B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4323/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Beat Weber,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Alessandra Sandrucci,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 28 giugno 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con decisione del 25 marzo 2013, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda
tendente all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’in-
validità formulata l’8 marzo 2011 da A._______ – cittadina italiana, nata il
(…), da ultimo attiva in qualità di badante –, conto tenuto che non risultava
un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno e che, malgrado il
danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa era esigibile "in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita" (doc. 66).
1.2 Con sentenza C-2732/2013 del 15 giugno 2015, questo Tribunale ha
accolto il ricorso dell’interessata, annullato la decisione del 25 marzo 2013
dell’UAIE e rinviato gli atti all’autorità inferiore affinché procedesse al com-
pletamento dell’istruttoria, segnatamente mediante una perizia esperita da
un oftalmologo e da uno specialista del dolore ed emanasse una nuova
decisione (doc. 74). La menzionata sentenza è cresciuta incontestata in
giudicato.
2.
L’UAIE ha quindi ripreso l’istruttoria del caso e, con decisione del 28 giugno
2017, ha riconosciuto all’interessata il diritto di percepire un quarto di ren-
dita a decorrere dal 1° settembre 2011 (doc. 234). Nella motivazione della
decisione del 28 giugno 2017 (doc. 227) è indicato che dagli atti, segnata-
mente dalla presa di posizione del medico del Servizio medico dell’UAIE
del 18 maggio 2017 (doc. 226), risulta che l’interessata presenta, nell’atti-
vità di badante, un’incapacità lavorativa totale dal 15 gennaio 2010 al 31
marzo 2010 e del 70% dal 1° aprile 2010, mentre, in attività adeguate e
rispettose dei limiti funzionali, l’incapacità lavorativa risulta totale dal 15
gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e del 30% dal 1° aprile 2010. Dal confronto
dei redditi risulta secondo l’autorità inferiore un grado d’invalidità del 44%.
3.
Il 28 luglio 2017, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) contro la decisione del 28 giugno 2017, me-
diante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridi-
camente rilevanti e chiesto, in via principale, il riconoscimento di una ren-
dita intera a decorrere dal 1° settembre 2011 e, in via subordinata, il rico-
noscimento di una rendita comunque superiore al quarto di rendita (doc.
TAF 1 e allegati).
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4.
Con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settembre 2017, l’insorgente
ha corrisposto fr. 822.- a copertura del richiesto anticipo (di fr. 800.-) sulle
presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e doc. TAF 9).
5.
Sulla base della presa di posizione del medico del Servizio medico
dell’UAIE del 21 novembre 2017, con risposta del 27 novembre 2017,
l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia proceduto
ai necessari accertamenti medici negli ambiti oftalmologico, del dolore ed,
eventualmente, psichiatrico al fine di acclarare lo stato di salute dell’inte-
ressata e valutare l’influsso di quest’ultimo sulla residua capacità lavorativa
(doc. TAF 14 e allegati).
6.
6.1 Con provvedimento del 18 dicembre 2017, questo Tribunale ha infor-
mato l’interessata della sussistenza della possibilità di una “reformatio in
peius”. In altre parole, questo Tribunale ha reso attenta la ricorrente del
fatto che nell’eventualità – che nel caso di specie non appariva potersi
escludere – di una sentenza di cassazione e rinvio degli atti all’autorità in-
feriore da parte di questo Tribunale, poteva poi discendere – dopo l’effet-
tuazione della necessaria istruzione da parte dell’autorità inferiore – una
nuova decisione dell’UAIE medesimo a lei meno favorevole. Questo Tribu-
nale ha quindi dato la facoltà alla ricorrente di ritirare il ricorso (doc. TAF
15).
6.2 Con osservazioni del 15 gennaio 2018, la ricorrente ha dichiarato di
non volere ritirare il ricorso e chiesto a questo Tribunale di volere procedere
con il rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria,
come proposto dall’UAIE stesso (doc. TAF 17 e allegati).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
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7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamenti del 5 settembre 2017 e del 27 settem-
bre 2017 (doc. TAF 3 e doc. TAF 9), la ricorrente ha tempestivamente cor-
risposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande
concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac-
certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa
lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e
la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap-
porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria è giustificata dalla ne-
cessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con
riferimento allo stato di salute della ricorrente e al suo influsso sulla capa-
cità lavorativa. Al riguardo basti rilevare che la perizia del 18 luglio 2016
esperita dallo specialista in oftalmologia, il suo complemento del 12 dicem-
bre 2016 (cfr. doc. 181 e doc. 204), così come la perizia del 6 luglio 2016
eseguita dallo specialista del dolore (doc. 188), non possono essere rite-
nute un mezzo probatorio valido in quanto non sono esaustive né conclu-
sive. In particolare, i periti non hanno valutato la capacità lavorativa dell’in-
teressata, ma la stessa è stata determinata dal medico del Servizio medico
dell’UAIE, peraltro specialista in medicina generale, fisica e riabilitativa,
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nella presa di posizione del 9 febbraio 2017, senza che sia dato di sapere
su quali basi il medico del Servizio medico abbia fondato la propria valuta-
zione (doc. 209). Inoltre, nemmeno è dato di sapere per quale motivo il
medico del Servizio medico non abbia ritenuto necessario procedere pure
ad un accertamento in ambito psichiatrico malgrado che, da un lato, questo
sia stato consigliato dal perito in oftalmologia e, dall’altro lato, il dott.
B._______, neurochirurgo, nella sua valutazione medico-legale del 30 giu-
gno 2016 (doc. 167) e nelle sue note critiche alla valutazione sulla capacità
lavorativa residua del 2 aprile 2017 (doc. 223), abbia fatto menzione di uno
stato ansioso di cui la ricorrente avrebbe costantemente sofferto. Da ul-
timo, questo Tribunale osserva ancora che dagli atti di cui all’incarto
emerge che la ricorrente assume regolarmente antidolorifici (cfr. doc. 223
e 224) – assunzione di medicamenti contro il dolore peraltro pure consi-
gliata dal perito specialista in medicina del dolore (cfr. doc. 188) –, i quali
possono avere diversi effetti collaterali, quali ad esempio confusione, son-
nolenza, cefalea, giramenti di testa, ecc. (cfr. in particolare doc. 224). Non
è tuttavia dato di sapere, né dalle perizie effettuate, né dalle prese di posi-
zione del medico del Servizio medico, se la presa di questi medicamenti
possa avere un’influenza sulla capacità lavorativa. Ne consegue che si giu-
stifica il rinvio degli atti – come peraltro proposto dall’UAIE con atto del 27
novembre 2017 in virtù del rapporto del proprio Servizio medico del 21 no-
vembre 2017 – per un ulteriore accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti, segnatamente negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore e psi-
chiatrico, al fine di permettere una valutazione convincente e sufficiente-
mente dettagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza preponde-
rante – dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione dello
stesso sulla capacità lavorativa. La ricorrente ha peraltro allegato di essere
d’accordo con la summenzionata proposta del Servizio medico dell’UAIE.
9.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (con perizie negli ambiti oftalmologico, medicina del dolore,
e psichiatrico), riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed
emani una nuova decisione.
9.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
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riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di
causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle
affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne
consegue.
9.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, sussi-
ste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insor-
gente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Pertanto, con-
formemente alla giurisprudenza citata, alla parte ricorrente è stata con-
cessa la facoltà di ritirare il ricorso (cfr. doc. TAF 15), facoltà della quale
l’insorgente non ha fatto uso. La ricorrente ha infatti indicato di mantenere
il ricorso e chiesto a questo Tribunale di retrocedere gli atti all’autorità infe-
riore per nuovi ed ulteriori accertamenti (cfr. doc. TAF 17 e allegati).
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr.
822.-, corrisposto con versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà re-
stituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giu-
dicato.
10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rin-
vii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante
della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 28 giugno
2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 822.-, corrisposto con
versamenti del 5 e del 27 settembre 2017, sarà restituito alla ricorrente
dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: copie delle
osservazioni della ricorrente del 15 gennaio 2018 e degli allegati
documenti [doc. TAF 17 e allegati])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: