Corte II I
C-4308/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
23 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4308/2008
Fatti:
A.
A.a Il 30 aprile 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli (doc. A 1-
1) – un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° giugno 2002 (data dell'entrata in vigore degli accordi
bilaterali fra la Svizzera e l'Unione Europea), unitamente alla rendita
completiva in favore del coniuge (doc. A 54-5; v. anche doc. A 49-1).
A.b Il 20 maggio 2003, l'interessato ha presentato opposizione contro
la succitata decisione dell'UAIE (doc. A 54-3).
A.c Il 14 novembre 2003, nella decisione su opposizione, l'UAIE ha
considerato, in virtù della documentazione medica fornita (doc. A 47-2)
e della presa di posizione del 3 novembre 2003 del dott. B._______
(doc. A 64-1), che appariva necessario procedere ad un complemento
istruttorio in merito allo stato di salute dell'assicurato. Pertanto, ha
parzialmente accolto l'opposizione in questione e annullato la propria
decisione del 30 aprile 2003 (doc. A 67-1).
A.d Nella successiva decisione del 27 luglio 2004, l'UAIE ha rilevato –
sulla base del rapporto peritale del 5 gennaio 2004 del dott.
C._______, specialista in chirurgia, e del dott. D._______, specialista
in ortopedia (doc. A 70-1), come pure del rapporto del 15 luglio 2004
del dott. B._______, del servizio medico regionale (SMR [doc. A 75-1])
– che l'assicurato, come già ritenuto nella decisione del 30 aprile
2003, non poteva più svolgere il precedente mestiere di gessatore-
stuccatore dal 1999, ma presentava una piena capacità lavorativa in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute. Il grado
d'invalidità è pertanto stato nuovamente fissato al 42% con diritto ad
un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A
78-1). Giova per completezza rilevare che i citati periti hanno posto la
diagnosi di disturbi funzionali delle due ginocchia con iniziale
gonartrosi bilaterale a destra (ICD-10: M17.2) con stato dopo
distorsione del ginocchio sinistro nel 1991, con meniscectomia
parziale mediale sinistra il 22 ottobre 1991, stato dopo distorsione del
ginocchio sinistro il 24 gennaio 1998, con meniscectomia parziale
mediale sinistra il 12 marzo 1998, stato dopo contusione del ginocchio
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destro il 19 maggio 1999 con rottura del corno posteriore del menisco
mediale destro, stato dopo artroscopia diagnostica ad entrambe le
ginocchia del 29 luglio 1999, con meniscectomia parziale mediale al
ginocchio destro (doc. A 70-7).
B.
Nel mese di marzo del 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
del Cantone E._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita. Il 13 novembre 2006, l'Ufficio AI ha
comunicato all'interessato che, in virtù della documentazione assunta
agli atti (doc. A 81-1 e 82-1), il grado d'invalidità non è modificato.
Pertanto, ha confermato il diritto ad quarto di rendita d'invalidità (doc.
85-1).
C.
C.a Il 16 marzo 2007, l'interessato ha formulato una domanda di
revisione del diritto alla rendita. Ha segnalato che il suo stato di salute
è peggiorato (doc. A 87-1). Ha esibito una relazione medica del 26
febbraio 2007 del dott. F._______ (doc. A 87-2) secondo la quale
l'assicurato soffre di "gonartrorsi bilaterale precoce secondaria,
maggiore a sinistra (sx) in esiti pluritraumatismi ed interventi
chirurgici". Secondo il menzionato medico è da escludere una
possibilità di recupero per l'attuale professione di gessatore ed anche
altre mansioni più leggere non troverebbero un'indicazione plausibile.
C.b Nel suo rapporto del 21 marzo 2007, il dott. G.________, medico
SMR, dopo avere rilevato che la relazione del febbraio 2007 del dott.
F._______ riferisce di un peggioramento dello stato di salute
dell'interessato, rispetto alla valutazione peritale del dicembre 2003
del dott. C._______, per quanto concerne la mobilità e la stabilità delle
ginocchia con conseguente diminuzione della capacità lavorativa in
ogni attività lucrativa, ha proposto l'effettuazione di una perizia
ortopedica (doc. A 89-1).
C.c Nel rapporto peritale del 30 agosto 2007 (consecutivo ad un
esame del 7 maggio 2007), il dott. C._______ ha posto la diagnosi
principale di gonalgia alle ginocchia più a sinistra che a destra su base
di una lieve gonartrosi bilaterale a sinistra di lieve fino a media entità.
È stata altresì evidenziata la diagnosi secondaria, con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, di disturbi funzionali alle ginocchia. Secondo
il perito, la sintomatologia soggettiva è progredita (l'interessato
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lamenta dolori che sono aumentati negli ultimi anni), mentre dal punto
di vista clinico non vi è stato alcun peggioramento oggettivabile
rispetto alla valutazione peritale del 2003. Ha quindi concluso d'essere
d'accordo con il medico curante sul fatto che l'interessato non può più
lavorare nella precedente attività (di gessatore-stuccatore). Il
medesimo può però svolgere un'attività sostitutiva nella misura
dell'80% in attività sostitutive svolte principalmente in posizione seduta
(4/5), quali ad esempio sorvegliante di computer, nastro di catena,
cassiere, aiuto magazziniere con mezzi ausiliari (doc. A 93-1).
C.d Nel suo rapporto del 29 ottobre 2007, il dott. G.________, ha
considerato, in virtù della citata perizia, che, malgrado una
progressione della sintomatologia soggettiva, non si può oggettivare
dal punto di vista clinico-radiologico un peggioramento rispetto alla
valutazione peritale del dicembre 2003. Il medico ha in particolare
ritenuto un'abilità dell'80% in un'attività sostitutiva confacente allo
stato di salute dell'assicurato (doc. A 97-1).
C.e Nel rapporto del 30 gennaio 2008, la consulente H.________, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una
valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un
salario annuale da valido di fr. 65'164.-- come gessatore nel 2006
(salario 2000 secondo le indicazioni del datore di lavoro aggiornato al
2006; doc. A 13-1) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da
invalido di fr. 37'886.-- in attività semplici e ripetitive (enumerate in
modo non esaustivo), secondo i dati ricavati dalle statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, tabella TA1 (fr. 59'197.--
con una diminuzione del 20% [per l'incapacità lavorativa come stabilita
dal perito] e una riduzione del 20% [per tenere conto delle limitazioni
funzionali dell'assicurato e del fatto che il medesimo può esercitare
solo delle attività leggere]). Ne ha ricavato un grado d'invalidità del
42% ([65'164 – 37'886] x 100 : 65'164) (doc. A 101-1; v. anche doc. A
48-1).
D.
Con progetto di decisione del 14 marzo 2008, l'Ufficio AI del Cantone
E._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della
documentazione medica agli atti, è stato ritenuto abile nella misura
dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute
(segnatamente addetto al controllo, cassiere, aiuto-magazziniere) a far
tempo dal maggio 2007. In particolare, l'assicurato, nell'ambito di
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attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 42%.
Pertanto, sarebbe confermato il diritto ad quarto di rendita d'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone E._______ ha altresì concesso all'interessato
la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 104-1),
facoltà di cui l'assicurato – dopo avere richiesto e ricevuto gli atti (doc.
A 105-1 e 106-1) – non ha fatto uso.
E.
Il 23 maggio 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha
confermato il diritto al quarto di rendita d'invalidità. Ha rilevato, in virtù
dell'esame peritale del 5 maggio 2007 del dott. C._______, che
l'assicurato presenta una capacità lavorativa dell'80% in un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute (segnatamente in un
lavoro che consenta un cambiamento della posizione [ideale: 4/5
seduto, 1/5 in piedi] e con limitazione della caricabilità ad entrambe le
ginocchia), quale ad esempio addetto al controllo, cassiere, aiuto-
magazziniere, a decorrere da maggio del 2007. L'autorità inferiore ha
quindi confrontato un reddito da valido di fr. 65'164.-- a quello da
invalido di fr. 37'886.--. Sulla base di tali dati, ha rilevato che il
medesimo, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado
d'invalidità del 42%, che conferisce il diritto ad un quarto di rendita
d'invalidità (doc. A 114-1).
F.
F.a Il 18 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 23 maggio 2008 mediante il quale ha
riaffermato, sostanzialmente, che il suo stato di salute è peggiorato.
Ha segnalato di soffrire di dolori alle ginocchia, diurni e notturni, sia
durante la deambulazione sia a riposo nonché di cedimenti articolari al
ginocchio sinistro (a causa di una caduta si è rotto la caviglia destra).
F.b Il 25 giugno 2008, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al
Tribunale amministrativo federale per competenza (doc. TAF 1).
G.
G.a Nella risposta al ricorso del 4 agosto 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata sulla
base della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______
del 21 luglio 2008 (doc. TAF 3).
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G.b Nella presa di posizione del 21 luglio 2008, l'Ufficio AI del
Cantone E._______ ha rilevato, da un lato, che il rapporto peritale del
30 agosto 2007 del dott. C._______ è da considerarsi conforme ai
criteri di una perizia neutrale specialistica e, dall'altro, che il ricorrente
non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento della fattispecie. Detto Ufficio ha ribadito la correttezza
del confronto dei redditi effettuato da cui discende un grado d'invalidità
del 42% ed il diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° giugno 2002. Ha
quindi proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata (doc. TAF 3).
H.
Con decisione incidentale del 13 agosto 2008 (notificata il 20 agosto
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 5]), questo Tribunale
ha concesso all'insorgente la facoltà di presentare, nel termine di 30
giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un atto
di replica (facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso), e l'ha invitato a
versare, nel medesimo termine di 30 giorni, un anticipo di fr. 300.-- a
copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4).
I.
L'anticipo spese è stato versato il 10 settembre 2008 (doc. TAF 6).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
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1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
con riferimento all'esame delle questioni sottoposte a questo Tribunale
nell'ambito della presente procedura ricorsuale, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 23 maggio 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito della presente causa (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1), di
modo che di seguito, salvo indicazione contraria, è fatto riferimento
alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
Pagina 8
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4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%
e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio
2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%,
ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi
riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
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4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
5.3
5.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazio-
ne raggiunga il convincimento, nel senso di una prova con il grado
della verosimiglianza preponderante, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica
rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore
della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che
la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v.
sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
5.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI
deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato
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una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha
reso plausibile una modifica importante dello stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre precisare che
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa
dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di
principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale federale
9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti,
9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio
2004 consid. 3).
5.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la
grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole. L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi
avviene al più presto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire
dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
5.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado
d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A
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differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre
prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa
modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto
determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al
momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una
diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.6 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 27 luglio 2004 (data
della decisione mediante la quale è stato confermato il diritto al quarto
di rendita d'invalidità) ed il 23 maggio 2008 (data della decisione
impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
Pagina 12
C-4308/2008
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
6.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
Pagina 13
C-4308/2008
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
7.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
Dal profilo professionale, da ultimo il ricorrente è stato alle dipendenze
della ditta I._________ in qualità di gessatore, in ragione di 40 ore alla
settimana, da gennaio 1993 al 21 maggio 1999 allorquando ha
cessato l'attività a seguito di un infortunio (doc. A 13-1). Non appare
dalle carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato.
Pagina 14
C-4308/2008
9.
9.1 L'insorgente fa valere che il suo stato di salute è peggiorato da
luglio 2004.
9.2 Il dott. C._______, nel rapporto peritale del 30 agosto 2007, ha
rilevato che l'insorgente presenta una gonalgia cronica ad entrambe le
ginocchia, più a sinistra che a destra, su base di un'iniziale gonartrosi
bilaterale sinistra di lieve fino a media entità. C'è una lievissima lassità
antero-mediale alle ginocchia. La mobilità è abbastanza buona e ci
sono segni di risparmi alla gamba sinistra. Il paziente ha fatto valere
una progressione dei disturbi ad entrambe le ginocchia, ma il perito
ritiene che ciò non è compatibile con il quadro clinico e radiologico
attuale. In altri termini, malgrado una sintomatologia soggettiva
progressiva negli ultimi anni – aumento dei dolori ad entrambe le
ginocchia e problemi a fare le scale o quando sta in piedi per più di
mezz'ora – ciò che comporterà una necessità di fisioterapia e, ogni
tanto, d'assunzione di analgesici ed antiinfiammatori, il dott.
C._______ non considera potersi oggettivare, segnatamente dal punto
di vista radiologico, un peggioramento oggettivo rispetto alla
situazione esistente al momento della visita peritale del 10 dicembre
2003. Il perito ha quindi concluso che l'insorgente non è più in grado di
svolgere la precedente attività di gessatore (o stuccatore). Può tuttavia
effettuare un'attività sostitutiva leggera confacente al suo stato di
salute nella misura dell'80% in attività svolte prevalentemente (4/5) da
seduto – quale sorvegliante di computer, nastro di catena, cassiere,
aiuto-magazziniere con mezzi ausiliari – e nella misura del 60% in
mestieri più impegnativi come Securitas, atelier piccola meccanica o
altro dove l'interessato dovrebbe restare di più in piedi che seduto.
9.3 Questo Tribunale osserva che il rapporto peritale dell'agosto 2007
si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata, sull'esame
del quadro clinico, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché
sulla documentazione medica agli atti e comporta segnatamente
l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del paziente,
risultati d'esame, la diagnosi, la discussione nonché la risposta alle
domande poste. Tale rapporto peritale può pertanto essere
considerato, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, un mezzo
probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente
e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata.
Peraltro, le ivi ritenute diagnosi e incapacità lavorativa sono state
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C-4308/2008
sottoposte al dott. G.________, medico del SMR, il quale nel suo
rapporto del 29 ottobre 2007 le ha confermate.
10.
Dalla documentazione medica risulta quindi la diagnosi di gonalgia alle
ginocchia più a sinistra che a destra su base di una lieve gonartrosi
bilaterale a sinistra di lieve fino a media entità, con stato dopo
distorsione del ginocchio sinistro nel 1991, con meniscectomia
parziale mediale sinistra il 12 marzo 1998, stato dopo contusione del
ginocchio destro il 19 maggio 1999 con rottura del corno posteriore del
menisco mediale destro, stato dopo artroscopia diagnostica ad
entrambe le ginocchia il 29 luglio 1999, con meniscectomia parziale
mediale al ginocchio destro, nonché disturbi funzionali alle ginocchia
(doc. A 93-1).
10.1 Certo, il ricorrente ha sottolineato in sede ricorsuale che i dolori
alle ginocchia, sia diurni sia notturni, sono in aumento. Tuttavia, tale
circostanza era già nota ed è stata presa in considerazione dal perito
al momento della stesura della perizia del 30 agosto 2007. Non
soccorre il ricorrente neppure la menzionata rottura della caviglia per
cedimento del ginocchio sinistro. In effetti, e come già evidenziato
dall'Ufficio AI del Cantone E._______ nella presa di posizione del 21
luglio 2008 (doc. TAF 3), l'insorgente non ha prodotto nuova
documentazione medica suscettibile di giustificare una diversa
valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa
residua in un'attività sostitutiva adeguata rispetto a quella ritenuta
dall'autorità inferiore sulla base di sufficienti ed idonei accertamenti
fattuali. Da questo profilo, non giovano al ricorrente neppure le
generiche considerazioni del suo medico di famiglia, dott. F._______,
formulate nella relazione medica del 26 febbraio 2007, secondo le
quali una capacità lavorativa in mansioni più leggere – di quelle di
gessatore o stuccatore – non trovano un'indicazione plausibile.
Trattasi, in effetti, di mera opinione non supportata da alcun riscontro
scientifico oggettivo.
10.2 In conclusione, questo Tribunale non ritiene esservi motivo di
scostarsi, nella sostanza, dalla valutazione medica di cui alla
decisione impugnata, secondo cui la capacità lavorativa del ricorrente
in determinate attività sostitutive adeguate al suo stato di salute è
dell'80%. Certo, bisogna convenire con il ricorrente che per
ammissione stessa del perito, dott. C._______, il suo stato di salute ha
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C-4308/2008
subito un peggioramento complessivo nel periodo determinate, se è
vero, come è vero, che da una residua capacità lavorativa del 100% in
alcune attività sostitutive leggere ritenuta nel 2004 (cfr. rapporto
peritale dott. C._______/D._______ del 5 gennaio 2004; doc. A 70-1
pag. 8) si è passati ad una residua capacità lavorativa dell'80%
sempre esclusivamente in alcune attività sostitutive leggere (cfr.
rapporto peritale dott. C._______ del 30 agosto 2007; doc. A 93-1 pag.
8). In considerazione di tale peggioramento, l'autorità inferiore ha
anche giustamente effettuato un nuovo confronto dei redditi (v. al
proposito il considerando 11 del presente giudizio) che, in assenza di
qualsivoglia peggioramento, non avrebbe altresì di principio trovato
alcuna giustificazione.
10.3 Basti ancora rilevare che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato può essere costretto ad intraprendere unicamente quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile
alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
11.
Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del confronto dei
redditi effettuato dall'UAIE e del tasso d'invalidità che ne è derivato.
11.1 Questo Tribunale osserva – con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore secondo il salario con e senza invalidità come
fissati dalla consulente in integrazione professionale nel rapporto
finale del 30 gennaio 2008 – che occorre fare riferimento ai dati del
2007, anno a partire dal quale il ricorrente presenta una capacità
lavorativa ridotta dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo
stato di salute, e non del 2006.
11.2 Quale reddito annuale da valido l'autorità inferiore ha considerato
quello conseguibile dal ricorrente come gessatore nel momento
determinante (il 2007 e non il 2006; cfr. consid. 11.1 del presente
giudizio). Non vi è motivo di scostarsi da tale accertamento dei fatti,
nel senso che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, può senz'altro ritenersi che il ricorrente, che lavorava presso il
suo ultimo datore di lavoro dal 18 gennaio 1993 in un rapporto stabile,
avrebbe svolto l'attività di gessatore per tale datore di lavoro, che
secondo l'estratto del registro di commercio si occupa pure di lavori
Pagina 17
C-4308/2008
d'esecuzione di gessatura, anche nel 2007 in caso di capacità
lavorativa intatta. Tuttavia, l'ammontare del salario da valido come
calcolato nel rapporto finale del 30 gennaio 2008 dal consulente in
integrazione non può essere condiviso. Dalle indicazioni del suo ultimo
datore di lavoro, presso il quale avrebbe continuato a lavorare, risulta
che l'insorgente avrebbe ricevuto per l'anno 2000 un salario base di
fr. 26.-- all'ora (doc. A 13-1). Occorre aggiornare al 2007 tale salario
sulla base degli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo dei
gessatori valido nel 2007 e dalla Commissione Paritetica Cantonale
per i lavori in gesso e l'intonacatura (ossia fr. 1.-- all'ora per il 2001,
fr. 0.50 all'ora per il 2002, fr. 0.40 all'ora per il 2003, fr. 0.20 all'ora per
il 2004, fr. 0.40 all'ora per il 2005, fr. 0.40 all'ora per il 2006 e fr. 0.45
all'ora per il 2007), ossia fr. 29.35 all'ora per l'anno 2007. A questo
salario base vanno inoltre aggiunti – secondo le indicazioni fornite dal
datore di lavoro medesimo (cfr. doc. B 1-5 e B 2-19, documenti che
concernono due annunci d'infortunio alla SUVA) e le disposizioni del
contratto collettivo dei gessatori valido nel 2007 (il datore di lavoro
appare altresì essere membro dell'associazione di categoria che ha
partecipato all'elaborazione di tale contratto collettivo di lavoro) –
l'indennità festività infrasettimanali (3,5%), l'indennità di vacanza
(10,63% per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d'età, ma
13,3% per lavoratori, come il ricorrente nel momento determinante,
con più di 50 anni) e la tredicesima mensilità (8,3% del salario lordo
totale), ossia fr. 37.27 all'ora. Ritenuto infine che, secondo le
indicazioni del datore di lavoro medesimo (cfr. doc. A 13-1, doc. B 1-5
e doc. B 2-19), l'insorgente avrebbe effettuato un orario normale di
lavoro di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, dunque di 40 ore
settimanali, ne deriva un orario annuale massimo possibile di 1920 ore
(40x52[= 2080] – 160 [dedotte dunque almeno quattro settimane di
vacanza; art. 329a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
{CO, RS 220}]; fermo restando che secondo il contratto collettivo dei
gessatori valido nel 2007 le settimane di vacanza sarebbero state sei
[art. 21 cpv. 1 CCL]; cfr., sulla questione, sentenza del Tribunale
federale I 361/02 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.1) e un salario
massimo conseguibile – come gessatore nel 2007 – di fr. 71'558.40.
11.3
11.3.1 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalido, l'autorità inferiore ha fatto riferimento al valore mediano o
centrale afferente ai salari lordi standardizzati in attività semplici e
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ripetitive nel 2006 secondo la pertinente tabella TA1 dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari. Ora, nel caso concreto va ribadito
che l'anno determinante per il confronto dei redditi è il 2007 (v. consid.
11.1 del presente giudizio), con la conseguenza che il salario da
invalido va fissato in fr. 60'144.50 (tenuto conto di un salario mensile
medio nel 2006 di fr. 4'933.-- in virtù di un orario usuale di 41.7 ore
settimanali nonché di un'indicizzazione del salario dell'1,6% rispetto al
2006 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]). Ci si
può chiedere se l'autorità inferiore abbia a giusta ragione fatto
riferimento al valore mediano della TA1 concernente l'insieme delle
attività e dei settori o avrebbe invece dovuto, eccezionalmente,
ricorrere ai valori inferiori dei settori economici che offrono le
specifiche attività di sostituzione, esigibili all'80%, indicate nel rapporto
peritale del 30 agosto 2007 (cfr., sulla questione, sentenza del
Tribunale federale U 111/05 del 20 giugno 2006 consid. 3.2.3). Questo
Tribunale osserva, tuttavia, che tali attività sostitutive appaiono
enumerate in modo non esaustivo ed inoltre all'insorgente si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni esigibili all'80% nei
settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive
compatibili con il suo stato di salute e le limitazioni funzionali ritenute.
Pertanto, il riferimento al valore mediano della TA1 da parte dell'UAIE
è conforme alla giurisprudenza (cfr., sulla questione, sentenza del
Tribunale federale I 392/2006 del 13 marzo 2007 consid. 6.2).
11.3.2 Il salario con invalidità può altresì essere ridotto, al massimo
del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso
(DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la quale
appare ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
caso di specie, segnatamente delle limitazioni funzionali
dell'assicurato e del fatto che il medesimo può esercitare all'80% solo
determinate attività sostitutive. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di fr. 48'115.60 (60'144.50 – 12'028.90).
11.3.3 Infine, occorre effettuare una riduzione del 20% poiché
l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura
dell'80%. Ne risulta un reddito da invalido di fr. 38'492.50 (48'115.60 –
9'623.10).
11.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 71'558.40 e quello da
invalido di fr. 38'492.50 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 46%, che determina il diritto ad un quarto di rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ({[71'558.40 – 38'492.50] x
100} : 71'558.40 = 46,21%).
11.5 Giova altresì osservare, a titolo abbondanziale, che quand'anche
si volesse per denegata ipotesi effettuare un calcolo simile a quello
operato dell'autorità inferiore, peraltro mai contestato dal ricorrente,
quest'ultimo avrebbe comunque sempre diritto, al massimo, ad un
quarto di rendita. In effetti, pure aggiornando il salario base da valido
di fr. 26.-- all'ora nel 2000 al 2007 in virtù degli aumenti salariali (più
favorevoli al ricorrente) previsti dal contratto collettivo dei gessatori
valido nel 2007 e dalla Commissione Paritetica Cantonale per i lavori
in gesso e l'intonacatura, si ottiene fr. 29.35 all'ora. A tale montante
possono essere aggiunti l'indennità festività infrasettimanali (3,5%) e
la tredicesima mensilità (8,3%) per un totale di fr. 32.90 all'ora.
Moltiplicando il salario orario da valido così ottenuto per 2088 ore
annuali (totale annuale delle ore di lavoro possibili – secondo il
contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a
secco, plafonatori e intonacatori in vigore nel 2007 – ma comprensivo,
però e fra l'altro, delle vacanze), il confronto dei redditi comporterebbe
un tasso d'invalidità del 44% ({[68'695.20 – 38'492.50] x 100} :
68'695.20 = 43,97 arrotondato a 44%; cfr. DTF 130 V 121).
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
10 settembre 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Pagina 20
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 10 settembre 2008, è
computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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