B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-425/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 dicembre
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 22 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. A 9-2) – una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° dicembre
2006 (doc. A 38-3; v. anche doc. A 34-1 e 38-6). È stato stabilito, in virtù
della perizia medica del 12 giugno 2007 del dott. B._______, specialista
in neurologica (doc. A 25-1), che l'interessato era affetto da morbo di Par-
kinson idiopatico ad insorgenza giovanile, sindrome ansioso-depressiva
reattiva, epatite C, lombalgie e cervicalgie croniche. L'assicurato è pertan-
to stato considerato invalido al 100% per qualsiasi attività da dicembre
del 2005. L'interessato è stato altresì invitato ad adeguare la terapia far-
macologica nonché a sottoporsi a cure psichiatriche atteso che sarebbe
stato possibile ottenere un miglioramento dello stato di salute (v. doc. A
38-6).
2.
2.1. Nel mese di settembre del 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'inva-
lidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. A 39-1).
2.2. Nei rapporti del 18 e 20 maggio 2010, il dott. D._______, medico del
SMR, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc.
A 52-3 a 52-8), che l'interessato non si sottoponeva a cure psichiatriche e
non assumeva alcuna terapia farmacologica. Ha quindi ritenuto che non
era possibile pronunciarsi sull'effetto che la terapia avrebbe avuto se fos-
se stata realizzata (doc. A 54-1 e 56-1). A tale riguardo, il dott. B._______,
nel rapporto dell'8 giugno 2010, ha precisato che un trattamento psichia-
trico unitamente ad un adeguamento della terapia farmacologica antipar-
kinsoniana avrebbero potuto portare ad un reinserimento (professionale)
almeno parziale (doc. A 59-1).
2.3. Il 3 agosto 2010, l'Ufficio AI ha comunicato all'interessato che il grado
d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita
intera. Detto ufficio ha altresì invitato l'assicurato a sottoporsi ad un ade-
guato trattamento farmacologico antiparkinsoniano nonché alle opportune
cure psichiatriche al fine di migliorare il suo stato di salute e la capacità
lavorativa. L'interessato è pure stato reso edotto in merito alle conse-
guenze nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure mediche (è in
particolare fatto riferimento all'art. 21 cpv. 4 della legge federale del 6 ot-
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tobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[LPGA, RS 830.1]; doc. A 61-1).
3.
3.1. Nel mese di agosto del 2011, l'Ufficio AI ha avviato un'ulteriore pro-
cedura di revisione della rendita (doc. A 65-1).
3.2. Nel rapporto del 25 novembre 2011 (doc. A 75-1), il dott. D._______
ha rilevato che nel rapporto del settembre 2011 del medico curante (doc.
A 67-2) è indicato che il paziente (non segue tutte le proposte di tratta-
mento in quanto) non è d'accordo su alcune terapie e che nello scritto del
30 settembre 2011 (doc. A 71-1) è segnalato che l'interessato non è in cu-
ra presso alcuno psichiatra. Detto medico ha, tuttavia, rammentato che il
dott. B._______, nella perizia neurologica del giugno 2007 (doc. A 25-1),
aveva concluso che "(…) vi sono ancora ampi margini per un migliora-
mento del quadro attuale, con un adeguato trattamento neurologico e
psichiatrico. È altrettanto chiaro che si tratta di una malattia degenerativa
progressiva che quindi tende a peggiorare nel corso degli anni. D'altra
parte, con un adeguato trattamento in pazienti con caratteristiche analo-
ghe a quelle (dell'interessato), si riesce ad ottenere una buona qualità di
vita per 10-15 anni, con in genere associata anche la possibilità di reinse-
rimento professionale".
3.3. Il 9 dicembre 2011, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1°
febbraio 2012 (v. doc. TAF 1), la rendita intera d'invalidità pagata fino ad
allora, dal momento che, conformemente all'art. 21 cpv. 4 della legge fe-
derale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1), l'interessato si è rifiutato di sottoporsi alle
cure ragionevolmente esigibili, segnatamente ad un trattamento farmaco-
logico antiparkinsoniano ed a cure psichiatriche (doc. 78-1).
4.
4.1. Il 24 gennaio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 dicem-
bre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita in-
tera d'invalidità anche successivamente al 1° febbraio 2012, dal momento
che, secondo la relazione medica del 4 novembre 2011 del dott.
E._______, allegata in copia al gravame, il morbo di Parkinson di cui sof-
fre non gli consente di far fronte da solo ai normali atti della vita quotidia-
na e comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività
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lucrativa. L'insorgente ha pure fatto valere che il morbo di Parkinson è
una malattia incurabile e che le cure farmacologiche hanno effetti limitati
nel tempo, causano importanti effetti collaterali e non determinano alcun
miglioramento dello stato di salute tale da riacquistare una sia pur minima
capacità lavorativa. Avrebbe quindi deciso di sospendere ogni terapia
farmacologica conto tenuto dell'impossibilità delle stesse di garantire dei
benefici fisici e per timore di danneggiare ulteriormente la propria salute.
Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso del-
la dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
4.2. Il 10 febbraio 2012, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
5.
Nella risposta al ricorso del 2 marzo 2012 (doc. TAF 5), l'UAIE ha propo-
sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone C._______ del 27 febbraio 2012 (doc. TAF 4), il quale rinvia a sua
volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 27 febbraio
2012. Secondo quest'ultima, è necessario completare l'istruttoria e per-
tanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare – compren-
dente una valutazione neurologia, psichiatrica, reumatologica ed interni-
stica – atta a stabilire i limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività
abituale ed in attività adatta, l'attuale dipendenza da parte di terzi per gli
atti ordinari della vita, se è possibile migliorare la capacità lavorativa con
dei provvedimenti sanitari, se è possibile ridurre la dipendenza da parte di
terzi con dei provvedimenti sanitari, quali sono questi provvedimenti, qual
è la probabilità che questi provvedimenti abbiano un influsso tangibile sul-
la capacità lavorativa e sulla dipendenza da parte di terzi, in quale misura
migliorerà la capacità lavorativa e quali sono i rischi di tali provvedimenti
sanitari per l'incolumità dell'assicurato.
6.
6.1. Con provvedimento del 12 marzo 2012, questo Tribunale ha tra-
smesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 2 marzo
2012, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 27
febbraio 2012 e le annotazioni del medico SMR del 27 febbraio 2012, ri-
servata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare
delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
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6.2. Con scritto del 20 marzo 2012, il ricorrente ha segnalato di non avere
motivo di contestare la proposta di cui alla risposta al ricorso dell'autorità
inferiore.
7.
7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
8.
8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
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9.
9.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 27 febbraio
2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente,
segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute neu-
rologico, psichiatrico, reumatologico ed internistico. In assenza di tale
complemento istruttorio non risulta in effetti possibile determinarsi con il
necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle
condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata.
9.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rende-
re necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non è possibi-
le determinarsi sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il ne-
cessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure
accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il ver-
samento della rendita intera fino ad allora accordata anche dopo il 1° feb-
braio 2012.
9.3. Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 12 marzo 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la pos-
sibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova
giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137
V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'au-
torità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'even-
tualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr.,
sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che
nella decisione impugnata del 9 dicembre 2011 l'autorità inferiore ha de-
ciso di sopprimere, con effetto al 1° febbraio 2012, la rendita intera d'inva-
lidità pagata fino ad allora.
9.4. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
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dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
9.5. Va altresì segnalato, per sovrabbondanza e con riferimento alla ri-
chiesta del ricorrente di cui allo scritto del 20 marzo 2012 di avere la pos-
sibilità di presentare eventuali domande ai medici che saranno chiamati
ad effettuare le perizie specialistiche, che incomberà all'UAIE nell'ambito
della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria alfine di un
sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti di rispettare i
dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V
210.
10.
10.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese pro-
cessuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso del-
la dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
10.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure
DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo,
in causa non necessariamente semplice, svolto dal rappresentante del ri-
corrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 9 dicembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: