B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4251/2010
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
X._______,
patrocinato dall'Avv. Manuele Bianchi,
Piazza Cioccaro 4, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
X._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato con una cittadina elve-
tica dall'aprile 1986, dopo aver vissuto per quattro anni in Italia, il 15 marzo
1990 è entrato in Svizzera per risiedere a Lugano assieme alla moglie.
L'interessato ha ottenuto il permesso di dimora con attività di venditore-
rappresentante di articoli di gioielleria. Da tale matrimonio, il 4 giugno 1994,
è nata la figlia Y._______.
A decorrere dal 15 marzo 1995 X._______ ha ottenuto il permesso di do-
micilio.
Mediante sentenza del 15 aprile 1997, il Tribunale del Distretto Moesa ha
sciolto per divorzio il summenzionato matrimonio. La figlia Y._______ è
stata affidata alla madre e al padre è stato riservato il più ampio diritto di
visita.
Il 14 febbraio 2000 X._______ ha contratto un secondo matrimonio con
una cittadina svizzera; dalla comunicazione del 18 luglio 2003 dell'Ufficio
Controllo abitanti del Comune di Mezzovico-Vira risulta tuttavia di nuovo
stato civile di divorziato.
Il 6 giugno 2004 l'interessato è convolato a nozze con una cittadina domi-
nicana a Rio San Juan (Repubblica Dominicana).
B.
In Italia, X._______ ha interessato più volte le autorità di giustizia e polizia
(cfr. casellario giudiziale italiano del 22 marzo 2010), tra le altre:
Con sentenza del 22 dicembre 1994, la Pretura di Padova ha condannato
l'interessato per truffa reiterata ed emissione di assegni a vuoto (reato de-
penalizzato) alla pena detentiva di un anno e alla multa di Lire 1'000'000
(pari a Euro 516.46).
Con sentenza del 30 marzo 1995, la Pretura di Vicenza ha condannato
l'interessato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assi-
stenziali alla reclusione di un mese e alla multa di Lire 750'000 (pari a Euro
387.34).
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Con sentenza del Tribunale di Verona del 16 dicembre 2003, l'interessato
è stato condannato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti
alla pena di un anno e sette mesi.
Con sentenza del Tribunale di Padova dell'11 novembre 2008, l'interes-
sato è stato condannato per reiterata importazione e detenzione di so-
stanze stupefacenti alla condanna di un anno e 10 mesi di reclusione e
alla multa di 10'000 Euro condonata in applicazione dell'indulto ai sensi
della legge 31/07/2006 N. 241.
C.
Con sentenza del 30 agosto 2007, la Presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano ha condannato X._______ in correità con una terza
persona per infrazione aggravata alla Legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) alla
pena detentiva di 13 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni e al versamento, in solido con il coimputato, dell'importo
di fr. 20'000.-- allo Stato a titolo di parziale risarcimento compensativo
dell'indebito profitto conseguito.
Con successiva sentenza del 12 gennaio 2010, la Presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano ha condannato l'interessato per ripetuta
infrazione aggravata alla LStup, ripetuta ricettazione, ripetuta importa-
zione, acquisto e deposito di monete false alla pena detentiva di 26 mesi,
al versamento di fr. 2'000.-- a titolo di parziale risarcimento del danno alla
parte civile lesa e di fr. 2'000.-- a titolo di indennità per spese legali, al ri-
sarcimento allo Stato in ragione di fr. 15'000.-- quale indebito profitto con-
seguito con il commercio di sostanze stupefacenti. L'esecuzione della pena
detentiva è stata parzialmente sospesa in ragione di 13 mesi con un pe-
riodo di prova di quattro anni, per il resto doveva essere espiata.
D.
Con decisione del 3 febbraio 2010, cresciuta in giudicato, all'interessato è
stato revocato il permesso di domicilio disposto a suo favore e gli è stato
ingiunto di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione, notificando
la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti e il competente Servizio regio-
nale degli stranieri.
Il 26 febbraio 2010, la Polizia cantonale ha interrogato l'interessato al fine
di concedergli il diritto di essere sentito prima dell'eventuale emanazione di
un divieto d'entrata. Lo stesso ha manifestato la sua intenzione di poter
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rientrare in Svizzera dove abita la ex-moglie e la figlia Y._______ a cui in-
tende rendere visita.
E.
Con decisione del 10 maggio 2010, consegnata brevi manu all'interessato
il giorno seguente, l'UFM ha disposto un divieto d'entrata nei suoi confronti
per una durata di dieci anni per violazione e minaccia della sicurezza e
dell'ordine pubblici (cfr. attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr).
Dopo essere stato scarcerato, il 12 maggio 2010, X._______ ha lasciato la
Svizzera verso Santo Domingo (Repubblica dominicana), dove risiede.
F.
Il 10 giugno 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, X._______
è insorto contro la predetta decisione, postulandone in via principale l'an-
nullamento e in via subordinata la riduzione della durata del provvedimento
rilevando che lo stesso non rispettava il principio della proporzionalità e dei
diritti inalienabili della figlia, cittadina svizzera, di intrattenere rapporti con il
proprio padre. Fa dapprima valere il suo lungo soggiorno in Svizzera, dove
ha vissuto quasi due decenni beneficiando del permesso di domicilio, ed
inoltre che sarebbe stata la realtà svizzera nonché l'atteggiamento delle
autorità, responsabili di aver favorito una certa tolleranza nei confronti della
canapa, ad aver contribuito a guastarlo.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
16 settembre 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le
sue conclusioni. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia delle Comunità europee (CGCE), determinante nella presente fattispe-
cie, la libera circolazione delle persone può essere limitata per motivi di
ordine pubblico, quali i reati commessi dall'interessato. Concretamente,
con il suo atteggiamento egli ha minacciato l'integrità fisica e psichica delle
persone e sussiste un rischio di recidiva. Nemmeno un'attenta pondera-
zione degli interessi in causa può ritenere prioritari quelli privati del ricor-
rente, segnatamente un lungo soggiorno e la presenza della figlia in Sviz-
zera.
H.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 15
ottobre 2010, il ricorrente ha confermato quanto asserito nel ricorso, evi-
denziando l'arbitraria vaghezza degli argomenti dell'autorità inferiore. Visi-
tare puntualmente la propria figlia in Svizzera non può costituire un serio
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pericolo per l'ordine pubblico. Sebbene lo stesso sia stato condannato a
due riperse nell'ambito di un'attività illecita di commercio e coltivazione di
canapa, questa appariva di fatto tollerata. La misura di allontanamento ri-
sulta pertanto sproporzionata in paragone al preteso interesse d'ordine
pubblico e alle esigenze famigliari del ricorrente.
I.
Con duplica del 12 novembre 2010, l'UFM ha confermato le argomenta-
zioni di fatto e di diritto sia della decisione del 10 maggio 2010 come pure
delle osservazioni del 16 settembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe-
riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4. X._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
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mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e
di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-
2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid.
1.2 e 1.3).
3.
3.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Il 12 dicem-
bre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen,
che hanno comportato, in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la modifica della predetta di-
sposizione (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
3.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontana-
mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2
lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui com-
pete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a
pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o tem-
poraneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
3.3. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione tran-
sitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esa-
minare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in
considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il
nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima
della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applica-
zione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea
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generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zu-
rigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. ed anche sentenza del TAF C-
7110/2010 del 20 gennaio 2012, consid. 4 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag.
29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto
è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricor-
rente tuttora effettivo.
3.4. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv.
1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto
d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può
tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costi-
tuisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la
prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto
d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva
non vi sono mutamenti sostanziali.
3.5. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF
2002 3424).
3.6. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, san-
cisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubbli-
camente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro
l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della po-
polazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello
straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della
C-4251/2010
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sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà
quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che
hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pub-
blici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS
ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
4.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della
presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC, la
LStr è in questo caso applicabile solo se l'Accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2
LStr).
4.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti
contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una pre-
rogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla
luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857])
e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in rela-
zione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1, DTF 131 II 352
consid. 3.1, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1).
4.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza
una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte-
resse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II
352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del
Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché
le sentenze della CGCE ivi citate).
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Pagina 9
4.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa
essere preso unicamente a titolo preventivo (cfr. sentenza 2C_903/2010
del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233, 136 II 5
consid. 4.2 pag. 20 e infine 2C_1045/2011 del 18 aprile 2012 consid. 2.1).
Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico,
effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine
pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono es-
sere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono
verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine
pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola
condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr.
anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid.
4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).
4.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere su-
bordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto
sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinun-
ciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che
riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non
deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un
apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in partico-
lare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la
gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale in-
frazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolar-
mente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità
di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 con-
sid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
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4.5. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Con-
venzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della
proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e
giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo
Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a
soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei
privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo
perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
5.
5.1. Dagli atti di causa si evince che l'interessato ha subito più condanne
sia in Italia che in Svizzera. Egli è stato condannato nel 1994 e nel 1995
dalla Pretura di Padova e di Venezia per truffa reiterata ed emissione di
assegni a vuoto (reato depenalizzato) alla pena detentiva di un anno e alla
multa di Lire 1'000'000 (pari a Euro 516.46), per omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali alla reclusione di un mese e alla multa
di Lire 750'000 nonché nel 2003 per possesso e trasporto di sostanze stu-
pefacenti alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e nel 2008 ad un
anno e 10 mesi di reclusione anche se condonate per indulto (cfr. casellario
giudiziale italiano del 22 marzo 2010). In Svizzera l'interessato ha subito
ulteriori due condanne legate al commercio di stupefacenti. Segnatamente
con sentenza del 30 agosto 2007, cresciuta in giudicato incontestata, è
stato riconosciuto colpevole dalla Corte delle assise correzionali di Lugano,
in correità con una terza persona, di infrazione aggravata alla LStup per
avere senza essere autorizzati quali corresponsabili di più negozi specia-
lizzati nella vendita di canapa siti a Lugano, Paradiso e Bellinzona sapendo
e volendo realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari e un
guadagno considerevole, previo acquisto, trasportato, detenuto, coltivato e
confezionato in sacchetti, venduto al dettaglio un quantitativo dell'ordine di
100 - 120 kg di canapa al prezzo variabile tra fr. 20.-- e fr. 100.-- per sac-
chetto, realizzando una cifra d'affari di circa fr. 350'000.-- e un utile netto
dell'ordine di fr. 100'000.--, a Lugano, Paradiso, Bedano, St. Antonino e
Bellinzona, nel periodo compreso fra l'aprile 1998 e il 23 febbraio 2000. È
stato pertanto condannato ad una pena detentiva di 13 mesi sospesi con-
dizionalmente per un periodo di prova di due anni e al versamento, in solido
con il coimputato, dell'importo di fr. 20'000.-- allo Stato a titolo di parziale
risarcimento compensativo dell'indebito profitto conseguito. Con sentenza
del 12 gennaio 2010, cresciuta ingiudicato incontestata, il ricorrente è stato
nuovamente condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
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per ripetuta infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per me-
stiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno con-
siderevole, in particolare per avere senza essere autorizzato nei periodi tra
marzo 2000 – al 30 settembre 2002 e poi nel corso dell'anno 2007 fino al
29 aprile 2009 a Lugano, Paradiso, Chiasso, Pazzallo, Mendrisio, Ser-
piano, Bienne e in altre imprecisate località, e in Italia, agendo sia singo-
larmente che in correità con terze persone ripetutamente acquistato, fatto
preparativi per l'acquisto, procurato, detenuto, confezionato, trasportato,
depositato, esportato, venduto e offerto, sia all'ingrosso che al dettaglio,
sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa, permettendo in
tal modo di immettere sul mercato degli stupefacenti un ingente quantita-
tivo di marijuana (almeno 219/220 kg) che sapeva destinata al consumo
quale prodotto stupefacente, nonché di hashish (almeno 11/12 kg), realiz-
zando in tal modo una cifra d'affari complessiva valutata a fr.
384'000/464'000.-- circa, ripetuta ricettazione per avere a Lugano, nel pe-
riodo tra il 16 febbraio 2007 all'aprile 2009, ripetutamente acquistato e oc-
cultato gioielli e orologi preziosi sapendo o dovendo presumere da loro che
erano stato ottenuti mediante un reato contro il patrimonio e per ripetuta
importazione, acquisto e deposito di monete false, per avere a Lugano nel
periodo 2007 / 2008 importato dall'Italia a Lugano, circa 1'000/1'200 mo-
nete da fr. 5.-- false, acquistate per complessivi Euro 1'500.-- monete che
avrebbe ceduto a terzi mentre la rimanenza l'avrebbe eliminata, nel periodo
gennaio – marzo 2009, ottenuto da terzi 5 banconote da fr. 1'000.-- false,
che avrebbe dapprima offerto a terzi e in seguito tenuto in deposito presso
la sua gioielleria. Al ricorrente è stata inflitta una pena detentiva di 26 mesi
ed egli è stato tenuto al versamento di fr. 2'000.-- a titolo di parziale risar-
cimento del danno alla parte civile lesa e di fr. 2'000.-- a titolo di indennità
per spese legali, al risarcimento allo Stato in ragione di fr. 15'000.-- quale
indebito profitto conseguito con il commercio di sostanze stupefacenti. L'e-
secuzione della pena detentiva è stata parzialmente sospesa in ragione di
13 mesi, con un periodo di prova di quattro anni, mentre i rimanenti 13 mesi
dovevano essere espiati.
5.2. I reati di droga, di cui si è reso colpevole l'interessato, sono considerati
gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità
competenti. Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è deci-
sivo il fatto che il traffico non riguardava droghe pesanti. La protezione della
collettività, di fronte allo sviluppo del traffico degli stupefacenti, costituisce
indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emis-
sione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile
di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi
costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose
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persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio
2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli
individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque at-
tendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei
loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività.
Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF
129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova
rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il solo consumo di
stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a
giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici,
delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione
nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10
febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-
00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999,
p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b
ch. 1).
L'interessato legittima il proprio agire nell'ambito del commercio della ca-
napa con il venirsi a creare nel comune sentire un atteggiamento tollerante,
favorito dalle autorità svizzere, verso tale stupefacente. Ora, anche se du-
rante un certo periodo in Ticino risultava essersi creata una situazione par-
ticolare in cui la vendita della canapa e dei suoi derivati sembrava essere
piuttosto tollerata dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008), questa Corte osserva che tale argo-
mentazione risulta perlomeno infondata nella misura in cui dopo una prima
pesante condanna, subita il 30 agosto 2007, per infrazione aggravata alla
LStup egli ha continuato irriducibilmente nella sua attività criminosa sia in
Svizzera che in Italia.
5.3. Da quanto precede emerge che l'interessato ha reiteratamente violato
l'ordinamento giuridico vigente sia in Italia che in Svizzera. Considerate
solo le pene privative di libertà scontate o sospese, emerge che la loro
durata complessiva ammonta a 5 anni e 11 mesi e, la condanna detentiva
più pesante (26 mesi) risale al 12 gennaio 2010, ovvero a poco più di due
anni fa. E ciò senza tener conto della sentenza del Tribunale di Padova
dell'11 novembre 2008, con la quale egli era stato condannato per reiterata
importazione e detenzione di sostanze stupefacenti alla condanna di un
anno e 10 mesi di reclusione e alla multa di 10'000 Euro in seguito condo-
nata in applicazione dell'indulto ai sensi della legge 31/07/2006 N. 241.
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5.4. Il Tribunale federale ha considerato che una pena detentiva è di lunga
durata se è superiore ad un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2), ha inoltre
precisato che tale pena deve risultare da un'unica condanna e non da una
somma di più condanne (cfr. sentenza 2C_415/2010 del 15 aprile 2011
consid. 2.3). Nella specie anche singolarmente le condanne in Svizzera
sono superiori ad un anno. I fatti perpetrati dal ricorrente devono essere
considerati oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto
in particolare delle diverse condanne subite e della durata delle stesse.
Sebbene alcune di queste condanne siano state pronunciate ben più di 15
anni fa (1994, 1995), il ricorrente non ha comunque mai smesso di interes-
sare le autorità di polizia e giudiziarie anche in seguito. Egli ha infatti pro-
seguito nella sua condotta illegale, facendo di un'attività criminosa il suo
mestiere (cfr. sentenze penali del 2003, 2007 e 2010).
5.5. Le circostanze della fattispecie, in particolare il fatto che il ricorrente
sia stato pesantemente condannato, che abbia agito per mestiere e sia
recidivo, conducono il Tribunale a ritenere il comportamento dell'interes-
sato una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società,
tale da legittimare un provvedimento quale un divieto d'entrata per ragioni
di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC.
6.
6.1. L'interessato fa valere la presenza della figlia in Svizzera. Occorre
dunque esaminare se vi è una violazione dell'art. 8 CEDU.
6.2. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc;
125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tri-
bunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit adminis-
tratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garan-
tisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corri-
sponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 con-
sid. 7).
6.3. Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU
un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid.
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1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-
nione sempreché esista una relazione effettiva ed intatta (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 e giurisprudenza ivi ci-
tata). Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra
genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra
loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende
sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un
diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autoriz-
zazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non
hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr.
MARTIN BERTSCHI / THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch
aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag.
241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti
della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto
degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla
protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare
la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato
membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata
nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321).
6.4. Nella specie, quanto al rapporto con la figlia Y._______, è necessario
considerare che quest'ultima è stata affidata alla madre, e pur beneficiando
l'insorgente del più ampio diritto di visita, vivendo egli attualmente nella
Repubblica Dominicana, tale diritto è già di per sé limitato. Va inoltre os-
servato che con la figlia, nata il 4 giugno 1994 e quindi maggiorenne tra un
mese, ciò che preclude - di principio - l'applicazione della predetta norma,
non risulta inoltre sussistere un particolare rapporto di dipendenza rispetto
ad un normale rapporto affettivo tra genitori e figli. In ogni caso, la relazione
familiare dovrà essere intrattenuta, vista la lontananza, mediante contatti
telefonici e scritti ed eventuali soggiorno turistici, nonostante le difficoltà
anche finanziarie, presso il padre.
6.5. Occorre infine ricordare che la protezione del diritto al rispetto della
vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non
è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi inge-
renza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società demo-
cratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benes-
sere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa-
lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo
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titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti inte-
ressi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allon-
tanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mante-
nere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giu-
risprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).
Visti i reati rimproverati al ricorrente, anche in presenza di un diritto alla vita
privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 par.1 CEDU, una riduzione della mi-
sura limitante tale diritto non sarebbe comunque giustificata.
In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata non viola l'art.
8 CEDU.
7.
Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza
conduce il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontana-
mento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo
a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che un
divieto d'entrata della durata di 10 anni appaia proporzionato allo scopo di
protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa mi-
sura. In queste circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e normativa
europea, in particolare dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, il divieto d'entrata
del 10 maggio 2010 pronunciato per una durata di 10 anni appare fondato.
Ne discende che l'UFM, con la decisione del 10 maggio 2010, non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il
ricorso deve dunque essere respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 17 agosto
2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. 001.479.426-9 e cantonale di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: