B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4292/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Aldo Licci,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 luglio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figlie, ha la-
vorato in Svizzera nel 1978 (6 mesi), nel 1980 (10 mesi) e nel 1981 (10
mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 23). Rientrato in Italia, ha
svolto attività lucrativa, da ultimo, dal 28 maggio 2007 al 31 dicembre
2009, dal 16 marzo al 28 maggio e dal 7 ottobre al 24 dicembre 2010,
come carpentiere presso un'impresa di costruzioni immobiliari, in ragione
di 40 ore alla settimana. Ha interrotto il lavoro il 24 dicembre 2010 a se-
guito di riduzione del personale (doc. 32). Il 20 settembre 2011, ha formu-
lato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da giugno 1987 ad ottobre
2011 (doc. 9 a 21 e doc. 26 a 29);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 28 settembre 2011,
da cui emerge la diagnosi di cardiopatia ischemica rivascolarizza-
ta con triplice by-pass aorto-coronarico, ipertensione arteriosa, di-
slipidemia, bronchite cronica e lomboartrosi; le condizioni di salute
dell'interessato sono state definite come migliorate e il medesimo
è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri
nonché, e a tempo pieno, un lavoro adeguato alle sue condizioni,
ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno. È stato segnalato che
l'interessato è considerato invalido al 70%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente
attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 22);
il questionario per l'assicurato (non datato, ma pervenuto il 9 gen-
naio 2012; doc. 30);
il questionario per il datore di lavoro del 23 febbraio 2012 (doc.
32).
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C.
C.a Nel rapporto medico del 21 marzo 2012, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di cardiopatia ischemica cronica con
stato dopo by-pass aorto-coronarico. Ha pure evidenziato la diagnosi, con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di sovrappeso. Ha altresì conside-
rato l'ipertensione arteriosa e lo stato dopo fistola perianale siccome sen-
za ripercussioni sulla capacità al lavoro. Il dott. B._______ ha quindi rite-
nuto un'incapacità lavorativa dell'80% dell'interessato nella precedente at-
tività a decorrere dal 24 luglio 2011, ma una capacità al lavoro completa,
dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salu-
te (attività al riparo dal freddo, ad esclusione di un lavoro pesante) a far
tempo dal 24 luglio 2011 (doc. 34).
C.b Il 18 aprile 2012, l'UAIE ha determinato nel 37% il grado d'invalidità
dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi-
ti (doc. 35).
D.
Il 30 aprile 2012, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di-
ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato
la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro-
getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 35).
E.
E.a Il 2 giugno 2012 (doc. 37), l'interessato ha postulato il riconoscimento
di una rendita intera subordinatamente tre quarti, una mezza rendita o
perlomeno un quarto di rendita dal momento che, secondo la relazione
medica del dott. C._______, allegata in copia (doc. 39), le patologie di cui
è affetto "lo rendono invalido (…) in misura del 70%, probabilmente del
60%, certamente del 50%, in ultima analisi (…) del 40%".
E.b Nel rapporto del 23 giugno 2012, il dott. B._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione
(doc. 41).
F.
Il 4 luglio 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
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Pagina 4
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato che
dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'assicu-
rato ha un'incapacità lavorativa dell'80% nella precedente attività. Tutta-
via, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di sa-
lute dell'interessato medesimo è da considerare esigibile al 100% e con-
duce ad un grado d'invalidità del 37% che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 42).
G.
G.a Il 14 agosto 2012 (e il 24 settembre 2012, con atto di complemento
[atto di complemento inoltrato pure dinanzi al Tribunale federale, che è
poi stato trasmesso a questo Tribunale per competenza {doc. TAF 4, 6 e
7}]), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la decisione dell'UAIE del 4 luglio 2012 mediante il quale
ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita intera su-
bordinatamente tre quarti, una mezza rendita o perlomeno un quarto di
rendita dal momento che, secondo la relazione medica del 20 maggio
2012 del dott. C._______ (già agli atti di causa), le patologie di cui è affet-
to "lo rendono invalido (…) in misura (…) del 70%, probabilmente del
60%, certamente del 50%, in ultima analisi (…) del 40% (doc. TAF 1).
G.b Con decisione incidentale del 27 agosto 2012 (notificata il 5 settem-
bre 2012; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello suc-
cessivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un antici-
po di fr. 400.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 14 set-
tembre 2012, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 409.55 (doc. TAF 2, 3
e 5).
G.c Il 24 settembre 2012, il medesimo ha esibito copia della decisione
impugnata (doc. TAF 2 e 4).
H.
Nella risposta al ricorso del 26 novembre 2012, l'autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 21 marzo e 23 giu-
gno 2012 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità
al lavoro dell'80% nella precedente attività di carpentiere a far tempo da
luglio del 2011, ma può esercitare attività sostitutive adeguate a tempo
pieno, come quelle indicate nella presa di posizione del marzo 2012 del
medico SMR, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 37% che e-
sclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione sviz-
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Pagina 5
zera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'insorgente
non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento (doc. TAF 9).
I.
Con provvedimento del 19 dicembre 2012 (notificato il 31 dicembre 2012;
doc. TAF 11 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del
26 novembre 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto
dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli
ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'au-
torità inferiore (doc. TAF 10), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
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dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il
1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681), in particolare il suo allegato II
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art.
20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi
bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in ma-
teria di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accor-
do, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali lo-
ro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE di cui alla sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di
quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
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cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce par-
te integrante (art. 3 ch. 2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato
di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1
consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, im-
mediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di
una rendita AI essendo stata presentata il 20 settembre 2011, al caso in
esame si applicano di principio le norme in vigore fino al 31 dicembre
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2011. Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applica-
zione delle nuove norme della 6a revisione della LAI per il periodo dal 1°
gennaio 2012 al 4 luglio 2012 (data della decisione impugnata) non a-
vrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso
concreto all'esame di questo Tribunale. Pertanto, e salvo indicazione con-
traria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicem-
bre 2011.
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 20 settembre 2011. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI pre-
vede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI
[cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
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Pagina 9
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di un anno
(26 mesi in totale; cfr. doc. 23) ed alle assicurazioni sociali italiane per più
di 29 anni (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Italia [for-
mulario E 205]; doc. 3) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione
della durata minima di contribuzione (cfr., sulla questione, sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-4690/2010 del 15 gennaio 2013 con-
sid. 6 nonché C-4765/2010 del 30 gennaio 2012 consid. 4 e relativi riferi-
menti). Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
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Pagina 10
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
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Pagina 11
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
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Pagina 12
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se-
gnatamente di cardiopatia ischemica rivascolarizzata con triplice by-pass
aorto-coronarico, ipertensione arteriosa, dislipidemia, bronchite cronica,
lomboartrosi, sovrappeso ed ipertensione arteriosa (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 28 settembre 2011 [doc. 22] e presa di posi-
zione del medico SMR del 21 marzo 2012 [doc. 34]).
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI. In considerazione della data d'inoltro della domanda di rendita
(20 settembre 2011), ma anche del momento in cui sarebbe sorta per la
prima volta a partire dal 24 luglio 2011 un'incapacità lavorativa nella pre-
cedente attività svolta dall'insorgente (cfr. presa di posizione del medico
UAIE del 21 marzo 2012), un diritto ad una rendita svizzera d'invalidità
avrebbe potuto sorgere al più presto a partire dal 1° luglio 2012.
10.2
10.2.1 L'autorità inferiore, fondandosi sui rapporti del suo servizio medico,
ha ritenuto che a causa del danno alla salute risulta per il ricorrente un'in-
capacità al lavoro dell'80% nell'ultima attività lucrativa esercitata, ma una
capacità lavorativa residua del 100% in un'attività sostitutiva confacente
al suo stato di salute.
10.2.2 Il dott. B._______, medico dell'UAIE, nei rapporti del 21 marzo e
23 giugno 2012 (doc. 34 e 41), ha in particolare rilevato che il ricorrente
soffre di una cardiopatia ischemica, che è stata trattata con un intervento
di by-pass aortocoronarico. Malgrado il decorso clinico sia risultato privo
di complicanze, l'esercizio di un'attività pesante, fra cui, quella precedente
(di carpentiere), non è più esigibile. L'esercizio di un'attività sostitutiva
leggera è, tuttavia, ancora possibile. Detto medico ha altresì constatato
che il referto di spirometria non evidenzia segni di una significativa malat-
tia polmonare. La dispnea sotto sforzo di cui si lamenta l'insorgente è
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Pagina 13
quindi dovuta all'affezione cardiaca ed al sovrappeso. Il dott. B._______
ha quindi reputato che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa
dell'80% nella precedente attività a decorrere dal 24 luglio 2011, ma ha ri-
tenuto esigibile nella misura del 100%, sempre dal 24 luglio 2011, l'eser-
cizio di un'attività leggera confacente al suo stato di salute, quale ad e-
sempio sorvegliante di posteggio/museo, addetto alla vendita per corri-
spondenza, cassiere, bigliettaio ed impiegato in un ufficio (v. doc. 34 pag.
5).
10.3 Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dal
suddetto apprezzamento ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche
nella perizia medica particolareggiata E 213 del 28 settembre 2011 (doc.
22). In effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato, per ciò che qui
maggiormente interessa, che l'insorgente è in grado di svolgere un lavoro
sostitutivo adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (doc. 22 pag. 9 n.
11.5 e 11.6). Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata un'invalidità del
70%, per un'attività adeguata alle condizioni di salute, ritenuta in Italia
conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese. Sennonché a ta-
le riguardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera
con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di
principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio), fermo restando
che l'indicata incapacità lavorativa appare fondarsi su una valutazione
dell'invalidità come vigente in Italia non conciliabile con il sistema svizze-
ro.
10.4 Certo, il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere sicu-
ramente diritto ad una rendita intera d'invalidità in quanto le patologie di
cui è affetto lo rendono invalido nella misura auspicata del 70%, proba-
bilmente del 60%, certamente del 50%, ma in ultima analisi almeno del
40%. Egli fonda la sua (diversa) valutazione segnatamente sulla relazio-
ne medica del 20 maggio 2012 del dott. C._______, specialista in sicu-
rezza sociale nonché in ortopedia e traumatologia (doc. 39), prodotta con
scritto di obiezioni al progetto di decisione. Nella stessa si segnala che
dalla documentazione medica e dall'esame clinico effettuato si evince che
l'assicurato risulta affetto da cardiopatia ipertensiva (classe NYHA II),
cardiopatia ischemica rivascolarizzata con by-pass aortocoronarico (clas-
se NYHA II), spondilartrosi del rachide lombosacrale a moderata inciden-
za funzionale e bronchite cronica. Sulla base di tali affezioni si conclude
che la capacità lavorativa è ridotta "in misura tale da soddisfare i requisiti
previsti dalle normative vigenti per quanto concerne il beneficio richiesto".
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Pagina 14
10.5
10.5.1 Quanto alla valutazione del dott. B._______ in merito all'affezione
cardiologica – incapacità al lavoro dell'80% nella precedente attività a
partire dal 24 luglio 2011, ma residua capacità lavorativa del 100% in atti-
vità leggere adeguate – occorre precisare che essa si fonda sulle indica-
zioni di esami obiettivi di specialisti, segnatamente sul rapporto medico
del 2 settembre 2011 della Divisione di Riabilitazione Cardiologica della
D._______(doc. 18) in cui è riferito che il decorso postoperatorio è stato
regolare e privo di significative complicanze ed indicato che il referto di
ecocardiogramma conclude ad una frazione di eiezione (FE) del ventrico-
lo sinistro del 60%, sul referto di controllo cardiochirurgico del 6 ottobre
2011 della D._______(doc. 28) in cui è segnalato un "paziente in ottimo
compenso emodinamico" e sulla lettera di dimissione del 23 ottobre 2011
della Divisione di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero E._______
(doc. 29) in cui è fatto stato di ritmo sinusale, lieve dilatazione atriale sini-
stra, ventricolo sinistro normocontrattile ed insufficienza aortica lieve. Da
questo profilo, la relazione medica del 20 maggio 2012 del dott.
C._______ – all'apparato cardiovascolare sono riservate due brevi righe e
il fatto che la patologia cardiaca sarebbe inquadrabile nella classe NYHA
II non è corroborato da riscontri medici oggettivi, fermo restando che no-
toriamente uno scompenso cardiaco in classe NYHA II appare di regola
implicare solo una lieve limitazione dell'attività fisica, ma non un'incapaci-
tà a svolgere lavori leggeri – non è atta a far sorgere dubbi sulla valuta-
zione di tipo cardiologico del medico dell'UAIE e relativa residua capacità
lavorativa del 100% in attività sostitutive leggere confacenti.
10.5.2 Per quanto attiene alla valutazione sullo stato di salute reumatolo-
gico-ortopedico del ricorrente, può essere rilevato che nella perizia medi-
ca E 213 del 28 settembre 2011 è stata diagnosticata una lomboartrosi
(doc. 22 pag. 7 n. 7). Quest'affezione è però stata ritenuta senza inciden-
za, da un profilo medico, sulla capacità a svolgere un lavoro sostitutivo
adeguato a tempo pieno. Inoltre, il medico che ha effettuato la perizia
medica E 213 ha indicato che la motilità del tronco è conservata in flesso-
estensione con segno di lasegue negativo e che i movimenti dell'assicu-
rato (forza e tono muscolare) nonché l'andatura sono normali (v. rapporto
E 213 pag. 4 n. 4.8 e 4.10). La generica indicazione nella relazione medi-
ca del 12 maggio 2012 del dott. C._______, secondo cui deve ritenersi
pregiudicata la capacità di flettere il rachide, di effettuare torsioni, di man-
tenere l'ortostatismo per lasso di tempo prolungato (detto medico ha pe-
raltro constatato che l'assicurato mostra un rachide apparentemente in
asse, lasegue negativo bilateralmente, funzione prensile valida e movi-
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Pagina 15
menti di esplorazione globale delle spalle possibili) non è sufficiente, di
per sé e in assenza di consistenti riscontri obiettivi, di giustificare un com-
plemento d'istruttoria in tale ambito rispettivamente di far concludere ad
una patologia ortopedico-reumatologica suscettibile di avere un'incidenza
sulla capacità lavorativa in attività sostitutive leggere confacenti allo stato
di salute dell'assicurato. Tanto più che lo stesso dott. C._______, specia-
lista in ortopedia e traumatologia, nella sua consulenza di parte del 20
maggio 2012 ha segnalato che l'obiettività clinica appare scarsamente e-
loquente e che gli esami strumentali evidenziano una spondiloartrosi a
moderata incidenza funzionale. Non è dato sapere, e non è indicato
nemmeno nella menzionata consulenza di parte, per quale ragione, con-
trariamente a quanto ritenuto in modo concordante nella perizia E 213 e
dal medico dell'UAIE, non sarebbe ragionevolmente esigibile lo svolgi-
mento di un'attività sostitutiva leggera e adeguata alle condizioni di salute
del ricorrente. In tale ottica, non soccorrono l'insorgente le generiche ed
imprecise valutazioni di cui alla citata consulenza di parte secondo cui la
spondiloartrosi a moderata incidenza funzionale "deve ritenersi pregiudi-
zievole per la capacità di poter sostenere le richieste energetiche con-
nesse alla attività lavorativa".
10.5.3 In conclusione, il ricorrente non ha fatto valere alcun argomento
convincente né prodotto alcun esame medico obiettivo consistente da cui
evincere l'esistenza di un'affezione, ritenuta o meno nella perizia E 213 ri-
spettivamente dal medico dell'UAIE, suscettibile di incidere sulla sua ca-
pacità lavorativa in un'attività sostitutiva leggera adeguata alle sue condi-
zioni e dunque di originare dei dubbi quanto alla valutazione medica di cui
alla decisione impugnata.
11.
Occorre quindi esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
11.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo
le basi di calcolo di cui al documento n. 35, peraltro trasmesso all'insor-
gente mediante il provvedimento del 19 dicembre 2012 di questo Tribuna-
le (doc. TAF 10), che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai dati
dell'anno 2012, ritenuto che il diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità avrebbe potuto nascere al più presto nel luglio del
2012 (cfr. consid. 10.1 del presente giudizio; v. DTF 129 V 222), che a
quelli del 2008. Sennonché, non essendo disponibili i dati statistici con-
cernenti i salari ottenibili in Italia nel 2012 per le attività di sostituzione
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Pagina 16
proposte dal dott. B._______ (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazio-
nale del lavoro, Ginevra 2011), può essere fatto riferimento ai dati dell'an-
no 2008 (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale
8C_41/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.3.1; v. anche la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-5130/2010 del 18 maggio 2011 con-
sid. 12.1).
11.2 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile
dal ricorrente nel 2008 in Italia come carpentiere, ossia Euro 1'835.60, ed
ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in attività di tipo leg-
gero, ossia Euro 1'357.21 mensili, basi di calcolo rimaste incontestate e
che questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio. Peraltro, il
reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al massimo del 25%,
per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V
75). L'UAIE ha operato una riduzione del 15%, non specificatamente con-
testata, dalla quale non vi è motivo di scostarsi d'ufficio tenuto conto
dell'insieme delle circostanze determinanti del caso di specie. Ne risulta
un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'153.62. Dal confronto
fra il reddito da valido di Euro 1'835.60 e quello da invalido di Euro
1'153.62 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 37% che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (il calcolo della perdita di guadagno è stato indica-
to come segue [{1'835.60 – 1'153.62} x 100] : 1'853.60 = 37,15% [doc.
35]).
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'i-
struzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, deci-
de quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-
mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2
LAI). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione in particolare dei
generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifestamente in-
fondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può
essere resa a giudice unico.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
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computate con l'anticipo spese, di fr. 409.55, versato dall'insorgente stes-
so il 14 settembre 2012. È pertanto restituito al ricorrente l'importo ecce-
dente di fr. 9.55.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 409.55, versato il 14 settembre 2012, è computato
con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 9.55 sarà restituito al
ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: