Corte II I
C-4235/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Biagio De Francesco,
via della Libertà 90, IT-73033 Corsano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 7 maggio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4235/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1950, ha lavorato in Svizzera
dal 1968 al 1969, dal 1971 al 1974 e dal 1978 al 1984, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 38, pag. 3). Dopo il
rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa in qualità di
operaio asfaltista fino al 5 settembre 2005, quando è stato licenziato
per motivi di salute, dopo essere stato assente ininterrottamente dal
lavoro dal 22 febbraio 2005 (doc. 8).
B.
In data 31 agosto 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 5 ottobre 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "recente intervento
di PTCA + stenting in soggetto con angina instabile per coronaropatia
monovasale, evidente e marcata reazione ansioso-depressiva" ed ha
posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 19).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- il protocollo d'intervento di PTCA e stenting cardiaco su IVA media
del 7 marzo 2005 (doc. 11) ed una breve lettera di dimissione
ospedaliera del 9 marzo 2005 in merito a tale intervento (doc. 13);
- un rapporto d'esame elettromiografico di diversi muscoli (mediano
destro e sinistro, ulnare sinistro, muscolocutaneo destro e sinistro,
circonflesso destro) del 25 maggio 2005 (doc. 14);
- un referto RM cervicale del 15 giugno 2005 (doc. 15);
- un breve certificato di visita psichiatrica del 16 maggio 2005
attestante un grave stato ansioso-depressivo reattivo (doc. 16); un
breve referto d'esame cardiologico del 7 luglio 2005 (doc. 17);
- una relazione medico legale del 15 luglio 2005 (doc. 18) a cura
dell'INPS.
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Nel suo rapporto del 2 marzo 2006, il Dott. B._______, medico
dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE), ha proposto di far eseguire ulteriori accertamenti (doc. 21).
In esito a questa richiesta, l'interessato è stato visitato presso gli
stessi servizi il 5 maggio 2006, ove è stata posta la diagnosi di
"cardiopatia ischemica già rivascolarizzata con stent su IVA, grave
stato ansioso depressivo reattivo, cervicobrachialgia destra con
monoparesi dell'arto superiore omolaterale da radicolopatia cervicale"
ed è stato posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 24). Sono stati
ancora, segnatamente, esibiti:
- un breve rapporto d'esame cardiologico del 6 marzo 2006 (doc. 25);
- un referto di esame neurologico del 17 maggio 2006 attestante una
monoparesi arto superiore destro da radicolopatia cervicale (doc. 26);
- un referto d'esame psichiatrico del 17 maggio 2006 (doc. 27);
- un test elettrocardiografico sotto sforzo del 20 giugno 2006 (doc. 28);
- un rapporto di visita ortopedica del 21 giugno 2006 (doc. 29);
- una relazione di ricovero ospedaliero dal 19 al 23 luglio 2006 per
angina da sforzo in cardiopatia ischemica cronica e malattia
coronarica ateromasica ostruttiva bivasale, intervento di PTCA il 21
luglio 2006 (doc. 32-33).
C.
Nel suo rapporto del 3 novembre 2006, il Dott. B._______ ha
ammesso che l'interessato non sarebbe più in grado di svolgere
attività pesanti da marzo 2005 (primo ricovero) e nemmeno attività
sostitutive leggere e/o sedentarie; la sua incapacità di lavoro è totale
da marzo 2005 fino a tre mesi dopo il secondo intervento di PTCA del
luglio 2006. A partire da fine ottobre 2006, l'assicurato sarebbe in
grado di svolgere attività di tipo leggero in misura completa (doc. 35).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad
un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è emerso che
svolgendo attività alternative in misura completa, egli subirebbe una
perdita di guadagno del 39,83% (arrotondato al 40%) dal 23 ottobre
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2006 (doc. 36). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Mediante progetto di decisione del 7 febbraio 2007, l'UAIE ha disposto
il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° marzo 2006 (un
anno dopo l'evento invalidante) fino al 31 gennaio 2007 (tre mesi dopo
il presunto miglioramento) ed il diritto al quarto di rendita AI dal 1°
febbraio 2007 (doc. 37). L'interpellato non ha preso posizione in
merito.
Il 7 maggio 2007, l'UAIE ha emanato due decisioni conformemente al
progetto (doc. 38, 39).
D.
Con il ricorso depositato il 18 giugno 2007, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo nella
misura in cui la rendita AI viene ridotta ad un quarto dal 1° febbraio
2007. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione già
ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 agosto 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Francesco, con scritto del 6 ottobre
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso ed ha prodotto i risultati delle coronarografie eseguite il 7
marzo 2005 e 20 luglio 2006.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
C._______, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione
del 30 novembre 2007, ha affermato che non sussistono elementi che
lascino trasparire un'invalidità di rilievo dopo luglio 2006 (secondo
PTCA) in attività di sostituzione (doc. 43).
Nella sua duplica del 7 dicembre 2007, l'UAIE ha riproposto la
reiezione del ricorso. Questa risposta e la copia del parere del Dott.
C._______ sono state inviate, per conoscenza, al rappresentante del
ricorrente.
Pagina 4
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F.
Con ordinanza del 17 ottobre 2007, la parte ricorrente era stata
invitata a depositare al TAF un importo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detta somma è stata regolarmente
versata il 16 novembre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 agosto 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 31 agosto 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 7 maggio 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE, dell'AELS
o svizzero.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
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momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità
di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento
determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta,
esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione
della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata
comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V
164 consid. 2.2 e 2.3).
8.
8.1 A._______, dopo il rimpatrio, ha lavorato nel settore della
pavimentazione stradale senza particolari restrizioni fino al 21 febbraio
2005, quando ha cessato l'attività per ragioni di salute (doc. 8).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dall'incarto medico si evince che l'assicurato è portatore di esiti di
un primo intervento di PTCA e stenting il 7 marzo 2005 per angina
instabile da coronaropatia monovasale (doc. 11); esiti di un secondo
intervento di PTCA il 21 luglio 2006 per cardiopatia ischemica cronica,
coronaropatia ostruttiva bivasale (doc. 32); protrusioni discali multiple
C6-C7 e C3-C4, ernia discale C7-D1, monoparesi dell'arto superiore
omolaterale da radicolopatia cervicale, stato ansioso-depressivo
reattivo (cfr. perizie mediche dettagliate del 5 ottobre 2005, doc. 19 e
del 5 maggio 2006, doc. 24).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
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consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione ha riconosciuto il diritto alla
rendita intera per un periodo limitato nel tempo ossia dal 1° marzo
2006 al 31 gennaio 2007 ed ad un quarto di rendita AI dal 1° febbraio
2007.
10.2 L'assicurato non contesta il riconoscimento del diritto alla rendita
intera AI. Questo Tribunale non essendo legato dalle conclusioni delle
parti (cfr. consid. 7.5), osserva che viste le risultanze mediche ed i
pareri dei medici dell'UAIE, l'interessato non avrebbe più potuto
svolgere la sua precedente attività di asfaltatore e nessun altra.
Tuttavia, l'inizio dell'incapacità al lavoro, che coincide, come nel caso
in esame, con quello del periodo di attesa di un anno imposto dall'art.
29 cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 7.4 e 8.2), deve essere fatto risalire al 21
febbraio 2005, ultimo giorno di lavoro effettivo di A._______ (doc. 8).
La data ritenuta dai medici dell'UAIE, ossia 2 marzo 2005 è quella del
ricovero ospedaliero, previsto per l'intervento indispensabile di PTCA +
stenting.
Pertanto, giusta la norma ricordata il diritto alla rendita intera sorge il
1° febbraio 2006 e non il 1° marzo 2006, come erroneamente ritenuto
dall'amministrazione. In questo senso, il ricorso deve essere accolto
limitatamente alla data della decorrenza del diritto alla rendita intera e,
di conseguenza, la decisione impugnata riformata in tal senso.
11.
Resta da esaminare il problema della riduzione della prestazione ad
un quarto di rendita a partire dal 1° febbraio 2007.
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11.1 Ora, alle motivazioni addotte dai medici dell'UAIE non può essere
prestata adesione. Essi ritengono infatti che, al più tardi 3 mesi dopo il
secondo intervento di PTCA del 21 luglio 2006 (doc. 32), l'interessato,
sempre invalido in misura completa nel suo precedente lavoro di
asfaltatore, avrebbe però potuto riprendere un'attività di tipo leggero e/
o sedentario in misura completa.
11.2 In primo luogo dal punto di vista cardiaco la data ritenuta per il
miglioramento non è convincente. In effetti, se è ben vero che la
seconda operazione di PTCA è riuscita, nulla è dato a sapere in merito
al decorso delle condizioni cardiologiche del paziente. Non può essere
escluso a priori – senza procedere a un nuovo esame – che egli abbia
di nuovo accusato problemi cardiocircolatori, come peraltro già era
successo in esito al primo intervento di PTCA del marzo 2005. Ora, i
sanitari dell'amministrazione avrebbero dovuto chiedere
un'aggiornamento della documentazione medica, prima che l'UAIE
emanasse la decisione in lite. In particolare, alcuni mesi dopo
l'intervento, sarebbe stato necessario sottoporre il paziente ad un
ecocardiogramma, un elettrocardiogramma sotto sforzo ed ad altri
eventuali esami specifici. Il fatto che il ricorrente non abbia prodotto
nulla di rilevante ed attuale in sede di ricorso e di replica non esime
l'amministrazione da un accertamento d'ufficio della situazione
valetudinaria per il periodo che si estende fino alla data della
decisione impugnata.
11.3 In secondo luogo, i medici dell'UAIE non hanno esaminato la
patologia neurologica in modo approfondito. Ora, il paziente è
portatore di una monoparesi dell'arto superiore destro da sofferenza
radicolare cervicale. L'indagine neurologica specifica del 17 maggio
2006 (doc. 26) è manifestamente incompleta. L'apposito formulario è
silente in più punti essenziali per la determinazione di un'eventuale
capacità di lavoro residua. Il rapporto d'esame ortopedico del 21
giugno 2006 (doc. 29) è più completo, ma lascia trasparire discrete ed
anche importanti limitazioni funzionali dell'arto superiore destro e della
mano destra; anche il trofismo muscolare al cingolo scapolo-omerale
destro è ridotto. Peraltro, già il referto elettromiografico del 25 maggio
2005 (doc. 14) attestava un grave danno neurogeno in più punti
dell'arto superiore destro e della mano destra. In queste condizioni,
appare difficile condividere il parere del Dott. B._______ volto a
ritenere l'assicurato abile al cento per cento in attività di sostituzione.
Infatti, il cumulo di un'eventuale patologia cardiaca con quella
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neurologica/ortopedica fa dubitare di una effettiva possibilità di
reinserimento dell'interessato in un consono settore produttivo in
misura completa.
11.4 Infine, nemmeno sembra convincente il referto di esame
neuropsichiatrico (doc. 27). Questo dovrebbe contenere un'anamnesi,
un esame oggettivo approfondito, la diagnosi, la terapia seguita, la
prognosi e non limitarsi alla compilazione di caselle predefinite.
11.5 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato dopo il mese di luglio
2006, data dell'ultimo intervento di PTCA.
12.
12.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 23 luglio 2006 (data dell'ultimo
referto oggettivo ad atti, doc. 26) fino alla data dell'impugnata
decisione (7 maggio 2007) e da questa data in poi. L'UAIE emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in cardiologia, neurologia/ortopedia e neuropsichiatria ed
a tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede (ecocardiogramma,
elettrocardiogramma da sforzo, RMN, TAC, ecc.).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il mese di luglio 2006 (secondo intervento di PTCA) e il 7 maggio
2007, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché
in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto
espletare nel periodo suddetto.
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Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-, versato
dall'insorgente il 16 novembre 2007, gli viene restituito.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria ricorsuale e la replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che A._______ ha diritto alla rendita intera AI dal 1° febbraio
2006 al 31 gennaio 2007.
2.
La causa è rinviata all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) affinché completi l'istruttoria ai
sensi del consid. 12, esamini il diritto a prestazioni dopo il 31 gennaio
2007 e statuisca di nuovo.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle spese processuali
di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 16 novembre 2007, gli viene
restituito.
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4.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese
ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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