Corte II I
C-4242/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(decisione del 23 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4242/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), separato, ha formulato in
data 28 giugno 2007 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 12). Ha dichiarato
d'avere lavorato a B._______, in Svizzera, dall'ottobre del 1960 alla
fine del 1962 (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC)
ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale
dell'interessato. Da questi ultimi risultano tre iscrizioni, una per
un'attività svolta dall'assicurato presso la ditta C._______ a B._______
nel 1960, senza indicazione del numero di mesi e con un salario
complessivo di fr. 950.--, un'altra per un'attività svolta nella medesima
ditta nel 1961, senza indicazione del numero di mesi e con un salario
complessivo di fr. 4'325.--, nonché un'altra per un'attività svolta presso
la ditta D._______ a E._______ nel 1961, senza indicazione del
numero di mesi e con un salario complessivo di fr. 2'075.-- (doc. 25 a
28).
C.
Con decisione su opposizione del 23 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
respinto l'opposizione del 22 febbraio 2008 e confermato la propria
decisione del 30 gennaio 2008 mediante la quale ha respinto la
domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia
presentata dall'interessato. Dagli estratti del conto individuale risulta
che quest'ultimo ha lavorato in Svizzera e versato contributi
all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) durante gli
anni 1960 e 1961 (doc. 51 e 52; v. anche doc. 32 e 33). L'interessato
non avendo esibito attestati di salario o certificati di lavoro, il periodo
contributivo di 11 mesi – 2 mesi nel 1960 e 9 mesi nel 1961 – è stato
determinato sulla base delle "Tabelle per la determinazione della
durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'autorità inferiore ha
pertanto considerato siccome non adempito il presupposto sancito
dall'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10), secondo il quale possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
Pagina 2
C-4242/2008
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti
educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.
D.
L'11 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la
decisione della CSC del 23 aprile 2008 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Ha segnalato d'avere
lavorato in Svizzera dall'ottobre del 1961 all'inizio del 1963. Avrebbe
pertanto acquisito il diritto alla rendita di vecchiaia (doc. TAF 1).
E.
Nella risposta al ricorso dell'11 agosto 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Dai conti individuali del ricorrente
risulta che ha svolto attività lavorativa in Svizzera e versato contributi
all'assicurazione per la vecchiaia solo durante gli anni 1960 e 1961,
ma non durante gli anni 1962 e 1963 (doc. TAF 4).
F.
Con provvedimento del 12 settembre 2008 (notificato il 19 settembre
2008; doc. TAF 6 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo
federale ha concesso al ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito
alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 5), facoltà di cui
l'insorgente non ha fatto uso.
G.
G.a Il 31 marzo 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
B._______ ha riferito, su domanda di questo Tribunale (v. doc. TAF 7),
che l'interessato ha risieduto in quel comune al beneficio di un
permesso di dimora annuale (permesso di tipo B) dal 2 febbraio 1961
(proveniente da F._______) al 21 dicembre 1961 (partito per l'Italia)
nonché dal 15 gennaio 1962 al 18 aprile 1962 (proveniente dall'Italia e
partito per l'Italia) (doc. TAF 8).
G.b Il 14/20 aprile 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
F._______ ha comunicato, su richiesta di questo Tribunale (v. doc. TAF
11), che l'interessato ha soggiornato in quel comune dal 29 ottobre
1960 (proveniente dall'Italia) al 4 marzo 1961 (partito per B._______),
ma di non disporre di alcuna informazione in merito al tipo di
permesso di cui era al beneficio il medesimo (doc. TAF 12 e 13).
Pagina 3
C-4242/2008
H.
Invitata nuovamente ad esprimersi, nelle osservazioni del 12 maggio
2010 l'autorità inferiore ha rilevato che a suo giudizio le nuove
informazioni ricevute dal Tribunale amministrativo federale non
permetterebbero di determinare il tipo d'autorizzazione con cui
l'interessato ha soggiornato nel comune di F._______ e neppure a
partire da quando il medesimo sarebbe stato posto al beneficio di un
permesso di tipo B nel periodo in cui ha risieduto nel comune di
B._______. L'autorità inferiore ha pertanto segnalato che non sono
date le condizioni per effettuare una correzione del periodo
contributivo che rimane di 11 mesi, periodo determinato sulle base
delle, a suo giudizio, pertinenti tabelle relative alla determinazione dei
periodi contributivi per gli anni 1948-1968. L'autorità inferiore ha
pertanto nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).
I.
Il 4 giugno 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______
ha precisato, su richiesta di questo Tribunale, che un permesso di
dimora annuale B è stato emesso a favore del ricorrente il 9 novembre
1960 con validità fino al 16 dicembre 1961. Ha esibito copie di tre
attestati (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
Pagina 4
C-4242/2008
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la
LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
Pagina 5
C-4242/2008
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata
contributiva dell'insorgente. Il ricorrente ha dichiarato d'avere lavorato
a B._______, in Svizzera, dall'ottobre 1960 al gennaio 1963, mentre
l'autorità inferiore ha determinato, sulla base delle "Tabelle per la
determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni
1948-1968" edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, un
periodo contributivo di 11 mesi (2 mesi nel 1960 e 9 mesi nel 1961).
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un
conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al
calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1
lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale
dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contribu-
tiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-
1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è
possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di
contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla
loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale
federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25
novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore
al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione
della durata contributiva in mesi.
4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
Pagina 6
C-4242/2008
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano
evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del
diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle
prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione
di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117
V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività
lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di
tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12
consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141
cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che
per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria –
comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e
indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF
117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117
V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11
gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si
impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili
(DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126
V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale
comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i
quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1
LAVS.
4.4.2 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel
caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un
permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B
(permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata
contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un
simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la
durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il
contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale
principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a
soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A
Pagina 7
C-4242/2008
(sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002
consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.
5.1 Dall'attestato dell'Ufficio controllo abitanti del comune di
F._______ (doc. TAF 12) appare che il ricorrente è arrivato in Svizzera
il 26 ottobre 1960 ed è partito per B._______ il 4 marzo 1961. Non è
stato tuttavia possibile accertare il tipo d'autorizzazione (stagionale, di
soggiorno o di domicilio) di cui il medesimo beneficiava.
5.2 Dal canto suo, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______
ha segnalato in un primo momento che l'insorgente ha risieduto in
quel comune al beneficio di un permesso di dimora annuale
(permesso di tipo B) dal 2 febbraio al 21 dicembre 1961 nonché dal 15
gennaio al 18 aprile 1962 (doc. TAF 8). L'autorità comunale ha
successivamente precisato (scritto del 4 giugno 2010; doc. TAF 16)
che dai suoi atti risulta che il ricorrente è stato posto al beneficio di un
permesso annuale di tipo B il 9 novembre 1960, ossia ancor prima
d'essersi effettivamente e definitivamente trasferito nel comune di
B._______ (nel febbraio del 1961), permesso valido fino al 16
dicembre 1961 e poi prorogato fino al 18 aprile 1962 dopo che
l'insorgente era rientrato dall'Italia il 15 gennaio 1962.
5.3 In virtù delle considerazioni che precedono, e allo stato attuale
dell'istruttoria, questo Tribunale constata che appare dimostrato che
l'insorgente nel periodo intercorrente dal 9 novembre 1960 al
16 dicembre 1961 è stato continuativamente domiciliato in Svizzera al
beneficio di un permesso annuale di tipo B. Come correttamente
indicato dall'autorità inferiore nello scritto di osservazioni del
12 maggio 2010, allorquando, come nel caso di specie, lo straniero è
al beneficio di un permesso B (annuale) occorre ritenere una durata
contributiva completa, tale permesso essendo assimilato al domicilio
in Svizzera. In altri termini, in virtù delle indicazioni fornite dal comune
di B._______, di cui non vi è motivo di dubitare, appare nella
fattispecie in esame doversi ammettere una durata contributiva di
almeno un anno intero di reddito, con la conseguenza che la decisione
impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.
6.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
Pagina 8
C-4242/2008
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà
all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà
completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con
cognizione di causa sulla richiesta rendita del ricorrente, fermo
restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso
stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi
direttamente nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di
giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione,
ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione
del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. sulla
portata di tale principio il considerando 4.4.1 del presente giudizio) e
della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione
di fare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile
2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria ed emani una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
7.
7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
C-4242/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata
del 23 aprile 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
delle osservazioni del 12 maggio 2010 dell'autorità inferiore e dello
scritto del 4 giugno 2010 dell'Ufficio controllo abitanti del comune di
B._______ unitamente agli allegati attestati)
- autorità inferiore (n. di rif. ; allegata: copia dello scritto del 4 giugno
2010 dell'Ufficio controlli abitanti del comune di B._______
unitamente agli allegati attestati)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Pagina 10
C-4242/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 11