B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4307/2015
Dec i s i on e d e l 1 9 g enna i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
dell'8 giugno 2015).
C-4307/2015
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione dell'8 giugno 2015, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la terza domanda di
rendita d'invalidità svizzera presentata il 17 settembre 2013 da A._______,
cittadino italiano, nato il (…). Detta autorità ha rilevato che dalla perizia
pluridisciplinare del 18 giugno 2014 del SAM risulta che l'interessato –
affetto segnatamente da sindrome panvertebrale cronica, sindrome
depressiva ricorrente, sindrome somatoforme da dolore persistente – è
abile al lavoro al 70% (salvo tra il 16 febbraio e il 15 maggio 2014) in
un'attività confacente allo stato di salute da gennaio del 2011, ciò che
conduce ad un grado d'invalidità del 38% che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
2.
Il 10 luglio 2015 (e con atto di complemento inoltrato il 21 ottobre 2015),
l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 giugno 2015 mediante il quale
ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal momento
che, secondo i rapporti medici allegati in copia, le patologie di cui soffre
comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività
lucrativa (doc. TAF 1 e 8).
3.
Nella risposta al ricorso del 7 dicembre 2015 (doc. TAF 13), l'autorità
inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 7 dicembre
2015, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia),
mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'insorgente un quarto
di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2014 (vale a dire sei mesi
dopo la data della richiesta, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI; v. anche la presa di
posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 5 novembre 2015 [doc.
TAF 13]).
4.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Con scritto dell'11 gennaio 2016, il ricorrente ha segnalato che "accetta le
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conclusioni indicate nella decisione del giorno 07.12.2015 (…) con la quale
viene assegnata (…) una rendita d'invalidità del 42%" (doc. TAF 15).
6.
Questo Tribunale rileva che l'insorgente, nel menzionato scritto dell'11
gennaio 2016, ha manifestato il suo disinteresse a che questo Tribunale
statuisca sul suo gravame del 10 luglio 2015. Per conseguenza, lo scritto
dell'11 gennaio 2016 può essere considerato quale ritiro del ricorso (v.,
sulla questione, pure la decisione del TAF C-7274/2014 del 13 marzo
2015).
7.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento
o alla modificazione della decisione impugnata.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
10.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art.
15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4307/2015
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-4307/2015 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente dell'11 gennaio 2016)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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