Corte II I
C-4357/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4357/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1977 al 1978, dal 1980 al 1984 e dal 2000 al 2002,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (doc. 1). Dopo il rimpatrio, ha continuato a
svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino al 31
dicembre 2006, quando si è definitivamente ritirato dal lavoro per
motivi di malattia (doc. 8); da gennaio 2005, il datore di lavoro già lo
aveva assegnato a compiti più leggeri (doc. 8 cifra 7).
In data 21 dicembre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 27 giugno 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) di Lamezia
Terme, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"cardiopatia ischemica già sottoposta ad intervento di
rivascolarizzazione, ipertensione arteriosa" ed ha posto un tasso
d'invalidità dell'80% (doc. 24). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero del febbraio
1994 per angioplastica sul tratto medio dell'arteria discendente
anteriore (doc. 11);
- un'altra lettera di dimissione concernente il ricovero dal 5 all'11
gennaio 2005 per infarto miocardico anterosettale, cardiopatia
ipertensiva (doc. 12);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 24 al 25 gennaio 2005
per cardiopatia ischemica, coronaropatia, intervento di applicazione di
PCI su IVA e stent su IVA (doc. 13);
- la lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero dal 29 al 31 marzo
2005 per cardiopatia ischemica e prova coronarografica (doc. 14);
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- un ecocardiogramma dell'addome superiore ed inferiore e degli arti
inferiori del 4 novembre 2005 (doc. non numerato);
- un rapporto di visita cardiologica del 19 aprile 2006 con
elettrocardiogramma (doc. 15.1);
- una cartella clinica relativa al ricovero dal 7 al 10 giugno 2006 per
arteriopatia obliterante arti inferiori (doc. 15);
- i risultati di una visita cardiologica del 13 luglio 2006 con una cartella
clinica concernente la degenza dal 20 al 23 luglio 2006 per angina da
sforzo, esecuzione di una coronarografia ed ulteriore istallazione di
PCI e stent su IVA (doc. 16);
- i risultati di una tomoscintigrafia miocardica del 1° marzo 2007 (doc.
18);
- un referto di ulteriore coronarografia del 3 maggio 2007 che indica la
necessità di rivascolarizzazione chirurgica (doc. 19);
- la lettera di dimissione ospedaliera dal 2 al 16 maggio 2007 per
rivascolarizzazione (by-pass) miocardica con referto cardiochirurgico
allegato (doc. 20-22);
- i risultati (brevi) di una prima visita di controllo post -operatorio del 13
maggio 2007 (doc. 23).
- i risultato di un ecocardiogramma del 19 settembre 2007 (doc. 28);
- 2 referti radiologici del torace, rispettivamente del 18 luglio e 10
settembre 2007 (doc. 29, 30);
- un rapporto di vista cardiologica del 3 dicembre 2007 (doc. 31).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", il quale, nel rapporto dell'8 gennaio
2008, ha indicato che il richiedente non potrebbe più svolgere l'attività
abituale di bracciante agricolo, ma a lui sarebbero proponibili lavori
leggeri e/o sedentari in misura completa (doc. 33).
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L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico di fiducia ed
ha eseguito un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato
che svolgendo attività alternative al 100%, invece di quella di
bracciante agricolo, egli subirebbe una perdita di guadagno del 13%
(doc. 35). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ulteriormente ridotto del 10% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 4 marzo 2008, l'UAIE ha comunicato a
A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 36). L'interpellato non
ha preso posizione in merito, per cui, in data 8 maggio 2008, l'UAIE
ha emanato una decisione conformemente al progetto (doc. 37).
D.
Con il ricorso depositato il 23 giugno 2008, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una
perizia del Dott. Cincotta risalente al 1991 ed altri documenti non
recenti, oppure già ad atti.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni-Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua
relazione del 5 novembre 2008, riesaminando l'intera fattispecie, ha
ritenuto opportuno ammettere una riduzione, nell'ambito delle attività
di sostituzione del 20% al massimo (doc. 43).
L'UAIE ha rifatto il calcolo comparativo dei redditi (tasso d'invalidità
20%; tasso di ulteriore riduzione per motivi personali 10%) e ha
ottenuto una perdita di guadagno del 30% (doc. 44).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 dicembre 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nella parte in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 12 dicembre 2008, il ricorrente è stato invitato a
volersi esprimere in merito alle osservazioni dell'amministrazione, ed
altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni dalla ricezione
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C-4357/2008
dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di
replica.
G.
Con decisione incidentale del 26 marzo 2009, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali.
Con scritto del 29 aprile successivo, l'interessato ha chiesto di essere
esentato da tale anticipo, in quanto dispone di scarsi mezzi finanziari.
In data 22 maggio 2009, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha ricevuto, compilata, la domanda di gratuito patrocinio dalla
quale emerge, segnatamente, che il nominato dispone solo di una
pensione di Euro 458.- e la coniuge di una pensione di Euro 494.-. Un
figlio è a carico. Non è dato a sapere se la casa ove abitano sia di
proprietà o in affitto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 21 dicembre 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 dicembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 maggio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre
anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Pagina 7
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Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
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LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come bracciante
agricolo fino al dicembre 2006 (doc. 8 e 9). Da gennaio 2005, ha
assunto compiti più leggeri (doc. 8 cifra 7).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
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8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi cardiopatia
ischemica in infarto del miocardio del 1993, nuovo infarto nel gennaio
2005, angioplastica, by-pass coronarico nel maggio 2006. Non sono
segnalate ulteriori patologie di rilievo, a parte una arteriopatia
obliterante agli arti inferiori, comunque curata.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
Pagina 10
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10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 27 giugno 2007,
doc. 24) pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto suo, il Dott.
Battaglia, dell'UAIE, ritiene che l'interessato non è più in misura di
riprendere la precedente attività di bracciante agricolo, ma a lui
sarebbero proponibili attività semileggere e/o sedentarie in misura
completa. Infine, la Dott.ssa Sereni-Keller, sempre dell'UAIE, il cui
parere è stato espresso in sede ricorsuale, ritiene dover correggere
parzialmente il parere del Dott. Battaglia nel senso di riconoscere
un'incapacità lavorativa del 20% anche nelle attività di ripiego indicate.
10.2 L'assicurato è portatore, da molto tempo, di problemi
cardiocircolatori. Questi si sono già manifestati nel 1994 con un primo
infarto la cui documentazione completa non figura nell'incarto. Si tratta
tuttavia di un evento remoto che non ha causato alcuna incapacità di
lavoro di rilievo, se non limitata nel tempo. Peraltro, l'interessato è
ancora venuto in Svizzera a lavorare dal 2000 al 2002. Nel gennaio
2005, il nominato è stato colpito da un altro infarto in contesto di
cardiopatia ischemica, ipertensione dislipidemia, ipercolesterolemia ed
obesità. Nonostante tale evento, l'interessato ha ancora lavorato nel
settore agricolo, assumendo tuttavia compiti non gravosi. Infatti, dal
punto di vista sanitario, l'impianto angioplastico eseguito ha dato buoni
risultati. Attività da leggere e medie non erano generalmente
controindicate per l'interessato.
Nel giugno 2006, sia l'interessato attraverso la sintomatologia risentita
che i medici attraverso specifici esami, si sono accorti che l'impianto di
stent non dava più risultati soddisfacenti. Nel giugno 2006, la
situazione cardiologica in esame appariva ancora rimediabile con
l'installazione di altri stents. Questo nuovo intervento ha avuto
successo, ma è durato per poco meno di un anno. Rimaneva infatti
un'ischemia residua che doveva essere trattata. Pertanto, il paziente
nel maggio 2007 è stato sottoposto a doppio ponte aortocoronarico
(By-pass) che ha risolto la sintomatologia cardiaca. Gli esami eseguiti
successivamente mostrano una funzionalità cardiaca nella norma.
L'ecocardiogramma del 19 settembre 2007 non rileva più situazioni
patologiche; vi è un minimo rigurgito aortico, mentre la frazione di
eiezione di situa al 50% (quasi normale). Valido è il flusso arterioso.
L'elettrocardiogramma del 3 dicembre 2007 è normale.
Pagina 11
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Per il resto, l'interessato, in età ancora relativamente giovane, si
presenta in condizioni di salute generali ancora buone, ogni altro
organo ed apparato essendo indenne da patologie.
10.3 In queste condizioni, il collegio giudicante non può che far
proprie le conclusioni cui è giunta la Dott.ssa Sereni-Keller. A._______
non avrebbe più potuto svolgere, a partire da gennaio 2005, un'attività
nel settore agricolo, se non quelle proprio leggere (selezione, lavaggio,
imballaggio di prodotti ortofrutticoli). A lui sarebbero comunque stati
proponibili, all'80%, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie,
ripetitive quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli
oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie,
fattorino, custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere,
benzinaio, ecc. Un'interruzione di 4-5 mesi è comunque da ammettere
fra aprile/maggio 2007 fino a settembre successivo, a causa
dell'intervento di by-pass.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale e l'handicap visivo; tuttavia, se il mercato del lavoro
locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di
guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro
la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona
che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia
da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88
consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
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C-4357/2008
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 3 marzo
2008, doc. 35, corretto l'8 dicembre 2008 sulla scorta del parere della
Dott.ssa Sereni-Keller, doc. 44) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2005, in Italia, come operaio agricolo, ossia Euro
1'239.- al mese (dati statistici).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile (statistico) di Euro 1'203,14 (2005). Svolta
all'80%, questa attività di ripiego comporta un guadagno teorico di
Euro 962,51. Questo introito può essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 10%, il
che può essere condiviso, atteso che la riduzione massima consentita
si situa al 25%, ma solo in casi eccezionali. Peraltro il giudice non può,
senza validi e fondati motivi, porre in discussione questo tasso di
riduzione, il cui apprezzamento è lasciato all'amministrazione AI. Ne
consegue un reddito mensile di Euro 866,26.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'239.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 866,26.-, causa
una perdita di guadagno del 30%, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 La procedura è di principio onerosa. Il ricorrente, tuttavia, ha
chiesto di essere esentato dal versamento delle spese processuali
(art. 69 LAI). Le spese processuali possono essere condonate alla
parte che non beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo
addossargliele (art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla
tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel questionario
apposito a lui inviato, l'insorgente fa valere di avere come reddito la
propria pensione (INPS) di Euro 458.- mensili e la moglie percepisce
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C-4357/2008
pure una pensione di Euro 494.- al mese. Non è dato a sapere se
vivono in appartamento/casa in affitto o di proprietà. Un figlio, nato nel
1993, dovrebbe essere comunque a carico. Sicuramente, l'assicurato
deve sostenere spese sanitarie anche extra-assicurative. Visto quanto
precede, non vengono prelevate spese processuali.
12.2 Non vengono riconosciute indennità per spese e ripetibili alle
autorità federali (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008
sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-4357/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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