Corte II I
C-4282/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Lisi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4282/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con un figlio, ha
lavorato in Svizzera dal marzo del 1969 al 1987, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 7). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa come bracciante agricolo, in ragione di 24/36 ore alla
settimana (doc. 13 e 18). Il 31 dicembre 2006, ha interrotto l'attività per
motivi di salute (doc. 13). Il 30 novembre 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 3).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da gennaio 1997 a
maggio 2006 (doc. 19 a 32 e 34 a 49);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 15 gennaio 2007 attestante spondilo-
discoartrosi lombare con listesi L4-L5 e discreto impegno
funzionale, lieve ipertensione arteriosa, lievi varici arti inferiori,
ipertrofia prostatica già sottoposta a TURP (resezione trans-
uretrale); le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come stazionarie e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo
lavoro a tempo pieno (massimo 3 ore al giorno) né un lavoro
adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (massimo 4-5 ore
al giorno). È stato segnalato che l'interessato è considerato
invalido al 55%, conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro sedentario) (doc.
50);
• il questionario per l'assicurato del 4 ottobre 2007, nel quale
l'assicurato ha affermato di avere lavorato alle dipendenze di
diversi datori di lavoro durante 102 giornate all'anno (doc. 13);
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• il questionario per il datore di lavoro dell'11 dicembre 2007
(compilato e sottoscritto dall'interessato), nel quale l'assicurato
ha dichiarato di essere stato assunto con mansioni di
potatore/rimondatore e di avere svolto dal 1997 lavori più
leggeri (coordinazione di altri braccianti agricoli), unitamente ai
certificati di salario di giugno e luglio del 2007 (doc. 18).
C.
Nel suo rapporto del 5 febbraio 2008, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi, con ripercussione sulla capacità
lavorativa, di lombosciatalgia recidivante e spondiloartrosi. Ha altresì
considerato lo stato dopo iperplasia benigna della prostata e
l'insufficienza venosa cronica siccome senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Il medico ha ritenuto che l'interessato presenta, a
decorrere dal 1997, una capacità lavorativa dell'80% nella sua
precedente attività e del 100% in un'attività confacente al suo stato di
salute (segnatamente lavoro a tempo pieno, che consenta un
cambiamento della posizione e con sollevamento di pesi non superiore
ad 8 kg occasionalmente; doc. 52).
D.
L'11 febbraio 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'UAIE ha altresì concesso all'interessato la
facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 53).
E.
Il 20 marzo 2008, l'interessato ha presentato le sue osservazioni (doc.
55) al progetto di decisione dell'11 febbraio 2008 mediante le quali ha
postulato il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità subordinatamente ad una rendita d'invalidità sulla base del
grado d'invalidità che sarà ritenuto a far tempo da novembre 2006
(data della richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Ha segnalato
che le patologie di cui è affetto – sindrome lombalgica con grave
spondiloartrosi L4-L5 spondilodiscoartrosi lombare, epatopatia
cronica, gastroduodenite, esiti di intervento per ipertrofia prostatica ed
ipertensione arteriosa – non gli consentono di svolgere una qualsiasi
attività lucrativa, quindi neppure di percepire un reddito teorico su un
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mercato del lavoro equilibrato. Ha esibito un certificato medico del
21 dicembre 2005 (doc. 56, già agli atti) ed un certificato medico del
4 aprile 2006 (doc. 57).
F.
Nel suo rapporto del 20 aprile 2008, il dott. B._______ ha rilevato che
il nuovo certificato medico prodotto non comporta nuovi elementi clinici
di rilievo. In particolare, un moderato aumento dei valori del fegato
come pure una gastroduodenite (peraltro curabile) non hanno alcuna
ripercussione sulla capacità lavorativa. Pertanto, ha confermato la
precedente presa di posizione (doc. 59).
G.
Il 2 maggio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media
sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che dagli atti risulta
che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la
documentazione medica prodotta successivamente al progetto di
decisione non comporta nuovi elementi clinici di rilievo (doc. 60).
H.
Il 20 giugno 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
2 maggio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
subordinatamente a tre quarti di rendita d'invalidità o ad una mezza
rendita o, infine, ad un quarto di rendita d'invalidità a far tempo da
novembre 2006. Si è doluto di un'insufficiente motivazione della
decisione impugnata. Ha fatto valere che il provvedimento impugnato
non indica le valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore. Non
gli è quindi stato consentito di pronunciarsi in merito alle ragioni che
hanno indotto l'autorità inferiore a pronunciare la decisione impugnata.
L'insorgente ha poi ribadito che le patologie di cui è affetto non gli
consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 22 agosto 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
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5 febbraio e 20 aprile 2008 del proprio servizio medico, il ricorrente è
stato ritenuto abile al lavoro all'80% nella precedente attività di
bracciante agricolo. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità
lavorativa di livello pensionabile. Infine, ha rilevato che il ricorrente non
ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova
documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 3).
J.
Con decisione incidentale del 16 settembre 2008 (notificata il
20 settembre 2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 5]),
questo Tribunale ha concesso all'insorgente la facoltà di presentare,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale
medesima, un atto di replica e l'ha invitato a versare, nel medesimo
termine di 30 giorni, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali (doc. TAF 4).
K.
L'anticipo spese è stato versato l'8 ottobre 2008 (doc. TAF 6).
L.
Nella replica dell'11 ottobre 2008, l'interessato ha segnalato che –
conto tenuto delle affezioni di cui soffre – non si può esigere da lui
l'esercizio dell'attività di bracciante agricolo. Ha esibito documenti
medici del gennaio 1997 e del gennaio e dicembre 2005 già agli atti
nonché un referto di esame radiografico (rachide lombare,
coxofemorale destra e sinistra) del 22 novembre 1996 (doc. TAF 7).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
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(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 2 maggio 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1284/2008 del 30 marzo 2010
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 30 novembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 novembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 2 maggio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Nel gravame il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non
appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che né nel
progetto di decisione dell'11 febbraio 2008 né nella decisione
impugnata del 2 maggio 2008 l'UAIE ha spiegato perché, malgrado il
danno alla salute, l'esercizio di un'attività lavorativa è sempre
esigibile in maniera sufficiente per escludere il diritto ad una rendita.
Sennonché giova osservare, da un lato, che nella risposta al ricorso
del 22 agosto 2008 – trasmessa all'insorgente mediante decisione
incidentale di questo Tribunale del 16 settembre 2008 (cfr. doc. TAF
4) – l'autorità inferiore ha comunque provveduto a pronunciarsi
esplicitamente sulla questione dell'esigibilità della precedente attività
di bracciante agricolo esercitata dal ricorrente ed ha pure indicato i
mezzi di prova (doc. 52 e 59) su cui ha fondato la propria valutazione.
Dall'altro lato, al ricorrente è stata data facoltà in sede di ricorso –
dinanzi ad un'autorità, il Tribunale amministrativo federale, che gode
di piena cognizione – di pronunciarsi in merito alle ragioni presentate
dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso. Nella replica del
9 ottobre 2008, l'insorgente non ha più invocato il permanere del
vizio di carente motivazione ed ha discusso le ragioni addotte
dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, senza peraltro
chiedere, benché rappresentato da mandatario professionale,
l'edizione degli atti di causa, ciò che avrebbe dovuto e potuto fare
usando della necessaria diligenza qualora lo avesse ancora ritenuto
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C-4282/2008
necessario per una corretta difesa dei propri interessi. Per
conseguenza, e benché nel caso di specie l'autorità inferiore abbia
violato l'obbligo di motivare sufficientemente la decisione impugnata,
il vizio deve considerarsi siccome sanato in sede di ricorso. In siffatte
circostanze, un annullamento della decisione impugnata e un rinvio
degli atti di causa all'amministrazione per carente motivazione della
decisione litigiosa costituirebbe in ogni caso una vana formalità.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
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quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
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C-4282/2008
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
Pagina 11
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8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
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debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla documentazione medica
agli atti (cfr. in particolare perizia medica particolareggiata E 213 del
15 gennaio 2007; doc. 50) emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di spondilodisco-artrosi lombare con listesi L4-L5 a
discreto impegno funzionale, lieve ipertensione arteriosa, lievi varici
arti inferiori, ipertrofia prostatica già sottoposta a resezione trans-
uretrale (TURP). Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia
suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza
di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la
prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno.
11.
11.1 Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa (dal 1988). In
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particolare, è stato alle dipendenze di diversi datori di lavoro, come
bracciante agricolo con mansioni di potatore/rimondatore, in ragione di
24/36 ore alla settimana, durante 102 giornate all'anno. Dal 1997, ha
svolto un'attività più leggera, segnatamente di coordinatore di altri
braccianti agricoli. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 2006 per motivi
di salute (doc. 13 e 18).
11.3
11.3.1 Nei suoi rapporti del 5 febbraio e 20 aprile 2008, il dott.
B._______, medico dell'UAIE, ha esposto le diagnosi che a suo
giudizio, conto tenuto della documentazione medica agli atti (in
particolare della perizia particolareggiata E 213 del 15 gennaio 2007),
hanno una ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente, ossia
la lombalgia recidivante e la spondiloartrosi, rispettivamente non
hanno una ripercussione sulla capacità al lavoro (iperplasia prostatica
benigna, insufficienza venosa cronica, epatopatia e gastroduodenite).
Ha in particolare ritenuto che l'affezione ortopedico-reumatologica di
cui soffre l'insorgente – disturbi alla colonna vertebrale con alterazioni
degenerative e lieve limitazione della mobilità, senza disturbi
neurologici – impedisce l'esercizio d'attività pesanti, ma non di quelle
leggere adeguate, fra cui quella precedente di bracciante agricolo con
mansioni di coordinatore/organizzatore dell'attività d'altri braccianti
agricoli. Il dott. B._______ ha quindi concluso che, date le premesse, il
ricorrente presenta un'incapacità al lavoro del 20% a decorrere dal
1997 nella sua precedente attività (doc. 52 e 59).
11.3.2 Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 15
gennaio 2007 (doc. 50), l'insorgente è stato ritenuto capace di
svolgere il suo precedente lavoro nella misura di sole 3 ore al giorno.
Sennonché, detta valutazione medica non è condivisibile risultando
difficilmente compatibile con la diagnosi e le limitazioni funzionali
accertate (spondilodiscoartrosi lombare a discreto impegno
funzionale, lieve ipertensione arteriosa [circolo venoso superficiale
con incontinenza valvolare lieve della grande safena sinistra a livello di
gamba, doc. 45], lievi varici arti inferiori, iperplasia prostatica benigna
già sottoposta ad intervento e lieve ansia reattiva) e le buone/discrete
condizioni generali del ricorrente (doc. 50 pag. 3 e seg. n. 4, 5 e 6).
Un'incapacità lavorativa del 55% nella precedente attività di bracciante
agricolo con mansioni di coordinatore degli altri operai non è altresì
corroborata da riscontri seri ed affidabili neppure in altri documenti
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medici agli atti di causa, facendo difetto indicazioni precise, affidabili e
oggettivabili sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli
ritenuti dal medico dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente
sulla capacità lavorativa del ricorrente. Basti ancora rilevare, da un
lato, che di principio una semplice enumerazione delle affezioni di cui
soffre una persona ancora non implica un'incapacità lavorativa
specifica e, dall'altro lato, che al di là della citata perizia E 213 in alcun
documento medico agli atti di causa è fatto riferimento ad uno
specifico grado d'incapacità lavorativa (nozione da non confondere con
il grado d'invalidità) del ricorrente nel suo precedente lavoro, tanto
meno se riferita all'attività di coordinatore degli altri braccianti agricoli.
11.3.3 L'insorgente ha certo affermato, in sede di ricorso e di replica,
che le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare una
qualsiasi attività lucrativa e giustificano un'invalidità del 100%. Tuttavia,
non ha prodotto nuova documentazione medica suscettibile di
dimostrare un'incapacità lavorativa nella sua precedente attività – di
bracciante con mansioni di coordinatore degli altri braccianti –
superiore a quella, del 20%, ritenuta dall'UAIE sulla base
dell'apprezzamento del proprio servizio medico. I documenti medici del
gennaio 1997 e del gennaio e dicembre 2005 (già agli atti) sono altresì
già stati sottoposti al medico dell'UAIE ed il referto di esame
radiografico del novembre 1996 è anteriore di oltre 11 anni alla data
della decisione impugnata e la diagnosi ivi riportata non ha comunque
impedito al ricorrente di esercitare ulteriormente la precedente attività,
seppure in forma diversa.
11.3.4 In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il
caso sulla base degli atti di causa senza dovere procedere d'ufficio ad
ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione sufficienti
indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito
della causa per quanto attiene alla valutazione medica sulla residua
capacità lavorativa dell'insorgente. In virtù delle risultanze processuali
e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che non
vi è alcun serio motivo di scostarsi dall'apprezzamento dell'autorità
inferiore secondo cui il ricorrente presenta una residua capacità
lavorativa dell'80%, a decorrere dal 1997, nella sua precedente attività
di bracciante agricolo con mansioni di coordinatore degli altri
braccianti. Peraltro, né nell'ambito della procedura di prima istanza né
in sede di ricorso l'insorgente ha mai indicato con la necessaria
precisione – ciò che avrebbe potuto e dovuto fare di moto proprio
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usando della dovuta diligenza – quali specifiche attività della sua
precedente professione, naturalmente quella di bracciante agricolo
con mansioni di coordinatore di altri operai, sarebbero comunque
rimaste medio-pesanti o pesanti. Non v'è altresì alcuna ragione di
presumere che superassero il 20% del tempo di lavoro effettivo ed
abituale, tanto meno che fossero addirittura pari o superiori al 40%. Va
inoltre ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del
Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid.
3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
11.3.5 Giova infine rilevare che allorquando, come nel caso di specie,
il ricorrente presenta ancora una residua capacità lavorativa dell'80%
nella sua precedente attività di bracciante agricolo con mansioni di
coordinatore degli altri braccianti agricoli, il grado d'invalidità
corrisponde all'incapacità lavorativa (“Prozent-Vergleich”). In tale caso,
la determinazione del grado d'invalidità non presuppone né la presa in
considerazione dell'età del ricorrente né del mercato equilibrato del
lavoro né un raffronto dei redditi ipotetici (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_947/2008 del 29 maggio 2009).
11.4 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso l'8 ottobre
2008.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato l'8 ottobre 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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