B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4326/2011
S e n t e n z a d e l 2 7 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato EPACA, via Don Minzoni 1,
IT-04100 Latina,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 28 giugno 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1946, ha lavorato in Svizzera dal
1964 al 1975, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 8).
Dopo il rimpatrio, ha ripreso un'attività lucrativa, segnatamente dal 1979
al 1981 e dal 1994 al 30 aprile 2006 come impiantista elettrico civile e in-
dustriale indipendente; l'attività venne già ridotta a circa 5-6 ore giornalie-
re (invece di 8 ore), dal 1990, per difficoltà visive (doc. 19, 20). Ha lavora-
to poi come dipendente nel settore elettrico da maggio a novembre 2006
(doc. 19, cifra 3 c).
B.
In data 23 luglio 2009, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 3, 6).
Il richiedente è stato visitato il 10 giugno 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Latina. Il medico
incaricato ha posto la diagnosi di "deficit visivo grave in soggetto con e-
nucleazione del bulbo oculare destro, deficit restrittivo grave in trattamen-
to con broncodilatatori, correlato ad affanno e dispnea in seguito a sforzi
anche di lieve entità; ipoacusia di tipo percettivo pantonale bilaterale pre-
sente sulle frequenze della normale voce di conversazione, esiti ad impe-
gno funzionale di frattura somatica D12 nonché rottura del corno posterio-
re del menisco mediale su base degenerativa ad incidenza sulla…."
(manca il testo) ed ha posto un tasso d'invalidità totale (doc. 33). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un referto di risonanza magnetica (RM) ginocchio destro del 5 dicembre
2001 (doc. 23);
- un verbale di pronto soccorso del 5 febbraio 2002 per dolori dorsolom-
bari (doc. 25);
- un referto radiologico colonna dorsale del 3 settembre 2002, della spalla
destra del 20 dicembre 2003 e della colonna lombosacrale del 1° marzo
2004 (doc. 26, 27, 28);
C-4326/2011
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- un insieme di referti radiografici (colonna cervicale, spalla destra) del 12
novembre 2005 (doc. 30);
- un breve rapporto pneumologico del 25 novembre 2009 (doc. 31);
- un rapporto d'esame spirometrico del 30 novembre 2009 attestante una
restrizione molto grave (doc. 32);
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale, nella sua nota del 20 dicembre 2010, ha chiesto l'allesti-
mento di nuovi esami, soprattutto dal punto di vista pneumologico (doc.
35).
L'INPS di Latina ha fatto pervenire copia del rapporto E 213 già ad atti
(perizia medica particolareggiata, E 213, del 10 giugno 2010, doc. 33 =
doc. 49). Sono stati esibiti ulteriori rapporti oggettivi, segnatamente:
- referti radiografici o clinici già ad atti (cfr. supra: doc. 41 = doc. 27; doc.
43 = doc. 30; doc. 44 = doc. 31; doc. 45 = doc. 32);
- un estratto incompleto, poco leggibile e non datato cartella clinica per ri-
covero dovuto a problemi ortopedici alla spalla e lombari (doc. 48);
- i risultati di un esame audiometrico del 27 gennaio 2011 ed un rapporto
ORL del 1° febbraio successivo (doc. 51);
- un rapporto del Centro di fisiopatologia respiratoria (Dott.ssa Angelici
dell'Ospedale La Sapienza di Roma) dell'8 febbraio 2011 (doc. 54);
- una spirometria dell'8 febbraio 2011 attestante un deficit ventilatorio re-
strittivo moderato (doc. 55);
- un referto d'esame oftalmologico dell'8 febbraio 2011 (doc. 56).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Lehmann che nella rela-
zione del 21 aprile 2011 ha ammesso che il richiedente presenta un'inca-
pacità del 20% nel suo precedente lavoro di installatore elettrico; egli sa-
rebbe invece valido in misura completa in attività sostitutive legge-
re/sedentarie (doc. 59).
C.
Con progetto di decisione del 29 aprile 2011, l'UAIE ha comunicato a
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Pagina 4
A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per ca-
renza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 60).
Rappresentato dal Patronato EPACA, con scritto del 27 maggio 2011,
A._______ si è opposto a tale progetto, stimando di essere invalido ai
sensi di leggi e producendo, segnatamente (oltre documentazione già ad
atti): un certificato medico del Dott. Minialto del 27 maggio 2011 attestan-
te la patologia polmonare, quella ortopedica, quella oculare e l'ipoacusia
(doc. 68); un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 17 febbra-
io 2010 scarsamente leggibile (doc. 62bis).
Richiamato a pronunciarsi sulla richiesta, il Dott. Lehmann, nella sua nota
del 21 giugno 2011, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni
(doc. 71).
In data 28 giugno 2011, l'UAIE ha emanato una decisione conformemente
al progetto (doc. 72).
D.
Con il ricorso depositato il 1° agosto 2011, A._______, rappresentato dal
Patronato EPACA di Latina, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il rico-
noscimento del suo diritto ad una rendita intera AI (invalidità del 70%). Ol-
tre a documentazione figurante già ad atti produce un certificato medico
29 luglio 2011 del Dott. Miniello ove si riassumono le patologie di cui è af-
fetto il paziente, ossia bpco enfisematosa con deficit ventilatorio restritti-
vo, gonartrosi bilaterale, degenerazione della cuffia dei rotatori spalla de-
stra, spondilo artrosi e discopatie multiple del rachide con impegno fun-
zionale, anoftalmo occhio destro protesizzato, ipovisu occhio sinistro, i-
poacusia bilaterale grave; il medico giudica il proprio paziente invalido in
misura superiore al 70%.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann,
il quale, nel rapporto del 12 ottobre 2011, ha annotato che il referto del
Dott. Miniello non apporta novità dal punto di vista diagnostico, per cui il
medico di fiducia dell'UAIE si riconferma nelle sue precedenti conclusioni
(doc. 75).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 luglio 2011, l'UAIE propone la re-
iezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
C-4326/2011
Pagina 5
F.
Con ordinanza del 3 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato la parte ricorrente a voler esprimersi in merito alle osservazioni
dell'Ufficio AI ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni dal rice-
vimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il
suo diritto di replica.
G.
Con decisione incidentale del 27 dicembre 2011, il Tribunale amministra-
tivo federale ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
400 franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto antici-
po è stato regolarmente versato il 26 gennaio 2012.
H.
Con decisione del 23 dicembre 2011, la Cassa svizzera di compensazio-
ne ha posto A._______ al beneficio di una rendita ordinaria dell'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia con decorrenza 1° luglio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fe-
derale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
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Pagina 6
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla o-
stando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
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Pagina 7
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n°
883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, non
sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al x…… 2011, data del compimento del
65esimo anno di età e della conseguente nascita del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (art. 30 LAI).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
C-4326/2011
Pagina 8
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
C-4326/2011
Pagina 9
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurato, dopo il rimpatrio, ha lavorato in proprio, come istallatore
di impianti elettrici civili ed industriali, dal 1979 al 1984 e dal gennaio
1994 al 30 aprile 2006 (doc. 20, cifra 2). Egli avrebbe ridotto il suo impe-
gno professionale dal 2001 per motivi di salute a 25 ore alla settimana
(invece di 40, doc. 20 cifra 4 e seg.) ed ha definitivamente cessato il lavo-
ro indipendente alla data surriferita. Risulta poi che A._______ ha lavora-
to per conto terzi dal 12 maggio al 10 novembre 2006 (doc. 19 cifra 3).
L'Ufficio AI non ha tuttavia istruito tale situazione lavorativa in quanto,
sembra, che il datore di lavoro avrebbe chiuso per fallimento (doc. 21).
Non è dato a sapere nemmeno di che tipo di lavoro si trattasse.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
C-4326/2011
Pagina 10
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
Nella fattispecie, l'interessato, ora 66enne, lamenta più patologie. Egli è
affetto da un deficit visivo dal 1974 (in seguito a trauma lavorativo) con
conseguente visione spenta in OD e visione progressivamente ridotta in
OS a causa di una malattia consistente in una sclerosi vascolare e corio-
retinica (cfr. il sintetico referto oftalmologico 8 febbraio 2011, doc. 56); dal
punto di vista polmonare vi è un deficit restrittivo che secondo la prima
spirometria (novembre 2009) e gli E 213 (doc. 32, 49) è molto grave ed è
collegato ad affanno e dispnea anche con sforzi di lieve entità, secondo
un esame spirometrico del febbraio 2011 è di grado moderato (doc. 55);
esiti di frattura somatica di D12, esiti di rottura del corpo posteriore del
menisco mediale; artrosi polidistrettuale con impegno funzionale (cfr. pe-
rizia medica particolareggiata, E 213, del 10 giugno 2010 (doc. 33 = doc.
49).
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS attesta un tasso d'invalidità del tota-
le (100%). Già può essere osservato che l'E 213 è stato svolto in modo
poco attendibile. Da una parte, come detto, si pone un tasso d'invalidità
totale, dall'altra si sostiene che l'interessato può svolgere il suo ultimo la-
voro a tempo pieno (cfr. per esempio doc. 49, che è una fotocopia del
doc. 33). Da questa perizia non si ricavano determinanti motivazioni. Dal
canto suo, il Dott. Lehmann, dell'UAIE, più volte chiamato a pronunciarsi
sulla documentazione esibita nelle varie fasi della procedura, ha sempre
ribadito che A._______ non presenterebbe un'invalidità di rilievo nell'am-
bito del suo precedente lavoro od altra simile attività, se non nella misura
limitata del 20%.
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata ade-
guatamente svolta.
10.2.1 Già per quel che concerne la patologia oculistica gli atti sono mani-
festamente insufficienti. Nell'incarto esiste solo uno scarno e poco chiaro
referto oftalmologico dell'8 febbraio 2011 (doc. 56). Questo certificato non
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Pagina 11
traccia alcuna anamnesi per cui non è dato a sapere se in questi ultimi
anni, l'acuità visiva di A._______, già compromessa dalla metà degli anni
settanta in seguito ad infortunio (visione occhio destro spenta), sia ulte-
riormente peggiorata per la presenza di una malattia ingravescente all'oc-
chio sinistro, circostanza o co-circostanza che, eventualmente, ha con-
dotto l'interessato a cessare il lavoro di elettrotecnico. L'Ufficio AI avrebbe
dovuto pretendere un referto più dettagliato, tanto più che l'affezione of-
talmica è la prima menzionata dal sanitario dell'INPS.
10.2.2 Dal punto di vista pneumologico, l'istruttoria non è migliore. È ve-
rosimile, in base alla scarsa documentazione esibita, che l'insufficienza
respiratoria di tipo restrittivo, attraversi delle fasi molto acute (doc. 32) e
altri fasi di relativa remissione (doc. 55). Manca dunque un dettagliato
rapporto d'esame pneumologico che tracci la storia clinica di questa pato-
logia. Il medico dell'UAIE non può, sulla scorta di un solo esame relativa-
mente poco patologico (spirometria, doc. 55), affermare che l'affezione in
atto non è invalidante, poiché ad atti sussiste un altro esame dello stesso
tipo (doc. 32) con risultati opposti. Parimenti, il sanitario dell'UAIE, con la
nota del 20 dicembre 2010 (doc. 35, pag- 1-3), aveva chiesto espressa-
mente "ein korrekt ausgefülltes E-213", notizie circa il consumo eventuale
di tabacco, la terapia in corso, una spirometria, un'emogasanalisi. Come
tutta risposta l'INPS ha inviato la fotocopia dell'E 213 già ad atti (doc. 33 =
doc. 49) ed altra documentazione già esibita, salvo una nuova spirometri-
a. Ora, su questa base, questo collegio giudicante non può condividere il
successivo giudizio del Dott. Lehmann.
10.2.3 Anche dal punto di vista ortopedico l'istruttoria è carente. Esistono
esami oggettivi risalenti a novembre 2005 o più vecchi ancora (RM, Rx).
Manca un dettagliato rapporto d'esame ortopedico di recente esecuzione
che riferisca in merito alle limitazioni funzionali di origine ortopedica. An-
che in questo caso non può essere escluso che una concausa della ces-
sazione dell'attività lucrativa nel 2006 sia da ascrivere a limitazione fun-
zionali dell'apparato locomotorio/articolare. Non può essere sottaciuto che
il lavoro di impiantista elettrico è impegnativo e richiede quasi sempre del-
le posizioni di lavoro non ergonomiche. Da quel poco che si può leggere
alla cifra 4.8 dell'E 213 (doc.33, 49), risulta che il paziente presenta una
limitazione funzionale nella flesso-estensione pari ad ½, una limitazione
funzionale dei movimenti globali delle spalla pari ad ¼ ed un deficit della
flessione delle ginocchia di 1/3. In queste circostanze, si potrebbe anche
comprendere che A._______ abbia rinunciato al suo lavoro di impiantista
elettrico per problemi di questo genere.
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Pagina 12
10.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
11.
11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando que-
sta modifica esisterebbe.
11.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.3 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazio-
ne medica per il periodo dal novembre 2006 (cessazione definitiva dell'at-
tività lucrativa), fino al compimento del 65esimo anno di età (x.______
2011; cfr. consid. 5). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impu-
gnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita pluridisciplinare in pneumologia, ortopedia ed oftalmologia
ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede.
11.4 Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparati-
va dei redditi, tenendo presente, se l'eventualità si prospetta, della prassi
e della giurisprudenza in vigore quando si tratti di esaminare la nozione
d'attività ragionevolmente esigibile per le persone che si trovano in età
avanzata al momento della cessazione del precedente lavoro. Brevemen-
te può essere osservato che non si può parlare d'attività ragionevolmente
esigibile quando questa sarebbe realizzabile solo in forma e con modalità
talmente ristrette da non esistere in un mercato del lavoro equilibrato op-
pure con delle condizioni/limitazioni mediche tali da rendere irreperibile
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un datore di lavoro. Ancor di più, particolarmente nel caso in cui si debba
valutare l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e ormai
prossimo a quella che dà diritto ad una rendita d'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, bisogna procedere ad un'analisi globale della situazione
e domandarsi se, nella realtà, questo assicurato è in misura di accedere
ad un'attività in un mercato del lavoro supposto equilibrato (sentenza del
Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.1 con riferi-
menti).
12.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali. Al ricorrente viene resti-
tuito l'anticipo delle spese processuali, di 400 franchi, da lui versato il 26
gennaio 2012.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, vista la memoria di ricorso, nonché la documentazione esibita, si giu-
stifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 28 giugno 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato
dal ricorrente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
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Pagina 14
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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