Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4263/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Ruth Beutler,
cancelliere Manuel Borla.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 24 marzo 2011 A._______ ha trasmesso a B._______, cittadina ucraina
nata il …, nubile, un invito a trascorrere 3 mesi presso la propria abitazione
a Cademario; in sostanza egli si dichiarava pronto a farsi carico di tutti i
costi relativi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata durante la sua
permanenza in Svizzera. L'invitante ha inoltre precisato di essere
coniugato con la sorella della madre dell'invitata.
B._______ si è quindi rivolta all'Ambasciata svizzera a Kiev in Ucraina
postulando, mediante apposito questionario, compilato il 17 maggio 2011,
la concessione d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per una
permanenza di 90 giorni. Allega due attestazioni del datore di lavoro, la
ditta X._______, inerenti il salario perseguito da febbraio a maggio 2011 e
l'assicurazione che il suo posto di lavoro sarebbe stato mantenuto durante
l'assenza.
Con decisione del 1° giugno 2011, la suddetta Rappresentanza elvetica ha
rifiutato di rilasciare il visto a favore della richiedente.
B.
Statuendo sull'opposizione di A._______ pervenuta il 7 giugno 2011, il 7
luglio 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha rifiutato
a sua volta di concedere alla richiedente l'autorizzazione d'entrata nello
spazio Schengen siccome nella fattispecie la sua situazione personale e le
condizioni socioeconomiche prevalenti nel suo Paese d'origine non
permettevano di ritenere la partenza al termine del soggiorno
sufficientemente garantita, considerato il fatto che la richiedente è una
persona in giovane età, senza particolari impegni familiari né professionali.
L'UFM ha rilevato quindi che conseguentemente alla restrittiva prassi in
materia di visti, il desiderio di visitare parenti non è sufficiente per
giustificare la concessione di un visto. Infine a dire dell'autorità di prime
cure dagli atti non sono emersi motivi impellenti atti a consentire un esito
favorevole all'istanza.
C.
Contro la suddetta decisione l'invitante ha interposto ricorso in data 25
luglio 2011, postulando la concessione del visto in favore della richiedente.
Egli ha indicato che non sussistono motivi per un prolungamento del
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soggiorno in Svizzera, a motivo dei legami famigliari dell'invitata in Ucraina.
A._______ ha pure assicurato di prendersi a carico le spese di soggiorno
in Svizzera come pure il proprio impegno affinché l'invitata faccia ritorno al
suo Paese alla scadenza del visto Schengen.
D.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni del
29 settembre 2011, l'autorità inferiore ha rilevato che dagli elementi forniti,
l'uscita della richiedente dallo spazio Schengen al termine del soggiorno
previsto non era sufficientemente assicurata. Ravvisando infine che le
argomentazioni addotte in sede di ricorso non hanno modificato la
situazione fattuale, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso
infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione
impugnata.
E.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 25
ottobre 2011 il ricorrente ha sottolineato di non comprendere la posizione
dell'UFM poiché la sorella dell'invitata nel corso del 2009 aveva già
ottenuto l'autorizzazione d'entrata: essa, dopo un soggiorno di 2 mesi e
mezzo, come concordato con l'autorità di prime cure, era rientrata nel
proprio paese di origine.
F.
Chiamata ad esprimersi sulla suddetta replica, con duplica del 24
novembre 2011 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie allegazioni
di fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale)
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM il quale costituisce un'unità
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dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia
giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la
situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo
importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in
FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un
soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare
legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale
federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo
dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come
gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente
in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF
2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
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mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale
rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 132]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i
cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più
documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se
richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le
condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art.
14 cpv. 1 lett. ac del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009,
pag. 158]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione
Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una
minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le
relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e).
Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un
soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine
del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non
rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice
frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce
di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il
motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere
interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005
indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima
categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1149). Le ICC
esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C
326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5
cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale
problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
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21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo l'Ucraina contemplata nel
sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina ucraina, soggiace all'obbligo
del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della
fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del
Paese d'origine del richiedente.
7.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione
socioeconomica prevalente in Ucraina come anche il divario importante
che esiste tra la Svizzera e questo Paese. Sebbene il reddito medio pro
capite si aggiri attorno ai 3'000. USD, vi è un grosso divario tra la
capitale Kiev e le altre regioni del Paese. In questo senso, come anche
ammesso dal ricorrente stesso, la regione di provenienza dell'invitata, il
"Sumy", non può essere considerata una zona economicamente molto
sviluppata. Inoltre il panorama politico sociale è caratterizzato da una
crescente instabilità con l'ascesa a Presidente dell'Ucraina di Viktor
Janukowitsch e con l'arresto nel 2011 dell'ex Presidente Yulia
Timoshenko (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco,
, Länder, Reisen und Sicherheit >
alle Länder A – Z > Ukraine > ultimo aggiornamento: ottobre 2011,
visitato l'8 febbraio 2012).
7.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine
della richiedente, nonché delle differenze tra questo Paese e la
Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non
conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può
essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la
predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata
allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che
la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più
elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami
famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciononostante trarre
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delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del
paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente
generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze
del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o
professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una
partenza regolare dalla Svizzera.
8.
8.1 Per quanto riguarda i legami al Paese d'origine, dagli atti di causa
risulta che la richiedente ha 22 anni, è nubile e non emerge dall'incarto
che abbia figli. Essa, come asserito dal ricorrente, senza tuttavia alcuna
prova documentale, sembra mantenere in Ucraina legami famigliari
segnatamente con la madre, la nonna e il fratello. Inoltre quale attività
lavorativa, nel formulario di richiesta del visto, l'invitata ha annotato di
essere venditrice ("kaufmännische Angestellte" o "Werbemanager"):
attività che, permettendo un'assenza di 3 mesi, non appare
particolarmente vincolante, tanto più se si considera che l'interessata è
stata ingaggiata solo a decorrere dal 1° febbraio 2011. Va infine
sottolineato che, come stabilito dall'UFM nella propria decisione del 7
luglio 2011 e non contestato dal ricorrente, l'invitata percepisce un
salario di ca. 110 CHF, che l'Ambasciata svizzera ha considerato
estremamente basso anche per il livello dei salari in Ucraina.
Sulla scorta di quanto sopra, la situazione professionale come anche la
situazione personale famigliare della richiedente, considerata nel suo
insieme, non permettono di affermare che abbia dei vincoli al suo Paese
a tal punto profondi da rendere sufficientemente verosimile il suo rientro
in Ucraina.
8.2 Il ricorrente ha osservato che la sorella dell'interessata, in analoghe
condizioni, ha ottenuto un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
Egli fa dunque implicitamente valere una violazione del principio della
parità di trattamento. Ora, nell'ambito delle autorizzazioni d'entrata è
determinante la situazione personale dell'interessato, in particolare i legami
familiari e professionali di quest'ultimo con il suo Paese d'origine, per cui
risulta essere estremamente difficile effettuare dei paragoni tra diverse
cause (cfr. sentenza del TAF C3577/2010 del 3 marzo 2011 e
giurisprudenza ivi citata). D'altra parte, va evidenziato che il principio della
parità di trattamento non può essere invocato per beneficiare di un diritto
accordato illegalmente ad una terza persona, in particolare qualora non si
possa presupporre che l'autorità competente persista in tale pratica illegale
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(cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; 127 II 113 consid. 9). In sede di ricorso il
ricorrente si è prevalso di questa argomentazione in termini generali, senza
precisazione alcuna sulla situazione della nipote (età, stato personale,
attività). Ora, va sottolineato che ogni fattispecie è trattata singolarmente
alla luce delle proprie particolarità, di modo che il fatto che altre persone
abbiano ottenuto dei visti non è determinante. Pertanto tale censura non
può essere accolta.
9.
Visto quanto precede, il presente tribunale costata che si è in presenza
di un rischio migratorio elevato e che pertanto, il rilascio del visto a
favore della richiedente non può essere concesso. In questo contesto, il
mero desiderio espresso dal ricorrente, perfettamente comprensibile, di
invitare la nipote (figlia della sorella della di lui moglie) non può
costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto.
Inoltre, tenuto conto del numero importante di domande di concessioni
dell'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità competenti sono state
portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere
ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello
spazio Schengen.
10.
Ciò posto, l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo che l'uscita
dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per
visita non era sufficientemente garantita. La correttezza di tale
valutazione non può essere messa in discussione neppure dalle
dichiarazioni di garanzia formulate dal ricorrente. A questo titolo giova
sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non sono messe
in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme
ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento
dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è
in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini
stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le
dichiarazioni fornite dal ricorrente non sono tali da impedire alla
richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi
durevolmente (cft. DTAF 2009/27 consid. 9). Infine va osservato che le
garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono
di garantire la volontà della richiedente di uscire dello spazio Schengen
e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti.
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Così facendo l'UFM, con la propria decisione del 7 luglio 2011, non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento e
nemmeno ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti; infine la decisione non è inadeguata (art. 49
PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 19
agosto 2010.
3.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata)
autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Manuel Borla
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Data di spedizione: