Corte II I
C-4239/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Belen Rubio Gonzalez,
Alameda de Colón n° 28, ES-29 001 Málaga,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 4 giugno 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4239/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina spagnola, nata il , ha lavorato in Svizzera dal
1980 al 2002, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. conti individuali). In data
20 settembre 1990, allora residente ancora in Svizzera, ha formulato
una domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a
questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurata era portatrice di
marcati episodi depressivi leggeri-medi con sintomi somatici in un
quadro di disturbi depressivi ricorrenti; disturbi del sonno frequenti con
fasi di risveglio notturno prolungate. Mediante decisione del 16 maggio
2003, l'Ufficio AI del Cantone di Basilea-Città ha erogato in favore
della nominata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (grado d'invalidità 41%, caso di rigore), con rendita
completiva in favore del figlio, a decorrere dal 1° novembre 2000 ed
una rendita intera a decorrere dal 1° aprile 2003.
Con il rimpatrio dell'interessata i pagamenti delle prestazioni sono stati
ripresi, per competenza, dalla Cassa svizzera di compensazione, dal
1° aprile 2004 (doc. 12).
B.
Nell'aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 33). Per il tramite dell'Istituto
nazionale per la sicurezza sociale spagnolo (INSS), l'amministrazione
AI ha chiesto diversa documentazione. Ad atti è così pervenuto:
- una perizia medica particolareggiata allestita il 9 agosto 2007 presso
l'INSS di Malaga, ove si evidenzia la diagnosi di disturbo depressivo
non precisato, asma bronchiale e l'assicurata viene ritenuta abile in
attività leggere e di media intensità fisica a tempo pieno (doc. 39);
- i risultati di una perizia psichiatrica del 9 luglio 2007 ove si menziona
la diagnosi di disturbo depressivo non specificato; lo psichiatra
incaricato ritiene che la sintomatologia presentata impedisce alla
perizianda di svolgere il suo lavoro in modo temporaneo (doc. 38).
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Dal punto di vista economico, l'assicurata afferma di non aver svolto
attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc. 41) e, nella sua qualità di
casalinga, afferma di essere in grado di svolgere gran parte dei lavori
di casa, salvo quelli più penosi (doc. 42).
C.
Nella sua nota del 10 novembre 2007, il Dott. Ribordy, medico
dell'UAIE, ha proposto di sottoporre gli atti ad un consulente psichiatra
(doc. 46).
Nella relazione del 30 dicembre 2007, il Dott. Gabris, specialista in
psichiatria, in base al rapporto medico giunto dalla Spagna, indica che
non sussistono più segni di una depressione severa e che, comunque,
la depressione in atto non è di tipo "maggiore". Egli propone di ridurre
il tasso d'invalidità allo zero per cento dal 9 luglio 2007, data della
relazione psichiatrica dell'INSS (doc. 48).
Con progetto di decisione dell'8 gennaio 2008, l'UAIE ha disposto la
soppressione del diritto alla rendita (doc. 49).
L'interessata, per il tramite dell'avv. Belen Rubio Gonzalez, si è
opposta a tale progetto con scritto dell'11 febbraio 2007 (doc. 50). A
suo parere la situazione di salute (e di capacità di lavoro) è rimasta
uguale a quella presente al momento in cui la prestazione in corso
venne riconosciuta. A suffragio di quanto asserito produce un rapporto
medico-legale allestito dai Dott.ri Trujillo Aviles e Trujillo Escobar il 6
febbraio 2008. Gli esperti di parte indicano quali malattie invalidanti
una obesità marcata (BMI 34,2 kg/m2), un diabete mellito II, una
coxartrosi bilaterale radiologicamente documentata, asma bronchiale
ed il disturbo depressivo di tipo "distimico cronico" necessitante cure
permanenti; essi ritengono che queste patologie non sono migliorate
nel tempo ed anzi vi è stato un aggravamento della situazione
valetudinaria generale (doc. 52).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Gabris, il quale, nella sua relazione del 13 aprile 2008, ha
affermato che la valutazione dei medici-legali menzionati non contiene,
dal punto di vista psichiatrico, alcuna descrizione di segni oggettivi
(doc. 56).
Mediante decisione del 4 giugno 2008, l'UAIE ha soppresso il diritto
alla rendita AI con effetto 1° agosto 2008 (doc. 58).
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D.
Con il ricorso depositato il 21 giugno 2008, A._______, sempre
rappresentata dal suo mandatario, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto a percepire la rendita intera AI.
Produce documenti già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 agosto 2008, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 10 settembre 2008, la parte ricorrente è stata
invitata a esprimersi in merito alle osservazioni dell'amministrazione.
L'interessata ha confermato la sua volontà di mantenere il ricorso con
lettera del 20 gennaio 2009.
E.
Con decisione incidentale del 18 novembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detta
somma è stata regolarmente versata il 3 dicembre 2008 (Fr. 288.-) ed
il 26 gennaio 2009 (Fr. 17.-).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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C-4239/2008
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
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più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
5.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
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6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione 16 maggio 2003, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di
Basilea ha erogato in favore dell'assicurata una mezza rendita
d'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2000 ed una rendita intera dal
1° aprile 2003, ed il 4 giugno 2008, data dell'impugnata decisione.
6.3 Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o
l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
7.1 L'interessata non ha più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio.
Risulta che l'interessata aveva lavorato a tempo pieno fino al 1997 e,
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verosimilmente per problemi di salute, a tempo parziale da gennaio
1998 (4,2 ore al giorno per 5 giorni la settimana) ed avrebbe
definitivamente cessato il 31 maggio 2002 (doc. 16 e 22).
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI), per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
7.3 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e art. 8 cpv. 3 LPGA). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
7.4 Va precisato che secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI qualora l'assicurato
eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata
secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni
consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e
quella dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado
d'invalidità nei due ambiti (metodo misto).
7.5 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
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non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di marcati episodi
depressivi leggeri/medi con turbe somatiche in un quadro di disturbo
depressivo ricorrente; insonnia permanente con risvegli notturni
prolungati.
8.2 Al momento della revisione in esame, è stata accertata la diagnosi
di disturbo depressivo non specificato, asma bronchiale (cfr. perizia
psichiatrica del 9 luglio 2007; perizia medica particolareggiata del 9
agosto 2007, doc. 38, 39). I medici legali autori della relazione del 6
febbraio 2008 (Dott.ri Tujillo e Tejero) esibita in sede di audizione
attestano anche una grave obesità (BMI di 34,2 kg/m2), un diabete
mellito II resistente all'insulina, ma privo di complicazioni, coxartrosi
limitante, asma bronchiale e disturbo depressivo inquadrabile in un
disturbo distimico cronico.
9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. L'interessata, sulla scorta della documentazione
esibita (rapporto dei medici legali menzionati) sostiene di essere
invalida in misura sicuramente superiore al 70%, di modo che avrebbe
diritto alla rendita intera AI. I medici dell'UAIE consultati (Dott.ri
Ribordy e Gabris) negano tale assunto. Il sanitario dell'INSS (Dott. Pro
Bueno) ritiene che l'interessata potrebbe svolgere lavori leggeri. Dal
canto suo, lo psichiatra autore del rapporto del 9 luglio 2007, rileva
che la sintomatologia che presenta la peritanda le impedisce
temporaneamente lo svolgimento del suo lavoro.
9.2 Lo scrivente Tribunale è del parere che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurata
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consiste in una forma depressiva mal investigata. È verosimile che
l'interessata abbia cessato di lavorare nel 2002 per questa patologia e
che la stessa si trovasse "borderline" senza però presentare una
forma di depressione di tipo "maggiore", come invece sembra addurre
il Dott. Gabris. Quest'ultimo si è quindi basato su di una premessa
erronea per ammettere il miglioramento dello stato di salute
dell'interessata. Ad ogni modo, gli esami specialistici ad atti sono
manifestamente insufficienti per pronunciarsi sull'evoluzione della
capacità lavorativa dell'interessata. Né il referto dello psichiatra
spagnolo, né quello del Dott. Gabris hanno esaminato nel dettaglio la
patologia dell'interessata. Per di più, i medici legali autori della
relazione del 6 febbraio 2008 pongono una diagnosi differente,
accennando anche ad un disturbo distimico di tipo cronico.
L'accertamento appare anche confuso nella misura in cui la pagina 2
della perizia medica dettagliata (doc. 39) accenna ad un passato di
crisi epilettiche, peraltro ancora presenti ed in trattamento da uno
specialista in neurologia. Trattasi tuttavia verosimilmente di uno
scambio di persona in quanto si parla di una precedente attività di
marinaio mercantile.
Ad ogni buon conto, di regola, un rapporto psichiatrico, per avere
valore probante, deve contenere l'anamnesi, l'evoluzione della
malattia, lo stato attuale, la diagnosi, la prognosi, la durata ed il tipo di
trattamento (con il dosaggio), la frequenza delle sedute specialistiche.
In modo specifico, il rapporto stesso dovrebbe fornire delle indicazioni
sullo stato psichico (aspetto, atteggiamento, orientamento spazio-
temporale, conservazione della memoria, capacità di concentrazione,
facoltà di comprensione, d'interpretazione e di percezione), nonché
tutti quei riscontri che permettono di individuare elementi di carattere
patologico ed eventuali test psichiatrici. Queste ricerche sono
necessarie laddove la malattia psichica/mentale è data come la
principale causa di uno stato d'invalidità. Questo esame dovrebbe
protrarsi su più visite e con la raccolta del parere del medico
specialista curante. Queste basi e condizioni fanno difetto nella specie.
Inoltre, i medici legali Dott.ri Trujillo e Tejero, nel febbraio 2008, ossia
prima dell'impugnata decisione (sebbene la loro perizia sia stata
esibita solo con il ricorso), attestano altre patologie che meritano un
approfondimento.
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9.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi
e/o non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la
qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione
medica. Infatti, è compito del consulente del Servizio medico regionale
o del medico dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 OAI).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica
dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da
quando questa modifica esisterebbe.
10.
10.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal maggio 2003 fino alla data
dell'impugnata decisione (4 giugno 2008). L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
pluridisciplinare (psichiatria, ortopedia, medicina interna)
accompagnata dagli esami essenziali che il caso richiede.
L'amministrazione richiamerà gli atti medici del servizio psichiatrico
dove il paziente è seguita. I periti incaricati si pronunceranno sulla
capacità di lavoro dell'assicurata nella sua precedente attività ed in
altre eventualmente esigibili dal maggio 2003 in poi.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi, applicando il metodo di
calcolo adeguato (cfr. consid. 7)
Pagina 12
C-4239/2008
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo di Fr. 305.- le viene restituito dopo la crescita in giudicato
del presente giudizio.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Dispositivo alla pagina seguente
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C-4239/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 4 giugno 2008, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 305.- è restituito
alla parte ricorrente dopo la crescita in giudicato del presente giudizio.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI ES/456.4191.1464.19/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
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motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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