B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4328/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstite, decisione del
1° luglio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
come meccanico nel 1963 per la ditta …, versando i relativi contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Il 30 giugno 2010 egli ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera.
Dopo avere acquisito i dati del conto individuale concernente i detti con-
tributi, la CSC ha emanato una decisione il 16 luglio 2010, con copia per
conoscenza all'INPS, mediante la quale ha negato all'assicurato il diritto
ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera, non potendo "essere com-
putato almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi
o assistenziali, ma unicamente undici mesi concernenti l'anno 1963" (doc.
2 a 6).
B.
L'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione il 18 no-
vembre 2010, facendo valere di avere contribuito dall'11 settembre 1962
al 20 dicembre 1963, e non unicamente undici mesi, come invece stabilito
dalla CSC, con la precisazione che "evidentemente da settembre a di-
cembre 1962, la medesima ditta presso cui lavoravo non ha versato i
contributi o essi sono andati persi" (doc. 7). Mediante scritto del 9 febbra-
io 2011, la CSC ha assegnato all'assicurato un termine fino al 28 febbraio
2011 per presentare la necessaria documentazione allo scopo di compro-
vare la durata della sua attività presso il suo datore di lavoro d'allora, co-
me certificati di lavoro oppure distinte salariali. L'assicurato non si è però
manifestato. Lo stesso 9 febbraio 2011 la CSC si è pure rivolta per scritto
alla cassa di compensazione Swissmem nell'intento di ottenere i raggua-
gli necessari. Quest'ultima ha risposto il 21 febbraio 2011, inviando un
vecchio estratto del conto individuale ed una distinta salariale dell'assicu-
rato, facenti sostanzialmente stato di contributi nel 1963, ad un tasso del
4% annuo, di Fr. 400.-. Il 1° luglio 2011, dopo avere preso atto di questa
informazione, la CSC ha quindi emesso una decisione su opposizione di
conferma della decisione del 16 luglio 2010 (doc. 8 a 13).
C.
L'assicurato ha manifestato il suo disaccordo con questa decisione su
opposizione mediante scritto del 21 luglio 2011, inviato alla stessa CSC,
al quale ha allegato una copia del suo certificato d'assicurazione AVS/AI,
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con la precisazione che "non essendo mia intenzione agire davanti al
Tribunale amministrativo federale, vi invito a valutare queste nuove pro-
ve". La CSC ha trasmesso lo scritto del 21 luglio 2011 al Tribunale ammi-
nistrativo federale, il quale lo ha considerato essere un ricorso.
Chiamata a pronunciarsi sullo stesso, la CSC si è espressa il 4 ottobre
2011, postulando che sia respinto e che la decisione impugnata sia con-
fermata, per il motivo che, sulla base delle Tabelle per la determinazione
della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fé-
dérale", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali/UFAS; DTF
107 V 7), applicabili al periodo compreso tra il 1948 e il 1968, in mancan-
za di dati diversi debitamente documentati, risulta che per il 1963 il ricor-
rente, attivo nel ramo economico n. 32 (industria metallurgica e meccani-
ca, costruzione di apparecchi e di strumenti musicali) con un reddito tota-
le di Fr. 10'000.-, può far valere unicamente un periodo contributivo di un-
dici mesi.
Invitato a presentare la replica il 7 ottobre 2011, il ricorrente non si è ma-
nifestato.
D.
Mediante scritto del 13 marzo 2012, questo Tribunale ha chiesto al
Controllo degli abitanti del comune di ... se il ricorrente avesse soggiorna-
to o soggiornasse ancora nel detto comune, e, in caso affermativo, con
quale permesso. Il Controllo degli abitanti ha risposto il 14 marzo 2012,
precisando che il ricorrente aveva effettivamente soggiornato a ... dal 26
agosto 1962 al 20 dicembre 1963, il tipo di permesso non essendo però
conosciuto (doc. Tribunale amministrativo federale/TAF 6 e 7).
Con scritto del 22 marzo 2012, questo Tribunale ha posto la stessa do-
manda all'Ufficio della migrazione del Cantone di Basilea Campagna, il
quale ha risposto il 26 marzo 2012, comunicando che non sussistono in-
formazioni a proposito del ricorrente a causa del lungo lasso di tempo in-
tercorso (doc. TAF 8 e 9).
Diritto:
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1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 di-
cembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, lo scritto del 21 luglio 2011 non può che essere conside-
rato come un ricorso, visto che in esso è espresso il disaccordo con la
decisione su opposizione della CSC, del 1° luglio 2011, e ciò nonostante
il fatto che lo stesso ricorrente abbia manifestato, in modo poco compren-
sibile, l'intenzione di non volere agire davanti a questo Tribunale. Peraltro,
nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei
requisiti previsti dalla legge, il ricorso è ammissibile (art. 59 e 60 LPGA,
nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
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2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta fondamentalmente la durata del suo periodo contri-
butivo all'AVS di soli undici mesi, così come considerato nella decisione
su opposizione della CSC qui impugnata.
4.
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4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicura-
zione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS
831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di red-
dito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato,
un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali gli sono stati
versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia
(art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i supersti-
ti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata con-
tributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale ha stabilito che, in
assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività,
occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle per la determinazione
della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale", edite dall'UFAS; DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali
che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la
registrazione della durata contributiva in mesi.
Al fine di stabilire se è stata versata la contribuzione minima per un
periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta
all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare
adempiuto l'obbligo di contribuzione, si applica l'Allegato I delle
precitate Direttive.
4.5. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia appor-
tata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto
i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario net-
to - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assi-
curazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è sta-
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ta conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale
comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli
anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato
pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del
principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le
regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito
delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in
questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).
4.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere
una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio
1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in
Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giu-
sta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per
tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il con-
tributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di per-
messo stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certifi-
cati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
5.
In concreto, dopo un primo complemento istruttorio operato dalla CSC
presso la cassa di compensazione Swissmem nel febbraio 2011 (doc. 9 e
10), ed un ulteriore complemento istruttorio effettuato da questo Tribunale
nel quadro della presente procedura presso il Controllo degli abitanti del
comune di ... e dell'Ufficio della migrazione del Cantone di Basilea
Campagna, il 13 e il 22 marzo 2012 (doc. TAF 6 a 9), all'incarto risulta as-
sodato che il ricorrente ha soggiornato a ... dal 26 agosto 1962 al 20 di-
cembre 1963, senza che sia stato possibile determinare con quale per-
messo. Pertanto, sulla base del conto individuale della cassa precitata,
occorre considerare che il ricorrente ha pagato contributi AVS/AI del 4%
per un valore di Fr. 400.-, corrispondenti ad un salario di Fr. 10'000.- nel
1963 (doc. 20). Secondo l'Allegato IX delle Tabelle, ramo economico n.
32 (industria metallurgica e meccanica, costruzione di apparecchi e di
strumenti musicali), un tale salario si presume corrispondere ad una dura-
ta di contribuzione di undici mesi, come giustamente ritenuto dalla CSC. Il
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ricorrente non adempie perciò la condizione della durata minima di con-
tribuzione.
È opportuno ancora sottolineare che il ricorrente non ha collaborato né
durante la procedura amministrativa, non rispondendo al sollecito della
CSC del 9 febbraio 2011 (doc. 8), né nell'ambito della presenta procedu-
ra, astenendosi dall'inoltrare la replica malgrado l'esplicito invito di questo
Tribunale.
Ne discende che la CSC ha fondatamente negato il diritto del ricorrente
ad ottenere una rendita di vecchiaia svizzera.
6.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
7.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po-
steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice
unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in ma-
teria o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
8.
8.1. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processua-
li.
8.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR, con copie dei doc. TAF 6 a 9);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: