Corte II I
C-4352/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4352/2009
Fatti:
A.
Il 29 dicembre 2008 B._______, cittadina uzbeka nata il ..., ha presen-
tato una domanda di visto per la Svizzera presso la Rappresentanza di
Svizzera a Tashkent per un periodo di tre mesi al fine di rendere visita
alla figlia A._______ e alle nipoti, residenti in Ticino.
La richiedente ha allegato all'istanza una domanda di invito del 23 di-
cembre 2008, con la quale richiede il rilascio di un visto di ingresso nel
territorio svizzero per motivi familiari, visto la nascita della seconda ni-
pote avvenuta il 22 ottobre 2008. Oltre a questo documento la richie-
dente ha prodotto una dichiarazione di presa a carico sottoscritta dalla
figlia il 14 ottobre 2008 con la quale quest'ultima dichiara di assumersi
le spese di mantenimento durante il soggiorno previsto e le eventuali
spese in caso di infortunio, di malattia e di ritorno fino a concorrenza
della somma di fr. 30'000.-. A._______ ha inoltre compilato il formula-
rio di complemento alla suddetta dichiarazione di garanzia con la qua-
le attesta di percepire quale indennità di disoccupazione fr. 2700.-
mensili.
B.
Con decisione del 10 giugno 2009, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha rifiutato di rilasciare l'autorizzazione d'entrata nello spazio
Schengen alla richiedente, osservando in primo luogo che il visto
d'entrata non può essere concesso ad uno straniero il cui ritorno nel
suo Paese d'origine non è garantito sia a causa della situazione politi-
ca o socioeconomica prevalente nel Paese di provenienza, sia a causa
della propria situazione personale. In merito al caso concreto, l'autorità
inferiore ha osservato che, considerati tutti gli elementi dell'incarto,
l'istanza non poteva essere accolta siccome la partenza dallo spazio
Schengen al termine del soggiorno non poteva essere considerata
sufficientemente garantita e che né l'ospitante né la richiedente non
avevano dimostrato di disporre di mezzi finanziari sufficienti per as-
sumere le spese del previsto soggiorno.
C.
Il 6 luglio 2009, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la sud-
detta decisione chiedendone il riesame. A sostegno del proprio grava-
me l'invitante ha dichiarato di non incontrare la madre da circa cinque
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anni, di aver dato alla luce nel mese di ottobre 2008 una seconda fi-
glia, di aver pertanto il desiderio di trascorrere qualche tempo assieme
alla madre e di poter beneficiare di un sostegno durante il puerperio.
L'invitante ha poi asserito di essere alla ricerca di un impiego ragione
per la quale le sarebbe stato d'aiuto se la madre si occupasse della ni-
pote. Per quanto concerne la situazione personale della richiedente,
A._______ ha dichiarato che la madre intrattiene una vita familiare
consolidata in Uzbekistan, vivendo in casa propria con la primogenita
e un nipote. Essa percepisce inoltre mensilmente una pensione stata-
le. All'atto ricorsuale la ricorrente ha allegato una dichiarazione di
C._______, amico di famiglia, mediante la quale quest'ultimo ha di-
chiarato di occuparsi personalmente nel sostenere finanziariamente la
ricorrente e ciò anche durante il periodo di soggiorno della madre.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso, con preavviso del 7 set-
tembre 2009, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In sostanza
l'autorità inferiore ha ribadito quanto affermato nella decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata, osservando inoltre che la presenza della
figlia in Svizzera potrebbe costituire un ulteriore motivo per l'interessa-
ta di volervi rimanere e che, considerata la sua età, non si poteva
escludere il fatto che sia necessario far capo a cure mediche, talvolta
anche importanti.
E.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica
dell'8 ottobre 2009, la ricorrente ha ribadito in parte quanto già affer-
mato nell'atto ricorsuale del 6 luglio 2009. Essa ha poi dichiarato come
la madre sia più volte entrata in Svizzera, rispettando la scadenza dei
visti a lei concessi e come la situazione nel suo Paese d'origine da
tanti anni non sia cambiata. La ricorrente ha inoltre affermato di essere
separata dal marito a decorrere dal 2002 e di non avere nessun debito
pendente e nessun problema giudiziario o di polizia. Per quanto
concerne la sua situazione professionale, A._______ ha osservato che
dal 2004 collabora con la Polizia di D._______ quale traduttrice/
interprete e dal 1° settembre 2009 è stata assunta in qualità di
venditrice per una durata indeterminata e a tempo pieno presso il
negozio E._______ di F._______.
In complemento al suddetto atto di replica, la ricorrente ha prodotto il
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20 ottobre 2009 un documento attestante la proprietà della madre sul-
la casa in qui risiede in Uzbekistan e l'atto di famiglia della richiedente.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
22 ottobre 2009, l'UFM ha riconfermato la propria decisione del 10 giu-
gno 2009 e le osservazioni del 7 settembre 2009.
G.
Con fax dell'11 marzo 2010 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale uno
scritto del 10 marzo 2010 dell'associazione Pro Infirmis nel quale si di-
chiara che la figlia maggiore è al beneficio di provvedimenti dell'assi-
curazione per l'invalidità. Con ulteriore fax del 12 marzo 2010 la ricor-
rente ha allegato un certificato medico dello stesso giorno attestante
la malattia invalidante della figlia. Infine è stato segnalato il decesso
dell'ex-marito della ricorrente nonché padre della bambina avvenuto
improvvisamente l'8 marzo 2010, ciò che potrebbe comportare uno
stress psicologico non indifferente e aggravare la malattia.
H.
Con complemento d'istruttoria del 15 marzo 2010, l'interessata è stata
invitata a produrre la documentazione aggiornata menzionata nel sud-
detto atto di replica, ciò che l'interessata ha eseguito mediante fax del
17 marzo 2010, inviando una dichiarazione della Polizia cantonale at-
testante la sua collaborazione in qualità di interprete dal russo e dal-
l'inglese e un contratto di lavoro attestante il suo impiego quale vendi-
trice presso il negozio di abbigliamento E._______ di F._______ a de-
correre dal 1° settembre 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
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nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.1 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 let. c PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio
citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
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4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204,
in vigore dal 12 dicembre 2008, applicabile giusta il suo art. 57 alle
procedure pendenti a tale data), il quale rinvia al Regolamento (CE) n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversa-
mento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere
Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 § 1 del codice
frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di
paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti
di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richie-
sto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e
le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza
sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'in-
formazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere
considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la
salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri
(let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corri-
spondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). La prati-
ca e la giurisprudenza applicata a quest'ultima disposizione possono
pertanto essere riprese (cfr. in merito ai dettagli di tale problematica la
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3209/2008 dell'8
maggio 2009 consid. 4 e 5).
4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il moti-
vo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpre-
tate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Si deve
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dunque esaminare se la persona interessata tenta "di penetrare e di
stabilirsi nel territorio degli stati membri per mezzo di un visto per turi-
smo, affari, studi, lavoro e visita a dei parenti" (C 326 pag. 10). L'alle-
gato I del codice frontiere Schengen comprende inoltre una lista non
esaustiva di giustificativi necessari per dimostrare lo scopo e le condi-
zioni del soggiorno previsto di cui all'art. 5 § 2 del suddetto codice.
Pertanto pure la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2
LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problemati-
ca, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi
terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne degli Stati membri. Considerato che l'Uzbekistan figura in questo
allegato, B._______ quale cittadina uzbeka, è soggetta all'obbligo del
visto.
6.
Nella decisione impugnata l'UFM ha rifiutato di autorizzare l'ingresso
in Svizzera alla richiedente poiché la partenza non poteva essere suffi-
cientemente garantita. Esso ha inoltre osservato che né la richiedente
né l'ospitante hanno dimostrato di disporre dei mezzi finanziari suffi-
cienti per assumere le spese del previsto soggiorno. In concreto occor-
re dunque esaminare se le condizioni d'entrata ai sensi dell'art. 5 cpv.
1 e 2 LStr sono adempiute.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fatti-
specie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Pae-
se d'origine del richiedente.
7.2 Nonostante la ricchezza di materie prime, l'Uzbekistan è conside-
rato uno dei Paesi più poveri della Comunità degli Stati Indipendenti
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C-4352/2009
(CSI). Esso è attualmente confrontato con enormi problemi di trasfor-
mazione, di carattere economico e di politica dello sviluppo. Vista la
sua struttura economica a tutt'oggi autarchica, le conseguenze della
crisi economica globale degli ultimi anni hanno avuto un impatto limita-
to sul Paese. Anche se la liberalizzazione dell'economia, la privatizza-
zione e le riforme strutturali sono difficilmente concretizzate, il prodotto
sociale lordo continua a crescere, non da ultimo a seguito dell'aumen-
to dei prezzi dei principali beni di esportazione. Negli ultimi anni infatti
l'Uzbekistan ha potuto approfittare degli elevati prezzi dei suoi beni di
esportazione (gas naturale, oro, uranio e cotone), realizzando un tasso
di crescita del 7-9%. Il commercio con l'estero si amplifica in particola-
re con la Russia, la Svizzera e la Cina. La politica di stabilizzazione
macroeconomica condotta da qualche anno mostra i suoi frutti: cresci-
ta della riserva di valute, moneta stabile e indebitamento esiguo. Tutta-
via il sistema prevalente ostacola lo sviluppo dell'economia privata
data la mancanza di sicurezza giuridica e di riforme (cfr.
> Länder, Reisen und Sicherheit >
Alle Länder A-Z > Usbekistan > Wirtschaft, stato: settembre 2009, visi-
tato il 18 marzo 2010).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-
economica nell'Uzbekistan e del fatto che la predisposizione a lasciare
il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si
trovano all'estero, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativa-
mente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciò nonostante trarre
delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del
paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamen-
te generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circo-
stanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o
professionali possono costituire una prognosi favorevole per una par-
tenza regolare dalla Svizzera.
8.
8.1 Per quanto attiene alla situazione personale della richiedente dalla
documentazione agli atti risulta che ha 73 anni e vive assieme alla fi-
glia G._______ e ad un nipote. La ricorrente ha inoltre affermato che a
Tashkent vivono i familiari del padre (cfr. ricorso del 6 luglio 2009 e
atto di replica dell'8 ottobre 2009). Si può dunque ammettere che la ri-
chiedente intrattiene una rete sociale consolidata in Patria. Si desume
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inoltre dagli atti che essa è proprietaria della casa in cui vive (cfr. con-
tratto di compravendita inoltrato il 20 ottobre 2009) e che percepisce
mensilmente una pensione statale. Oltre a ciò la figlia G._______, con
la quale abita, esercita un'attività lavorativa e contribuisce al sostenta-
mento della madre. Infine per quanto riguarda l'eventuale necessità di
cure mediche non si intravedono elementi che lascino presupporre che
l'invitata non sia in buono stato di salute, considerato che si appresta
ad affrontare un lungo viaggio per visitare la figlia in Svizzera.
In tale contesto il rischio che l'invitata scelga alla sua età di emigrare
in un ambiente totalmente diverso da quello che ha conosciuto fino ad
oggi appare minimo, tenuto conto anche della circostanza che essa è
già entrata in Svizzera più volte rispettando i termini di uscita impartiti
(cfr. resoconto visti concessi dall'UFM del 25 maggio 2009, atto di re-
plica dell'8 ottobre 2009).
8.2 Ora, si osserva che il motivo preponderante per il quale è stato ri-
fiutato il visto dall'autorità inferiore consiste nel fatto che la ricorrente
non ha dimostrato in quest'occasione di avere i mezzi finanziari suffi-
cienti. Invero dagli atti cantonali si evince che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione (SPI) ha ritenuto che i mezzi finanziari della richie-
dente erano insufficienti, nonostante il preavviso favorevole pronuncia-
to dall'autorità comunale (cfr. dichiarazione di garanzia del 14 ottobre
2008). In effetti in quel periodo l'invitante era iscritta all'Ufficio disoccu-
pazione di Chiasso (cfr. rapporto informativo della Polizia comunale di
Chiasso del 29 ottobre 2008). Come esposto in narrativa questa situa-
zione si è posteriormente modificata. Infatti a decorrere dal 1° settem-
bre 2009 l'invitante lavora a tempo pieno in qualità di venditrice e per-
cepisce uno stipendio lordo di fr. 44'200.- annui che equivalgono a fr.
3683.30.- mensili (tredicesima inclusa). In considerazione di quanto
precede non vi è più motivo di ammettere che i mezzi finanziari non
siano sufficienti. Oltre a ciò la ricorrente ha prodotto una dichiarazione
di garanzia con la quale un amico di famiglia si dichiara disposto a so-
stenere la richiedente in caso di bisogno per il periodo di permanenza
in Svizzera.
Il Tribunale non intravede pertanto alcun indizio che possa permettere
di mettere in dubbio la buona fede dell'invitata e la volontà della richie-
dente di rispettare il motivo e la durata del visto richiesto.
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8.3 Per quanto concerne lo scopo nonché la durata del soggiorno,
quest'ultimi appaiono proporzionali alla situazione personale e fami-
gliare sia della richiedente che dell'invitante. Madre e figlia non si ve-
dono ormai da ben oltre cinque anni e inoltre la nascita della nipotina
avvenuta il ... è una motivazione più che lecita per recarsi a rendere vi-
sita. Giova inoltre osservare che la figlia maggiore della ricorrente è af-
fetta da una malattia invalidante a causa della quale è stata posta a
beneficio di provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. certifi-
cato medico del 12 marzo 2010). Tale malattia costituisce senza dub-
bio un ostacolo per lei e la famiglia di recarsi a visitare la nonna in Uz-
bekistan. A ciò si aggiunge l'improvviso decesso del padre avvenuto l'8
marzo 2010 ciò che potrebbe costituire un ulteriore trauma per la fami-
glia e la necessità ancor maggiore di un sostegno morale e affettivo da
parte di una persona cara.
8.4 Secondo l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare
un'attività lucrativa in Svizzera indipendentemente dalla durata del
soggiorno, necessita di un permesso. È considerata attività lucrativa
qualsiasi attività dipendente o indipendente che sia esercitata gratuita-
mente o dietro remunerazione (art. 11 cpv. 2 LStr, cfr. anche art. 1a
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’at-
tività lucrativa [OASA, RS 142.201]; sentenza del TAF C-2137/2009 del
2 luglio 2009 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). In concreto, nello
scritto del 23 dicembre 2008 della richiedente così come nel gravame
del 6 luglio 2009 è stato affermato che, essendo l'ospitante alla ricerca
di un posto di lavoro, le sarebbe stato d'aiuto se l'invitata si occupasse
della nipote. Viste le circostanze della fattispecie, il Tribunale considera
che questa affermazione non può essere ritenuta quale indizio che
permetta di concludere all'esistenza di un'intenzione di svolgere una
qualsivoglia attività lucrativa, ma va intesa come il comprensibile
desiderio di effettuare una visita familiare da parte di una persona
affettivamente vicina e che desidera trascorrere del tempo assieme
alla propria figlia ed alle nipoti che non incontra da anni. Tale consi-
derazione è inoltre confermata dal fatto che durante il corso della
presente procedura l'ospitante ha trovato un impiego come venditrice
a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2009 (cfr. contratto di
lavoro tra E._______ e ricorrente) ed ha quindi dovuto, senza l'ausilio
della madre, trovare delle soluzioni adeguate per assicurare alle figlie
il necessario sostegno durante la sua assenza. Infine si osserva che la
ricorrente ha più volte sottolineato l'importanza affettiva di tale visita
sia per la stessa che per le proprie figlie.
Pagina 10
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8.5 Ne discende che attualmente le condizioni d'ingresso per entrare
nello spazio Schengen giusta l'art. 5 LStr sono adempiute rispettiva-
mente non sussiste alcun motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 16 OEV.
Visti i considerandi che precedono, il Tribunale ritiene che gli agganci
familiari e materiali di B._______ al suo Paese d'origine sono sufficien-
temente stretti per poter ammettere che il suo ritorno alla scadenza
del visto richiesto è garantito con un considerevole grado di probabilità
in conformità ai requisiti posti dall'art. 5 cpv. 2 LStr. L'interessata soddi-
sfa dunque le condizioni d'entrata nello spazio Schengen.
9.
Considerati tutti gli elementi del caso, risulta inopportuno rifiutare al-
l'invitata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera, essendo il suo interes-
se privato a potervi entrare durante un periodo di tre mesi, segnata-
mente per visitare la figlia e le nipoti di cui non ha ancora incontrato la
minore, preponderante rispetto all'interesse pubblico contrario al rila-
scio del visto.
Il ricorso è ammesso, la decisione impugnata è annullata e la causa è
rinviata per nuovo esame all'UFM, il quale dovrà determinare se
B._______ adempie alle condizioni d'entrata sancita dal codice frontie-
re Schengen o se occorre nel caso contrario rilasciare un visto a vali-
dità territoriale limitata in applicazione dell'art. 2 cpv. 4 OEV.
10.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA e contrario). L'importo di fr. 700.- versato il 17 agosto
2009 è restituito alla ricorrente.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata all'UFM per
nuovo esame ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 700.-
versato il 17 agosto 2009 è restituito alla ricorrente.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata, allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. 2905979.7 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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