B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4303/2011
S e n t e n z a d e l 1 5 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 21 giugno 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina spagnola, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1981
al 1986, dal 1988 al 1992, nel 1994, nel 1996 e dal 1998 al 2000, nel set-
tore della pulizia e della ristorazione, solvendo regolari contributi all'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), du-
rante tali periodi (doc. 44). Dopo il rimpatrio ha ancora lavorato come
cuoca, segnatamente a partire dall'agosto 2007 fino all'agosto 2008 (fine
contratto), in ragione di 40 ore alla settimana, senza particolari restrizioni
da imputare a problemi di salute (doc. 15).
B.
In data 6 luglio 2010, a causa di ricorrenti problemi di malattia, A._______
ha formulato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
La richiedente è stata visitata il 21 luglio 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS) di Caceres, dove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di ipoacusia bilaterale, cervicoar-
trosi, lombo sciatalgia sinistra da protrusioni discali L3-L4, L4-L5 ed ernia
discale di L3-L4 ed ha affermato che l'assicurata può svolgere solo lavori
leggeri evitando luoghi per lei insalubri (polverosi, troppo freddi, troppo
caldi), pericolosi, o non idonei (doc. 17). Sono stati esibiti documenti og-
gettivi, quali:
- un rapporto di risonanza magnetica (RM) della colonna lombare del 19
gennaio 2009 (doc. 16);
- un breve rapporto d'esame fisioterapico del 2 novembre 2010 (doc. 18)
ed un referto manoscritto dello stesso tipo (non ben leggibile) di stessa
data (doc. 19).
Nel formulario delle persone occupate nell'economia domestica, la richie-
dente ha affermato, nel novembre 2010, di non essere più in grado di
svolgere praticamente nessuno dei lavori di casa (doc. 11).
Nel suo rapporto del 15 gennaio 2011 (doc. 21), il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato
che l'interessata non presenta un'invalidità di livello pensionabile.
C-4303/2011
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Un progetto di decisione (in lingua francese) comportante il diniego di
prestazioni assicurative è stato inviato il 2 febbraio 2001 a A._______
(doc. 22). Su richiesta dell'interessata, un nuovo progetto di decisione, in
lingua italiana, le è stato inviato il 18 febbraio 2011 (doc. 24). Con lettera
del 14 marzo 2011, l'assicurata ha fatto pervenire all'UAIE 2 referti mano-
scritti del marzo 2011 scarsamente leggibili (doc. 27-29). L'amministra-
zione ha invitato la richiedente a esibire copia dattiloscritta di detti referti
(doc. 30).
Con scritto del 23 maggio 2011, A._______, ha ribadito la sua richiesta di
prestazioni ed ha inviato segnatamente: un breve rapporto d'esame orto-
pedico del 17 maggio 2011 con la lista di medicinali da assumere (doc.
37); la domanda e la decisione di riconoscimento della pensione d'invali-
dità delle patrie assicurazioni sociali con effetto 27 luglio 2010 (doc. 31-
35).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Ribordy, il quale, nella sua
relazione del 19 giugno 2011, si è riconfermato nelle sue precedenti con-
siderazioni (doc. 40).
Mediante decisione del 21 giugno 2011, l'UAIE ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. 41).
C.
Con il ricorso depositato il 1° agosto 2011, A._______ chiede, sostan-
zialmente, una prestazione da parte dell'assicurazione AI svizzera. A suf-
fragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad atti,
altri documenti riguardanti il riconoscimento delle pensione d'invalidità
spagnola ed inoltre, segnatamente: un certificato dell'8 giugno 2001 di ti-
po assicurativo attestante la problematica all'apparato uditivo, le limita-
zioni funzionali delle colonna lombare e disturbi di tipo psichiatrico; un
rapporto d'esame audiometrico del 18 settembre 2003 ed altri esami dello
stesso tipo del 1° febbraio 2005, 2 settembre 2007, 2 luglio (?), 22 aprile
2005; altri brevi rapporti di esame ortopedico scarsamente leggibili; altri
documenti di carattere assicurativo. Il 3/7 novembre 2011, la ricorrente ha
inviato un dettagliato rapporto d'esame neuromuscolare del 19 ottobre
2011 attestante una mononeuropatia del nervo mediano a livello del pol-
so, bilateralmente, di grado molto lieve.
D.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico. Nella sua relazione del 9/29 novembre 2011, la Dott.ssa Maria
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Pagina 4
Paola Fellay-Brand, dopo aver esaminato la documentazione esibita, ha
affermato che l'interessata non potrebbe più svolgere il precedente lavoro
di cuoca e neppure quella di donna delle pulizie, ma a lei sarebbero pro-
ponibili attività leggere (per esempio di commessa, magazziniera, operaia
in compiti semplici, cassiera, ecc.) in misura praticamente completa dal
19 gennaio 2009 (doc. 46-48).
L'Ufficio AI ha quindi proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi dal
quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa in-
vece di quella di cuoca, l'interessata subirebbe una perdita di guadagno
del 10%. In questo calcolo il reddito dopo l'invalidità è stato ridotto del
10% per tenere conto della situazione personale dell'assicurata (età,
handicap). Il calcolo è stato effettuato sulla base di parametri e statistiche
svizzere.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 febbraio 2012, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si ri-
ferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo, A._______, con atto del 16 marzo 2012, ha ribadito la
sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce, a suffragio delle sue con-
clusioni, altra documentazione riguardante la pensione d'invalidità spa-
gnola. Secondo un attestato dei servizi sociali locali, il grado d'invalidità è
stato stabilito al 65% all'8 giugno 2011.
Con decisione incidentale del 22 marzo 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 16 aprile 2012.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
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Pagina 5
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fe-
derale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla o-
stando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
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Pagina 6
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n°
883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, non
sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 21 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
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Pagina 7
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
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Pagina 8
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1 L'assicurata, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa come
cuoca, segnatamente da agosto 2007 ad agosto 2008 (doc. 15); in pre-
cedenza aveva lavorato anche nel settore delle pulizie (2005, doc. 10).
Secondo le dichiarazioni del datore di lavoro, non ha cessato di lavorare
per problemi di salute, ma per "fine contratto".
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
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malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
7.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
8.
8.1 Nella fattispecie, l'interessata soffre di ipoacusia bilaterale pronuncia-
ta, cervicoartrosi con lombosciatalgia sinistra a protrusioni discali L3-L4
ed L4-L5 ed ernia discale fra L3-L4. La richiedente, secondo un certificato
del Consiglio di sanità dell'Exremadura dell'8 giugno 2011, presenta an-
che un disturbo dell'affettività e dell'adattamento (cfr. doc. esibita in sede
di ricorso).
8.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INSS dichiara che l'assicurata non è più in
grado di svolgere il suo precedente lavoro di donna delle pulizie o cuoca,
ma a lei sarebbero proponibili attività più leggere che non richiedano un
sovraccarico biomeccanico eccessivo (doc. 17, cifra 11.5). La paziente
deve astenersi da attività in ambienti insalubri (fumo, troppo freddo o cal-
do, locali polverosi, ambienti pericolosi, ecc.) e deve esitare il porto di pe-
si notevoli e posizioni in ergonomiche. Anche i medici dell'Ufficio AI sono
dello stesso parere. In particolare la Dott.ssa Fellay-Brand, che si pro-
nuncia sui documenti d'istruttoria, ma anche su quelli esibiti in sede ricor-
suale, rileva come il danno degenerativo del rachide, in base ai referti og-
gettivi inviati, è tutto sommato moderato, come lo attesta del resto la RM
del 19 gennaio 2009. Il risentimento funzionale è minimo e vi è completa
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Pagina 10
assenza di danno neurologico (nessuna radicolopatia). Il sistema lomo-
motorio/articolare permane sostanzialmente nella norma: la colonna cer-
vicale è leggermente ipomobile e contratturata; la colonna dorsale pre-
senta dei dolori alla palpazione, mentre la colonna lombare è limitata nel-
la flessione in modo marcato con manovra di Lasègue + bilateralmente.
Arti inferiori, mani e polsi sono liberi da limitazione, la marcia è regolare
ed il portamento è eretto. Per quel che è dei problemi ai polsi, l'esame
neuromuscolare del 19 ottobre 2011 ne ha attestato una neuropatia del
nervo mediano del tutto lieve.
Per quel che attiene l'ipocacusia, si deve rilevare che si tratta di una pato-
logia che non provoca invalidità di rilievo, se non nell'ambito di lavori dove
l'udito perfetto è qualità essenziale per il suo svolgimento.
Per quel che si riferisce al disturbo dell'adattamento e dell'affettività, que-
sti elementi vengono segnalati solamente in un documento amministrati-
vo ufficiale dell'8 giugno 2011 come menzionato in diagnosi. Non risulta
che la componente psichiatrica sia determinante e, d'altra parte, la stessa
non è menzionata in nessun documento medico.
8.3 Ora, la documentazione oggettiva ad atti permette a questo Tribunale
di condividere il parere dei medici dell'Ufficio AI. In effetti, non è contesta-
to che A._______ soffra di una problematica ortopedica/articolare di di-
screta importanza localizzata al rachide in toto, ma soprattutto lombare,
ma tale situazione le permetterebbe ancora di svolgere attività diverse
(più leggere) dalle ultime esercitate. È invece pacifico che l'interessata
non possa più svolgere attività pesanti o assumere posture controindica-
te.
Per il resto, le condizioni di salute di A._______, compatibilmente con la
sua età (1961), sono buone, ogni altro organo ed apparato essendo in-
denne da patologie, ed i disturbi menzionati, di principio non contestati ed
adeguatamente documentati, non giustificato il riconoscimento di un gra-
do d'invalidità di rilievo nell'ambito di lavori leggeri/semisedentari, semplici
e/o ripetitivi alle condizioni menzionate sopra.
Irrilevante è la circostanza che la nominata sia stata riconosciuta invalida
in Spagna, con grado d'invalidità totale e permanente, dal momento che i
due Stati non applicano gli stessi principi nell'ambito del riconoscimento di
una rendita d'invalidità.
C-4303/2011
Pagina 11
8.4 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, per tutto il periodo da esaminare, non
avrebbe più potuto svolgere un'attività di cuoca o donna addetta alle puli-
zie. A lei sarebbero comunque stati proponibili, al cento per cento, attività
di ripiego leggere e sedentarie, ripetitive, non qualificate, quali quella di
impiegata addetta alla ricezione di telefonate ed ordinazioni, operaia ad-
detta al controllo di macchine di produzione automatica, cassiera, com-
messa, venditrice di biglietti ed ogni altro lavoro di tipo semisedentario.
Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni
assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragio-
nevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conse-
guenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua resi-
dua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 130
V 97 consid. 3.2).
È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto
principalmente l'attività di operaia nel settore delle pulizie e in quello al-
berghiero. Si può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive
in esame e la natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavo-
ro alle condizioni di salute della ricorrente non risulta necessario, rispetti-
vamente è di semplice realizzazione. Questo Tribunale osserva pure che
alla stessa si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili (e sufficientemente specificate) in diversi settori, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto
di particolari misure di reintegrazione professionale.
9.
9.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
9.2 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente per-
cepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al momento
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Pagina 12
determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione dei sa-
lari nominali del settore interessato (DTF 135 V 58 consid. 3.1).
Nella specie, l'Ufficio AI non ha a disposizione statistiche del mercato del
lavoro spagnolo (l'Ufficio internazionale del lavoro non pubblica i dati
spagnoli) e si è quindi fondato, anche per determinare il guadagno prima
dell'insorgenza dell'invalidità, su dati delle statistiche svizzere. Ora, l'UAIE
si è fondato sul salario statistico svizzero del 2008 di una lavoratrice con
livello di qualifica 3 (media). Va rilevato che per scegliere il livello di quali-
fica (da 1 il più alto, a 4 il più basso), occorre prendere in considerazione
non solo l'esperienza professionale, ma anche le conoscenze specializza-
te. L'interessata non è al beneficio né di un diploma, né si può affermare
che abbia una consolidata esperienza nella cucina di ristorante, per cui il
livello 3 applicato dall'Ufficio AI non appare giustificato (cfr. anche: sen-
tenza del Tribunale federale 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid.
4.4.1, 9C_1007/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 4.4). Tuttavia, sia in
considerazione dell'ampio potere di valutazione di cui gode l'amministra-
zione, sia anche perché questa soluzione è più favorevole per l'assicura-
ta, il giudice non ha fondato motivo per scostarsene. Lo stesso si può dire
della scelta dell'anno 2008 quale termine di paragone, dal momento che
l'invalidità, nell'ipotesi più favorevole per la ricorrente, sarebbe sorta nel
2009, anno in cui si dovrebbe fondare il riferimento comparativo. In Sviz-
zera, nel 2008, una salariata con livello di qualifica 3 percepiva un introito
mensile (per il suo orario) di 4'185.30 franchi.
9.3 In ambito di attività sostitutive, leggere, semisedentarie, ripetitive e
semplici (livello 4 donne), l'interessata potrebbe percepire un introito che
è praticamente uguale a precedente. Anzi, esso risulta leggermente supe-
riore (sui 4'250 franchi circa); si riterrà quindi lo stesso salario privo d'in-
validità (4'185.30 franchi), rinunciando all'applicazione del principio del
parallelismo dei redditi data la minima differenza (DTF 135 V 297). Que-
sto introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha
operato una deduzione complessiva del 10%, ciò che può essere condi-
viso. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di tale ridu-
zione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia
di giudizio che il giudice può rivedere soli in casi particolari (ATF 137 V 71
consid. 5.2). Ora, l'applicazione della riduzione massima non appare giu-
stificata dal momento che nel 2008 (anno di riferimento del calcolo) l'assi-
curata aveva 47 anni e l'handicap fisico è limitato, praticamente, ai pro-
blemi dorsolombari. Ne consegue dunque un introito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di 3'766.77 (4'185.30 – 10%).
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9.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 4'185.30 franchi ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'766.77, causa una
perdita di guadagno del 10%, tasso che esclude il riconoscimento del di-
ritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Anche nell'i-
potesi in cui si dovesse ammettere la riduzione massima consentita (25%
invece del 10%), la perdita di guadagno non raggiungerebbe il 40%.
10.
10.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice uni-
co in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicem-
bre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI.
10.2 Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico della ricor-
rente e vengono compensate con l'anticipo già fornito.
10.3 Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili alla parte ri-
corrente soccombente, peraltro non assistita da un rappresentante a titolo
professionale
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-4303/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico della ricorrente
e vengono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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