Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4237/2011
Sen t e n z a d e l 1 5 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Sonia Martello,
via Lungomare 339, IT88100 Catanzaro Lido,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 14 giugno 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1996. A
causa di problemi ortopedici/neurologici ha smesso di lavorare nel
dicembre dello stesso anno. Residente allora in Svizzera, egli ha
depositato una domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità nel novembre 1997. L'accertamento medico relativo a questo
caso ha posto in evidenza che il richiedente era portatore di una
sindrome dolorosa cronica lombo vertebrale con sviluppo psicogeno.
Secondo i medici incaricati dell'accertamento, il nominato presentava un
grado d'incapacità al lavoro del 50% dal punto di vista fisico e del 50% dal
punto di vista psichico ed un grado d'incapacità lavorativa globale del
70% con perdita di guadagno del 75%. Con decisione del 26 luglio 2002,
l'Ufficio AI del Cantone di Lucerna ha erogato in favore di A._______ una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
dicembre 1997 (doc. 156).
L'interessato è rimpatriato nell'agosto 2004 ed i pagamenti delle
prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE; doc. 5963).
B.
Una prima procedura di revisione è iniziata nel maggio 2005. Dopo ampia
istruttoria del caso ed in base al parere del proprio servizio medico, l'UAI
aveva disposto la riduzione della prestazione in corso (rendita intera) ad
un quarto di rendita corrispondente a un'incapacità di guadagno del 45%.
In sede di audizione, l'interessato ha prodotto diversa documentazione
medica, la quale ha indotto il medico dell'UAI a far allestire una perizia
pluridisciplinare in Svizzera. Da tale indagine svolta nell'autunno 2006 dal
CEMed di Nyon, è emersa, nella sostanza, la diagnosi di sindrome lombo
vertebrale persistente con discrete sequele sinsitivomotorie delle radici L5
e S1 e da emilaminectomie e da ablazione di materiale di osteosintesi nel
1997 e 1998, sindrome da dolore somatoforme dal 2002. Gli esperti
hanno ritenuto che il paziente presenta una capacità di lavoro del 60% in
attività leggere (a certe condizioni di porto pesi, postura, marcia, ecc.);
non vi era più incapacità di lavoro sotto il profilo psichiatrico. Mediante
decisione del 2 novembre 2007, l'UAI ha sostituito la rendita intera AI con
un quarto di rendita con effetto dal 1° gennaio 2008 (doc. 65108).
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A._______ ha impugnato tale provvedimento amministrativo innanzi allo
scrivente Tribunale amministrativo federale. Con giudizio del 30 ottobre
2009, questo Tribunale ha parzialmente accolto l'impugnativa ed ha
riconosciuto in favore di A._______ il diritto alla mezza rendita AI
(anziché un quarto) dal 1° gennaio 2008 (data di riduzione delle
prestazioni). Il Tribunale aveva rilevato che occorreva ritenere un grado
d'incapacità al lavoro in attività fisiche adeguate del 50% e non del 40%, il
che conduceva ad un grado d'incapacità di guadagno del 54% (doc. 121).
Tale giudizio è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza del
1° settembre 2010 (doc. 124).
C.
In data 25 gennaio/3 febbraio 2011, il nominato ha formulato una
domanda di revisione postulando il riconoscimento dell'intera prestazione
AI (doc. 131137). A suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa
documentazione sanitaria, fra la quale spicca: una consulenza medico
legale allestita dal Dott. Raffa il 26 gennaio 2011 nella quale si insiste sul
peggioramento della dinamica rachidea che non permetterebbe a
A._______ di mantenere la stazione eretta e sull'aggravamento del
disturbo bipolare. Accompagnano la relazione medicolegale: una perizia
ortopedica del Dott. Iirillo del 20 novembre 2010, un rapporto d'esame
neurochirurgico scarsamente leggibile del 20 ottobre 2010 ed un
rapporto 16 ottobre 2010 del Centro di salute mentale di Catanzaro (Dott.
Apicella) attestante un disturbo bipolare II in un contesto di sindrome
ansiodepressiva (296.89).
L'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Rais, del proprio servizio medico.
Nella sua relazione del 21 febbraio 2011, il sanitario menzionato ha
affermato che l'interessato presenterebbe un'incapacità di lavoro nel
precedente lavoro dell'80% (più elevata rispetto in precedenza), ma che
in attività di sostituzione l'incapacità permane del 50% (doc. 142).
Con progetto di decisione del 4 aprile 2011, l'UAIE ha informato
l'assicurato che la domanda di revisione non sarebbe stata esaminata in
quanto non aveva reso plausibile un mutamento della sua invalidità
rispetto al periodo precedente (doc. 143).
Con scritto del 9 maggio 2011, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Martello, si è opposto a tale progetto (doc. 144).
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L'UAIE ha preso atto di tali osservazioni ma non le ha ritenute influenti.
Mediante decisione del 14 giugno 2011, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 145).
D.
Con il ricorso depositato il 23 luglio 2011, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Martello, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
l'entrata in materia ed il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI.
Produce una dettagliata relazione medicolegale (13 luglio 2011) a cura
della Dott.ssa Procopio attestante una grave compromissione algo
disfunzionale del rachide lombosacrale in esito a multipli interventi
chirurgici per ernia discale L5S1 con radicolopatia bilaterale della radici
L4L5S1, trattata con impianto neurostimolatore midollare lombare con
scarso beneficio, spondilo artrosi cervicale, grave disturbo dell'umore
ansiodepressivo. Produce inoltre diversa ed abbondante
documentazione in gran parte già ad atti.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Rais. Questi,
nella sua relazione del 25 ottobre 2011, ha proposto di ammettere un
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato all'80% anche in attività
sostitutive (doc. 149). Egli chiede tuttavia un complemento di carattere
psichiatrico. L'autorità inferiore ha così sottoposto gli atti al Dott. Habicht,
psichiatra, il quale, nella sua relazione del 2 dicembre 2011, pur
condividendo il fatto che le condizioni di salute del nominato sono
peggiorate nel luglio 2008, afferma che non è in grado di dire se da allora
il grado d'invalidità abbia raggiunto l'80% in qualsiasi ambito. Consiglia
quindi una visita peritale pluridisciplinare (doc. 151).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 dicembre 2011, l'UAIE riconosce
che il requisito della ricevibilità della domanda di rendita è ammesso, ma
che occorre approfondire l'indagine medica. Propone quindi il parziale
accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché si proceda a nuove
indagini sanitarie.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'UAIE, l'avv. Martello, con
scritto del 16 gennaio 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso volto al riconoscimento del diritto alla rendita intera
AI.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
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lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo
pacchetto di misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non
sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 14 giugno 2011, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
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di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa. Il
giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti
verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366
consid. 1b).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
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che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione
avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione
importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per
grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità
o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione
per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è
stata fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che
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sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai
sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC
1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non
deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L’aumento della rendita,
dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene
al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata se
l’assicurato ha chiesto la revisione e a partire dal mese in cui è stata
prevista se la revisione ha luogo d’ufficio (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b OAI).
7.
7.1. Se le condizioni di cui al menzionato art. 87 cpv. 3 OAI non sono
adempiute, l'Ufficio AI non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114
consid. 2a). Se, per contro, l'Ufficio AI entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e,
in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
7.2. Nella fattispecie, l'UAIE con decisione del 14 giugno 2011 non è
entrato nel merito della domanda di revisione per aggravamento.
Tuttavia, si deve constatare che dopo avere ricevuto la domanda, prima
di emanare la decisione impugnata, l'autorità inferiore ha interpellato il
suo servizio medico (cfr. doc. 141). Si deve pertanto ritenere che l'autorità
inferiore, di fatto e contrariamente a quanto indicato nella decisione
impugnata, ha esaminato sul merito la domanda di revisione. Del resto, in
sede ricorsuale ha ancora sottoposto l'incarto dapprima al Dott. Rais e in
seguito al Dott. Habicht (doc. 149 e 151). Nella sua risposta del 23
dicembre 2011 l'autorità inferiore ha esplicitamente indicato che le
condizioni per esaminare la domanda di revisione erano adempiute. In
queste circostanze, il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta
entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e DTF 109 V 108 consid.
2b; sentenza del TAF C3667/08 consid. 4).
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7.3. Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo di esame si estende
dal 2 novembre 2007, data della decisione con la quale all'interessato è
stato comunicato che il diritto alla rendita intera veniva ridotto ad un
quarto di rendita ed il 14 giugno 2011, data dell'impugnata decisione. Va
segnalato che il grado d'invalidità (in attività sostitutive adeguate) è stato
portato al 50%, con conseguente diritto alla mezza rendita, con sentenza
di questo Tribunale del 30 ottobre 2009 (incapacità di guadagno del
54%).
8.
8.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1. Quando venne sostituita la rendita intera con un quarto di rendita,
rispettivamente una mezza rendita, l'assicurato era portatore di sindrome
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lombo vertebrale persistente con sequele sensitivo motorie delle radici
L5S1 e da emilaminectomie e da ablazione di materiale di osteosintesi
(1997/1998), sindrome da dolore somatoforme dal 2002 (cfr. perizia del
CEMed Nyon del 25 ottobre 2006, doc. 106).
9.2. Al momento della revisione in esame (su domanda), l'autorità
inferiore ha ritenuto quanto esposto dal Dott. Raffa nella sua relazione del
26 gennaio 2011. Questo sanitario indica, sulla base di rapporti
specialistici allegati (Dott. Iirillo, ortopedico e Dott. Apicella, psichiatra)
che il paziente è portatore di esiti di intervento colonna vertebrale e
lombare dell'aprile 1997 con asportazione ernia discale L5S1 ed
emilaminectomia destra di L5, esiti di intervento di stabilizzazione
vertebrale circonferenziale con innesto osseo, cage e viti nel novembre
1998, esiti di posizionamento neurostimolatore midollare (con
insufficiente beneficio), lombo sciatalgia bilaterale a carattere
compressivo da radicolopatia lombosacrale e aderenze peridurali,
disturbo bipolare II (cfr. rapporti del Dott. Raffa del 26 gennaio 2001, dei
Dottori Iirillo, ortopedico e Apicella, psichiatra e della Dott.ssa Procopio).
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il Dott. Rais del servizio medico dell'UAIE nel suo primo
rapporto del 21 febbraio 2011 ha escluso che si possa intravvedere un
mutamento della capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato rispetto
al periodo precedente (doc. 141). Lo stesso medico ha invece cambiato
parere dopo il deposito del ricorso ed ha proposto di ammettere che
anche in attività sostitutive A._______ presenterebbe un'incapacità di
lavoro superiore al 70% (doc. 149). Tuttavia, egli ha suggerito che il suo
parere fosse confortato da un punto di vista di uno specialista psichiatra.
L'UAIE ha così interpellato il Dott. Habicht, il quale ha ritenuto opportuno
sottoporre il paziente a visita pluridisciplinare (doc. 150, 151).
10.2. È evidente, come rilevato dal servizio medico dell'autorità inferiore,
che la documentazione prodotta in sede di richiesta e confortata da quella
esibita con il ricorso ha reso plausibile un peggioramento dello stato di
salute dell'interessato nel luglio 2008 e, conseguentemente, della sua
capacità di lavoro e di guadagno. Tuttavia, visti i pareri dei Dott.ri Rais e
Habicht, non è dato per certo che l'interessato presenti da allora un grado
d'incapacità di lavoro in tutte le attività ed in misura superiore al 70%. Il
Dott. Habicht, in base agli atti, non ha potuto esprimersi su un eventuale
peggioramento delle condizioni di salute soprattutto dal lato psichiatrico.
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Pagina 12
La diagnosi accennata di sindrome bipolare II lascia certo presagire uno
stato di salute precario e fragile e, quindi, d'invalidità importante. Non si
può però esprimere un parere quantitativo senza aver sottoposto il
paziente a visita specialistica.
11.
11.1. Ora, fatte queste considerazioni, fermo restando che il diritto ad
almeno una mezza rendita AI – motivato dal punto di vista somatico (cfr.
perizia del CEMed, vedi anche sentenza del Tribunale federale del 1°
settembre 2010 pag. 5) – può essere confermato (cfr. DTF 137 V 314
consid. 3.2.4), il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare la misura dell'eventuale peggioramento dell'incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questo
peggioramento esisterebbe. Non si può infatti escludere che un
peggioramento sia intervenuto dal punto di vista psichico, allorquando
ancora nella sentenza del 30 ottobre 2009 del Tribunale amministrativo
federale i disturbi psichici erano stati esplicitamente negati (consid. 12).
In queste circostanze, come lo propone l'UAIE è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv.
1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura.
Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza
delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 2007 fino alla data dell'impugnata
decisione (14 giugno 2011). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto ad una perizia approfondita pluridisciplinare
(ortopedia/neurologia e psichiatria), come richiesto dal servizio medico
dell'UAIE, ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede.
Se del caso, l'UAIE effettuerà poi un'indagine comparativa dei redditi,
tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di riprendere un'attività
lucrativa malgrado il periodo di inattività. Infatti, l'assicurato non lavora più
dal 1996. Di regola, gli effetti di una lunga assenza dal mercato del lavoro
non possono essere attenuati che attraverso delle misure di
reintegrazione e riadattamento operati dall'assicurazione per l'invalidità,
salvo nei casi in cui sussistano chiari elementi per ritenere che
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l'interessato stesso possa reintegrarsi in un consono settore produttivo
con i propri mezzi (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_368/2010 del
31 gennaio 2011 consid. 5.4 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010
pubblicata in SVR 2011 IV n° 30 e precisata in 9C_228/2010 del 26 aprile
2011 consid. 3.3).
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
12.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito il ricorso e la replica della parte ricorrente, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla stessa un'indennità
per spese ripetibili di 1'200 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità
inferiore (DTF 132 V 215 consid. 6.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 14 giugno 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11.2 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di 1'200 franchi, la
quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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