Corte II I
C-435/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
18 dicembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-435/2008
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con una figlia,
ha lavorato in Svizzera dal giugno del 1974 al febbraio del 2004 (doc.
A 3-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. A 4-1). Dal 12 marzo
1982, è stata alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di
stiratrice di piccoli capi. Ha interrotto il lavoro il 12 giugno 2003 per
motivi di salute ed è stata licenziata con effetto al 29 febbraio 2004
(doc. A 15-1). Il 22 novembre 2005, ha formulato una prima richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (AI; doc. A 6-1).
A.b Nel suo rapporto del 21 dicembre 2006, il dott. C._______,
medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), in virtù della
documentazione medica agli atti (segnatamente doc. A 7-1 e 23-1
nonché doc. B 1-2 a 1-8, 1-10, 1-11 e 2-12), ha esposto la diagnosi
principale di tendinopatia spalla destra, al gomito e flessori della mano
destra con modesti deficit funzionali (da 3 anni). Ha altresì considerato
l'ipotiroidismo in trattamento (da 5 anni) nonché il diabete mellito in
trattamento dietetico e senza complicanze (da 3 anni) siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il medico ha in particolare
ritenuto un'incapacità al lavoro dell'interessata del 35% nella
precedente attività a partire da maggio del 2003, ma un'abilità del
100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute
(segnatamente lavoro a tempo pieno, senza movimenti ripetitivi con il
braccio e la mano destra nonché senza attività regolari sopra l'altezza
del tavolo o con uso di forbici e attrezzi simili) a far tempo da marzo
del 2004. Ha altresì precisato che l'assicurata non sarebbe più in
grado di svolgere le mansioni pesanti di casalinga (stirare, appendere
tende, pulizie in alto, cucito) (doc. A 27-1).
A.c Nel rapporto del 10 gennaio 2007, la consulente D._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha in particolare effettuato
una valutazione del grado d'invalidità dell'interessata sulla base di un
salario annuale da valida di fr. 31'301.--, conseguibile come operaia
nel 2004 (secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. A 15-1) e
l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalida di fr. 48'584.-- in
attività semplici e ripetitive nel 2004 (secondo le statistiche pubblicate
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dall'Ufficio federale di statistica). Quest'ultimo importo è stato ridotto
del 9,8% (per tenere conto del fatto che l'assicurata ha percepito un
reddito inferiore rispetto al salario medio nel settore della confezione
di vestiario; differenza salariale) nonché del 20% (per tenere conto
dell'età, delle limitazioni funzionali e delle esperienze professionali
dell'interessata e del fatto che quest'ultima può esercitare solo delle
attività leggere). Ne deriva un reddito con invalidità di fr. 35'058.-- tale
da non comportare alcuna perdita di guadagno legata al danno alla
salute. Il grado d'invalidità sarebbe pertanto dello 0% (doc. A 29-1).
A.d Nella decisione del 5 marzo 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità. Ha rilevato che l'assicurata presenta una
capacità al lavoro del 65% nella precedente attività di stiratrice di
piccoli capi a far tempo da maggio del 2003 rispettivamente del 100%
in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, quale ad
esempio addetta alla vendita di carburanti e prodotti in stazioni,
addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione nel campo
dell'abbigliamento, confezione e maglieria, operaia nell'industria
cioccolatiera e farmaceutica, operaia nel campo della componentistica
elettromeccanica ed elettronica, impacchettatrice ed imballatrice,
venditrice presso un grande magazzino, a decorrere da marzo del
2004. L'autorità inferiore ha quindi considerato che l'interessata,
nell'ambito di un'attività di sostituzione, non presenta alcuna perdita di
guadagno (doc. A 35-1).
B.
B.a Il 16 aprile 2007, l'interessata ha formulato una seconda richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità in cui – oltre ai già noti tendinopatia alla spalla destra,
ipertiroidismo e diabete mellito – è fatto riferimento ad una sindrome
ansioso depressiva sorta nel 2007 (doc. A 40-1).
B.b Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone E._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
• un certificato medico del 13 febbraio 2007 della dott.ssa
F._______, secondo cui l'interessata è affetta segnatamente da
blocco articolare spalla destra, tendinopatia, ipotiroidismo in
trattamento, diabete mellito, sindrome ansioso depressiva,
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ipotensione arteriosa con crisi lipotimiche e che la stessa è
inabile al lavoro (doc. A 32-2);
• un rapporto di visita neurologica del 23 marzo 2007, nel quale
è segnalato un esame obiettivo neurologico senza deficit focali
e consigliata una visita psichiatrica (doc. A 46-1);
• i rapporti medici del 5 e 30 aprile 2007 del dott. G._______, da
cui appare la diagnosi di tendinopatia inserzionale spalla e
gomito destro e tenosinovite 3° flessore mano destra (con
ripercussioni sulla capacità lavorativa) e di tireopatia in
trattamento (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa); è
altresì indicato che la paziente lamenta dolore nei movimenti e
negli sforzi compiuti con l'arto superiore destro, ansia, crisi di
pianto, cefalea ed emotività labile ed è segnalato che la stessa
assume terapia farmacologica (antinfiammatori, antidolorifici,
antidepressivi ed ansiolitici); è infine ritenuta un'inabilità
lavorativa del 60-70% nel precedente lavoro dal 2002, con la
precisazione che lo stato di salute della paziente è suscettibile
di miglioramento e la medesima, dopo un periodo di attesa di 2-
3 mesi dalla data dei rapporti, ritenuta in grado di svolgere sia
la sua precedente professione sia un'attività sostitutiva
adeguata al suo stato di salute nella misura di 4-5 ore al giorno
(doc. A 43-1 e 43-7).
B.c Nel suo rapporto del 13 giugno 2007, il dott. H._______, medico
del SMR, ha osservato, da un lato e dal profilo reumatologico, che la
documentazione medica prodotta non comporta nuovi elementi clinici
tali da giustificare una modifica della valutazione del 21 dicembre 2006
del dott. C._______ (doc. A 27-1). Dall'altro lato, ossia dal profilo
psichiatrico, ha proposto di convocare l'assicurata per una visita SMR
(doc. A 45-1).
B.d Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 5 luglio 2007
ed aver analizzato la documentazione medica assunta, la dott.ssa
I._______, medico del SMR, nel suo rapporto del 9 luglio 2007, ha
esposto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
sindrome ansiosa generalizzata (F41.1 secondo l'ICD 10) e
d'episodio depressivo di gravità lieve (F 32.0 secondo l'ICD 10) dal
2007, nonché di tendinopatia spalla destra, al gomito e flessori delle
dita della mano destra con modesto deficit funzionale, affezioni
quest'ultime esistenti da qualche anno. Ha pure evidenziato la
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diagnosi, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di ipotiroidismo
da 5 anni in trattamento e diabete mellito da 3 anni in dietoterapia. La
dott.ssa I._______ ha in particolare segnalato che la peritanda ha un
aspetto curato, un orientamento spazio-temporale adeguato, che non
sono riscontrabili alterazioni nella percezione e che il corso dei
pensieri non mostra elementi incoerenti o dissociativi. Ha altresì
constatato che la mimica e la postura esprimono tensione nonché
ansia e che l'interessata mostra perdita di interessi, scarsa
motivazione, rabbia, delusione ed ingiustizia a causa del licenziamento
come pure sentimenti di inadeguatezza, scarsa autostima, incertezza
e preoccupazione rispetto al futuro. Secondo la dott.ssa I._______,
l'analisi delle vicende personali mette in evidenza la comparsa del
problema di tendinopatia all'arto (2002), il conseguente licenziamento
avendo comportato per l'assicurata una situazione di disagio,
preoccupazione e malessere soggettivo di gravità comunque lieve e
non tale da essere oggetto d'attenzione clinica da parte del medico
curante rispettivamente di terapie specifiche (citati un rapporto medico
del 23 agosto 2006 nonché la perizia particolareggiata E 213 del 20
febbraio 2006 nei quali non sarebbe stato rilevato alcun disturbo
psichico). Secondo il medico SMR, solo in concomitanza al rifiuto di
prestazioni da parte dell'AI, l'assicurata ha sviluppato una
sintomatologia ansioso depressiva, il rifiuto di dette prestazioni avendo
accresciuto lo stato di insicurezza, con manifestazioni in particolare
d'ansia e preoccupazioni eccessive con sviluppo quindi di una
sindrome ansiosa generalizzata associata ad irrequietezza, tensione,
incapacità a rilassarsi, facile affaticamento, difficoltà a concentrarsi,
vuoti di memoria, alterazioni del sonno, palpitazioni e sudorazioni. La
dott.ssa I._______ ha quindi concluso che l'interessata presenta
un'incapacità al lavoro del 40% a far tempo da gennaio del 2007 sia
nella sua precedente attività (operaia stiratrice di piccoli capi e
tagliatrice) sia in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di
salute, dunque rispettosa dei limiti funzionali a livello somatico (lavoro
senza movimenti ripetitivi con il braccio e la mano destra nonché
senza attività regolari sopra l'altezza del tavolo o con uso di forbici e
attrezzi simili [doc. A 49-1]).
B.e Nel rapporto finale del 24 luglio 2007, la consulente D._______ ha
quindi reputato l'assicurata inabile al lavoro al 40% in qualsiasi attività
– dunque sia nella precedente attività quale operaia stiratrice-
tagliatrice sia in un'attività sostitutiva, quali segnatamente addetta alla
vendita di carburanti e prodotti in stazioni combinate del tipo servisol,
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addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione nel campo
dell'abbigliamento, confezione e maglieria, operaia nell'industria
cioccolatiera e farmaceutica, operaia nel campo della componentistica
elettromeccanica ed elettronica, impacchettatrice e imballatrice,
venditrice presso un grande magazzino, attività che tengano altresì
conto delle limitazioni funzionali dell'assicurata – ma solo a partire da
gennaio 2007. La consulente ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità della medesima sulla base di un salario annuale da valida
di fr. 31'301.--, conseguibile come operaia stiratrice nel 2006 (secondo
le indicazioni del datore di lavoro; doc. A 15-1) e l'ha contrapposto ad
un salario annuale da invalida di fr. 49'659.-- in attività semplici e
ripetitive, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 3'979.--
nonché di un orario usuale di 41.6 ore settimanali nel 2006 (cfr.
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Quest'ultimo
importo è stato ridotto dell'11,3% (49'659 - 5'611) per tenere conto del
fatto che l'assicurata ha percepito un reddito da valida inferiore
rispetto al salario medio nel settore della confezione di vestiario
(gap/differenza salariale). La consulente ha poi effettuato una
riduzione aggiuntiva del 20% (44'048 - 8'809) per tenere conto dell'età,
delle limitazioni funzionali e delle esperienze professionali
dell'interessata e del fatto che la medesima può esercitare solo delle
attività leggere. Infine, l'importo è stato ulteriormente ridotto del 40%
poiché l'assicurata avrebbe potuto svolgere un'attività sostitutiva
soltanto nella misura del 60% (35'239 – 14'095). Perciò, la consulente
in integrazione ha confrontato un reddito da valida di fr. 31'301.-- ad
uno teorico di fr. 21'143.--. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato nel 33% ([31'301 – 21'143] x 100 : 31'301 = 33%; [doc. A 51-
1]).
B.f Con progetto di decisione del 27 luglio 2007, l'Ufficio AI del
Cantone E._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù della
documentazione medica agli atti, la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto che l'esercizio sia della precedente attività
(operaia stiratrice) sia di un'attività sostitutiva confacente al suo stato
di salute (segnatamente addetta alla vendita di carburanti e prodotti in
stazioni, addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione nel
campo dell'abbigliamento, confezione e maglieria, operaia
nell'industria cioccolatiera e farmaceutica, operaia nel campo della
componentistica elettromeccanica ed elettronica, impacchettatrice e
imballatrice, venditrice presso un grande magazzino) è da considerare
esigibile al 60% a far tempo da gennaio del 2007. In particolare, la
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medesima, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado
d'invalidità del 33% che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita. Ha altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel
termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
osservazioni per iscritto (doc. A 53-1).
B.g Il 7 settembre 2007, l'interessata ha presentato le sue
osservazioni al menzionato progetto di decisione, mediante le quali ha
segnalato di non condividere la valutazione dell'amministrazione,
ritenuta una sua totale incapacità lavorativa a causa segnatamente
della sindrome ansioso depressiva di cui soffre (doc. 54-1). Ha esibito
un certificato medico del 28 agosto 2007 del dott. G._______ (doc. A
54-2).
B.h Nel suo rapporto dell'11 dicembre 2007, il medico AI dott.
H._______ ha rilevato che il certificato medico del 28 agosto 2007 del
dott. G._______ espone, da un lato, le note diagnosi, senza peraltro
apportare nuovi elementi clinici oggettivi, e, dall'altro, non riferisce di
alcuna modifica dello stato di salute dell'interessata dopo il rapporto
effettuato dalla dott.ssa I._______ il 9 luglio 2007 (doc. A 57-1).
B.i Nella decisione del 18 dicembre 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità. Ha rilevato, in virtù della documentazione
medica agli atti, che l'assicurata presenta una capacità al lavoro del
65% nella precedente attività di stiratrice di piccoli capi a far tempo da
maggio del 2003 rispettivamente al 100% in un'attività confacente al
suo stato di salute (segnatamente in un lavoro senza movimenti
repentini con il braccio e la mano destra nonché senza attività regolari
sopra l'altezza del tavolo o con uso di forbici o attrezzi simili), quale ad
esempio addetta alla vendita di carburante e prodotti in stazioni,
addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione nel campo
dell'abbigliamento, confezione e maglieria, operaia nell'industria
cioccolatiera e farmaceutica, operaia nel campo della componentistica
elettromeccanica ed elettronica, impacchettatrice ed imballatrice,
venditrice presso un grande magazzino, a decorrere da marzo del
2004. L'autorità inferiore ha quindi confrontato un reddito da valida di
fr. 31'301.-- a quello da invalida di fr. 35'058.-- (fr. 48'584.-- dedotti un
9.8% per gap salariale e un ulteriore 20% secondo la pertinente
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riduzione del salario
da invalido). Sulla base di tali dati, ha quindi considerato non
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sussistere una perdita di guadagno legata al danno alla salute e
ritenuto un grado d'invalidità dello 0% (doc. A 60-1).
C.
Il 22 gennaio 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
18 dicembre 2007 mediante il quale ha chiesto sostanzialmente il
riconoscimento di una rendita d'invalidità pari a tre/quarti. Ha
segnalato che il blocco articolare alla spalla destra con grave
tendinopatia, l'ipertiroidismo, il diabete mellito, la sindrome ansioso
depressiva e l'ipertensione arteriosa di cui è affetta, nonché le terapie
a cui si sottopone ed i farmaci che assume come pure le difficoltà
relazionali causate dall'affezione psichica, non le consentono di
svolgere un lavoro a tempo pieno, neppure in un'attività sostitutiva
leggera. La ricorrente si è altresì doluta del calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per determinare il grado d'invalidità,
sottolineando la differenza estremamente limitata tra i ritenuti salario
da invalida secondo la Tabella dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS) concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore
privato (TA1; di fr. 35'058.--) a quello da valida (di fr. 31'303.--). Fa
altresì valere che il cosiddetto "salario sociale" deve comprendere tutte
quelle retribuzioni che si situano al di sotto della media salariale
nazionale. La differenza tra i due valori in percentuale deve pertanto
essere applicata al salario esigibile da invalido. Solo tale dato potrà
essere utilizzato per la quantificazione dell'incapacità di guadagno
alfine di non incorrere in una disparità di trattamento ai danni delle
persone il cui salario da valido è inferiore alla media nazionale.
L'insorgente ha altresì annunciato la prossima produzione di una
perizia da parte di un medico di fiducia atta a determinare la sua
effettiva incapacità lavorativa, dal momento che sulla base degli atti di
causa che ha ricevuto non risulta siano stati effettuati dall'amministra-
zione accertamenti medico-specialisti. Ha esibito un referto di ecogra-
fia del 20 agosto 2003 ed i certificati medici del 5 aprile e 28 agosto
2007 (già agli atti) e dell'8 gennaio 2008 del dott. G._______ (doc. TAF
1).
D.
Nella risposta al ricorso del 25 marzo 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata
nonché rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
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E._______ del 17 marzo 2008 e alle connesse annotazioni mediche
del 13 marzo 2008 (doc. TAF 3).
D.a Nelle citate annotazioni del 13 marzo 2008, il dott. C._______ ha
osservato che la nuova documentazione esibita, segnatamente il
certificato medico dell'8 gennaio 2008 del dott. G._______, non
comporta alcun nuovo elemento clinico tale da giustificare una
modifica della valutazione peritale del luglio 2007 della dott.ssa
I._______ alla base della decisione impugnata (doc. TAF 3).
D.b Nella presa di posizione del 17 marzo 2008, l'Ufficio AI del
Cantone E._______ ha, preliminarmente, constatato che la
motivazione della decisione del 18 dicembre 2007 non corrisponde
alla motivazione del progetto di decisione del 27 luglio 2007 (doc. A
53-1). L'impugnata decisione riprende in effetti – per una svista – la
motivazione della decisione del 5 marzo 2007 (di cui alla procedura
della prima richiesta di prestazioni concernente le problematiche
somatiche; v. lettera A.d del presente giudizio). Sennonché, in virtù
delle risultanze processuali, sarebbe manifesto che la corretta
motivazione alla base della decisione impugnata era quella contenuta
nel progetto di decisione del 27 luglio 2007, secondo cui, in
particolare, l'assicurata presenta un grado d'invalidità del 33% e non
dello 0%, come erroneamente indicato nella decisione del 18 dicembre
2007. Peraltro, le risultanze dell'istruttoria contenute negli atti a
disposizione della ricorrente non potevano che condurre alla
motivazione contenuta nel progetto di sentenza. Ad ogni modo,
l'amministrazione ha la facoltà di modificare, nel corso della lite, la
motivazione alla base della decisione impugnata, senza necessità
d'emanare una nuova decisione, ritenuto altresì che, nel caso in
esame, le condizioni per il diritto ad una rendita d'invalidità non
risultano adempiute e che la domanda di prestazioni dell'assicurazione
invalidità deve essere respinta (citata la sentenza del Tribunale
federale I 302/04 del 27 marzo 2006). Quand'anche si volesse
intravvedere un difetto di motivazione, e di conseguenza una
violazione del diritto d'essere sentito, lo stesso sarebbe facilmente
sanabile in sede di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
autorità che gode di piena cognizione, tanto più ove si pensi che
l'istruttoria è completa, il progetto di decisione contiene la motivazione
corretta e che la decisione impugnata merita di essere confermata nel
suo risultato. Quanto al merito, e conto tenuto del fatto che sono già
state esaminate le doglianze sollevate dalla ricorrente il 7 settembre
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2007 contro i motivi del progetto di decisione del 27 luglio 2007 (motivi
da assumere nella decisione del 18 dicembre 2007), l'Ufficio AI del
Cantone E._______ ha altresì rilevato, da un lato, che il rapporto SMR
del 9 luglio 2007 (basato su una visita medica del 5 luglio 2007) è da
considerarsi conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica, e,
dall'altro, che la (nuova) documentazione medica prodotta dalla
ricorrente e sottoposta al vaglio del SMR, segnatamente il certificato
del dott. G._______ dell'8 gennaio 2008, non apporta nuovi elementi
clinici tali da modificare la valutazione clinico-lavorativa
dell'interessata. L'Ufficio AI del Cantone E._______ ha inoltre
segnalato che allorquando, prima dell'insorgenza del danno alla
salute, il reddito di una persona assicurata si situa sotto la media dei
salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta,
si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero influenzare anche il
reddito da invalido. Accertato che l'assicurata conseguiva un reddito
da valida inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità,
anche il reddito da invalida andava adeguato (come fatto nel rapporto
finale del 24 luglio 2007 dalla consulente in integrazione
professionale). È stato in effetti ritenuto un salario da valida di fr.
31'301.-- (pari al salario che avrebbe potuto percepire presso il suo
precedente datore di lavoro nel 2006 secondo le indicazioni da questo
fornite), e un salario da invalida di fr. 21'143.--, quest'ultimo risultante
da un salario di base nazionale secondo le relative tabelle di fr.
49'659.--, dedotti un 11,3% quale gap salariale, un 20% quale
riduzione giurisprudenziale e un 40% d'incapacità lavorativa in
un'attività sostitutiva. Il grado d'invalidità in tali attività sostitutive
essendo pertanto del 33%, è stata proposta la reiezione del gravame e
la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 3).
E.
Invitata da questo Tribunale ad esprimersi sulla risposta al ricorso ed
annessi documenti, nella replica del 2 maggio 2008, l'interessata ha
ribadito che è stata costretta ad inoltrare ricorso già per il fatto che
non poteva supporre che la motivazione corretta della decisione del 18
dicembre 2007 non era quella di cui a detto provvedimento, ma quella
contenuta nel progetto di decisione del 27 luglio 2007. Ne deriverebbe
un chiaro e inconfutabile vizio di forma nella procedura effettuata
dall'UAIE. Per quanto attiene all'aspetto medico, la ricorrente ha
prodotto una relazione del dott. J._______, specialista in medicina
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legale e delle assicurazioni, del 28 gennaio 2008. Sostiene che sulla
base dell'insieme della documentazione medica da lei esibita debba
risultare un grado d'invalidità permanente e, conseguentemente, una
perdita di capacità di guadagno del 60% (doc. TAF 5).
F.
Nella duplica del 12 giugno 2008, l'UAIE ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata e
rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______
del 2 giugno 2008 (doc. TAF 7). Nella stessa, detto Ufficio ha
osservato che un eventuale peggioramento dello stato di salute
dell'interessata intervenuto dopo la pronuncia della decisione
impugnata del 18 dicembre 2007 dovrà essere esaminato nell'ambito
di un'eventuale nuova domanda di rendita. Pertanto, ha nuovamente
proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 7).
G.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2008 (notificata il 18 giugno
2008; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica del 12 giugno
2008, nonché le osservazione dell'Ufficio AI del Cantone E._______
del 2 giugno 2008, e l'ha invitata a versare, nel termine di 30 giorni
dalla notificazione della decisione incidentale stessa, un anticipo di fr.
300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è
stato versato il 10 luglio 2008 (doc. TAF 7 a 11).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
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(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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C-435/2008
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr.
sentenza del Tribunale federale 8C_48/2009 del 28 aprile 2009 consid.
4).
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 16 aprile 2007.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
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C-435/2008
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 16 aprile 2006 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 18 dicembre 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
Pagina 14
C-435/2008
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
Pagina 15
C-435/2008
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevol-
mente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
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C-435/2008
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
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C-435/2008
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
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C-435/2008
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua
decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza
poter essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non è pertanto sufficiente che un fatto possa essere
considerato come un'ipotesi possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti).
9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c).
9.3 Peraltro, allorquando la rendita o l'assegno per grandi invalidi
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta
è riesaminata soltanto in quanto l'assicurato renda plausibile che il
grado d'invalidità o d'incapacità a provvedere a sé stesso si sia
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv.
3 e 4 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità [OAI, RS 831.201]. Va altresì rammentato che il grado di
prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è
necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel
senso di una prova con il grado della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
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effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che
sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata,
ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del
Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e
relativi riferimenti). La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87
cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha
precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua
revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza
ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a
ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti
determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se
le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in
altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica importante
dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità
lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella
precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza
senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal
proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo
trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine
di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v.
sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.3 e relativi riferimenti). Per conseguenza, il giudice non
deve esaminare come l'amministrazione abbia deciso la questione
dell'entrata nel merito che nella misura in cui tale punto sia litigioso,
ossia quando l'amministrazione non è entrata nel merito della sua
nuova domanda e l'assicurato ha inoltrato ricorso per tale motivo. Per
contro, un siffatto controllo non è necessario allorquando, come in
casu, l'amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda
(cfr. sentenza del Tribunale federale I 597/05 dell'8 gennaio 2007
consid. 2 e riferimenti). Occorre altresì ancora rilevare che nell'ambito
di una nuova domanda, come pure di una revisione della rendita (su
richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una
modifica (e, quindi, per conseguenza anche per l'esame di
verosimiglianza) del grado d'invalidità suscettibile d'incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale,
dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
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accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi (DTF 133 V 108 e sentenza del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.1).
10.
Dal marzo 1982, la ricorrente è stata alle dipendenze della ditta
B._______ in qualità di stiratrice di piccoli capi. Il 12 giugno 2003, ha
interrotto il lavoro, allora svolto al 100%, per motivi di salute (doc. A
15-1). L'autorità inferiore ha pertanto correttamente calcolato il grado
d'invalidità dell'insorgente secondo il metodo generale del raffronto
dei redditi, considerando che, non fosse sopraggiunto il danno alla
salute, la ricorrente avrebbe continuato, con probabilità
preponderante, a lavorare al 100% nella sua precedente attività.
11.
11.1
11.1.1 La ricorrente sostiene che il fatto che al momento dell'inoltro
del ricorso la motivazione della decisione impugnata non era quella
corretta, e voluta dall'autorità inferiore nell'ambito della sua seconda
domanda di rendita, costituisce un vizio di forma. Questo Tribunale
osserva, altresì, che secondo costante giurisprudenza, l'autorità
ricorsuale può comunque prescindere dall'annullare una decisione
impugnata e dal rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio allorquando la decisione impugnata possa in ogni caso e
senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di
un'altra motivazione (sostituzione di motivi; cf. sentenza del Tribunale
federale 6P.130/2002 del 25 febbraio 2003 consid. 4.2 e relativi
riferimenti; v. anche DTF 112 Ia 129). Occorre altresì che gli atti siano
completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione
sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui
poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (DTF 124 I 49 consid. 3c e
DTF 115 Ia 94).
11.1.2 Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha essa stessa
segnalato nella risposta al ricorso (doc. TAF 3), poi trasmessa alla
ricorrente da questo Tribunale (doc. TAF 4), che la (corretta)
motivazione della decisione impugnata del 18 dicembre 2007 era
quella contenuta nel progetto di decisione del 27 luglio 2007 (doc. A
53-1), progetto di decisione che è stato notificato all'interessata e
che ha suscitato la sua reazione del 7 settembre 2007 (doc. A 54-1).
Pagina 21
C-435/2008
La ricorrente ha quindi avuto ampia facoltà di pronunciarsi al riguardo
in sede ricorsuale dinanzi ad un'autorità che gode di piena
cognizione. In siffatte circostanze, l'annullamento della decisione
impugnata costituirebbe una vana formalità, tanto più che la
motivazione sostitutiva di questo Tribunale si basa su fatti noti alle
parte, su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, presumere la
pertinenza, e su considerazioni simili, se non identiche, a quelle di
cui alla risposta al ricorso, e relativi documenti annessi, dell'autorità
inferiore.
11.2
11.2.1 Peraltro, e nella misura in cui si volesse ravvisare nell'agire
dell'UAIE una violazione del diritto d'esser sentito dell'insorgente per
avere fatto riferimento – nella decisione impugnata – ad un'errata
motivazione (riguardante la prima domanda di rendita), bisognerebbe
allora rilevare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale
federale, una violazione del diritto d'essere sentito – nella misura in
cui non sia di particolare gravità – è di principio sanata allorquando
la parte lesa ha la possibilità d'esprimersi dinanzi ad un'autorità di
ricorso che, come il Tribunale amministrativo federale in materia di
AI, gode di piena cognizione (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF
126 V 130 consid. 2b e riferimenti). Peraltro, e per economia di
procedura, può essere escluso un rinvio della causa all'autorità
inferiore per motivi d'ordine formale pure in caso di violazione grave
del diritto d'esser sentito, quando un siffatto rinvio ritarderebbe
inutilmente un giudizio definitivo sul litigio, ciò che non è
nell'interesse della parte il cui diritto è stato leso (DTF 132 V 387
consid. 5.1 e relativi riferimenti).
11.2.2 Nel caso in esame, e quand'anche si volesse ravvisare
nell'errata motivazione della decisione impugnata da parte dell'UAIE
una violazione del diritto d'esser sentito, si tratterebbe, da un lato, di
una violazione di poca gravità, la ricorrente avendo comunque avuto
la possibilità d'esprimersi sulla corretta motivazione relativa alla sua
nuova domanda di rendita AI già nell'ambito delle sue osservazioni al
progetto di decisione dell'UAIE del 27 luglio 2007 (che conteneva la
corretta motivazione). Dall'altro lato, un rinvio degli atti di causa
all'autorità inferiore costituirebbe, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, pure una vana formalità, l'autorità
inferiore avendo ribadito in modo inequivocabile nella risposta al
Pagina 22
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ricorso quale doveva essere la motivazione della decisione
impugnata in merito alla nuova domanda di rendita presentata il 16
aprile 2007 dalla ricorrente, ossia la motivazione di cui al progetto di
decisione del 27 luglio 2007, e che la stessa ha avuto ampia facoltà
d'esprimersi al riguardo.
12.
La ricorrente contesta anche il grado d'invalidità ritenuto. Resta
quindi da determinare se essa abbia diritto, o meno, a tre quarti di
rendita dell'assicurazione svizzera invalidità, come da lei postulato.
12.1
12.1.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di sindrome ansiosa generalizzata (F41.1
secondo l'ICD 10), episodio depressivo di gravità lieve (F32.0 secondo
l'ICD 10), tendinopatia spalla destra, al gomito e flessori delle dita
della mano destra con modesto deficit funzionale da circa 3 anni,
ipotiroidismo da 5 anni in trattamento, diabete mellito da 3 anni in
dietoterapia (cfr. rapporto d'esame medico SMR del 9 luglio 2007 della
dott.ssa I._______ [doc. A 49-1]).
12.1.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che,
in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in
media durante un anno, fermo restando che nell'ambito della nuova
domanda di rendita qui in esame, va determinato se vi sia stato un
aggravamento dello stato di salute dell'insorgente dal 5 marzo 2007 al
18 dicembre 2007 suscettibile di giustificare l'erogazione di una
rendita (v. consid. 9.3 del presente giudizio).
12.2
12.2.1 Questo Tribunale osserva che il rapporto medico SMR del 9
luglio 2007 della dott.ssa I._______ si fonda su informazioni della
persona esaminata, sull'esame del quadro clinico e del
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comportamento della ricorrente, sulle risultanze della visita
dell'insorgente e della documentazione medica agli atti (in particolare
dei rapporti medici del 5 e 30 aprile 2007 del dott. G._______ nonché
del 13 febbraio 2007 della dott.ssa F._______) e comprende pure
informazioni sulla natura delle attività svolte fino ad allora. Il rapporto
comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto,
indicazioni soggettive della peritanda, osservazioni, una diagnosi
fondata sulle classificazioni ICD-10 e la discussione. Tale rapporto può
pertanto essere considerato un mezzo probatorio idoneo per la
valutazione dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità
dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata.
12.2.2 Questo Tribunale rileva, altresì, che non vi è motivo di scostarsi
dalla valutazione medica del caso effettuata dall'UAIE e basata in
particolare, oltre che sul rapporto SMR del 9 luglio 2007, anche sui
successivi rapporti dei dott. H._______ e C._______, medici del SMR,
e della consulente D._______, del Servizio integrazione professionale
dell'Ufficio AI del Cantone E._______ (con le precisazioni sui dati del
salario da valida ed invalida dell'insorgente che saranno indicati
ulteriormente), non essendo stati presentati argomenti o prove
suscettibili di far sorgere dubbi riguardo all'apprezzamento effettuato.
Certo, la ricorrente ha fatto valere in procedura di ricorso l'esistenza di
un danno alla salute più importante rispetto alla valutazione effettuata
dall'autorità inferiore e tale da comportare un grado d'invalidità del
60% in attività sostitutive leggere confacenti al suo stato di salute. La
stessa fonda la sua diversa opinione segnatamente sui rapporti medici
del 5 aprile e 28 agosto 2007 e dell'8 gennaio 2008 del dott.
G._______ nonché del 28 gennaio 2008 del dott. J._______. Tuttavia –
e come già correttamente ritenuto dai dott. H._______ e C._______
nei loro rapporti dell'11 dicembre 2007 e del 13 marzo 2008 – detta
documentazione non comporta una nuova diagnosi né rende plausibile
un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente che siano
suscettibili di dimostrare la sussistenza di limitazioni funzionali
maggiori di quelle ritenute dall'amministrazione fino alla pronuncia
della decisione impugnata. Per quanto attiene alle relazioni mediche
dell'aprile e agosto 2007 e del gennaio 2008 del dott. G._______ (doc.
TAF 1), giova osservare che nella misura in cui si riferiscono alle note
diagnosi – segnatamente di tendinopatia alla spalla destra, al gomito
destro e ai flessori delle dita della mano destra, sindrome ansioso
depressiva – non apportano alcun nuovo elemento oggettivo e
concludente a favore della valutazione di un'incapacità lavorativa
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superiore a quella del 40% ritenuta nel rapporto SMR del 9 luglio
2007. Laddove, invece, tali documenti fanno stato di una nuova
patologia – quale disturbo cardiaco con astenia e difficoltà respiratorie
– questa non è corroborata da riscontri medici oggettivi e tanto meno è
dimostrato che avesse, anteriormente alla decisione impugnata, una
ripercussione significativa sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Allorché il documento più recente esibito, quello del 28 gennaio 2008
del dott. J._______, di data posteriore alla decisione impugnata, fa
stato "attualmente" di cervicalgia con limitazione articolare del capo
(doc. TAF 5), si riferisce a fatti posteriori che non è dimostrato
sussistessero anche prima della pronuncia della decisione impugnata.
Le nuove affezioni andranno esaminate nell'ambito di un'eventuale
nuova domanda di rendita che la ricorrente potrà depositare.
12.3 Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che la ricorrente,
comunque da marzo 2007, avrebbe potuto svolgere al 60% sia il
lavoro di operaia stiratrice-tagliatrice di stoffe sia un'attività sostitutiva
confacente al suo stato di salute – dunque rispettosa delle limitazioni
funzionali indicate in particolare nella perizia medica del luglio 2007 –
in lavori semplici e poco qualificati sia nel settore secondario (in
particolare mansioni di imballaggio, etichettatura, spedizione, operaia
nell'industria cioccolatiera, farmaceutica ed elettromeccanica) sia nel
settore terziario (in particolare venditrice non qualificata, addetta al
controllo).
13.
Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità
calcolato dall'autorità inferiore.
13.1 Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'UAIE per la
determinazione del grado d'invalidità (cfr. lettera B.e del presente
giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come fissati dalla
consulente in integrazione professionale nel rapporto finale del 24
luglio 2007 (doc. A 51-1).
13.2 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito annuale da
valida il salario conseguibile dalla ricorrente nel 2006 (secondo le
indicazioni del datore di lavoro; doc. 15-1), ossia fr. 31'301.--.
13.3 L'UAIE ha inoltre ritenuto quale reddito da invalida, il salario
annuale ottenibile dall'insorgente nel 2006 in attività semplici e
ripetitive, ossia fr. 21'143.--, tenuto conto di un salario medio annuale
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nel 2006 di fr. 3'979.--, sulla base della tabella TA1 dell'ISS che,
aggiornato sulla base di un orario usuale di 41.6 ore settimanali, porta
a fr. 4'138.-- mensili e conseguentemente a fr. 49'659.-- annuali. Da
questo importo vanno dedotti l'11,3% (gap salariale), un 20%
supplementare (riduzione giurisprudenziale) e infine un 40%
d'incapacità lavorativa. Ne discende un reddito da valida di fr. 21'143.--
e un grado d'invalidità del 33%.
13.4
13.4.1 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalida, questo Tribunale osserva che va però fatto riferimento a
quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive nel 2006
secondo la pertinente tabella TA1 dell'ISS, tenuto conto di un salario
medio mensile di fr. 4'019.--, di un orario usuale di 41.7 ore settimanali
nel 2006 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica),
ossia di un salario mensile di fr. 4'189.80 ed annuale di fr. 50'277.70.
13.4.2 Secondo la giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente
accontentarsi di ciò, si procede ad un parallelismo dei due redditi di
paragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici
oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione
adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1;
sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid.
2.2.2). In una sentenza dell'8 maggio 2009, il Tribunale federale ha
precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività
equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore.
Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone si effettua soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297).
In considerazione di quanto precede, il salario annuale ottenibile nel
2006 quale operaia nel settore della confezione di vestiario secondo la
tabella TA1 dell'ISS ammonta a fr. 39'743.30, tenuto conto di un salario
medio mensile di fr. 3'311.95 in virtù di un orario usuale di 40.8 ore
settimanali (e di fr. 3'247.-- su 40 ore settimanali; cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Il salario statistico usuale
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nel settore è quindi superiore del 21,24% ([{39'743.28 – 31'301} :
39'743.28] x 100) rispetto al reddito annuale conseguibile dalla
ricorrente nel 2006, ossia fr. 31'301.-- (secondo le indicazioni del
datore di lavoro; doc. A 15-1). La parte percentuale eccedente la soglia
del 5% corrisponde al 16,24%. Pertanto, sul salario annuale da
invalida ottenibile dall'insorgente nel 2006 deve essere operata una
deduzione sulla base del principio del parallelismo dei redditi del
16,24% (50'277.70 – 8'165.10). Ne risulta un reddito da invalida di fr.
42'112.60.
13.4.3 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del
25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso
(DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la quale
appare generosa ma ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, segnatamente dell'età della ricorrente,
delle sue limitazioni funzionali e delle sue esperienze professionali. Ne
risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 33'690.08
(42'112.60 – 8'422.52).
13.4.4 Infine, occorre effettuare una riduzione del 40%, poiché
l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del
60%. Ne risulta un reddito da invalida di fr. 20'214.05 (33'690.08 –
13'476.03).
13.5 Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 31'301.-- e quello da
invalida di fr. 20'214.05 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 35.42% ([{31'301 – 20'214.05} x 100] : 31'301),
insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI.
14.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
15.
15.1 Ritenuto che la decisione impugnata del 18 dicembre 2007 è
confermata con sostituzione dei motivi, per eccezione, non sono
prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinazione
con l'art. 6b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; v. pure sentenza del Tribunale federale
2P.114/2004 del 17 dicembre 2004 consid. 4 e sentenza del Tribunale
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amministrativo federale A-1681/2006 del 13 marzo 2008 consid. 6).
L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--,
versato il 10 luglio 2008, è pertanto restituito alla ricorrente.
15.2 Alla ricorrente, soccombente, non è tuttavia attribuita alcuna
indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in
combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Giova infatti
rilevare, al proposito, che essa non ha sollevato nel ricorso la censura
riguardante l'esistente discrepanza tra la motivazione del progetto di
decisione del 27 luglio 2007 e quella della decisione impugnata. Da
questo profilo, non può pertanto avere dovuto sopportare spese
indispensabili e relativamente elevate (v. su questo punto anche la
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6201/2007 del 9
aprile 2009 consid. 7.2), fermo restando che il ricorso è stato
mantenuto anche dopo che all'insorgente è stata notificata la risposta
al ricorso dell'autorità inferiore e l'esaustiva presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone E._______ contenenti, infine, la corretta
motivazione della decisione impugnata. Quest'ultima è poi stata
confermata, nella sostanza, da questo Tribunale con la presente
sentenza. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non
hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv.
3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e l'impugnata decisione del 18 dicembre 2007 è
confermata ai sensi dei considerandi.
2.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di
fr. 300.--, versato il 10 luglio 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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