B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4317/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione incidentale del 31 luglio
2012).
C-4317/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino serbo, nato nel , ha lavorato in Svizzera fino al 1999
e, nel 2000, ha formulato una domanda volta al riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Con decisione del
7 gennaio 2003, confermata con decisione su opposizione del 12 marzo
successivo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto tale richiesta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile. Tale provvedimento è stato
confermato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Il Tribu-
nale federale delle assicurazioni, con sentenza del 31 gennaio 2005, an-
nullando sia il giudizio del Tribunale cantonale che il provvedimento am-
ministrativo, ha ordinato nuovi accertamenti sanitari di ordine angiologico,
reumatologico e psichiatrico. La competenza per trattare la domanda è
poi passata all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Uf-
ficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE), per rimpatrio dell'assicurato. Detto Ufficio non è riuscito a disporre
accertamenti in Svizzera a causa di problemi di salute avanzati dall'assi-
curato ed ha quindi fatto eseguire degli accertamenti presso l'Accademia
medico-miltare di Belgrado. In esito al parere del medico dell'UAIE, con
decisione del 7 ottobre 2009, detto Ufficio ha attribuito a A._______ una
rendita intera AI dal 1° luglio 2005.
B.
Il nominato ha presentato ricorso contro il suddetto provvedimento innan-
zi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, oltre al riconoscimento
del suo diritto alla rendita intera da novembre 2001 anche prestazioni del
II pilastro e contestando il calcolo della rendita erogata. Il Tribunale adito,
con sentenza del 4 novembre 2010 (doc. 1), ha parzialmente accolto il ri-
corso attribuendo all'interessato un quarto di rendita AI dal 1° settembre
2004 ed ha anticipato il diritto alla rendita intera al 1° dicembre 2004. Per
il resto, ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile.
A._______ ha impugnato tale giudizio innanzi al Tribunale federale (doc.
3) chiedendo, nella sostanza, un'indennità per torto morale e l'annulla-
mento di una decisione riguardante il II pilastro. L'Alta Corte, con senten-
za del 15 dicembre 2011 (doc. 10), ha parzialmente accolto l'impugnativa
nella misura in cui era ammissibile. Annullata la precedente decisione
amministrativa del 7 ottobre 2009 dell'UAIE ed il giudizio di questo Tribu-
nale del 4 novembre 2010, ha disposto che l'incarto fosse rinviato all'au-
torità inferiore per procedere a quanto fu prescritto nella menzionata sua
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sentenza 31 gennaio 2005, ossia una visita pluridisciplinare angiologia,
reumatologica e psichiatrica (doc. 10). Difatti, il TF aveva confermato il
parere dell'Ufficio AI e del Tribunale amministrativo federale nel senso
che gli accertamenti fatti eseguire a Belgrado erano insufficienti per pro-
nunciarsi sulle richieste dell'assicurato. Tuttavia, ha osservato il Tribunale
federale, le prime due istanze non erano autorizzate a pronunciarsi sul di-
ritto alla rendita senza procedere agli accertamenti in quanto nell'allora
sentenza del 2005, l'Alta Corte aveva già ritenuto insufficiente gli atti pro-
dotti. Pertanto, sia l'UAIE che il Tribunale amministrativo federale non
hanno ottemperato alla sentenza di rinvio del 31 gennaio 2005, fondan-
dosi su di un accertamento incompleto dei fatti e incorrendo in tal modo
nella violazione del principio inquisitorio e quindi del diritto federale (cfr.
punti 6.2 e 6.3 della sentenza del Tribunale federale).
C.
In ottemperanza di quanto disposto dal Tribunale federale, l'UAIE, il 22
maggio 2012, ha scritto all'assicurato che una visita medica stava per es-
sere allestita in Svizzera e che egli, se per motivi medici non avesse potu-
to presentarsi, avrebbe dovuto indicarlo con un certificato medico detta-
gliato (doc. 15). Venivano allegati una lista delle domande da porre ai pe-
riti e gli veniva offerta la possibilità di formulare altre domande (doc. 15).
Con la risposta del 7 maggio (recte: giugno) 2012, A._______ ha princi-
palmente contestato il fatto di doversi presentare in Svizzera (cfr. doc. 19,
primo punto). Per il resto egli ricorda diversi momenti della causa in corso
in modo non sempre comprensibile.
Mediante decisione incidentale del 31 luglio 2012 (doc. 20), l'UAIE ha di-
sposto il mantenimento della perizia multidisciplinare in Svizzera. L'UAIE
ha spiegato perché tale indagine non può essere svolta in Serbia (fra l'al-
tro visto l'esito del tutto insoddisfacente della precedente visita) ed ha no-
tato come l'interessato non abbia prodotto certificati medici a sostegno
del suo rifiuto (doc. 20). L'Ufficio AI ha menzionato le norme legali appli-
cabili nella specie.
D.
Con il ricorso depositato il 14 agosto 2012, A._______ chiede, in sostan-
za, per quel che riguarda il problema che ci occupa, di essere sottoposto
ad una perizia medica nel suo Paese (Serbia). Nel suo gravame l'interes-
sato chiede inoltre diverse indennità per più ragioni, non sempre com-
prensibili. Produce diversa documentazione già ad atti (corrispondenza
con l'UAIE, sentenze del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale
amministrativo), ma non esibisce alcun documento sanitario a suffragio
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del suo rifiuto di presentarsi ad una visita medica in Svizzera. Per il resto
egli rivendica diversi indennizzi non meglio documentati o motivati (5 mi-
lioni di franchi per cure mediche sbagliate, 1 milione di franchi per diniego
di giustizia). Chiede inoltre 300 franchi per indennità di ricorso.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 ottobre 2012, l'Ufficio AI propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con decisione incidentale del 25 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato l'insorgente versare un anticipo delle presunte spese
processuali di 400 franchi. Con lo stesso provvedimento, al ricorrente è
stata inviata copia della risposta dell'autorità inferiore ed è stato inviato a
presentare una replica. Con scritto del 1° novembre 2012 al Tribunale fe-
derale, Lucerna, A._______ ha manifestato il suo disaccordo con la deci-
sione in questione. Il Tribunale federale ha rinviato lo scritto e gli atti allo
scrivente Tribunale. Interpretando lo scritto del ricorrente quale domanda
di esenzione dall'anticipo dalla spese processuali, all'interessato è stato
inviato, il 20 novembre 2012, il relativo formulario. Con la risposta ed il
formulario compilato ricevuto il 3 dicembre 2012, il nominato ha implici-
tamente chiesto l'esenzione dalle spese menzionate.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
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federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
2.2.1 Nel caso in esame è litigiosa la questione se la decisione incidenta-
le del 31 luglio 2012 dell'UAIE, con la quale è ordinata una visita peritale
pluridisciplinare in Svizzera sia legittima. La decisione impugnata non ri-
guarda le altre rivendicazioni peraltro formulate in modo non chiaro (in-
dennità per diverse ragioni; rendita a partire dal 2001). Il ricorso non è
pertanto ricevibile su questi problemi che l'insorgente fa valere in occa-
sione dei suoi ricorsi alle istanze giudiziarie (indennità per cure sbagliate,
indennità per torto morale, problemi relativi al II pilastro).
2.2.2 Giusta l'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro altre decisioni incidentali
notificate separatamente è ammissibile se (lett. a) tali decisioni possono
causare un pregiudizio irreparabile; o (lett. b) se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evi-
tare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. Negli altri casi,
le decisioni incidentali sono impugnabili mediante ricorso contro la deci-
sione finale. Limitare l'impugnabilità di decisioni incidentali significa evita-
re che l'autorità di ricorso debba sempre occuparsi di una determinata
vertenza fino a quando il ricorrente, non soddisfatto di decisioni incidentali
necessarie per l'istruttoria, giunga ad una decisione finale e lui favorevole.
Di principio, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi su di una vertenza so-
lamente una volta (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-
1907/2007 del 14 maggio 2007 consid. 1.1).
L'interesse protetto in caso di decisione incidentale deve consistere in un
pregiudizio tale che la decisione finale non potrebbe porvi rimedio; il pre-
giudizio deve così assumere un carattere irreparabile. Questo pregiudizio
non è necessariamente di natura giuridica: potrebbe essere di natura pe-
cuniaria o di fatto (cfr. segnatamente: PIERRE TSCHAUNNEN/URLICH ZIM-
MERLI/MARKUS MÜLLER, Allgmeinesverwaltungsrecht, 3° edizione, Berna
2009, § 28, n. 83, DTF 130 II 148 E.2.2). Questo non presuppone che la
decisione incidentale causi un pregiudizio irreparabile, bensì che essa
possa causarne uno (cfr. sentenza del Tribunale federale I 302/2005 del
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29 marzo 2006 consid. 2). L'esistenza di un pregiudizio irreparabile non si
giudica unicamente in base ad un solo criterio, ma occorre piuttosto esa-
minare globalmente l'impugnata decisione. In tal senso, non deve essere
considerato irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA soltanto il
pregiudizio che non può essere eliminato completamente neppure da una
sentenza definitiva favorevole per il ricorrente. Di regola, un interesse de-
gno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione im-
pugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale
9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1; sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2.1 e seg.).
2.2.3 Secondo una sentenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210 con-
sid. 3.4.2.6), in caso di mancato consenso, le decisioni dell'autorità infe-
riore circa l'assunzione di prova con una perizia medica sono impugnabili.
Tuttavia, la stessa Alta Corte, in una sentenza successiva, ha spiegato
come vi sia la possibilità, e dunque un interesse degno di protezione, per
un assicurato di ricorrere contro una decisione di sottoporlo a visita peri-
tale ai sensi dell'art. 72bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 (OAI, RU 831.201, in vigore dal 1° marzo 2012) per
diverse ragioni: per esempio perché ritiene la perizia inutile, per contesta-
re la scelta delle discipline nelle quali deve essere esaminato, per conte-
stare la competenza di un determinato perito, ecc.). L'interessato può
formulare ricorso contro detta indagine non appena ne conosce i dati es-
senziali (luogo della perizia, discipline mediche, date, ecc.). Se, appunto,
l'interessato nega il consenso a tale indagine che l'amministrazione ritie-
ne necessaria, la stessa emanerà una decisione formale ai sensi dell'art.
49 LPGA, normativa che stabilisce compiutamente la procedura da segui-
re da parte dell'assicuratore. Questi, tuttavia, non può limitarsi ad affer-
mare, comunicare, che una perizia pluridisciplinare è necessaria. Perché
sussista un interesse degno di protezione alla sua impugnazione per il ri-
corrente, la decisione in questione deve essere completa, ossia deve
contenere i dati sopra menzionati (luogo, discipline mediche, eventual-
mente domande particolari, ecc.), o, verosimilmente, questi devono esse-
re dedotti dal contesto della procedura (cfr. sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-3077/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.3).
2.2.4 Nella fattispecie, è evidente che il Tribunale federale, nella sua sen-
tenza del 15 dicembre 2011, richiamando la sua precedente sentenza del
31 gennaio 2005, ha stabilito la necessità di una visita peritale pluridisci-
plinare (angiologia, ortopedia, psichiatria). Dall'istruttoria appare chiaro,
come ribadito dallo stesso Tribunale federale nella seconda sentenza,
che l'istruttoria in Serbia, svolta in esecuzione del primo giudizio del Tri-
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bunale federale, era di mediocre qualità. Su questo punto i pareri dell'au-
torità inferiore, Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale
sono concordi. Appare quindi evidente che la decisione qui impugnata è
sufficientemente esplicita su quello che resta da fare per appurare il diritto
alle restanti prestazioni rivendicate dall'assicurato, indicando la necessità
di procedere a una visita pluridisciplinare approfondita nelle materie riferi-
te in Svizzera in data e luogo da precisare ulteriormente
L'interesse di agire, in una decisione che tocca personalmente l'assicura-
to, è dunque evidente.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Secondo l'art. 43 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno (cpv. 1); se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sotto-
porvisi (cpv. 2). L'art. 44 LPGA precisa che se per chiarire i fatti l'assicura-
tore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente ne comunica il
nome alla parte; essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare
controproposte. Dal canto suo, la PA (art. 13) e la LPGA (art. 28 e seg.)
hanno regolamentato l'obbligo di collaborazione. Particolarmente l'art. 13
PA stabilisce che le parti sono tenute a cooperare nell'accertamento dei
fatti in un procedimento da esse proposto (cpv. 1 lett. a). In merito agli ac-
certamenti medici, oltre al già menzionato art. 72bis OAI, l'art. 49 OAI sta-
bilisce le modalità di lavoro dei servizi medici regionali.
3.2 La circostanza di porre in essere una nuova perizia medica dipende
dallo stato in cui si trova l'incarto e, precisamente, se sulla base di que-
sto, l'amministrazione è in grado di emanare una decisione concernente il
diritto alla rendita. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti liti-
giosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
Se, di contro, l'incarto non contiene documentazione medica atta a giusti-
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ficare con sufficiente sicurezza la decisione che l'Ufficio AI andrà adottan-
do, una perizia che rispetti le condizioni sopra esposte è necessaria. D'al-
tra parte, per un principio di economicità di procedura (assunzione razio-
nale delle prove, proporzionalità degli scopi da raggiungere tramite que-
ste prove), prima di decidere in merito all'esigenza di una nuova perizia,
l'Ufficio AI deve dapprima esaminare se un complemento d'istruttoria me-
no oneroso, o che non comporti spostamenti inutili per l'assicurato, sia i-
doneo per giudicare in merito alla richiesta di prestazioni in esame.
4.
4.1 Nella specie, la situazione che si è venuta a creare comporta un'esi-
genza d'allestimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera. Dalla rilet-
tura attenta dell'incarto si constata che l'esigenza di una perizia medica
pluridisciplinare venne già sostenuta dal Tribunale federale nella sua sen-
tenza del 31 dicembre 2005. A quel momento, non si poneva il problema
di un'eventuale esecuzione di tali accertamenti in Serbia, poiché l'interes-
sato ha risieduto in Svizzera fino a novembre 2005, per cui l'Alta Corte
non ha specificato tale evenienza. Ora, nel febbraio/marzo 2006, in ese-
cuzione dei disposti del Tribunale federale, l'Ufficio AI ha dapprima ordi-
nato una visita pluridisciplinare al SAM di Bellinzona. Dopo ampio scam-
bio di corrispondenza ed a fronte di una ferma opposizione dell'assicura-
to, l'Ufficio AI ha acconsentito che detta indagine sanitaria fosse compiuta
a Belgrado presso l'istituto delle pensioni d'invalidità. Tale organismo non
ha nemmeno risposto all'Ufficio AI svizzero. Solo di seguito ed ancora
dopo scambio di corrispondenza, l'UAIE ha organizzato una visita poli-
specialistica presso l'Accademia medico-militare di Belgrado (cfr. doc.
224 e seguenti). A causa di queste difficoltà organizzative, la stessa è sta-
ta svolta solo nell'aprile 2009 ossia a ben più di 3 anni dopo la sentenza
del Tribunale federale.
4.2 Unanimi sono poi i pareri nel definire tale indagine come mediocre e
incompleta. L'UAIE si è dunque fondato sul parere della Dott.ssa Sereni-
Keller la quale ha escluso l'esistenza di un'invalidità almeno fino alle pre-
cedenti perizie effettuate in Svizzera, mentre ha ammesso l'esistenza di
un'invalidità di grado superiore al 70% da luglio 2004 con conseguente di-
ritto alla rendita intera da luglio 2005. Dopo modifica del diritto alla pre-
stazione applicato dal Tribunale amministrativo federale (diritto al quarto
di rendita dal 1° settembre 2004 ed alla rendita intera dal 1° dicembre
2004), il Tribunale federale, nella sua sentenza del 15 dicembre 2011, ha
ricordato che non erano stati ossequiati i suoi disposti della precedente
sentenza del 31 dicembre 2005. L'Alta Corte ha ordinato di nuovo una pe-
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rizia pluridisciplinare, precisandone la necessità alfine di risolvere anche
problemi e contraddizioni non risolti, né dalla perizia svolta presso l'Acca-
demia medico-militare di Belgrado, né dalla Dott.ssa Sereni-Keller in par-
ticolare circa la decorrenza dello stato d'invalidità.
4.3 Visto quanto precede, una perizia pluridisciplinare (in agiologia, reu-
matologia e psichiatria) da svolgersi in Svizzera è da ritenersi ora indi-
spensabile. Riproporre una perizia presso gli organismi sanitari serbi,
come chiede l'insorgente, non appare più sostenibile visti i precedenti de-
ludenti risultati. L'interessato non può sottrarsi a tale accertamento. Altre
soluzioni non appaiono più idonee. In considerazione inoltre delle do-
mande precise in merito alla decorrenza dello stato d'invalidità (cfr. le
constatazioni menzionate dalle due istanze giudiziarie in merito alle certi-
ficazioni dei Dott.ri Bonassin e Pedrotti), sarebbe difficile rispiegare a me-
dici serbi il punto preciso da risolvere (cfr. segnatamente le considerazioni
del Tribunale federale nella sentenza del 15 dicembre 2011 consid. 6.3 5°
paragrafo). Le ragioni sanitarie vagamente addotte dal ricorrente, in as-
senza peraltro di certificazione medica, non sono convincenti. Eventuali
giustificazioni di ordine sanitario nemmeno sono state documentate né
prima della data dell'impugnata decisione, né in sede di ricorso, malgrado
egli fosse stato invitato con lo scritto del 22 maggio 2012.
4.4 In queste circostanze, la decisione del 22 maggio 2012 dell'UAIE, che
impone una visita pluridisciplinare in Svizzera in data da decidere e con
nome degli esperti ancora da determinare, deve essere tutelata e pertan-
to il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere respinto.
5.
5.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 delle legge federale del 20 di-
cembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS, RS
831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI.
5.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 cpv. 1bis LAI). Con la com-
pilazione del questionario d'assistenza giudiziaria, l'insorgente ha chiesto
di essere esonerato da queste spese. Vista la situazione personale del
medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese processuali possono esse-
re condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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5.3 Il ricorrente, non rappresentato, non ha diritto ad indennità per ripeti-
bili. Egli chiede un indennizzo di 300 franchi (ricorso pag. 4), per spese
non precisate. Tale richiesta, non documentata, non può essere accolta.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né sono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: