Corte II I
C-424/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 29 dicembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-424/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di una
figlia, frontaliere, lavora in Svizzera come parrucchiere dipendente dal
1995, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 1 e 4-2). Il 16 ottobre
2007, facendo valere un danno alla salute dovuto a malattia,
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del
canton Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAI-TI ha
acquisito, in particolare, i documenti seguenti:
- l'incarto dell'assicuratore malattia collettivo del datore di lavoro,
l'Helsana, tra cui diversi rapporti cardiologici del 2006 (incarto
Helsana, doc. 2/1 a 9), dai quali si evince che l'assicurato è stato
sottoposto in Italia, il 10 maggio 2006, nel quadro di un soggiorno
clinico protrattosi dal 3 al 22 maggio, ad un intervento chirurgico di
sostituzione valvolare aortica con posizionamento di una protesi
meccanica St. Jude n. 23, e che egli soffre pure di un'insufficienza
venosa cronica agli arti inferiori, di un'ulcera peptica e di una sindrome
ansioso-depressiva. Dall'incarto risulta inoltre che l'assicurato ha
effettuato una degenza ospedaliera in Italia, dall'11 al 16 giugno 2007,
per un'emorragia subaracnoidea (incarto Helsana, doc. 4), e che
l'Helsana gli ha versato l'indennità giornaliera completa dal 12 giugno
al 30 settembre 2007, e del 50% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007
(incarto Helsana, doc. 7),
- il questionario per il datore di lavoro, del 17 novembre 2007 (doc. 13),
dal quale si apprende, in particolare, che l'assicurato ha iniziato ad
esercitare la professione di parrucchiere in Svizzera il 5 dicembre
1995, con un orario normale di lavoro pari a quarantacinque ore
settimanali ed un salario annuale di Fr. 36'000.-, egli ha dovuto
assentarsi per malattia dal 2 gennaio al 15 marzo 2005, dal 3 maggio
al 1° settembre 2006 e dal 12 giugno al 30 settembre 2007, dal 1°
ottobre 2007 ha ripreso l'attività al 50%,
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 27 dicembre 2007
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(doc. 16), in cui è posta la diagnosi di cardiopatia con sostituzione
valvolare e impianto di un pace-maker, di sindrome depressiva, di
cefalea emicranica, di emorragia subaracnoidea, di varici agli arti
inferiori, d'esofagite da reflusso e di frattura della base del quarto
metatarso del piede destro, e nel quale sono evidenziati le limitazioni
funzionali nonché lo stato delle risorse psichiche dell'assicurato, e
sono elencati i diversi periodi d'incapacità lavorativa,
- una presa di posizione del servizio medico dell'UAI-TI, del 23
gennaio 2008 (doc. 18), facente stato della necessità di eseguire una
perizia interdisciplinare vista la polipatologia di cui soffre l'assicurato,
- la perizia pluridisciplinare del Servizio d'accertamento medico (SAM;
doc. 21/1 a 27), redatta dalle dott.sse B._______ e C._______ il 20
giugno 2008, dopo visite ambulatoriali avvenute il 21, 23 e 30 aprile
nonché il 7 maggio 2008, sulla base di un rapporto angio-cardiologico
del dott. D._______, del 19 maggio 2008 (doc. 21/16 a 18), di un
rapporto neurologico del dott. E._______, del 2 maggio 2008 (doc.
21/19 a 22), e di un rapporto psichiatrico del dott. F._______, del 9
maggio 2008 (doc. 21/23 a 27), dove è posta la diagnosi, con influenza
sulla capacità lavorativa, d'emicrania con rari episodi d'aura visiva
(dimensione neurologica), come pure la diagnosi, senza influsso sulla
capacità lavorativa, di stato dopo sostituzione valvolare aortica per
stenosi su bicuspidia, di leggera ectasia dell'aorta ascendente, di lieve
insufficienza mitralica, di blocco della branca destra con emiblocco
anteriore sinistro, di stato dopo la posa di un pace-maker bicamerale,
d'insufficienza venosa cronica, d'ipercolesterolemia, di stato dopo
un'emorragia subaracnoidea e di temperamento nervoso. La capacità
lavorativa è valutata, come parrucchiere, allo 0% dal 3 maggio al 5
settembre 2006, al 50% dal 6 settembre al 5 ottobre 2006, al 100% dal
6 ottobre 2006 al 10 giugno 2007, allo 0% dall'11 giugno al 30
settembre 2007, al 50% dal 1° al 31 ottobre 2007 e al 75% dal 1°
novembre 2007. I periti hanno inoltre rilevato che, a causa della
patologia cardiologica, sono da evitare attività pesanti e medio
pesanti, e che la capacità lavorativa, dal punto di vista neurologico, è
pari al 75% anche in altre attività confacenti.
C.
L'UAI-TI ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott.
G._______, internista, il quale, nella sua presa di posizione dell'11
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luglio 2008 (doc. 22), ha osservato sostanzialmente, riferendosi alle
risultanze della perizia del SAM, che l'assicurato è inabile al lavoro al
25%, a decorrere dal 1° novembre 2007, per l'attività di parrucchiere e
per altre attività esigibili.
Il consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha quindi
proceduto al calcolo del grado d'invalidità, il 17 luglio 2008 (doc. 23 e
24), ritenendo per il 2007 un salario da valido di Fr. 36'000.- (27'000.-
al 75%), secondo le indicazioni del datore di lavoro (doc. 13), e,
conformemente ai dati dell'Ufficio svizzero di statistica (UFS) relativi
ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS, categoria 4.2, valore
mediano), adattati ad un orario di lavoro settimanale di 41.7 ore
(tabella B 9.2, La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), un salario da
invalido di Fr. 60'144.-, ridotto del 15% in funzione delle circostanze
personali dell'assicurato e considerato nella misura del 75%, ossia Fr.
38'342.-, ed ha pertanto concluso che il danno alla salute non provoca
alcuna perdita di guadagno.
D.
L'assicurato ha trasmesso all'UAI-TI della nuova documentazione
medica il 28 luglio 2008 (doc. 25/1), tra cui un referto
d'ecocardiogramma del 2 luglio 2008 (doc. 25/3), nel quale è concluso
che la protesi valvolare aortica presenta normali gradienti
transprotesici e un rigurgito di grado moderato a severo di verosimile
origine paraprotesica, e due rapporti del dott. H._______, cardiologo,
uno del 5 luglio 2008 (doc. 25/5), in cui è consigliata una visita
cardiochirurgica, l'altro del 21 luglio 2008 (doc. 25/7), facente stato di
un riscontro di distacco parziale della protesi valvolare aortica
meccanica e di esiti di episodio emorragico cerebrale, e nel quale è
proposta una terapia anticoagulante orale.
Il dott. G._______ si è pronunciato su questi documenti con presa di
posizione del 21 agosto 2008 (doc. 27). Egli ha riconfermato le
conclusioni della perizia del SAM, rilevando tuttavia che si è
manifestato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato
dopo la detta perizia, il rigurgito sulla protesi della valvola aortica
avendo assunto delle dimensioni tali da rendere necessario un nuovo
intervento cardio-chirurgico, e ha stabilito un'inabilità al lavoro totale
dal luglio 2008 fino al termine della convalescenza postoperatoria.
Malgrado il tenore di questa presa di posizione, l'UAI-TI ha approntato
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un progetto di decisione il 9 settembre 2008 (doc. 28), con il quale ha
preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda d'invalidità,
invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni.
E.
Rappresentato dall'Istituto nazionale confederale italiano di assistenza
(INCA), l'assicurato, dopo avere chiesto ed ottenuto in visione l'incarto,
si è opposto al progetto di decisione con scritto del 6 ottobre 2008
(doc. 31/1), al quale ha allegato dei nuovi documenti medici, ossia un
rapporto del dott. H._______, del 29 settembre 2008 (doc. 31/2 e 3),
nel quale, oltre alla nota diagnosi, sono menzionate una varicosi
importante dell'arto inferiore sinistro ed una sindrome depressiva
insorta dopo i plurimi ricoveri ed interventi, ed è stabilito che
l'interessato deve evitare un eccessivo sovraccarico e lo stress, un
referto d'elettrocardiogramma dell'ottobre 2008 (doc. 31/4), un
certificato medico del 3 ottobre 2008 (doc. 31/5), ed un rapporto del
dott. I._______, medico generalista, del 4 dicembre 2008 (doc. 31/6 a
7), in cui, da un lato, è precisato che l'assicurato non ha sofferto di
un'insufficienza valvolare paraprotesica da posizionamento difettoso o
scollamento, ma di un'insufficienza valvolare intraprotesica moderata,
per cui l'intervento cardio-chirurgico previsto è stato annullato, e,
dall'altro lato, è rilevato che, visti i disturbi del sistema venoso agli arti
inferiori, è poco proponibile un'attività implicante la posizione in piedi
per oltre quattro ore, la capacità lavorativa dovendo quindi essere
valutata al 50%.
Il dott. G._______ e il Prof. L._______, cardiologo, si sono pronunciati
sui documenti medici citati mediante rapporto del 4 dicembre 2008
(doc. 33), affermando che essi non contengono aspetti diagnostici
nuovi e che si limitano a valutare in modo diverso le ripercussioni del
danno alla salute dell'assicurato sulla sua capacità lavorativa.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha quindi emanato, il 29 dicembre 2008, una
decisione di reiezione della richiesta di prestazioni dell'assicurazione
per l'invalidità, non essendo sta rilevata alcuna perdita di guadagno
(doc. 35).
F.
Contro questa decisione, sempre per il tramite dell'INCA, l'assicurato
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ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 21 gennaio
2009, chiedendo che gli sia attribuita una mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal giugno 2008.
G.
Con rapporto del 6 marzo 2009, il dott. G._______ ha chiarificato il
senso della propria presa di posizione del 21 agosto 2008 (doc. 27),
sottolineando che l'inabilità al lavoro dal luglio 2008 fino al termine
della convalescenza postoperatoria, era stata da lui formulata
unicamente in considerazione dell'intervento chirurgico previsto per
una lieve insufficienza paravalvolare, che si è in seguito rivelata essere
un'insufficienza intraprotesica, la quale è stata invece trattata con una
terapia conservativa. Fatta questa precisazione, il medico dell'UAI-TI
ha nuovamente evidenziato che i documenti medici esibiti dal
ricorrente con l'opposizione (doc. 31), non contengono nuovi elementi
diagnostici denotanti un peggioramento dello stato di salute, ma si
limitano ad esporre una diversa valutazione della capacità lavorativa
fissata al 50%. Egli ha pure ricordato che la perizia del SAM ha
puntualizzato che un'insufficienza venosa non giustifica, praticamente
mai, una limitazione significativa della capacità lavorativa.
L'UAI-TI ha risposto al ricorso il 10 marzo 2009, chiedendo che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata, sottolineando
cionondimeno che il ricorrente è stato incapace di lavorare in media,
sull'arco di un anno, per almeno il 40%, ma che, al termine dell'anno di
attesa, non emerge alcuno scapito economico dovuto al danno alla
salute, ed ha quindi segnalato la necessità di correggere la decisione
su questo punto. Il 13 marzo 2009 l'UAIE ha comunicato di aderire
pienamente alle conclusioni dell'UAI-TI.
H.
Il ricorrente ha replicato il 24 aprile 2009, ribadendo le proprie
conclusioni, e ha esibito un rapporto cardiologico del dott. M._______,
del 24 febbraio 2009, nel quale è segnalata, in sostanza, l'assoluta
intolleranza alla stazione eretta prolungata oltre tre o quattro ore, vista
la lieve progressione della patologia venosa agli arti inferiori, per cui è
necessario astenersi dalla stazione eretta prolungata e da sforzi fisici
moderati o intensi, ed è consigliata una visita specialistica da uno
psicologo clinico.
Il dott. N._______, medico generalista dell'UAI-TI, si è pronunciato sul
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citato rapporto cardiologico mediante presa di posizione del 25 maggio
2009, nella quale ha osservato che non vi è stato il peggioramento
sospettato a livello della protesi valvolare aortica, per cui, in presenza
di un compenso cardiocircolatorio, rimane valido l'apprezzamento
della capacità lavorativa contenuto nella perizia del SAM.
L'UAI-TI e l'UAIE hanno replicato il 4, rispettivamente l'11 giugno 2009,
riproponendo le loro univoche conclusioni.
Il ricorrente ha brevemente duplicato il 10 luglio 2009, confermando
quanto richiesto con il ricorso.
I.
Con decisione incidentale del 14 luglio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il
31 luglio 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
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con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
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europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove
disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
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chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità dal giugno 2008.
5.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per
cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 23
ottobre 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 ottobre 2006 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita fosse sorto tra tale data e il 29 dicembre 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno
intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere
versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore
modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in
considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF
2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
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durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29
cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv.
1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti
condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
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40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
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elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in special modo, dalla perizia medica pluridisciplinare del SAM, del 20
giugno 2008 (doc. 21/1 a 27), si evince la diagnosi, avente un influsso
sulla capacità lavorativa, d'emicrania con rari episodi d'aura visiva
(dimensione neurologica), e, senza una tale influenza, di stato dopo
sostituzione valvolare aortica per stenosi su bicuspidia, di leggera
ectasia dell'aorta ascendente, di lieve insufficienza mitralica, di blocco
della branca destra con emiblocco anteriore sinistro, di stato dopo la
posa di un pace-maker bicamerale, d'insufficienza venosa cronica,
d'ipercolesterolemia, di stato dopo un'emorragia subaracnoidea e di
temperamento nervoso.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
di almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti dello stato di salute del
ricorrente, i periti del SAM hanno ritenuto una capacità lavorativa del
75%, dal 1° novembre 2007, per l'attività di parrucchiere e per altre
attività confacenti leggere, specificando che, dal punto di vista
cardiologico, si è in presenza di una condizione emodinamica
fisiologica, malgrado l'esistenza di una lieve insufficienza
paravalvolare, e che il risultato dell'esame cicloergometrico dimostra
una buona riserva funzionale, come pure che l'insufficienza venosa
agli arti inferiori non giustifica una limitazione significativa della
capacità lavorativa, una corretta contenzione elastica (classe II a
sinistra e classe I a destra) essendo in grado di alleviare i sintomi. I
periti del SAM hanno quindi chiaramente concluso che, dai punti di
vista cardiologico, angiologico e flebologico, il ricorrente deve essere
considerato pienamente abile al lavoro nella sua professione di
parrucchiere. Essi hanno però precisato che, dal punto di vista
cardiologico, devono essere evitate attività pesanti e medio pesanti, e
che, sotto il profilo neurologico, sussistono delle limitazioni: il
ricorrente ha infatti subito una piccola emorragia subaracnoidea,
benché le indagini effettuate (angio-TAC) abbiano escluso
malformazioni vascolari e, in particolare, aneurismi cerebrali, e soffre
inoltre di cefalee recidivanti (dai sei ai sette giorni al mese) che, sulla
base dei dati anamnestici, corrispondono ad un'emicrania con rari
episodi di aura visiva. L'incapacità lavorativa massima che ne deriva è
stata valutata dai periti al 25%. Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, all'infuori di un incremento della quota ansiosa, dalla
perizia risulta che il ricorrente non denota problemi psichici e che non
si riscontra pertanto un'incapacità lavorativa psichiatrica e nemmeno la
necessità di un trattamento psichiatrico.
Questo apprezzamento è stato riproposto integralmente dal dott.
G._______, medico internista dell'UAI-TI, che ha formulato, nella sua
presa di posizione dell'11 luglio 2008 (doc. 22), un'incapacità
lavorativa del 25%, dal 1° novembre 2007, per l'attività di parrucchiere
e per altre attività confacenti. Egli si è riconfermato nella sua presa di
posizione del 21 agosto 2008 (doc. 27), nella quale tuttavia, partendo
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dal presupposto erroneo che urgeva eseguire un intervento chirurgico
per rimediare ad un problema di rigurgito sulla protesi della valvola
aortica, aveva inoltre fissato un'incapacità lavorativa totale temporanea
dal luglio 2008 fino al termine della convalescenza postoperatoria, la
quale incapacità non si è però realizzata per il motivo che non si è
proceduto ad alcun intervento (cfr. consid. 10.2).
10.2 In fase d'opposizione, il ricorrente ha esibito diversi documenti
medici, di cui uno solo si è pronunciato espressamente sulla capacità
lavorativa, ossia il rapporto del dott. I._______, medico generalista, del
4 dicembre 2008 (doc. 31/6 a 7). Quest'ultimo ha innanzitutto precisato
che il ricorrente non ha sofferto di un'insufficienza valvolare
paraprotesica da posizionamento difettoso o scollamento, ma di
un'insufficienza valvolare intraprotesica moderata, per cui l'intervento
cardio-chirurgico previsto non è stato eseguito. Egli ha in seguito
considerato che, visti i disturbi del sistema venoso agli arti inferiori,
un'attività lavorativa implicante la posizione eretta per oltre quattro ore,
è poco proponibile, per cui ha fissato la capacità lavorativa al 50%.
Mediante presa di posizione del 4 dicembre 2008 (doc. 33), il dott.
G._______ e il Prof. L._______, cardiologo, hanno affermato che i
detti documenti medici e, in modo particolare, il rapporto del dott.
I._______, non contengono nuovi elementi diagnostici, ed hanno
quindi concluso che l'apprezzamento della capacità lavorativa
rimaneva invariato rispetto a quello espresso nella perizia del SAM.
10.3 In questa sede, il ricorrente ha prodotto un rapporto cardiologico
del dott. M._______, del 24 febbraio 2009, nel quale è stabilito, da un
lato, che il ricorrente è asintomatico e in buon compenso, e, dall'altro
lato, che si è in presenza di un'assoluta intolleranza alla stazione
eretta prolungata per più di tre o quattro ore, e ciò in considerazione
della lieve progressione della patologia venosa agli arti inferiori, senza
beneficio dall'indossare calze elastiche, e tenuto conto anche
dell'impossibilità di effettuare un intervento chirurgico. Nel rapporto è
pure consigliata una visita specialistica presso uno psicologo clinico e
raccomandata l'astensione dalla stazione eretta prolungata e da sforzi
fisici moderati o intensi.
Il dott. N._______, medico generalista dell'UAI-TI, si è pronunciato su
questo rapporto con presa di posizione del 25 maggio 2009,
osservando, da un lato, che la situazione cardiologica non è mutata, e,
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dall'altro lato, che mancano elementi oggettivabili attestanti un
peggioramento determinante sia della patologia venosa agli arti
inferiori, visto che il dott. M._______ ha evidenziato solamente una
lieve progressione della stessa, sia dello stato psichico del ricorrente,
in assenza di qualsiasi corrispondente documentazione, e ha quindi
confermato in toto le risultanze della perizia del SAM.
10.4 Considerato quanto precede, fondandosi specialmente sulle
risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM, confermate dai
medici dell'UAI-TI, il collegio giudicante è dell'avviso che la capacità
lavorativa del ricorrente, è pari al 75% in attività leggere, e ciò a
decorrere dal 1° novembre 2007. Per quanto concerne l'attività di
parrucchiere, che si svolge prevalentemente in posizione eretta, non
appare per contro, alla luce del certificato del dott. I._______ del 4
dicembre 2008, che ritiene una capacità massima del 50%,
ragionevolmente esigibile che essa possa essere svolta nella misura
del 75%. Tuttavia, come si vedrà in seguito, anche ritenendo che il
ricorrente sia in grado di svolgere al 75% solo attività leggere, ciò non
permette di riconoscergli il diritto a prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità svizzera.
11.
11.1 Come già esposto al consid. 7.5., secondo l'art. 16 LPGA, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
In concreto, l'UAI-TI ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità in
applicazione del metodo generale del confronto dei redditi. Dal
rapporto finale del consulente in integrazione, del 17 luglio 2008 (doc.
23 e 24), si evince che il ricorrente, secondo i dati forniti dal suo
datore di lavoro, avrebbe potuto guadagnare nel 2007 per un'attività al
100% un salario di Fr. 36'000.-. Svolgendo la sua attività al 75%, il
ricorrente subirebbe pertanto una perdita di guadagno del 25%.
Secondo i dati dell'UFS relativi ad attività leggere non qualificate
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(tabella TA1, categoria 4.2), indicizzati al 2007 ed adattati ad una
settimana lavorativa di 41.7 ore (tabella B 9.2 e tabella B 10.2, La Vie
Économique, 12-2008), il ricorrente potrebbe ottenere un salario di Fr.
60'144.-, ridotto del 15% in funzione delle sue circostanze personali e
del carattere leggero delle attività proposte, e considerato nella misura
del 75%, ossia Fr. 38'342.-. L'UAI-TI ha pertanto concluso che il
ricorrente, in questo caso, non subirebbe alcuna perdita di guadagno,
visto che il suo salario da invalido sarebbe superiore al salario da
valido.
11.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando il
reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività
equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media nazionale svizzera senza spontaneamente accomodarsene, si
procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone. Il Tribunale
federale ha poi precisato che un reddito è inferiore alla media dei
salari per un'attività equivalente allorquando il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% del salario statistico
usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va
effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%.
Ciò può avvenire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido
effettivamente conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito
statistico da invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la
questione di un'eventuale deduzione per circostanze personali e
professionali, applicabile al reddito da invalido ottenuto sulla base dei
valori medi statistici. A questo riguardo, i fattori estranei all'invalidità di
cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi, non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V
322 e 135 V 297).
In concreto, la differenza tra il salario realizzato in Ticino dal ricorrente
quale parrucchiere ed il salario statistico ottenibile in Svizzera nel
2007 nell'ambito dei servizi personali per una persona con
conoscenze professionali specializzate, indicizzato ed adattato al 2007
(Fr. 54'521.- [Tabella TA1, categoria 3, Tabella B9.2 e B10.2, La Vie
Économique, 12-2008]), si aggira intorno al 34%. Questa differenza
deve essere quindi qualificata di considerevole ai sensi della
giurisprudenza del Tribunale federale, visto che inoltre non emergono
dagli atti sufficienti elementi idonei e concludenti per poter ritenere che
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il ricorrente si sia spontaneamente accontentato del reddito inferiore
conseguito.
Conseguentemente, l'UAI-TI avrebbe dovuto procedere al parallelismo
dei redditi e ridurre del 29%, ossia della differenza tra i due redditi di
paragone superiore al 5%, il salario da invalido di Fr. 60'144.- (oppure
aumentare della stessa percentuale quello da valido), ottenendo così
un valore di Fr. 42'702.-, in ragione del 75% (capacità lavorativa
residua) e diminuito ulteriormente del 15% in funzione delle
circostanze personali del ricorrente non già considerate con il
parallelismo dei redditi e del carattere leggero delle attività confacenti,
si ottiene un reddito di Fr. 27'223.-. Confrontando il salario da valido
con quello da invalido, ne risulta una perdita di guadagno del 24%
[(36'000 – 27'223) : 36'000 x 100]. Ora, un grado d'invalidità del 24%
non dà diritto al ricorrente all'ottenimento di una rendita d'invalidità
svizzera.
11.3 Pertanto, sia esercitando la sua professione di parrucchiere al
75%, sia eseguendo altre attività da lui ragionevolmente esigibili
tenuto conto del suo stato di salute, allo scadere del termine di attesa
di un anno che decorre dall'11 giugno 2007 (data del ricovero per
emorragia subaracnoidea), la perdita di guadagno subita dal ricorrente
non supera il 25%.
12.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
13.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopraccitate, il ricorso è respinto e la decisione
impugnata del 29 dicembre 2008 confermata.
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14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 31 luglio 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 31 luglio 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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