dott.ssa B._______
del 28 febbraio 2001 (doc. 23), che l'assicurato è inabile al lavoro, dal
gennaio 2000, nella misura del 70% come muratore e del 20% in
attività confacenti, quali bidello, cassiere o telefonista, potendo egli
lavorare tutta la giornata, con delle pause leggermente più frequenti
del solito, in posizione seduta ed eretta alternativamente, e sollevare
dei pesi di 10 kg al massimo, senza dover salire e scendere le scale in
modo ripetitivo, al riparo dall'umidità, dal freddo e dal calore (doc.
142).
Il 29 febbraio 2008 l'UAIE ha eseguito il calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido per il 2005, ha ritenuto un valore di
EUR 1'546.40, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro (doc. 77),
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indicizzandoli, e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'ILO per il
2005, in attività quali bidello, cassiere o telefonista, ha considerato un
valore medio di EUR 1'312.15, ridotto del 10%, viste le circostanze
personali dell'assicurato, ossia EUR 1'180.94, e, in ragione dell'80%,
EUR 944.75. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così
ottenuto una perdita di guadagno del 38.91%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 39% (doc. 143).
Il 4 marzo 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il
quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda
d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 144).
Mediante decisione del 9 maggio 2008, l'UAIE ha negato all'assicurato
il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 145).
I.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato De Donno,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
18 giugno 2008, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una
rendita d'invalidità sulla base di un grado d'invalidità dell'80%, ed ha
prodotto nuova documentazione medica, in parte già agli atti, tra cui
un elettrocardiogramma del 7 febbraio 2007, un'elettromiografia del 5
giugno 2007 ed un referto radiografico del torace, del 10 giugno 2008.
Chiamato a pronunciarsi su questa documentazione, il dott.
O._______, medico dell'UAIE, ha rilevato che essa palesa, come
nuovo elemento diagnostico, un problema al tunnel carpale bilaterale
d'intensità medio-leggera, ma che, per il resto, il quadro patologico
risulta essere immutato, confermando la valutazione della capacità
lavorativa espressa dalla dott.ssa B._______ e dal dott. N._______
(doc. 149).
L'UAIE ha risposto l'11 novembre 2008, proponendo il rigetto del
ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ulteriori scambi
d'allegati non sono più intervenuti.
J.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
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il 5 febbraio 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel
termine impartito.
Pagina 9
C-4234/2008
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
Pagina 10
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dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
2.5
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
3.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità sulla base di un grado d'invalidità dell'80%.
4.
Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, la prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è
stata emessa dall'UAIE il 16 agosto 2001 (doc. 29), la seconda il 19
novembre 2002 (doc. 69) e la terza il 17 giugno 2005 (doc. 101). Ne
consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta
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una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 17
giugno 2005 al 9 maggio 2008, data della decisione impugnata.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
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vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
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6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla più recente delle perizie E 213, quella del dott.
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M._______, medico dell'INPS, del 24 marzo 2006 (doc. 122), risulta la
diagnosi di cardiomiopatia ad evoluzione dilatativa, con scompenso
emodinamico cronico in soggetto portatore di un pacemaker definitivo,
di una COPD, di una spondiloartrosi, d'obesità e d'incipiente gonartrosi
bilaterale.
Il dott. N._______, medico dell'UAIE, ha messo in dubbio, nel suo
rapporto finale dell'11 febbraio 2008 (doc. 142), la pertinenza del
carattere dilatativo della cardiomiopatia di cui soffre il ricorrente,
qualificando tale diagnosi di "sehr fraglich". A questo proposito,
benché già il dott. G._______, nel suo rapporto del 7 aprile 2003,
aveva rilevato la presenza di una cardiopatia mitroaortica con
insufficienza secondaria bivalvolare e dilatazione striale e ventricolare
sinistra, dall'incarto non risulta che il carattere dilatativo sia un fattore
aggravante della cardiopatia stessa, per cui il collegio giudicante può
lasciare la questione aperta.
8.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante almeno un anno.
9.
9.1 Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il dott. M._______ ha
indicato che il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri, senza controindicazioni, come pure che egli può compiere a
tempo pieno sia un lavoro adeguato alle sue condizioni di salute, sia la
sua ultima attività professionale, stabilendo cionondimeno, in relazione
a quest'ultima, un grado d'invalidità dell'80%.
Dal canto suo, il dott. N._______, medico dell'UAIE, ha considerato,
nel suo rapporto finale, che il ricorrente è inabile al lavoro, dal gennaio
2000, nella misura del 70% come muratore e del 20% in attività
confacenti, riprendendo la valutazione formulata dalla dott.ssa
Pagina 15
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B._______ nell'ambito delle procedure relative alla prima ed alla terza
domanda di rendita (doc. 23 e 90). Il medico dell'UAIE ha messo in
evidenza, nella sua discussione del caso, come i dolori cardiaci del
ricorrente siano da ricollegare, in primo luogo, ad una dispnea da
sforzo, certo di natura multifattoriale, ma per buona parte dovuta
all'obesità (Body Mass Index/BMI: 38), in parte ad una COPD di grado
ridotto ed in parte di natura cardiologica, che gli impedisce
l'esecuzione di lavori pesanti. Il medico dell'UAIE ha pure considerato
che i dolori al rachide e la gonartrosi bilaterale di cui soffre il
ricorrente, non impediscono a quest'ultimo d'esercitare un'attività
lavorativa a lui confacente. Egli ha infine rilevato che la funzione
cardiaca del ricorrente è sempre stata normale, con una F.E. superiore
al 55%, come risulta dalla documentazione all'incarto, escludendo
perciò peggioramenti.
A proposito del decorso dell'affezione cardiaca, benché esso non sia
del tutto chiaro, come ha affermato lo stesso dott. N._______ nel suo
rapporto finale, è possibile comunque rintracciarne le grandi linee. Il
dott. E._______, nella perizia E 213 del 19 marzo 2002 (doc. 54), ha
diagnosticato un'iniziale riduzione funzionale della sistole ventricolare
sinistra, valutando il grado d'invalidità al 70%. Il dott. I._______, nella
perizia E 213 del 2 aprile 2004 (doc. 87), ha indicato che il compenso
emodinamico è buono, con una F.E. del 60%, formulando un grado
d'invalidità del 50%, mentre il dott. L._______, nel suo rapporto
relativo ad un soggiorno ospedaliero del ricorrente dal 14 al 19 agosto
2004 (doc. 88), si è limitato a constatare la presenza di un dolore
toracico e di una cardiopatia ipertensiva, prescrivendo dei controlli
cardiologici ambulatoriali periodici.
Oltre a ciò, nel rapporto di visita cardiaca del 3 settembre 2007 (doc.
137) sono rilevate, da un lato, l'incompatibilità dell'attività di muratore
e, dall'altro lato, la capacità del ricorrente a svolgere lavori leggeri non
impegnativi dell'apparato cardio-polmonare.
9.2 Sulla base di queste osservazioni, il collegio giudicante constata
che lo stato di salute del ricorrente non si è aggravato sull'arco del
periodo qui in esame (17 giugno 2005 – 9 maggio 2008), e considera
che egli è inabile al lavoro, dal gennaio 2000, nella misura del 70%
come muratore e del 20% in attività leggere a lui confacenti, come
quelle di bidello, cassiere o telefonista.
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10.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE ha determinato il 29 febbraio 2008 (doc. 143),
fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro per il 2004 (doc. 77),
indicizzati al 2005, un salario da valido di EUR 1'546.40 e, secondo i
dati dell'ILO, un salario da invalido di EUR 1'312.15.-, in attività quali
bidello, cassiere o telefonista, ridotto del 10% per tenere conto delle
circostanze personali del ricorrente e considerato nella misura
dell'80%, ossia EUR 944.75.-, per cui ha ottenuto una perdita di
guadagno del 38.91%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al
39%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità
svizzera.
Procedendo in questo modo, l'UAIE ha eseguito correttamente il
raffronto dei redditi necessario per il calcolo del grado d'invalidità, di
modo che il risultato ottenuto non sottostà a critica.
11.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
12.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopra citate, la decisione impugnata del 9 maggio 2008
deve essere confermata e il ricorso respinto.
Pagina 17
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13.
13.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura che vede la ricorrente soccombere, le spese processuali di
Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultima e compensate con
l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 5 febbraio 2009.
13.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si
assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 18
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 5 febbraio 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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