B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4255/2015
Sen t en z a d e l 2 1 d i c emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Christoph Rohrer,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare in materia
(decisione del 9 giugno 2015).
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In fatto:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1971, coniugato, con un figlio
(nato da una precedente relazione) e due figlie (nate dall'unione matrimo-
niale), residente in Italia (doc. 212 e 223 pag. 1 dell'incarto dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
[UAIE], doc. 212 e 223 pag. 1), ha lavorato in Svizzera 10 mesi nel 1994,
12 mesi nel 1995 e 10 mesi nel 1996 in qualità di magazziniere, solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 221 pag. 1, 223 pagg. 3 e 4 e 224).).
B.
B.a Una prima domanda di prestazioni era stata accolta dall'UAIE il 29
marzo 2000 (doc. 101), che ha riconosciuto all'interessato il diritto di per-
cepire una rendita intera limitata nel tempo dal 1° settembre 1997 al 31
dicembre 1998, nonché la rendita ordinaria per figlio.
B.b Una seconda domanda era invece stata respinta dall'autorità inferiore
con decisione del 23 aprile 2010 (doc. 186), in quanto il tasso d'invalidità
era insufficiente per poter beneficiare del diritto ad una rendita.
Entrambe le decisioni sono passate incontestate in giudicato.
C.
Da ultimo A._______ ha lavorato in Italia in qualità di idraulico presso la
B._______ (doc. 197 pag. 3, 213 e 215 pagg. 1, 2 e 12). Il 16 maggio 2014
l'interessato è stato sottoposto all'intervento di "artroprotesi di anca destra
per coxartrosi destra in anca dispasica ed esiti di tettoplastica e osteotomia
femorale in paziente con anemia post-chirurgica" (doc. 201 e 221). Dal 15
maggio 2014 al 7 novembre 2014 è stato assente dal lavoro (doc. 197). Il
rapporto di lavoro con la B._______ è stato sciolto il 10 novembre 2014
(doc. 197 pag. 3).
D.
D.a Il 20 novembre 2014 (cfr. timbro postale) A._______ ha formulato,
all'attenzione dell'UAIE, una nuova domanda volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 194).
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In data 27 novembre 2014 l'amministrazione gli ha comunicato che la do-
manda doveva essere presentata direttamente all'organismo d'assicura-
zioni sociali del suo Paese di residenza, precisando che "tale richiesta do-
vrà essere presentata entro tre mesi oltre i quali la data d'inoltro della prima
corrispondenza non potrà essere presa in considerazione come data di de-
posito formale." L'UAIE ha infine pregato l'assicurato di presentare questa
lettera all'organismo affinché il medesimo potesse tener conto della data
d'inoltro della richiesta presso l'amministrazione, ossia l'11 novembre 2014
(recte: 20 novembre 2014; doc. 207).
Il 5 febbraio 2015 (prima dello scadere del termine di tre mesi) l'interessato
ha presentato istanza, per il tramite dell'Istituto nazionale di previdenza so-
ciale di C._______ (INPS), tendente all'ottenimento di prestazioni dell'as-
sicurazione per l'invalidità (doc. 211, 212 [in particolare pag. 7] e 220).
D.b La perizia medica particolareggiata E 213 del 17 febbraio 2015 (doc.
215), trasmessa con la domanda di prestazioni (cfr. doc. 211), redatta dalla
dott.ssa D._______, medico dell'INPS, la cui specializzazione non è nota,
riporta la diagnosi di "esiti di artroprotesi d'anca in pregressa osteotomia
varizzante femore prossimale destra già trattato con intervento di tettopla-
stica acetabolo destra (1997) in anca displasica, scoliosi destro convessa
ed iperlordosi lombare e modesta spondiloartrosi diffusa" facendo riferi-
mento ai codici ICD 75430 per lussazione congenita dell'anca, unilaterale,
e ICD v4364 per sostituzione dell'articolazione dell'anca (doc. 215 pag. 7).
Il medico ha ritenuto l'interessato in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri, di lavorare ad uno schermo e di essere autonomo nell'esercizio
della sua attività professionale a tempo parziale (55%; cfr. doc. 215 pagg.
8 e 9).
D.c In data 26 marzo 2015 il dott. E._______, medico del Servizio medico
regionale (SMR), specialista FMH in medicina generale, facendo riferi-
mento alla perizia particolareggiata E 213, ha stabilito che l'interessato po-
teva essere considerato abile al lavoro al 100%, in attività da leggere a
medio pesanti, al più tardi dal 17 febbraio 2015, se non già dal 27 agosto
2014, ossia tre mesi dopo l'operazione di artroprotesi (doc. 221). Al ri-
guardo ha allegato al suo rapporto una lista di attività di sostituzione esigi-
bili (doc. 221 pag. 2).
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E.
E.a Con progetto di decisione del 9 aprile 2015 (doc. 222) l'UAIE non è
entrato in materia della terza domanda presentata da A._______. L'ammi-
nistrazione ha ritenuto che l'interessato non aveva reso plausibile una mo-
difica rilevante del grado d'invalidità conformemente all'art. 87 cpv. 3
dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201).
L'autorità inferiore ha contestualmente reso attento il ricorrente della pos-
sibilità, in caso di disaccordo con il progetto di decisione, di formulare le
proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni. L'interessato non ha pre-
sentato alcuna osservazione, né nuova documentazione medica.
E.b Con decisione del 9 giugno 2015 l'UAIE ha confermato il progetto (doc.
225 e allegato al doc. TAF 1).
F.
F.a L'8 luglio 2015 A._______, rappresentato dal Patronato Istituto nazio-
nale assistenza sociale (INAS), ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 9 giugno
2015, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del diritto ad una
mezza rendita d'invalidità, in quanto lo stato di salute era peggiorato a tal
punto da determinare un'incapacità lavorativa del 50%. A comprova delle
proprie richieste ha allegato un esame radiologico della colonna lombo-
sacrale del 27 agosto 2014, una valutazione delle proprie condizioni re-
datta dal dott. F._______, specialista in ortopedia, il 3 luglio 2015, e il ver-
bale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile,
delle condizioni visive e della sordità del 13 aprile 2014. Ha infine postulato
una domanda di assistenza giudiziaria e la rifusione delle spese (doc. TAF
1 e allegati).
F.b Il 16 settembre 2015 il ricorrente ha trasmesso il formulario "Domanda
di gratuito patrocinio" compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc.
TAF 6 e 7).
G.
Con risposta del 30 ottobre 2015 (doc. TAF 9) l'UAIE ha proposto l'ammis-
sione del ricorso, postulando l'annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti di causa, per procedere conformemente alla presa di posi-
zione del dott. E._______, specialista FMH in medicina generale, del 25
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ottobre 2015 (allegato al doc. TAF 9). Il medico, a cui l'UAIE aveva sotto-
posto la documentazione medica prodotta con l'atto ricorsuale, aveva in
particolare segnalato la necessità di accertare lo stato di salute dell'inte-
ressato segnatamente attraverso un esame in ortopedia.
H.
Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 10 novembre
2015, l'insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha segnalato a questo
Tribunale il proprio accordo (doc. TAF 12).
In diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposi-
zioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-
26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
3.
Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la questione for-
male di sapere se a ragione o meno l'amministrazione, con decisione del
9 giugno 2015, non era entrata nel merito della terza domanda di rendita
presentata dall'assicurato. Con la risposta di causa, l'UAIE ha proposto
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti, in quanto ri-
tiene di dover accertare lo stato di salute del ricorrente e quindi, di fatto
ammette di dover entrare nel merito della terza domanda. Tale proposta è
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stata accettata dal ricorrente con scritto del 10 novembre 2015. Pertanto al
Tribunale adito non resta che esaminare se tale accordo è conforme al
diritto federale.
4.
Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5.
Qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata per-
ché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata
soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modi-
ficato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
[RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situa-
zione al momento della nuova decisione (in concreto al 9 giugno 2015) con
quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che
è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita (nel caso di
specie la decisione del 23 aprile 2010 [doc. 186]) dopo contestuale accer-
tamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione
del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosi-
miglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza prepon-
derante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della
prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che
l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova
piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettiva-
mente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano
almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando co-
munque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un
più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ot-
tobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una nuova domanda, l'ammi-
nistrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso,
potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di
entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve
è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicu-
rato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'ap-
prezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sentenza
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del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii). Peral-
tro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di
rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel
merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).
6.
6.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso
decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'au-
torità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i
fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF
1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
7.
Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della
decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché esperisca l'istrut-
toria conformemente alle indicazioni del SMR del 25 ottobre 2015, con-
ferma la necessità addotta dal ricorrente di entrare nel merito della do-
manda di rendita e di procedere all'accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute dell'insorgente, alla
sua evoluzione e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa, segna-
tamente tramite l'erezione di una perizia ortopedica. In caso contrario non
sarebbe possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità
lavorativa del ricorrente né sul conseguente grado d'invalidità.
In tali circostanze si deve ammettere che il ricorrente, per ammissione
dell'amministrazione, ha reso verosimile un possibile peggioramento del
proprio stato di salute. Quest'ultimo deve essere vagliato dall'autorità infe-
riore, la quale entrando nel merito della domanda, accerterà i fatti giuridi-
camente rilevanti.
Nondimeno, il ricorrente, nello scritto del 10 novembre 2015, ha segnalato
di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta di
causa del 30 ottobre 2015.
8.
In tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e l'incarto rinviato all'UAIE affinché entri nel merito della domanda
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di rendita, proceda agli atti istruttori indicati dal proprio SMR e si pronunci
sul diritto di A._______ di percepire una rendita d'invalidità.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta priva d'oggetto.
9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man-
datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 giugno 2015
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito
della domanda di rendita del 20 novembre 2014, proceda agli accertamenti
indicati nei considerandi e statuisca sul diritto di A._______ di percepire
una rendita d'invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
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I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: