B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4272/2012
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 luglio 2012).
C-4272/2012
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Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano nato il …, padre di un figlio, ha lavorato in
Svizzera come muratore, con permesso per confinanti, nel 1978 (due
mesi), nel 1979 (sei mesi), nel 1986 (undici mesi) e dal 1987 al 2010,
versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 75/9). L'11 ottobre 2010,
per il tramite del Patronato INCA, l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera, facendo valere un'insufficienza renale acuta,
un'epatopatia steatosica, esiti da sindrome gastroenterica sospetta per
Novovirus ed un'ipertensione arteriosa, con un'incapacità lavorativa
completa dal 28 aprile 2010 (incarto AI, doc. 1 a 6). L'assicurato
aveva già annunciato il caso alla CSS Assicurazione, l'assicuratore
malattia collettivo del suo datore di lavoro (incarto CSS, incompleto, doc.
1). Fondandosi sulla documentazione medica allegata alla richiesta, l'UAI-
TI ha approntato un progetto di decisione di rigetto di qualsiasi
prestazione il 25 ottobre 2010, al quale l'assicurato si è opposto il 15
novembre 2010, annunciando l'inoltro di nuovi documenti medici, ciò che
ha indotto il dott. B._______, medico dell'UAI-TI, a rilevare la necessità di
attendere tali documenti prima di pronunciarsi definitivamente sul merito,
dimodoché l'UAI-TI ha invitato l'assicurato, il 21 gennaio 2011, a
trasmetterglieli non appena in suo possesso (incarto AI, doc. 7 a 14).
B.
L'istruzione ulteriore della domanda ha permesso all'UAI-TI di acquisire,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto della CSS, incompleto, con, in particolare, un rapporto d'uscita
dell'Ospedale Regionale di ..., del 29 aprile 2010, diagnosticante
un'insufficienza renale acuta, un'epatopatia steatosica, esiti da sindrome
gastroenterica ed un'ipertensione arteriosa (incarto CSS, doc. 2), un
rapporto del Prof. C._______, del 28 marzo 2011, in cui è posta la
diagnosi d'ipertensione arteriosa di grado importante in terapia
insufficiente, d'epatopatia steatosica, eventualmente cirrosi, su probabile
abuso etilico, senza escludere altre affezioni, con un'incapacità lavorativa
totale per l'attività di muratore e del 50% in occupazioni leggere
confacenti (incarto CSS, doc. 3), una lettera della CSS all'assicurato, del
3 giugno 2011, in cui è esposto che l'incapacità lavorativa dal 30 ottobre
2010 al 3 marzo 2011, in assenza della più volte sollecitata e mai ricevuta
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documentazione medica, non può essere valutata né quindi riconosciuta
(incarto CSS, doc. 4), nonché una perizia del dott. D._______, psichiatra,
del 30 agosto 2011, facente stato di un grave deterioramento cognitivo e
del comportamento dell'assicurato, dovuto ad una problematica etilica,
con un'incapacità lavorativa medico-teorica totale per ogni attività dal 4
marzo 2011 (incarto CSS, doc. 6),
- copie di documenti relativi all'incarto della CSS (incarto AI, doc. 16 a
37), tra cui uno scritto di quest'ultima all'UAI-TI, del 28 febbraio 2011
(incarto AI, doc. 21), nel quale è precisato che è stata pagata un'indennità
giornaliera del 100% dal 28 aprile al 30 ottobre 2010,
- un referto di tomografia computerizzata (TC) cerebrale del 17 agosto
2011 (incarto AI, doc. 39/2),
- copia di una lettera della CSS all'assicurato, del 29 settembre 2011
(incarto AI, doc. 41), in cui è precisato che è riconosciuta un'incapacità
lavorativa del 100% dal 4 marzo 2011, non essendo invece accordata
alcuna prestazione per il periodo dal 1° novembre 2010 al 3 marzo 2011
in difetto di qualsiasi documentazione medica,
- il rapporto finale del dott. B._______, del 14 ottobre 2011 (incarto AI,
doc. 44), nel quale è riformulata, in riferimento ai rapporti medici contenuti
nell'incarto della CSS, la diagnosi, influente sulla capacità lavorativa, di
sindrome da dipendenza alcolica, in dichiarata astinenza, con demenza,
e, senza una tale influenza, di esiti da insufficienza renale acuta
nell'ambito di una pregressa gastroenterite sospetta per Novovirus,
d'epatopatia steatosica e d'ipertensione arteriosa importante in terapia
insufficiente, valutando un'incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi
attività dal 4 marzo 2011, e ha ricordato, come richiesto dal Prof.
C._______ e dal dott. D._______, la necessità di procedere ad un
ricovero obbligatorio mirato dell'assicurato,
- una lettera dell'UAI-TI all'INCA, del 21 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 45),
in cui è intimato all'assicurato di effettuare il ricovero specialistico
prescritto entro un termine di quattro mesi,
- diversa documentazione medica e amministrativa (incarto AI, doc. 46 a
51),
- una certificazione sanitaria italiana del 19 dicembre 2011 (incarto AI,
doc. 52/2 a 5), in cui è confermato che l'assicurato è stato in cura per
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alcoldipendenza (epatopatia esotossica con ipertensione arteriosa)
presso l'… (...), e ciò dal 4 marzo 2011, cura che ha interrotto di propria
iniziativa durante l'estate e ripreso il 14 novembre 2011,
- un'annotazione del dott. B._______, del 18 gennaio 2012 (incarto AI,
doc. 55), in cui è precisata la necessità di attendere i risultati di nuovi
controlli medici,
- diversa documentazione medica dell'... (incarto AI, doc. 57/1 a 9), tra cui
una certificazione sanitaria del 17 febbraio 2012, facente stato della
raggiunta astensione completa dagli alcolici dal 24 novembre 2011, ed un
rapporto della psicologa E._______, del 13 febbraio 2012, in cui è
riportata la tendenza dell'assicurato a negare il suo problema con l'alcol,
- un'annotazione del dott. B._______, del 15 marzo 2012 (incarto AI, doc.
59), nella quale è affermata la stazionarietà della prognosi, con conferma
delle conclusioni del rapporto finale del 14 ottobre 2011, ed è proposto di
rivalutare il caso, previo aggiornamento della documentazione medica, a
fine 2012,
- il questionario per il datore di lavoro, del 4 aprile 2012 (incarto AI, doc.
62), dal quale si evince in particolare che l'assicurato ha lavorato come
muratore per la stessa ditta ticinese dal 1° gennaio 1999, che il rapporto
di lavoro terminerà verosimilmente il 9 luglio 2012, e che il salario orario
totale nel 2010 è stato pari a Fr. 37.58. Il datore di lavoro ha peraltro
precisato che l'assicurato "risulta abile al lavoro dal 30 aprile 2010 al
3 marzo 2011 solo perché non ha consegnato rapporti medici alla
compagnia d'assicurazione, la quale ha sospeso il caso. In questo
periodo egli non si è nemmeno presentato sul posto di lavoro",
- una lettera della CSS all'assicurato, del 1° ottobre 2010 (incarto AI, doc.
67/9), in cui gli è richiesto di trasmettere copia di tutta la documentazione
medica in possesso ed è riconosciuta la continuazione dell'incapacità
lavorativa dal 1° giugno 2010.
C.
Sulla base della documentazione raccolta, l'UAI-TI ha approntato un
progetto di decisione il 6 aprile 2012, munito della relativa delibera
all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia
dell'assicurato, mediante il quale ha prospettato a quest'ultimo il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere
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dal 1° marzo 2012, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (incarto AI, doc. 64 e 65).
L'assicurato si è opposto a questo progetto di decisione il 25 aprile 2012,
affermando di avere diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2011, tenuto
conto del fatto che la CSS gli ha versato l'indennità giornaliera intera dal
1° giugno 2010 (incarto AI, doc. 67/1 a 11). Ciononostante, il 24 maggio
2012, l'UAI-TI ha trasmesso all'UAIE la motivazione della prevista
decisione (incarto AI, doc. 68 e 69), che l'UAIE ha dunque emanato il
4 luglio 2012 (incarto AI, doc. 71/1 a 10).
D.
Il 9 agosto 2012 l'UAIE ha inviato all'UAI-TI dei documenti medici inoltrati
dall'Istituto nazionale italiano per la previdenza sociale (INPS),
parzialmente già agli atti, salvo, tra gli altri, una perizia particolareggiata
E 213 redatta dalla dott.ssa F._______il 9 luglio 2012, diagnosticante un
potus in attuale remissione, un'epatopatia esotossica, un'ipertensione
arteriosa in labile compenso, un diabete mellito di tipo II in terapia ed
un'iniziale gonartrosi bilaterale. Nella perizia è inoltre determinato che
l'assicurato può svolgere regolarmente lavori leggeri, adeguati alle sue
condizioni di salute, controindicati essendo l'umidità, il freddo, il lavoro a
turni e notturno, la salita di piani inclinati e di scale, con rischio di cadute,
e ritmi particolarmente stressanti, ma che non può più esercitare la sua
ultima attività di muratore, il grado d'invalidità essendo fissato, secondo
criteri propri del diritto italiano, al 70% (incarto AI, doc. 72 e 73/1 a 22).
E.
Contro la decisione dell'UAIE, l'assicurato, rappresentato dall'INCA, ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 agosto 2012,
chiedendo, previo annullamento della stessa rispetto alla decorrenza del
diritto, che gli sia attribuita una rendita intera d'invalidità da giugno 2011.
L'UAI-TI ha redatto il suo preavviso al ricorso il 12 settembre 2012, e
l'UAIE ha presentato la risposta formale allo stesso il 17 novembre 2012,
entrambi postulandone il rigetto con la conferma della decisione
impugnata, per il motivo che l'incapacità lavorativa dal 28 aprile 2010 al
31 ottobre 2010, dovuta ad un'insufficienza renale acuta, non può essere
qualificata di lunga durata.
Il ricorrente ha replicato il 23 ottobre 2012, mantenendo integralmente il
ricorso.
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Pagina 6
F.
Con decisione incidentale del 30 ottobre 2012, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 14 novembre 2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
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Pagina 7
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo
allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
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Pagina 8
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
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Pagina 9
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la
LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
4 luglio 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice delle
assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al consid. 3,
la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può tenere conto
dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta il momento a partire dal quale gli è stato riconosciuto
il diritto ad una rendita intera d'invalidità, ossia il 1° marzo 2012,
rivendicando che esso dovrebbe essere fissato al 1° giugno 2011.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge già a decorrere dal 1° giugno 2011, come egli pretende.
7.
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Pagina 10
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
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Pagina 11
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
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curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dai rapporti dell'Ospedale Regionale di ..., del 29 aprile 2010,
del Prof. C._______, del 28 marzo 2011, del dott. D._______, psichiatra,
del 30 agosto 2011 (incarto CSS, doc. 2, 3 e 5), e del dott. B._______,
medico dell'UAI-TI, del 14 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 44), risulta la
diagnosi di sindrome da dipendenza d'alcol in attuale remissione, di esiti
da insufficienza renale acuta nell'ambito di una pregressa gastroenterite
sospetta per Novovirus, d'epatopatia steatosica e d'ipertensione arteriosa
importante in terapia insufficiente.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal
ricorrente, e peraltro sostanzialmente confermata dalla perizia E 213 del
9 luglio 2012 (incarto AI, doc. 73), questo Tribunale non ha motivi per
scostarsene.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
Prof. C._______ ha rimarcato innanzitutto, nel suo rapporto del 28 marzo
2011, redatto all'intenzione della CSS, che il caso non era ancora
sufficientemente istruito dal punto di vista medico, proponendo quindi un
ricovero ospedaliero per realizzare molteplici esami, in particolare alla
luce del fatto che il ricorrente era stato inviato d'urgenza alcune volte, nel
corso del 2010 e anche nel 2011, al pronto soccorso dell'… di … per stati
confusionali, vertigini, lipotimie, cefalea e astenia, delle cui visite
mancavano però i rapporti. Lo specialista si è cionondimeno espresso
prudentemente sulla questione della capacità lavorativa, rilevando, da un
lato, l'impossibilità di riprendere l'attività di muratore, specialmente per gli
sforzi fisici ed isometrici importanti che implica, e, dall'altro lato, la
possibilità molto teorica di svolgere al 50% un'occupazione confacente,
ossia non comportante il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e la
necessità di salire su ponteggi. Il Prof. C._______ ha concluso la sua
relazione affermando che avrebbe potuto pronunciarsi sul caso in modo
più esaustivo probabilmente solo dopo l'ospedalizzazione necessaria del
ricorrente.
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Dal canto suo il dott. D._______ ha stabilito, nel suo rapporto del 30
agosto 2011, su incarico della CSS, un'incapacità lavorativa medico-
teorica, dal punto di vista psichiatrico, totale per qualsiasi attività dal 4
marzo 2011, evidenziando in particolare il fatto che, sulla base dei dati di
laboratorio allora conosciuti, non risultava credibile che il ricorrente si
trovasse in una situazione d'astinenza dall'alcol. Da notare che il
ricorrente era in cura presso l'... dal 4 marzo 2011, ma che ha interrotto la
stessa di propria iniziativa durante l'estate, ripresentandosi poi in
ospedale il 14 novembre 2011, giorno a decorrere dal quale è stato
sottoposto ad una procedura di disintossicazione farmacologica fino al 23
novembre seguente, che gli ha apparentemente permesso di raggiungere
l'astensione completa dagli alcolici fino almeno a febbraio 2012 (incarto
AI, doc. 57/4 a 8).
Il dott. B._______ ha ripreso, nel suo rapporto finale, le conclusioni del
dott. D._______ riguardo al grado dell'incapacità lavorativa e al suo inizio.
9.3 Visto quanto precede, questo Tribunale prende atto che l'incapacità
lavorativa del ricorrente, per ragioni psichiatriche, è totale per qualsiasi
attività a decorrere dal 4 marzo 2011, ossia da quando ha avuto inizio la
cura di disintossicazione farmacologica dall'alcol presso l'..., come
stabilito dai dottori D._______ e B._______. Per quanto riguarda il
periodo dal 1° aprile 2010 al 3 marzo 2011, questo Tribunale deve
invece constatare che l'incarto non permette di capire quale sia stata
l'evoluzione dello stato di salute del ricorrente. Da un lato, il Prof.
C._______ ha notato, nel suo rapporto, come del resto già ricordato, che
il ricorrente era stato inviato d'urgenza alcune volte, già nel corso del
2010 e anche nel 2011, al pronto soccorso dell'… di … per stati
confusionali, vertigini, lipotimie, cefalea e astenia, i cui rapporti di visita
mancano però all'incarto. Dall'altro lato, l'UAI-TI e l'UAIE si sono limitati,
nel preavviso e nella risposta formale al ricorso, a riprendere i termini
della decisione impugnata, secondo cui fa difetto una refertazione medica
rilevante per potere riconoscere un'incapacità lavorativa continua da
giugno 2010, sottacendo il fatto che la CSS ha pagato l'indennità
giornaliera al 100% per malattia dal 28 aprile al 30 ottobre 2010 (incarto
AI, doc. 21). Nel quadro di queste incertezze quanto all'evoluzione dello
stato di salute del ricorrente nel corso del periodo dal 1° novembre 2010
al 3 marzo 2011, non si deve inoltre omettere di menzionare il fatto che il
datore di lavoro ha dichiarato il 4 aprile 2012, nell'apposito formulario
(incarto AI, doc. 62), che il ricorrente "risulta abile al lavoro dal 30 aprile
2010 al 3 marzo 2011 solo perché non ha consegnato rapporti medici alla
compagnia d'assicurazione, la quale ha sospeso il caso. In questo
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periodo egli non si è nemmeno presentato sul posto di lavoro". Date
queste circostanze, questo Tribunale considera necessario completare le
delucidazioni mediche relativamente al periodo dal 1° aprile 2010 al 3
marzo 2011, e ciò allo scopo di verificare l'eventuale esistenza di
un'incapacità lavorativa e del diritto ad una rendita d'invalidità già a partire
da un'epoca anteriore al 1° marzo 2012.
10.
10.1 Tenuto conto delle considerazioni sopraesposte, al ricorrente è
confermato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2012, e
la causa rinviata all'UAIE, in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, affinché esamini la
questione del diritto alla rendita per il periodo anteriore.
10.2 Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la
causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è
tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui
fa stato l'incarto (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
In concreto, l'UAIE dovrà quindi completare gli atti dal punto di vista
medico per il periodo dal 1° aprile 2010 al 3 marzo 2011, anche alla luce
dell'incarto completo della CSS. L'UAIE sottoporrà in seguito gli atti
completati al suo servizio medico, il quale esprimerà il proprio avviso
dettagliato e fondato sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa,
quantificandola e indicandone senza equivoci l'inizio. Una volta che il suo
servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà
esaminare, se del caso, in che misura il ricorrente sarebbe stato
eventualmente atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità
lavorativa residua in attività adeguate. È solamente dopo avere operato
questo esame che l'UAIE effettuerà, se necessario, un adeguato e
circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la
riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in
materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà così una nuova
decisione impugnabile.
11.
11.1 È opportuno rilevare che un giudizio con cui un'autorità giudiziaria di
prima istanza statuisce in via definitiva (riservato un ricorso) sul diritto alla
rendita per un determinato periodo e rinvia la causa all'amministrazione
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per nuova decisione relativamente ad un altro periodo, costituisce, per
quel che concerne l'aspetto definitivamente risolto, una decisione parziale
separatamente impugnabile che, se non viene impugnata, cresce
autonomamente in giudicato e non può più essere contestata, mentre
rappresenta una decisione incidentale per quanto riguarda l'aspetto
oggetto del rinvio della causa (DTF 135 V 141, consid. 1.4, sentenza del
Tribunale federale 9C_266/2010, dell'8 ottobre 2010, consid. 3.1). Però,
un giudizio con cui un'autorità di prima istanza, a differenza della
fattispecie in DTF 135 V 141, rinvia la causa all'amministrazione per
nuova decisione per un determinato periodo precedente quello per il
quale statuisce in via definitiva sul diritto alla rendita, costituisce nel suo
insieme una decisione incidentale impugnabile solo alle condizioni poste
dall'art. 92 o 93 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110; DTF 135 V 148, consid. 5.1 – 5.3).
11.2 In concreto, considerato che il diritto ad una rendita intera d'invalidità
a decorrere dal 1° marzo 2012 è stato riconosciuto senza equivoci
dall'amministrazione, diritto che il ricorrente non ha contestato in fase
d'audizione e non contesta nell'ambito della presente procedura, è lecito
ammettere, in virtù della precitata giurisprudenza, che la prima parte di
questa decisione costituisce una decisione incidentale, dunque
impugnabile davanti al Tribunale federale solamente nella misura in cui
sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 93 e segg. e 100 LTF,
mentre la seconda parte rappresenta una decisione parziale, quindi
separatamente impugnabile davanti al Tribunale federale secondo gli
art. 82 e segg., 91 e segg. e 100 LTF.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato il 14 novembre 2012, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite
di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese
indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
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dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Al ricorrente è confermato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal
1° marzo 2012.
2.
Per il resto, il ricorso è parzialmente accolto e la causa rinviata all'UAIE
affinché esamini la questione del diritto alla rendita per il periodo
anteriore, conformemente al consid. 10.2.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.- è restituito al
ricorrente.
4.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: