B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4268/2011
S e n t e n z a d e l 1 2 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
c/o B._______, …,
patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14
cpv. 2 LAsi).
C-4268/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, dichiaratasi cittadina del Burundi trasferitasi in Tanzania, nata
il …, è entrata in Svizzera il 15 febbraio 2005 ed ha inoltrato il medesimo
giorno una domanda di asilo. Con decisione del 10 marzo successivo l'Uf-
ficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto la domanda
ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera al 4 agosto 2005. Il 31
marzo 2005 l'interessata ha presentato ricorso alla già competente Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA), la quale, il
16 giugno successivo, dichiarava il ricorso irricevibile, a motivo del man-
cato pagamento dell'anticipo spese. A._______ veniva quindi invitata a
lasciare la Svizzera entro l'11 agosto successivo ed a procurarsi la docu-
mentazione necessaria per il rimpatrio.
B.
A._______, già a beneficio del permesso N, dal 7 dicembre 2007 ottene-
va il permesso di esercitare l'attività lucrativa quale assistente sanitaria
della signora B._______ a ..., la quale versava in condizioni di "grande in-
valida".
Sino al 30 aprile 2010 è restata alle dipendenze della famiglia B._______,
dove ha trasferito pure la propria residenza, rinnovando ripetutamente il
permesso di dimora per lavoro, sino al termine del contratto di impiego,
ovvero al decesso della signora B._______ avvenuto il 14 aprile 2010.
Ciononostante A._______ ha continuato a risiedere con la famiglia
B._______, sino ad oggi.
C.
Il 15 luglio 2010, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale, l'inte-
ressata è entrata alle dipendenze della C._______ SA, in qualità di colla-
boratrice di economia domestica all'aiuto di persone anziane.
D.
Con scritto del 13 aprile 2011 A._______ ha inoltrato la domanda per l'ot-
tenimento del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 legge federa-
le sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 18 aprile seguente la
Sezione della popolazione (in seguito SP) ha preavvisato favorevolmente
la domanda dell'interessata, trasmettendo per competenza l'incarto in og-
getto all'UFM. L'autorità federale ha quindi informato l'interessata di non
ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di dimora ex
C-4268/2011
Pagina 3
art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere sentita,
A._______ ha ribadito le proprie ragioni con scritto del 31 maggio 2011.
E.
Con decisione del 24 giugno 2011, l'UFM ha rifiutato formalmente l'appro-
vazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha
indicato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale
importante o particolarmente specifica, e nemmeno che la stessa abbia
avuto un'evoluzione professionale tale da giustificare un caso di rigore ex
art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre l'interessata non avrebbe un'integrazione socia-
le di particolare rilievo in Svizzera e nemmeno il suo periodo di soggiorno
di poco più di sei anni non può essere ritenuto considerevole se parago-
nato ai quasi 30 anni trascorsi in patria. Infine, l'UFM ha osservato che
l'allontanamento alla volta del Burundi è possibile e ammissibile così co-
me ritenuto dall'Ufficio stesso nel quadro della domanda di asilo, la quale
ha già fatto oggetto di un esame approfondito.
F.
Il 2 agosto 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento
della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14
LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora.
A sostegno delle proprie allegazioni ha sottolineato che le condizioni po-
ste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare la ricorrente è attiva
professionalmente dal 2007 e ha dimostrato impegno nel seguire diversi
corsi di formazione come ricordato anche dall'UFM. Inoltre durante la
permanenza sul territorio svizzero, A._______ avrebbe rispettato l'ordi-
namento giuridico elvetico e mantenuto una buona condotta. A dire della
ricorrente il reinserimento nel Burundi, suo Paese d'origine che però ha
lasciato all'età di 4 anni per trasferirsi in Tanzania, risulterebbe partico-
larmente problematico benché vi risieda ancora la propria madre. Infine,
le formazioni acquisite e le esperienze lavorative maturate difficilmente
potrebbero essere utilizzate in Burundi, paese tra i più poveri al mondo
dove l'80% della popolazione vive con 1,25 dollari al giorno.
G.
Con osservazioni del 29 settembre 2011, l'UFM ha ribadito quanto espo-
sto con la decisione impugnata, rilevando che la ricorrente non può avva-
lersi di un'integrazione professionale o sociale notevole tale da giustifica-
re un grave caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. L'autorità di prime cure
C-4268/2011
Pagina 4
ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclu-
sioni e confermare la decisione impugnata.
H.
Con duplica del 25 ottobre 2011 la ricorrente si è riconfermata nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che l'autorità di
prime cure "non è entrata nel merito delle considerazioni espresse in se-
de di ricorso, in particolare, oltre agli elementi che militano a favore di
un'integrazione riuscita, quelli legati all'improbabilità di un reinserimento
socio-professionale nel Paese d 'origine".
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]; cfr. anche 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinataria della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
C-4268/2011
Pagina 5
ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2
pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215; DTAF 2011/1 consid. 2; DTAF
2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201] in
relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia
di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unica-
mente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LA-
si), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
C-4268/2011
Pagina 6
4.
4.1. Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integra-
zione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da
parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il mo-
mento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione fi-
nanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui-
sire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e),
lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Pae-
se d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2
OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è
stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6
gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).
4.2. Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
C-4268/2011
Pagina 7
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3. Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art.
14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di
questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti
ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
5.
5.1. Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di-
battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposi-
to A._______, dopo la decisione della CRA del 16 giugno 2005 che di-
chiarava irricevibile il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asi-
lo, a motivo del mancato pagamento dell'anticipo spese, è rimasta in
Svizzera in quanto priva dei necessari documenti di identità, presentati
solo nel quadro della presente procedura e ottenuti probabilmente di re-
cente (cfr. documento di identità rilasciato il 4 marzo 2011). Dagli atti di
causa emerge che la ricorrente, sebbene abbia sempre dichiarato la pro-
pria vera identità, ed il suo luogo di soggiorno sia sempre stato noto alle
autorità, non si è adoperata per l'ottenimento dei sopracitati documenti di
legittimazione; in particolare si vedano i verbali di interrogatorio del 28
settembre 2005 e dell'8 ottobre 2007, in cui A._______, interrogata sugli
C-4268/2011
Pagina 8
atti intrapresi per l'ottenimento dei documenti, ha confessato di non aver
intrapreso alcun passo.
5.2
5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar-
mente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale della
ricorrente non é particolarmente forte. Sebbene la lettera di referenze del-
la famiglia B._______, dove A._______ è ospite dal 2007, indichi che es-
sa "si è integrata pienamente nelle attività e abitudini quotidiane, diven-
tando un elemento aggiunto della stessa" (cfr. lettera di referenza famiglia
B._______, del 13 aprile 2011), agli atti non risultano altre testimonianze
comprovanti un'integrazione della stessa nella società civile rispettiva-
mente nella comunità ticinese, in particolare si deve costatare l'assenza
di lettere di conoscenti o amici in proposito. Nemmeno sono sostanziate
attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a socie-
tà o associazioni.
5.2.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale della ricorrente il
Tribunale prende atto della sua volontà di acquisire nuove conoscenze at-
traverso la frequenza di corsi formativi (cfr. certificato di frequenza del
corso "Introduzione all'informatica" del 28 agosto 2007, attestato del cor-
so base di sartoria del 14 settembre 2006, e certificato di frequenza del
corso di introduzione alla realtà locale dell'11 aprile 2005). A._______ ha
pure dimostrato di ottenere la fiducia dapprima della famiglia B._______ e
in seguito della C._______ SA, per l'esercizio di un'attività di responsabili-
tà, quale l'accudimento di persone bisognose: nell'espletamento delle
proprie funzioni la ricorrente ha dimostrato una grande professionalità
(cfr. lettera di referenze della famiglia B._______, del 13 aprile 2011, e let-
tera di referenze della C._______ SA dell'8 aprile 2011). Ciononostante
l'attività principale esercitata in Svizzera e il percorso professionale non
possono essere considerati di particolare rilievo anche in considerazione
del fatto che, come dichiarato dalla ricorrente stessa, essa, già in Tanza-
nia, ha conseguito un diploma di assistente clinica, seguendo la Medical
Assistant Training a … (cfr. verbale di registrazione del 25 febbraio 2005,
pag. 2).
5.2.3 Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante la permanenza nel
Comune di ..., la ricorrente ha sempre mantenuto un buon comportamen-
to (certificato di buona condotta del Comune di ... del 1° aprile 2011).
A._______ ha parimenti ottenuto l'indipendenza finanziaria dal mese di
dicembre del 2007 (cfr. Riconoscimento di un caso personale particolar-
C-4268/2011
Pagina 9
mente grave della Sezione della popolazione) e non risulta che la stessa
abbia delle procedure esecutive pendenti nei suoi confronti e / o degli atti
di carenza beni. Il Tribunale rileva altresì che l'interessata non beneficia di
alcun legame famigliare in Svizzera.
5.2.4 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale ricorda che la ricorrente ha dichiarato che in Burundi vive anco-
ra la propria madre (cfr. ricorso). In Tanzania, dove apparentemente la
stessa ha vissuto fino all'età di 31 anni risiederebbero inoltre 3 fratelli (cfr.
verbale di registrazione del 25 febbraio 2005, pag. 2). Sebbene,
A._______ abbia vissuto dall'età di 4 anni in Tanzania, in Burundi può fa-
re capo all'aiuto della propria madre appunto residente nel Paese di origi-
ne. La formazione appresa in Tanzania e l'esperienza acquisita in Svizze-
ra, sebbene non senza difficoltà, potrebbero essere esercitate anche in
Burundi.
5.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggior-
no di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effettivamen-
te, una volta rientrata nel suo Paese d'origine, la ricorrente si troverà in-
dubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Sviz-
zera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi con-
nazionali rimasti in Burundi. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una
ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fon-
dato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo sco-
po di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condi-
zioni di vita del suo Paese d'origine. Considerato in particolare che l'inte-
ressata è di giovane età, celibe e in buono stato di salute, nonché consi-
derata la breve permanenza in Svizzera, il TAF reputa che la stessa non
ottemperati i requisiti posti dalla legge (art. 31 cpv. 1 OASA) per il ricono-
scimento di un caso particolarmente grave tale da rendere impossibile
esigere da essa il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già ri-
levato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono pre-
se in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sani-
tarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a
cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso
in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua
situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che la ricorrente si trova in una situazione di grave caso di
C-4268/2011
Pagina 10
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e che pertanto l'autorità inferiore ha
rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 24 giugno 2011 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv.
1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es-
se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
C-4268/2011
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 3 set-
tembre 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SYMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di
ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: