B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4327/2011
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 22 giugno 2011.
C-4327/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1973 al 2009, essenzialmente nel settore dei rivestimenti interni, par-
chettista, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1-7). Dal 1° gennaio 2008 era alle
dipendenze di una ditta di rivestimenti interni di Manno, in qualità di posa-
tore di pavimenti; il dipendente è risultato incapace al lavoro dal 6 luglio
2009 (doc. 9.1). In seguito a continui dolori dorsolombari, in data 16 di-
cembre 2009, il nominato ha formulato una domanda volta al consegui-
mento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3).
B.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino ha acquisito
agli atti l'incarto della cassa malati Helsana (CM). Da questo plico emer-
gono in particolare i seguenti documenti:
- l'annuncio di malattia per il 7 luglio 2009 (doc. 2.1 CM);
- una risonanza magnetica (RM) rachide lombosacrale del 4 agosto 2009
ed un'altra del 2 ottobre 2009 (doc. 9.1 CM), un rapporto d'esame ortope-
dico del 15 ottobre 2009 (doc. 10-1 CM);
- una relazione medica specialistica allestita l'11 dicembre 2009 dal Dott.
Goldinger di Mendrisio che rileva (sostanzialmente) una sindrome lombo-
vertebrale cronica con intermittente irritazione radicolare su turbe statiche
ed alterazioni degenerative tra L4 ed S1 ed esiti di operazione erniaria
L5/S1 nel 2003; l'esperto ha ritenuto il paziente ancora inabile nel prece-
dente lavoro, mentre in attività di sostituzione, a determinate condizioni di
postura, porto pesi, marcia, ecc., egli sarebbe abile al cento per cento
(doc. 11 CM);
- un referto tomografico assiale computerizzato lombare (TAC), come pu-
re una RM lombosacrale del 2003 (doc. 12-9, 12-10 CM);
- l'annuncio da parte della CM del caso di malattia di lunga durata all'as-
sicurazione per l'invalidità del 16 dicembre 2009 (doc. 13.1 CM);
- la decisione 2 novembre 2010 della CM che riconosce in favore di
A._______ il diritto all'indennità (completa) per perdita di guadagno per 4
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mesi (fino al 1° marzo 2011); la CM stima che dopo tale data la sua inva-
lidità corrisponderebbe al 34%, sulla base di un salario nel suo preceden-
te lavoro di 78'579 franchi e un reddito teorico in altro lavoro a lui consono
(tenuto conto delle limitazioni) dopo l'invalidità di 52'001 franchi; dopo il 1°
marzo 2011, A._______, in base a questa decisione ed alle disposizioni
legali, riceverà il 34% dell'indennità giornaliera fino ad esaurimento del di-
ritto (doc. 16 CM). Un'opposizione contro questo provvedimento è stata
respinta dalla CM Helsana con decisione del 31 gennaio 2011 (doc. 64).
C.
Per quanto di competenza dell'assicurazione invalidità, l'Ufficio incaricato
ha acquisito agli atti un certificato completo del medico ortopedico curan-
te Dott. Rossini del 18 febbraio 2010 che giudica il paziente invalido in
misura totale dal 7 luglio 2009 (doc. 12).
Nel frattempo, il medico dell'Ufficio AI (Dott.ssa De Angelis, rapporto del 3
maggio 2010, doc. 24), dopo aver ripreso la diagnosi esposta dal Dott.
Goldinger (cfr. inc. CM, doc. 11), ne ha condiviso le valutazioni (inabilità
continua nel precedente lavoro, abilità condizionata ad una serie di limita-
zioni in attività più leggere/semisedentarie). Segue un parere di un ergo-
terapista (7 maggio 2010) circa le attività di sostituzione che A._______
potrebbe ancora svolgere essenzialmente come magazziniere ed autista
(doc. 25). Con comunicazione del 28 maggio 2010, l'Ufficio AI ha disposto
un corso d'accertamento (da giugno ad agosto) professionale presso la
ditta già datrice di lavoro. In base ad un primo rapporto del 23 giugno
2010 (preceduto da una valutazione ergonomica del 14 giugno; doc. 31,
35) è stato appurato che nella sua nuova mansione di magazzinie-
re/autista, rispettosa dei limiti proposti, l'interessato può lavorare per 2-3
ore al giorno pause comprese. Pertanto, con comunicazione del 24 giu-
gno 2010 (doc. 37), l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha disposto la non at-
tuabilità dei provvedimenti integrativi (doc. 37).
Da rilevare è poi la circostanza che la CM, avuto conoscenza della non
attuabilità dei provvedimenti integrativi e dei rapporti ergoterapici, ha in-
terpellato il Dott. Goldinger, il quale, nella sua risposta del 25 giugno
2010, ha rilevato che le mansioni affidate a A._______ non erano ade-
guate (doc. 41) e non corrispondevano alle limitazioni indicate nella sua
perizia del dicembre 2009. Su questa base, l'Ufficio cantonale AI ha rein-
terpellato il proprio medico (doc. 51). La Dott.ssa de Angelis, nella rela-
zione del 6 ottobre 2010, ha ripreso la serie delle limitazioni indicate dal
Dott. Goldinger e ha confermato l'incollocabilità dell'assicurato presso
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Pagina 4
l'ex. datore di lavoro come magazziniere/autista, ma ritenuto lo stesso in
grado di svolgere un'attività adeguata al cento per cento (doc. 55).
L'Ufficio AI cantonale ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi,
dal quale è emerso che svolgendo attività alternative in misura completa,
invece di quella di parchettista, il nominato subirebbe una perdita di gua-
dagno del 37.92%, ritenuto un salario precedente l'invalidità (2009) di
80'090 franchi ed un introito dopo l'insorgenza dell'invalidità di 61'244.25
franchi, ridotto per contingenze personali (18%) a franchi 50'220.29 (doc.
61). Il consulente in integrazione professionale (CIP), con il rapporto del
17 marzo 2011, ha ripreso le note limitazioni funzionali, ma non ha indica-
to in quali attività l'interessato potrebbe ancora lavorare (doc. 68).
D.
Con progetto di decisione del 26 aprile 2011, l'Ufficio AI ticinese ha dispo-
sto la reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 68).
Con scritto del 24 maggio 2011, rappresentato dal Patronato INAS di La-
mone, A._______ si è opposto a tale progetto facendo presente che i
problemi di salute da lui presentati gli impediscono, in misura rilevante, di
svolgere anche attività leggere e che, semmai, nel calcolo comparativo
dei redditi, vista la situazione, deve essere applicata la riduzione massi-
ma consentita (25%) del salario dopo l'insorgenza dell'invalidità (doc. 78).
In un secondo tempo (1° giugno 2011) ha trasmesso un succinto certifica-
to medico dell'ortopedico Dott. Rossini attestante quanto noto ed un tasso
d'invalidità totale (doc. 81).
Mediante decisione del 22 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la ri-
chiesta di prestazioni (doc. 84).
E.
Con il ricorso depositato il 4 agosto 2011, A._______ chiede il riconosci-
mento del suo diritto alla rendita intera AI. Domanda inoltre l'esenzione
dalle spese giudiziarie. Egli ricorda i tratti della patologia in corso e il fal-
limento del tentativo di riclassamento presso lo stesso datore di lavoro.
Contesta le conclusioni della perizia del Dott. Goldinger. Fa presente di
aver sempre lavorato come parchettista ed un suo reinserimento in altro
lavoro a 55 anni sarebbe illusorio. A suffragio delle sue conclusioni produ-
ce una relazione sanitaria allestita il 22 luglio 2011 dal Dott. Pizzagalli,
Porlezza. L'esperto rileva che il paziente presenta una sintomatologia do-
C-4327/2011
Pagina 5
lorosa post-discectomia molto importante che colpisce anche gli arti infe-
riori, accompagnata da grave limitazione funzionale, zoppia alla deambu-
lazione. Il paziente ha tratto scarsi benefici dalle molteplici cure effettuate
ed in corso. Il Dott. Pizzagalli ritiene il paziente invalido in misura totale.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al Dott. Erba,
del proprio servizio medico, il quale, nel suo rapporto del 19 agosto 2011,
ha affermato che dalla relazione del Dott. Pizzagalli non risulterebbe una
sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato.
Nelle suo preavviso al ricorso del 31 agosto 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche
l'UAIE, nelle sue osservazioni del 13 settembre 2011, propone la reiezio-
ne dell'impugnativa.
Copia delle osservazioni dell'autorità inferiore e della nota del Dott. Erba
sono state inviate dal Tribunale amministrativo federale al ricorrente al
quale è stata offerta la possibilità di replicare. L'interessato non ha tutta-
via replicato (ordinanza del 16 settembre 2011).
G.
Con la stessa ordinanza del 16 settembre 2011, A._______ è stato invita-
to a esibire i giustificativi riguardanti la sua domanda di esenzione dall'an-
ticipo delle spese giudiziarie ed a compilare la domanda stessa. L'inter-
pellato ha inviato diversa documentazione economica ed il questionario in
parola il 10 ottobre 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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Pagina 6
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
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Pagina 7
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n°
883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, non
sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 22 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
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Pagina 9
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il 6 luglio 2009.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medi-
ca costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
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Pagina 10
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
Nella fattispecie, l'interessato, ora 57enne, presenta una patologia orto-
pedica/neurologica importante. Secondo la perizia del Dott. Goldinger,
svolta nel dicembre 2009 per conto della CM Helsana, il nominato soffre
di sindrome lombo vertebrale cronica con intermittente irritazione radico-
lare (S1 ?) a sinistra in/con: turbe statiche del rachide (tendenzialmente
piatto), alterazioni degenerative tra L3 ed S1; L4/L5 netta osteocondrosi
con protrusione discale e focalità erniaria paramediana destra, esiti di o-
perazione per ernia discale L5/S1 nel 2003, ipertensione arteriosa. Agli
atti non vi è una documentazione medica approfondita, che faccia stato di
un'evoluzione eventuale delle patologie in corso o di altre nuove, dopo la
perizia del Dott. Goldinger del dicembre 2009. L'Ufficio AI non ha richiesto
dall'organismo corrispondente italiano, l'Istituto nazionale della previden-
za sociale (INPS), l'abituale perizia medica particolareggiata (E 213).
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'Ufficio AI si è fondato sulla perizia svolta
nel dicembre 2009 dal Dott. Goldinger per l'assicuratore malattia. Già nel
rapporto del 3 maggio 2010, il medico dell'AI (Dott.ssa De Angelis) aveva
condiviso in pieno le conclusioni del Dott. Goldinger e l'Ufficio AI aveva
disposto un corso d'accertamento (da giugno ad agosto 2010) presso la
ditta datrice di lavoro, non più ovviamente come parchettista, attività non
più esigibile anche per lo stesso Dott. Goldinder, ma come magazziniere
e/o autista. Ora, è risultato ben chiaro che anche tale attività di sostituzio-
ne non fosse adatta alla residua capacità dell'assicurato. Tale circostanza
è stata ufficialmente verificata dal consulente ergoterapista (doc. 31) e dal
responsabile dell'integrazione (doc. 35).
Tramite l'assicuratore malattia, è stato interpellato di nuovo il Dott. Gol-
dinger, il quale ha letto i rapporti dell'ergoterapista. Il reumatologo ha af-
fermato, il 25 giugno 2010, che il fallimento del reinserimento professio-
nale non sarebbe da imputare ad un peggioramento dello stato di salute,
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Pagina 11
ma piuttosto all'inadeguatezza delle mansioni che il datore di lavoro è in
grado d'offrire (doc. 41). Fallito questo tentativo di reinserimento profes-
sionale (doc. 37), l'Ufficio AI ha esaminato se l'interessato avesse diritto
alla rendita (cfr. proposta del 23 giugno 2010 doc. 36 in fine).
10.2 Questo collegio giudicante ritiene che l'Ufficio AI avrebbe dovuto ag-
giornare la situazione medica di A._______ e che pertanto l'istruttoria del-
la domanda di rendita è da ritenersi incompleta.
10.2.1 Dapprima deve essere osservato che il Dott. Goldinger ha svolto
la sua perizia per conto dell'assicuratore malattia e si è soffermato in par-
ticolare sulla capacità di reinserimento professionale. Ora, se è vero che,
a suo tempo, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva disposto delle
regole circa l'uniformità della nozione d'invalidità nel campo della assicu-
razioni sociali (DTF 131 V 362 consid. 2.3), il Tribunale federale ha stabili-
to che la valutazione dell'invalidità è comunque indipendente nei vari rami
assicurativi (cfr. 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 consid. 2.3).
Se la perizia del Dott. Goldinger poteva bastare nel 2009/2010 nell'ambito
di un'analisi del diritto alla reintegrazione professionale, la stessa perde il
suo carattere d'attualità, per l'assicuratore invalidità, dal momento in cui
questo decide di optare per l'analisi del diritto alla rendita. L'Ufficio AI,
prima di procedere al calcolo della perdita di guadagno, avrebbe dovuto
far allestire un'indagine propria ed attualizzare la situazione patologi-
ca/debilitante del proprio assicurato.
10.2.2 Questo modo di procedere s'imponeva dal momento che in base
agli accertamenti eseguiti ed ai rapporti dei responsabili, A._______ ave-
va completamente fallito il tentativo di reinserimento professionale. A
questo punto, contrariamente a questo afferma il Dott. Goldinger nella
sua lettera del 26 giugno 2010, non era escluso che le condizioni di salu-
te di A._______ fossero nel frattempo peggiorate, né, d'altra parte, il Dott.
Goldinger poteva, a 6/7 mesi di distanza dalla sua perizia, sostenere a-
poditticamente che non vi fosse un peggioramento del suo stato di salute
per il semplice motivo che l'assicurato non era stato rivisitato.
10.2.3 Parimenti, vista la natura dell'affezione in esame e le manifesta-
zioni dolorose di origine radicolare in esito, anche, all'operazione erniaria
subita nel 2003, l'Ufficio AI avrebbe dovuto fare allestire una visita neuro-
logica. Emerge infatti dal rapporto del Dott. Goldinger che la componente
algica del complesso patologico in esame riveste un'importanza primaria
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e la stessa non è da ascrivere a manifestazioni fibromialgiche e doglianze
soggettive del paziente.
10.2.4 L'Ufficio AI avrebbe inoltre dovuto fare svolgere dal CIP un'indagi-
ne più approfondita sulle attività ancora accessibili per il ricorrente. Infatti,
le limitazioni funzionali indicate dal Dott. Goldinger sono numerose ed
importanti, il che rende problematico anche l'accesso a lavori semplici, ri-
petitivi che non riedono una particolare formazione. Brevemente si indi-
cherà che il paziente presenta già delle riduzioni al porto di pesi dai 5 ai
10 kg, ha difficoltà nella manipolazione di oggetti ed attrezzi di media
grandezza/peso; presenta dei problemi a lavorare con le braccia alzate,
la rotazione del tronco è ridotta, la posizione eretta e piegata in avanti è
molto ridotta, quella inginocchiata è ridotta; ridotta è anche la posizione
eretta; il paziente non può spostarsi per lunghi tragitti; il paziente è limita-
to nell'eseguire lavori in posizioni inergonomiche del rachide.
Anche in base al solo giudizio del Dott. Goldinger che non è stato aggior-
nato da parte dell'assicuratore invalidità, visto il fallimento del tentativo di
reinserimento professionale, appare ora difficile indicare quali attività re-
sidue siano ancora proponibili a A._______ e se queste, viste le limitazio-
ni funzionali, possano essere richieste con un rendimento del cento per
cento. Il CIP, sulla base di un nuovo rapporto medico aggiornato, avrebbe
dovuto essere più esplicito in materia. Va ricordato, riallacciandosi a
quanto esposto ai considerandi 7.4 ed 8.3, che non si può parlare di atti-
vità ragionevolmente esigibile quando questa sarebbe realizzabile solo in
forma e con modalità talmente ristrette da non esistere in un mercato del
lavoro equilibrato oppure con delle condizioni/limitazioni mediche tali da
rendere irreperibile un datore di lavoro.
10.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
11.
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11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'incapacità di lavoro e di
guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esistereb-
be.
11.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.3 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal luglio 2009 (cessazione dell'attività lucrativa), fi-
no alla data dell'impugnata decisione (22 giugno 2011). L'UAIE emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondi-
ta pluridisciplinare in ortopedia e neurologia ed a tutti quegli esami clini-
ci/strumentali che il caso richiede. Se del caso, l'amministrazione effettue-
rà poi un'indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
La domanda di esenzione dall'anticipo delle spese processuali diventa
priva d'oggetto.
12.2 Il ricorrente non avendo agito tramite un rappresentante legale, non
vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 22 giugno 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non sono prelevate spese processuali, né sono assegnate indennità per
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: