B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4332/2011
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, presso C._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Con decreto di accusa del 16 maggio 2011, non impugnato e cresciuto in
giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato
A._______, cittadino montenegrino, alla pena di 15 aliquote giornaliere
per Fr. 100.- cadauna, per complessivi Fr. 1'500.-, sospesa condizional-
mente per un periodo di prova di 3 anni, in quanto ritenuto colpevole di in-
frazione alla legge federale sugli stranieri, in particolare per entrata e
soggiorno illegali in Svizzera, nonché per l'esercizio senza permesso di
un'attività lucrativa (art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
B.
Il 29 giugno 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha
quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido
sino al 28 giugno 2014. L'autorità federale ha fondato la propria decisione
sul sopramenzionato decreto d'accusa, cresciuto in giudicato, indicando
che "vista la gravità della violazione e l'esposizione a pericolo dell'ordine
e della sicurezza pubblici che ne consegue, la disposizione di una misura
di respingimento ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 LStr è giustificata".
C.
Il 26 luglio 2011 A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, ad-
ducendo di ritenerla infondata poiché sarebbe entrato in Svizzera in modo
legale. Quanto all'attività lavorativa prestata presso un cantiere a Biasca,
il ricorrente ha sottolineato di aver prestato servizio senza percepire alcun
indennizzo: a comprova di ciò vi sarebbe in particolare la testimonianza
del titolare del cantiere. In merito al soggiorno illegale il ricorrente ha indi-
cato di non aver postulato l'ottenimento di un permesso di soggiorno poi-
ché non avrebbe soggiornato sempre a Biasca, bensì anche in altre re-
gioni della Svizzera, segnatamente a Zurigo in visita sempre da parenti.
D.
Chiamato a esprimersi in merito al suddetto ricorso, l'UFM ha ribadito le
proprie motivazioni già espresse nella sua decisione del 29 giugno 2011 e
ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato e di confermare la decisione
impugnata.
E.
Con ordinanza del 5 gennaio 2012 è stata data facoltà di replica al ricor-
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rente. A._______ ha replicato in data 4 febbraio 2012 ed ha sostanzial-
mente ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF.
In particolare, le decisioni in divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il
quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale
statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i-
nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
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3.
3.1 In primo luogo A._______ ha rilevato di essere entrato in Svizzera in
modo regolare poiché a beneficio del passaporto biometrico rilasciato dal-
le autorità del Montenegro.
3.2 In proposito va rilevato che le condizioni d'entrata in Svizzera per un
soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1
dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del
visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce
un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del
13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen defi-
nisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono
essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consen-
tano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e
b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previ-
sto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono
essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della
non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pub-
blico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di
uno degli Stati membri (let. d ed e). Ciò posto, le condizioni d'entrata pre-
viste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a
quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 su-
gli stranieri (LStr, RS 142.20).
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
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Infine in qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica pa-
rimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU
L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 2 indica che i cittadini dei paesi
terzi menzionati allegato II, sono esentati dall'obbligo di visto per l'attra-
versamento all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
Schengen. In particolare a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
(CE) n. 1244/2009, modificante il Regolamento (CE) n. 539/2001, i citta-
dini montenegrini titolari di un passaporto biometrico sono esentati
dall'obbligo di visto (Regolamento CE n. 539/2001, Allegato 1 lettera B).
3.3 Ciò detto, dagli atti di causa non si evince in alcun modo che il ricor-
rente beneficiasse di un passaporto biometrico. Va detto tuttavia, in ogni
caso, che i cittadini montenegrini che desiderano esercitare un'attività lu-
crativa, anche inferiore a 8 giorni in un anno, sottostanno all'obbligo di vi-
sto (cfr. Ufficio federale della migrazione: con-
tent/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlgen/weisungen_und_kreissc
hreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit/m.html).
4.
4.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale discipli-
na il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel diritto
svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepi-
mento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010
5925 e FF 2009 7737).
4.2 Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 LStr, l’UFM può vietare
l’entrata in Svizzera, ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo
l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato
costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi u-
manitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata
oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5
LStr).
4.3 Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relati-
vo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La si-
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curezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i
beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424;
cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rai-
ner J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes,
SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).
L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sanci-
sce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubbli-
camente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine con-
tro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della
popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubbli-
ci a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera del-
lo straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso
dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi
che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine
pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / AN-
DREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, ci-
fra 2). In proposito va detto che i reati perpetrati contro le norme del diritto
degli stranieri, rappresentano delle violazioni di legge e possono dunque
in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio
precitato FF 2002 pag. 3429).
5.
5.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende esercitare un'attivi-
tà lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dal-
la durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente
per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco impor-
ta se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o in-
dipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStr).
Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata,
di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il
luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente
da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr).
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5.2 Con decreto d'accusa del 16 maggio 2011, cresciuto in giudicato, la
Procura pubblica del Cantone Ticino ha riconosciuto il ricorrente colpevo-
le di soggiorno illegale nel periodo 18 – 27.1.2011 prima del richiesto
permesso di soggiorno, durante il quale peraltro egli ha svolto un'attività
lucrativa abusiva come operaio.
5.3 Nel proprio ricorso A._______ ha indicato di non aver prestato alcuna
attività lavorativa in Svizzera poiché, "su richiesta di uno dei cittadini loca-
li" (cfr. ricorso pag. 1), avrebbe prestato i propri servigi esclusivamente a
titolo gratuito. Va tuttavia rilevato che se da una parte il ricorrente ha indi-
cato di non aver svolto alcuna attività lavorativa dietro compenso, d'altra
parte egli non ha inoltrato alcun ricorso al decreto di accusa in cui lo si
reputava colpevole di attività lucrativa abusiva poiché non a beneficio di
alcun permesso.
5.4 Ora, l'attività quale operaio svolta dal ricorrente sul cantiere di Biasca,
è da considerare un'attività lucrativa dipendente giusta i combinati dispo-
sti degli art. 11 cpv. 2 LStr e art. 1a cpv. 1 OASA, per la quale poco impor-
ta se svolta a titolo gratuito od oneroso, in quanto normalmente esercitata
dietro compenso, e per la quale è necessario disporre di un permesso va-
lido. Ne consegue che il ricorrente privo di permesso ha violato il diritto
degli stranieri (art. 115 cpv. 1 let. c LStr).
6.
Come già più sopra ricordato l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA statuisce che vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispet-
to di prescrizioni di legge e di decisione dell'autorità. In particolare i reati
perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresentano delle
violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre all'emissione
di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Ciò
detto, e considerato che A._______ non ha avuto il comportamento che è
giustificato attendersi da ogni straniero che desidera soggiornare in que-
sto paese, il divieto di entrata pronunciato dall'UFM appare giustificato.
7.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo
principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento
adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle cir-
costanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
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porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Trai-
té de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue
(DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 Nella fattispecie il ricorrente non ha contestato l'esercizio di un'attività
sul cantiere a Biasca, rispettivamente il non aver ottenuto il permesso di
soggiorno durante tale periodo.
In proposito va detto che le infrazioni di cui si è reso protagonista
A._______ rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let a,
b e c LStr. Entrando, soggiornando e lavorando in modo illegale in Sviz-
zera egli ha quindi indiscutibilmente violato le normative in materia di dirit-
to degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA prescrive che
vi è conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i
quali possono esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata
sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429).
Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa,
il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allontanamento del ri-
corrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrar-
vi, interesse peraltro nemmeno allegato e sostanziato in modo adeguato
con il ricorso in esame. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli
interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 3 an-
ni appare proporzionato ed adeguato alle circostanze del caso concreto
(art. 49 lett. c PA).
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 29 giugno 2011 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA);
per questi motivi il ricorso va respinto.
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9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico del ri-
corrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo versato in data 3 dicembre 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. Symic …, incarto di ritorno)
– Ufficio della migrazione, Servizio mercato del lavoro, Bellinzona, per
conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: