B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4324/2013
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Claudia Zumtaugwald,
Bruchstrasse 5, Postfach 7942, 6000 Luzern 7,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina brasiliana, nata il (…) è giunta in Svizzera, una pri-
ma volta, nell'agosto del 2006, e poi nuovamente nel marzo del 2007. Il 9
e 10 maggio 2007 l'interessata è stata fermata ed interrogata, dal distac-
camento speciale Teseu della Polizia cantonale, in qualità di indiziata per
reati di infrazione all'allora in vigore legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e per
esercizio illecito della prostituzione; il medesimo giorno l'Ufficio federale
della migrazione (in seguito UFM) ha emanato nei suoi confronti un divie-
to d'entrata a motivo dei presunti reati sopracitati, valido da subito sino al
9 maggio 2010.
B.
Con sentenza della Pretura penale del Cantone Ticino del 1° aprile 2008,
l'interessata è stata assolta dall'accusa di infrazione alla LDDS e per e-
sercizio illecito della prostituzione, in quanto i reati imputati erano stati
commessi da una terza persona; il 22 aprile 2008 la Corte di cassazione
e di revisione penale del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio di
prima istanza respingendo il ricorso del Procuratore pubblico. Conse-
guentemente, il 15 maggio 2008, l'UFM ha revocato il divieto d'entrata
pronunciato il 10 maggio 2007 nei confronti di A._______.
C.
Il 23 aprile 2010 la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha con-
dannato la ricorrente alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizio-
nalmente, per i reati di lesioni colpose gravi e di falsità in certificati. La
condanna per lesioni colpose gravi è la conseguenza dei fatti avvenuti il
(…) in un'area di servizio autostradale a B._______. In questa circostan-
za l'interessata aveva ferito gravemente con un coltello il proprio compa-
gno a seguito di un litigio legato a questioni sentimentali. La condanna
per il reato di falsità in certificati si riferisce invece ai fatti del (…) quando
A._______ si era legittimata alla polizia con il passaporto della sorella, sul
quale aveva apposto la propria fotografia.
D.
A seguito della condanna di cui sopra, con decisione del 25 giugno 2010,
notificata nel luglio 2013, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______
un divieto d'entrata della durata di 20 anni. L'autorità inferiore ha motivato
la misura in virtù della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine
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pubblici che i reati commessi dalla ricorrente comportavano. Per i mede-
simi motivi l'UFM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
E.
L'interessata, agendo per il tramite del proprio avvocato ha interposto ri-
corso contro la citata decisione il 30 luglio 2013, postulando una massic-
cia riduzione del divieto d'entrata a quattro anni.
A sostegno del proprio gravame la ricorrente ha rilevato come in casi si-
mili, questo Tribunale ha inflitto divieti d'entrata di una durata inferiore ai
20 anni previsti dalla decisione impugnata, che di conseguenza violereb-
be il principio di proporzionalità. A mente della ricorrente, il suo caso non
comporta un'applicazione dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, ma confi-
gurerebbe piuttosto l'applicazione della prima frase della medesima nor-
ma, secondo cui la durata di un divieto d'entrata è al massimo di 5 anni.
Inoltre, per quanto riguarda il reato di falsità in certificati, l'interessata ar-
gomenta che non vi sarebbe stata alcuna messa in pericolo della sicurez-
za e dell'ordine pubblici.
Infine la ricorrente ha fatto valere come la sua situazione personale sia
notevolmente evoluta, sia dal punto di vista professionale, sia da quello
sentimentale, e possa pertanto definirsi stabile.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni
del 25 settembre 2013, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come, ai sensi della giu-
risprudenza e della prassi in materia, i comportamenti della ricorrente e-
rano manifestamente contrari all'ordine pubblico. Il fatto che dalla con-
danna non abbia più commesso reati e che intrattenga una relazione du-
ratura con un uomo non permette all'UFM, tenuto conto dell'insieme degli
elementi della fattispecie, di modificare la decisione impugnata.
G.
Invitata a prendere posizione in merito alle osservazioni dell'autorità inti-
mata, con replica del 30 ottobre 2013, trasmessa all'UFM per conoscen-
za, A._______ si è limitata a ribadire le sue argomentazioni, richiamando-
si al ricorso del 30 luglio 2013.
H.
Con scritto del 21 maggio 2014 la rappresentante della ricorrente ha inol-
trato la nota particolareggiata.
C-4324/2013
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale amministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF) giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità men-
zionate agli artt. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinnanzi
al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv.
2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF.
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile in
ordine (art. 50 e 52 PA).
2.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano e il ri-
corso è stato presentato in tedesco, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la
presente sentenza può essere redatta in italiano.
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto
al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi cita-
ta).
4.
4.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
C-4324/2013
Pagina 5
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale discipli-
na il divieto d'entrata (decreto federale che approva e traspone nel diritto
svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepi-
mento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010
5925; Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concer-
nente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Sviz-
zera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio
[Direttiva 2008/115/CE] e concernente una modifica della legge federale
sugli stranieri, FF 2009 7737 [di seguito: Messaggio LStr]).
4.2 Conformemente alla nuova norma, l'UFM può vietare l'entrata in Sviz-
zera ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto
d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può es-
sere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un
grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi
gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo
definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadi-
no di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del Regolamento (CE) n°
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a
23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Con-
siglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione
con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1
e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), que-
sta persona – conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopra-
citato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della Legge federale sui sistemi d'in-
formazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS
361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una segna-
lazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli sta-
ti membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett.
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c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di
tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del
regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice
dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).
4.4 La modifica alla LStr non ha previsto alcuna disposizione transitoria
inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esamina-
re se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in con-
siderazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il
nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima
della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'appli-
cazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in li-
nea generale ammissibile (ULRICH HÄFELIN ET AL., Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6a ed., 2010, cifre 337 segg.; DTAF 2009/3 consid. 3.2, pagg.
29 segg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo dirit-
to è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti della ri-
corrente tuttora effettivo.
5.
Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato
per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr
è possibile pronunciare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sotto-
posta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contraria-
mente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC che pone esi-
genze più severe per una tale misura.
Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, può essere deciso a condizione che
la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e
l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre
2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L
348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio LStr, FF 2009 7737 pag. 7751).
Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere
adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un
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paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicu-
rezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha i-
spirato l'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, che non fa alcuna distinzione
tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non for-
nisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro du-
rata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna di-
stinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata supe-
riore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2).
Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronun-
ciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole
si tratta di fissare i criteri per riconoscere un "grave pericolo per l'ordine e
la sicurezza pubblici" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr, no-
zione che va oltre il concetto di "minaccia di una certa gravità" necessaria
per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino
di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di "minaccia
grave" ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e pre-
suppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli e-
lementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL.,
Migrationsrecht Kommentar, 3. ed., Zurigo 2012, ad art. 67 LStr, marg. 5;
ANDREA BINDER OSER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, marg. 24).
6.
Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa
non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto del-
le finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entra-
ta, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesi-
stere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio
apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo stra-
niero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata (sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del 27 febbraio
2007 consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia
necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da
quelle ritenute dal giudice penale. Il divieto d'entrata non ha carattere pe-
nale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'or-
dine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
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Pagina 8
repressivo (Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
FF 2002 pag. 3428).
7.
Con riferimento alla sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67
LStr, che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si
osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordi-
ne, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la si-
curezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obietti-
vo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) non-
ché delle istituzioni dello Stato (Messaggio precitato, FF 2002 3424; RAI-
NER J. SCHWEIZER ET AL., in: RAINER J. SCHWEIZER [ed.], Sicherheits- und
Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, 2008, Parte B, cifra 13 con
ulteriori riferimenti).
L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sanci-
sce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubbli-
camente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine con-
tro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della
popolazione (lett. c). Vi è esposizione a pericolo della sicurezza e dell'or-
dine pubblici, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazio-
ne della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso
dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi
che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine
pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL.,
op. cit., 3a ed. 2012, art. 67 LStr, cifra 3).
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro la vita e l'integrità cor-
porale, così come quelli di falsità in certificati, sanzionati da specifiche
norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'en-
trata. Tuttavia, esso non deve essere interpretato quale sanzione dal ca-
rattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo
contro possibili turbative future (Messaggio precitato, FF 2002 pag.
3428).
L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento
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Pagina 9
se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve
procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e
rispettare il principio di proporzionalità (ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in UEBERSAX ET AL. [ed.],
Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356).
8.
8.1 Nella fattispecie in disanima, l'UFM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata di 20 anni, che è stato emesso nel 2010 e
pertanto prenderà fine il 24 giugno 2030, ritenendo che l'interessata abbia
violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le auto-
rità penali ticinesi per i reati di lesioni colpose gravi e falsità in certificati.
8.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che A._______ è entrata in
Svizzera la prima volta nel 2006, vi è poi ritornata in diverse occasioni in
cui il suo soggiorno era prevalentemente mirato all'esercizio della prosti-
tuzione. Ella è stata condannata in data 23 aprile 2010 dalla Presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona alla pena detentiva di
18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni per
lesioni colpose gravi e falsità in certificati. Da un lato il (…), la ricorrente
ha inferto all'allora compagno una grave ferita al fianco sinistro con un
coltello che si era portata appresso da C._______ a B._______, luogo dei
fatti. Il fendente era atto a cagionare danni irreparabili alla salute, se non
addirittura provocare la morte. Dagli atti emerge inoltre come sia in parte
grazie all'atteggiamento della vittima dopo i fatti, che le autorità penali
hanno ritenuto unicamente il reato colposo e non intenzionale (cfr. lettera
del 3 maggio 2010 della Presidente della Corte delle assise correzionali
di Bellinzona). Quo alla condanna per falsità in certificati, risulta che in
occasione di un controllo di polizia, per accertare il numero di ragazze
dedite alla prostituzione in un locale di D._______, A._______ aveva in-
fatti cercato di migliorare la sua posizione facendo uso del passaporto
della sorella, il quale era stato alterato apponendo la fotografia dell'inte-
ressata.
8.3 Orbene, a fronte di queste circostanze di fatto condannate penalmen-
te, è pacifico che A._______ ha presentato dei comportamenti particolar-
mente pericolosi, ed il più grave in occasione dei fatti del (…). In altre pa-
role l'interessata non ha tenuto un comportamento che è giustificato at-
tendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in questo
Paese. Il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM appare pertanto giustifi-
cato; la protezione dell'integrità corporale altrui, come pure il rispetto
C-4324/2013
Pagina 10
dell'autenticità dei documenti di legittimazione (i quali permettono alle au-
torità di identificare i cittadini, e di conseguenza di garantire la sicurezza),
costituiscono indubbiamente un interesse preponderante che giustifica di
principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri colpevoli di tali in-
frazioni.
Ciò posto, considerato che la ricorrente ha violato la sicurezza e l'ordine
pubblico, l'autorità inferiore ha a giusto titolo emesso un divieto d'entrata
nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
9.
9.1 Dopo che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto di entrata, va
qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli
interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta
l'art. 67 cpv. 3 LStr.
9.2 Detta norma permette alle autorità di pronunciare un divieto d'entrata
superiore a cinque anni qualora la persona interessata rappresenti un
grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. La minaccia grave può
essere data in particolare in funzione del bene giuridico in pericolo (per
esempio i reati contro la vita, l'integrità corporale, la libertà sessuale e le
infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti), della commissione di atti
rientranti nella categoria dei crimini particolarmente pericolosi e di dimen-
sione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità orga-
nizzata e traffico di droga), della recidiva e dell'assenza di una prognosi
favorevole (DTF 139 precitata consid. 6.3 in fine).
9.3 Con il suo comportamento A._______ ha messo gravemente in peri-
colo questi valori, mettendo, con il gesto tenuto il (…), gravemente in pe-
ricolo la vita di una persona. Si è certamente trattato di un episodio unico
fino ad oggi, tuttavia a mente di questo Tribunale non è possibile esprime-
re un pronostico favorevole a proposito della recidività della ricorrente,
non potendosi totalmente e senz'altro escludere, anche per l'attività svolta
dalla ricorrente, che in futuro possa incorrere in atti spericolati se messa o
trovandosi in situazioni di difficile autocontrollo. Inoltre, a ben vedere, la
data dei fatti non è così remota da poter giovare alla posizione dell'inte-
ressata a causa del lasso di tempo trascorso. Indipendentemente dalle
considerazioni espresse dalle autorità penali, è stato quindi toccato un
bene giuridico protetto – quale la vita e l'integrità fisica – che, viste le cir-
costanze e le modalità con cui essa ha agito, rappresentano, a mente di
questo Tribunale, un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai
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sensi dell'art. 67 cpv. 3 seconda frase LStr.
10.
A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura
di allontanamento adottata dall'UFM, prevista fino al 24 giugno 2030, sia
adeguata alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA).
10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, 1984, pagg. 348, 358 e segg. e 364 e segg.,
113 e segg., 124 e segg.). Sotto questo aspetto è necessario procedere
ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico del-
la Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio fino
al 2030 e quello privato della ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le
particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricor-
rente e una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati. In parti-
colare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi-
sta un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla li-
bertà personale che ne deriva (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292
consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.26 consid. 4b, 63.1 consid.
12c).
10.2 Quo al comportamento penale di A._______ si è già discusso della
pericolosità del gesto che ha portato al ferimento dell'ex compagno.
10.3 In casu la ricorrente fa valere la situazione personale attuale dopo i
fatti accaduti, segnatamente la circostanza di avere imparato dai propri
errori e di essere notevolmente maturata, al punto da divenire una perso-
na indipendente e con buone prospettive per il futuro. Essa in Brasile
possiede alcune botteghe, che occupano dei dipendenti, e beni immobili.
Ma l'argomento principale a sostegno del proprio interesse privato a poter
entrare in Svizzera è la relazione intrattenuta da ormai tre anni con l'at-
tuale compagno, residente nel nostro Paese.
10.4 Dalle emergenze istruttorie risulta che la ricorrente non ha alcun
rapporto vincolante con la Svizzera, Paese in cui si è recata unicamente
per dedicarsi all'esercizio della prostituzione. Al contrario, il centro dei
suoi interessi si trova in Brasile. In questo senso, nulla giova alla ricorren-
te nemmeno l'appello alla relazione con un non meglio definito compa-
gno. Se con ciò implicitamente si appella all'applicazione dell'art. 8
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CEDU, non di meno dimentica che questa disposizione, tutelando la vita
privata e familiare delle persone, non garantisce il diritto ad entrare in un
determinato Stato (in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid.
2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 pag. 282). Affinché uno stra-
niero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazio-
ne stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a benefi-
cio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha pe-
rò valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle
autorità rimane possibile (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2). Peraltro, la
protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia
alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi ed ai figli minorenni, sem-
preché esista una relazione effettiva ed intatta (sentenza del Tribunale fe-
derale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi ci-
tata).
10.5 Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e
privati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al man-
tenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sugli inte-
ressi privati allegati dalla ricorrente, la quale non può vantare nessuna in-
tegrazione nel nostro Paese. Essa non ha alcun legame familiare in Sviz-
zera, non potendo l'attuale compagno rientrare in tale categoria. Peraltro,
ad eccezione di quanto asserito nel ricorso in maniera generale, secondo
cui la relazione andrebbe avanti da ormai più di tre anni, nulla si sa di più
a proposito di questa relazione.
10.6 Occorre quindi stabilire se essa rappresenti ancora oggi una tale mi-
naccia per la sicurezza e l'ordine pubblici. L'adozione di un provvedimen-
to di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita
certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere
che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale prov-
vedimento (sul rischio di recidiva cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_282/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.5). In quest'ambito l'autorità di-
spone di un certo margine di apprezzamento .
Come si è visto, l'episodio più grave è stato un unicum, ma è altrettanto
vero che alla luce delle circostanze del gesto, non è possibile escludere
che esso potrà ripetersi in circostanze simili. Cionondimeno la ricorrente
sembra avere effettuato dei progressi nell'ambito della sua vita privata, in
particolare sembrerebbe avere una situazione sentimentale stabile e una
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certa indipendenza economica.
10.7 Tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, il Tribunale conside-
ra che il divieto d'entrata in Svizzera deciso dall'autorità inferiore il 25 giu-
gno 2010 appare necessario ed adeguato. Questa autorità ritiene tuttavia
che la durata, fissata dall'UFM fino al 24 giugno 2030, dunque per un to-
tale di 20 anni, debba essere ridotta. Di transenna, si osserva peraltro
come la giurisprudenza recente di questo Tribunale ha già avuto modo di
ridurre la durata di divieti d'entrata comminati dall'UFM per periodi mag-
giori ai cinque anni previsti dall'art. 67 cpv. 3 1a frase LStr (sentenze del
TAF C-2488/2012 del 21 febbraio 2014; C-1875/2012 dell'11 novembre
2013).
Se da un lato è stato accertato che la ricorrente rappresenta un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblici, visto il suo modo di agire in occasione
dell'episodio che ha portato alla condanna a diciotto mesi di detenzione
sospesi, dall'altro è necessario rilevare come la stessa non abbia più dato
motivo di lamentele da parte delle autorità.
In esito alle considerazioni che precedono, si giustifica una riduzione del-
la durata del provvedimento amministrativo emanato dall'UFM.
10.8 Per quanto esposto sulla conferma del principio e della durata del
divieto, giusta l'art. 24 cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento SIS II, appaiono
anche adempiuti i presupposti per l'iscrizione nel sistema d'informazione.
11.
Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto
d'entrata è ridotta a 8 anni.
12.
Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese
processuali ridotte dell'ammontare di fr. 400.– (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA il relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ri-
corso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a doman-
da, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
All'interessata, patrocinata da un legale, in ragione dell'insieme delle cir-
costanze della fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di
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difficoltà, come pure del lavoro svolto dal patrocinatore ed in particolare
della nota d'onorario del 21 maggio 2014, il Tribunale ritiene, ai sensi de-
gli artt. 8 e segg. TS-TAF, che il versamento di un'indennità ridotta di fr.
800.–, importo comprensivo di spese, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in
combinato disposto con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20] e fra le tante,
sentenza del TAF C-7066/2013 del 20 maggio 2014 consid. 7.2.2), appaia
equo.
13.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico din-
nanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art.
83 lett. c LTF)
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del
25 giugno 2010 è ridotta a 8 anni, ovvero fino al 24 giugno 2018.
3.
Le spese processuali a carico della ricorrente ammontano a fr. 400.– e
computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.– versato in data 20 agosto
2013. Il saldo di fr. 600.– è restituito alla ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 800.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: foglio informativo per la restituzio-
ne di parte dell'anticipo spese)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: