Corte II I
C-4350/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Yasar Ravi, via Soldino 22,
casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico Bellinzona, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore,
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4350/2009
Fatti:
A.
In seguito ad un controllo di Polizia effettuato il 19 maggio 2008 a
B._______ presso il bar C._______ e la Residenza D.______ è stata
controllata la cittadina rumena A._______, nata il .... Interrogata in
merito alla sua presenza in Svizzera ha dichiarato di essere entrata e
aver soggiornato più volte in Svizzera a decorrere dal 27 giugno 2007
allo scopo di esercitarvi l'attività di prostituta, senza tuttavia essere in
possesso del necessario permesso. Nell'ambito del suddetto verbale
d'interrogatorio l'interessata è stata informata in meri to all'eventualità
dell'emissione di un provvedimento amministrativo quale il divieto
d'entrata concedendole la possibilità di prendere posizione in merito
(cfr. verbale d'interrogatorio del 19 maggio 2008).
B.
Il 16 giugno 2008 l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata nei con-
fronti dell'interessata, da notificare tramite l'Ambasciata di Svizzera a
Bucarest, valevole sino al 18 giugno 2011 con la seguente
motivazione:
"Violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per entrata e di -
mora illegali, abusiva attività; prostituzione. (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr)."
L'UFM ha tolto per gli stessi motivi l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
C.
L'8 giugno 2009 il Corpo delle guardie di confine ha controllato a
E._______ l'interessata ed ha rilevato che nei suoi confronti era stato
pronunciato un divieto d'entrata non ancora notificato. In questa sede
l'interessata è stata debitamente informata della decisione di divieto
d'entrata del 16 giugno 2008 emessa a suo carico.
D.
Il 16 giugno 2009, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interes-
sata ha chiesto gli atti di causa in visione, in particolare la decisione di
divieto d'entrata.
Il 6 luglio 2009 l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione,
chiedendone l'annullamento. In primo luogo l'interessata ha ritenuto
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una violazione dell'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). In secondo luogo essa ha fatto valere una violazione del di -
ritto di essere sentita e una notifica irregolare della decisione non
avendo ottenuto una decisione originale. Per quanto attiene alla fonda-
tezza della decisione nel merito, la ricorrente ha osservato che in sede
penale non erano ancora state prese delle decisioni e che, considerata
l'estensione della libera circolazione delle persone alla Romania e alla
Bulgaria, il divieto d'entrata non era giustificato.
E.
Il 29 luglio 2009 la ricorrente ha inoltrato presso l'UFM un'istanza di ri -
considerazione della decisione impugnata vista l'estensione della libe-
ra circolazione alla Romania e alla Bulgaria. L'autorità inferiore ha re-
plicato il 6 agosto successivo che, avendo presentato ricorso, la tratta-
zione della causa era passata all'istanza superiore.
F.
Con istanza del 14 settembre 2009 l'interessata ha richiesto la restitu-
zione dell'effetto sospensivo. Tale domanda è stata respinta con deci -
sione incidentale del 29 settembre 2009 del TAF (di seguito: il TAF o il
Tribunale).
G.
Con preavviso del 17 settembre 2009, l'autorità inferiore ha postulato
la reiezione del gravame. Sostanzialmente essa ha osservato che l'e -
stensione della libera circolazione delle persone alla Romania e alla
Bulgaria non permette un apprezzamento diverso della fattispecie.
L'autorità di prime cure ha poi osservato che la prostituzione esercita-
ta senza un'autorizzazione è legata a fenomeni negativi come il com-
mercio di esseri umani. L'interessata ha inoltre esercitato illegalmente
un'attività lucrativa a più riprese e per lunghi periodi di modo che il
comportamento dell'interessata deve essere considerato a tutt'oggi
una minaccia effettiva ed attuale per l'ordine pubblico.
H.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 5
ottobre 2009 la ricorrente ha ribadito in sostanza quanto già affermato
nell'atto ricorsuale.
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I.
Con duplica del 26 ottobre 2009 l'UFM si è riconfermato nelle sue
precedenti argomentazioni.
J.
Con fax del 9 aprile 2010 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha in -
formato il Tribunale che la procedura penale nei confronti dell'interes-
sata era stata sospesa siccome la ricorrente si trovava all'estero. Qua-
lora la persona interessata rientrasse in Svizzera la procedura penale
a suo carico sarebbe proseguita.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede-
rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate
dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di
grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione
con l'art. 11 cpv. 1 e 3 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone [ALC, 0.142.112.681]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del di -
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ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto -
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Preliminarmente il Tribunale esamina se la decisione impugnata pre-
senta i vizi formali sollevati dalla ricorrente.
3.1 L'interessata si è prevalsa di una violazione dell'art. 6 CEDU. Que-
sta disposizione non è applicabile in materia di diritto degli stranieri
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_717/2009 del 15 aprile 2010
consid. 1.3 e giurisprudenza ivi citata).
3.2 Per quanto attiene alla notifica della decisione, si osserva che se-
condo una consolidata giurisprudenza, la notifica irregolare di una de -
cisione non arreca alcun pregiudizio alle parti, l'esistenza di un vizio
non conduce automaticamente alla nullità della stessa. In tal senso la
protezione delle parti è sufficientemente garantita se la notifica inficia-
ta di un vizio formale esplica ugualmente i suoi effetti (cfr. sentenza del
Tribunale federale del 4 ottobre 2010 2C_347/2010 consid. 2.2 e giuri-
sprudenza ivi citata). In concreto l'interessata ha avuto conoscenza
della decisione l'8 giugno 2009 mentre si apprestava a rientrare in
Svizzera. Su richiesta, detto provvedimento è stato trasmesso assieme
all'incarto inerente all'interessata al suo patrocinatore legale il 22 giu-
gno 2009. Il 6 luglio 2009 l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al
TAF contro la decisione in oggetto. Tale notifica non ha pertanto cagio-
nato alcun pregiudizio all'interessata (art. 38 PA). La censura sollevata
appare pertanto infondata.
3.3 La ricorrente ha osservato inoltre che in sede penale non era an-
cora stato deciso nulla. A tale proposito si constata che a norma di una
consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata
dalle considerazioni emesse in ambito penale, in quanto non persegue
il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Essa valuta dunque sulla base di cri-
teri autonomi del diritto amministrativo qualora l'allontanamento dalla
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Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e
opportuna. Infatti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in
funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità
amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubbli-
co (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215
consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
3.4 La ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata è stata
emanata senza che le venisse concessa la possibilità di esprimersi al
riguardo. Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 con-
sid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi perti -
nenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produr-
re delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue of -
ferte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove
essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando
questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124
II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedu-
ra amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26 a
28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 a 33 (diritto di essere sen-
tito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente
le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona inte-
ressata in particolare di esporre le proprie argomentazioni giuridiche,
di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di
determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II
485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità ammi-
nistrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di
essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di
fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209
consid. 9b e riferimenti ivi citati).
Nella fattispecie, l'interessata è stata informata durante il verbale d'in -
terrogatorio del 19 maggio 2008 che l'autorità competente avrebbe
esaminato la possibilità di emettere una decisione di divieto d'entrata
e, in tale occasione, le è stata concessa la possibilità di formulare
eventuali osservazioni in merito. L'argomentazione della ricorrente
relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita non può
pertanto essere presa in considerazione.
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4.
Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Protocollo del 27 maggio 2008
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comuni -
tà europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti,
della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla
loro adesione all’Unione europea (RS 0.142.112.681.1). La ricorrente
possiede la nazionalità rumena: sino al 1° giugno la LStr si applica
dunque senza restrizioni (art. 2 cpv. 1 LStr). Dopo tale data, le disposi -
zioni della LStr si applicano alla ricorrente solo se l'accordo non con-
tiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposi-
zioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
In un primo tempo occorre perciò valutare se la decisione impugnata è
stata emessa in conformità alla LStr e, dal 1° giugno 2009, se essa è
conforme alle disposizioni dell'ALC.
5.
5.1 Il divieto d'entrata emesso nei confronti di una persona straniera è
disciplinato all'art. 67 LStr il quale corrisponde essenzialmente al
previgente art. 13 LDDS. Come in precedenza, il divieto d'entrata non
ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a
carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla leg-
ge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
Ai sensi dell'art. 67 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero (let. a), ha causato spese d'aiuto socia-
le (let. b), è stato allontanato o espulso (let. c) o ha dovuto essere og-
getto di carcerazione preliminare, in vista di un rinvio coat to o cautela-
tiva (let. d). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determina -
ta o, in casi gravi, indeterminata (art. 67 cpv. 3 LStr). Durante la durata
del divieto d'entrata, la persona interessata non può varcare la frontie-
ra svizzera. L’Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospende-
re temporaneamente il divieto (art. 67 cpv. 4 LStr).
5.2 Ai sensi della precitata disposizione, la sicurezza e l’ordine
pubblici costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel
contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della
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nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico
costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata
delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà,
proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione
della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di
decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di
doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in
presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui
ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad
osservare l’ordine vigente (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag.
3424; cfr. anche sentenze del TAF C-6199/2008 del 24 agosto 2009
consid. 5.2 e C-6528/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4). In questo
senso l'art. 80 cpv. 1 let. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201)
statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in
caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisione
dell'autorità.
I reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresen -
tano delle violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre
all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio precitato FF 2002
pag. 3429).
6.
In concreto, si rileva che la ricorrente ha riconosciuto di aver
soggiornato e lavorato in Svizzera quale prostituta senza essere al
beneficio di alcuna autorizzazione e questo a più riprese dal mese di
giugno 2007 fino al mese di maggio 2008. Essa ha contravvenuto più
volte alle prescrizioni legali che regolano il soggiorno e l'attività
lucrativa degli stranieri in Svizzera (cfr. art. 11 cpv. 1 LStr). Sebbene in
merito all'esercizio illegale della prostituzione, il Tribunale in una
recente sentenza si sia distanziato dalle considerazioni in merito alla
minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione all'esercizio
illegale della prostituzione (cfr. precitate sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 consid. 6.3), vi
sono sufficienti motivi per l'emissione di un divieto d'entrata sulla base
dell'art. 67 cpv. 1 let. a LStr. Considerato che l'interessata non ha
specifici interessi privati ad entrare e soggiornare in Svizzera, la
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decisione di divieto d'entrata emessa nei suoi confronti per una durata
di tre anni, prima dell'entrata in vigore dell'ALC, appare giustificata.
7.
L'ALC conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto alla libera cir -
colazione. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC in relazione con
l'art. 3 ALC, i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera
previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passapor-
to validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, que-
sto diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del -
l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Al fine di poter applicare uniforme-
mente tali nozioni, esse vanno definite ed interpretate alla luce delle
direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE secondo il loro testo in
vigore al momento della firma dell'Accordo e della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma
dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2
ALC).
7.1 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si -
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità
tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF
131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1,
129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del
31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-
11, punti 23 e 25).
7.2 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi -
mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub-
blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile
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1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro-
cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci -
dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan-
ne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in consi -
derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino
trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se-
condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta
tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
(DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten -
za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid.
5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74,
Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28;
Calfa, punto 24).
7.3 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi -
nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog-
getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe-
nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci -
diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto
conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione
delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop-
po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten-
ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare,
della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 131 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3).
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7.4 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato in considerazione delle garanzie derivanti dalla
CEDU così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352
consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze
della CGCE del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995,
pag. I-4165, punto 37; del 18 maggio 1989, Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, 249/86,
Rac. 1989, pag. 1263, punto 20). Detto principio esige che le misure
adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e
che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF
131 I 91 consid. 3.3).
7.5 Ai sensi dell'art. 2 ALC i cittadini di una parte contraente che sog-
giornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non de-
vono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionali-
tà. Un comportamento non può essere considerato grave se nei con-
fronti dello stesso comportamento manifestato dai propri cittadini non
vengono adottate misure coercitive o altre misure concrete ed effettive
al fine di contrastarlo (sentenze della CGCE del 18 maggio 1989, pre-
citata, punto 19, del 18 maggio 1982, Adoui e Cornuaille, 115/81 e
116/81, Rac. 1982, 1665, punto 8). Inoltre la CGCE ha riconosciuto
che all'interno dell'Unione europea la violazione di disposizioni nazio -
nali inerenti all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa non giustifi -
cano di per sé misure limitanti la libera circolazione delle persone (cfr.
MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
Europäischen Union, Zürich 1995, pag. 480 e riferimenti ivi citati). La
CGCE ha ritenuto che il diritto di lavorare in uno Stato membro è un
diritto che deriva direttamente dall'Accordo. Disposizioni nazionali ine-
renti alla regolamentazione dell'entrata e il soggiorno nonché l'attività
lavorativa degli stranieri rappresentano delle mere formalità e la loro
non osservanza non può compromettere la sicurezza e l'ordine pubbli -
co (sentenza della CGCE dell'8 aprile 1976, Royer, 48/75, Rac. 1976
497, punto 41 a 44; cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni -
te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008
del 23 agosto 2010).
7.6 Va infine sottolineato che la Bulgaria e la Romania sottostanno a
tutt'oggi a delle restrizioni ai sensi dell'art. 10 ALC (cfr. art. 10 cpv. 1b,
2b, 3b e 4c ALC in relazione con l'art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza concer-
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nente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra
la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati mem-
bri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scam-
bio (OLCP, RS 142.203]). Ciò nonostante, vista l'importanza della libe-
ra circolazione delle persone (cfr. preambolo dall'ALC) una misura limi -
tante tale libertà fondamentale dev'essere emessa unicamente in pre-
senza di gravi reati (cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni-
te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008
del 23 agosto 2010 consid. 7.4 e riferimenti ivi citati).
7.7 Nella specie l'interessata ha soggiornato tre volte in Svizzera ed
ha svolto l'attività di prostituta senza il necessario permesso dal 27
giugno 2007 al 14 agosto 2007, dal 1° settembre 2007 al 1° febbraio
2008 e dall'8 maggio 2008 al 19 maggio 2008, per un periodo
complessivo di circa sei mesi. Il suo comportamento non può tuttavia
essere giudicato grave sotto il profilo della minaccia alla sicurezza e
all'ordine pubblici. In primo luogo va sottolineato che gli effetti nega tivi
derivanti da questa attività (tratta di esseri umani per esempio) non
possono essere imputati all'atteggiamento personale dell'interessata.
Perciò una decisione di divieto d'entrata emessa sulla base dell'attività
di prostituta senza permesso non è compatibile con l'art. 3 cpv. 1 del la
direttiva 64/221/CEE. In secondo luogo la prostituzione in quanto tale,
esercitata da cittadine o cittadini svizzeri, non è né perseguita
legalmente né contrastata da altre misure di prevenzione. Sulla base
della vincolante giurisprudenza europea la Svizzera non è dunque
legittimata a considerare questa attività una minaccia della sicurezza e
dell'ordine pubblici a causa degli effetti negativi che può propagare
nella società. Parimenti non può essere ritenuta grave una
contravvenzione perpetrata contro la LStr per soggiorno illegale al fine
di esercitarvi la prostituzione, ma non un'altra attività. Come già ri -
levato, secondo la CGCE (cfr. consid. 7.5) la richiesta di un permesso
di soggiorno con attività lucrativa rappresenta una formalità e la sua
inosservanza non può pregiudicare alcun bene giuridico. Pertanto il
Tribunale giunge alla conclusione che il comportamento della
ricorrente non costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta
all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine
pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
8.
Ne discende che la decisione impugnata non è più conforme al diritto
federale a decorrere dal 1° giugno 2009 (cfr. art. 49 let. a PA). I l ricorso
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C-4350/2009
deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che la misura di
allontanamento è tolta con effetto a partire da tale data.
9.
Visto l'esito della procedura vengono poste a carico della ricorrente
spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 350.- (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato.
Visto che l'interessata è patrocinata da un mandatario professionale,
ha diritto ad un'indennità. In ragione dell'insieme delle circostanze
della fattispecie della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto,
il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento
alla ricorrente di un'indennità ridotta di fr. 700.- a titolo di spese
ripetibili appaia equa.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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C-4350/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione di divieto d'entrata del
16 giugno 2008 è annullata con effetto dal 1° giugno 2009.
2.
Le spese di procedura di fr. 350.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.- versate al Tribunale il
14 agosto 2009. Il saldo di fr. 350.- è restituito alla ricorrente.
3.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 700.- a titolo
di spese ripetibili ridotte.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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C-4350/2009
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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