B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4361/2014
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Vito Valenti;
cancelliera: Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 luglio 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1969, separato di fatto con quat-
tro figli, di cui tre agli studi (doc. 1, 2-3, 2-4 e 64-2 dell'incarto dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
[UAIE], doc. 1, 2-3, 2-4 e 64-2 ), ha lavorato in Svizzera, in qualità di mu-
ratore, dal 2000 al 2007, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2-2, 6-4 e 64-2). Ha cessato
l'attività lavorativa il 23 ottobre 2007 a causa di una depressione cronica
(doc. 1).
Il 2 settembre 2008 ha formulato all'attenzione dell'UAIE una domanda
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 1). Dalla perizia psichiatrica del dott. B._______ del 7 gennaio
2010, redatta in seguito al colloquio avvenuto in data 29 dicembre 2009,
emerge la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10:F32.1)
con conseguente incapacità lavorativa del 50% a partire da agosto 2008
(doc. 22).
Il rapporto medico del dott. C._______ del Servizio medico regionale
(SMR) del 28 gennaio 2010 ha ritenuto, sia per l'attività abituale di mura-
tore sia in attività sostitutiva adeguata, un'incapacità lavorativa del 100%
da ottobre 2007 e del 50% da maggio 2008 ed ha indicato di intensificare
la presa a carico psichiatrica prevedendo colloqui di sostegno più fre-
quenti ed introducendo un'adeguata terapia psicofarmacologia a base di
antidepressivi ed ansiolitici come indicato dal perito nelle proprie conclu-
sioni (doc. 22-7 e 23).
Con decisione del 15 giugno 2010, l'UAIE ha deciso, ritenuto un grado
d'invalidità pari al 58% (cfr. doc. 26), di erogare in favore dell'assicurato,
una mezza rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
nonché quattro rendite ordinarie in favore dei figli, a partire dal 1° ottobre
2008 (doc. 41 e 43).
2.
2.1 Nel mese di marzo 2011 l'UAIE ha avviato una procedura di revisione
della rendita (doc. 48 e 54). La perizia psichiatrica del dott. B._______ del
20 gennaio 2012, stilata in seguito al colloquio avvenuto il 10 gennaio
2012, ha nuovamente posto la diagnosi di episodio depressivo di media
gravità (ICD10:F32.1), invariata rispetto alla precedente valutazione psi-
chiatrica del 7 gennaio 2010 (cfr. doc. 22). La conseguente inabilità al la-
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voro per qualsiasi attività è stata fissata nella misura del 50% (abile per
mezza giornata a rendimento pieno; doc. 60).
Il rapporto finale del dott. C._______ del SMR del 6 marzo 2012 ha in
particolare consigliato un aiuto al collocamento finalizzato ad un rapido
reinserimento nel mondo del lavoro per contrastare la cronicizzazione già
in atto (doc. 63).
2.2 A._______ ha quindi svolto un lavoro a titolo di prova con un tasso
d'occupazione del 50% dal 14 maggio 2012 al 15 giugno 2012 presso la
ditta D._______ di E._______ (doc. 65, 66 e 68), poi aumentato al 70%
dal 16 al 18 giugno 2012 e dal 9 luglio al 10 agosto 2012 (doc. 69, 74, 75
e 78) ed infine all'80% dal 3 settembre al 12 ottobre 2012 (doc. 83 e 84)
presso il magazzino, le cui mansioni consistevano nel caricare e scarica-
re camion, smistare vuoti, riordinare e pulire il magazzino, percependo le
indennità giornaliere (doc. 72, 77 e 79).
In seguito, dal 12 marzo all'8 aprile 2013 e poi dal 22 aprile al 14 giugno
2013, l'assicurato ha svolto un accertamento professionale presso la
F._______ di G._______, con un tasso d'occupazione dell'80% con l'inca-
rico di smistare materiale odontotecnico, preparare ordini merce, control-
lare merce in entrata/uscita magazzino, preparare spedizioni merce, pre-
parazione pacchi e ordine generale del magazzino (doc. 83, 84, 87, 88,
89, 90, 92 e 93).
La valutazione del consulente H._______ del 30 ottobre 2013 ha conclu-
so che l'assicurato, in un'attività confacente ai suoi limiti funzionali (ad
esempio nel settore della logistica, in magazzino, nella preparazione di
merce in uscita), può lavorare con un grado d'occupazione dell'80% con
la possibilità di aumentare con il tempo ulteriormente la capacità lavorati-
va (doc. 97).
Il 13 gennaio 2014 il dott. C._______ del SMR ha quantificato l'incapacità
lavorativa nel 20% dal 15 giugno 2013, ossia a partire dalla fine dell'ac-
certamento professionale conclusosi positivamente (doc. 99).
3.
3.1 Con progetto di decisione del 28 gennaio 2014 l'UAIE ha deciso di
sopprimere la rendita a partire dalla fine del mese che segue l'intimazione
della decisione. L'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa esercita-
ta di muratore è rimasta invariata pari al 50%. Per contro, l'incapacità al
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lavoro nell'esercizio di un'attività che rispetti le limitazioni funzionali è sta-
ta fissata nell'80% con la possibilità di aumentare ulteriormente la capaci-
tà lavorativa nel tempo. Il grado d'invalidità è stato quindi fissato nel 34%
e considerato pertanto insufficiente per l'erogazione di una rendita d'inva-
lidità (doc. 100 e 101).
3.2 Il 13 febbraio 2014 l'interessato ha presentato le proprie osservazioni,
contestando la soppressione della rendita, asserendo di non essere an-
cora guarito e chiedendo una proroga del termine per terminare le visite
mediche ed inoltrare la relativa documentazione (doc. 102).
4.
Con decisione del 17 luglio 2014, l'UAIE ha deciso di sopprimere la rendi-
ta a partire dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.
Ha indicato in particolare che non essendo pervenuta nuova documenta-
zione medica, dal profilo medico non vi erano nuovi elementi oggettivi suf-
ficienti tali da modificare il progetto di decisione del 28 gennaio 2014 (cfr.
doc. 101), che viene pertanto confermato (doc. 108).
5.
Il 4 agosto 2014 (cfr. timbro postale), l'interessato ha interposto ricorso al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del
17 luglio 2014, mediante il quale ha contestato la soppressione della ren-
dita ritenendo di non essere ancora in grado di riprendere l'attività lavora-
tiva all'80% per motivi di salute ed allegando la relazione clinica della
dott.ssa I._______ del 26 giugno 2014 (doc. TAF 1).
Il 12 agosto 2014 (cfr. timbro postale), l'assicurato ha trasmesso un'ulte-
riore relazione clinica della dott.ssa I._______ del 6 agosto 2014 (doc.
TAF 4).
6.
Con versamento del 21 agosto 2014 (doc. TAF 6), il ricorrente ha corri-
sposto l'anticipo spese richiesto.
7.
L'8 settembre 2014 (cfr. timbro postale), l'assicurato ha trasmesso il refer-
to medico del 31 agosto 2014 del dott. J._______ (psichiatra) ed il verba-
le di pronto soccorso di medesima data dei dott. K._______ e L._______
(doc. TAF 8). Gli stessi sono stati trasmessi con provvedimento dell'11
settembre 2014 all'autorità inferiore (doc. TAF 9).
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8.
Nella risposta al ricorso dell'8 ottobre 2014 (doc. TAF 10), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché possa procedere
conformemente alla presa di posizione esposta dall'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità del Cantone M._______ (Ufficio AI) nel proprio preavviso
del 2 ottobre 2014, nel quale fa in particolare riferimento all'annotazione
dei dott. N._______ e O._______ del SMR del 22 settembre 2014. I me-
dici hanno in particolare ritenuto che il caso debba essere rivalutato a li-
vello psichiatrico per stabilire se la capacità lavorativa mostrata in occa-
sione della prova di lavoro risulta tutt'ora esigibile o meno, in particolare in
presenza di un'attuale ripresa del trattamento psichiatrico.
9.
Invitato, con provvedimento del 17 ottobre 2014 (doc. TAF 11), a prende-
re posizione in merito alla proposta dell'UAIE, il 24 novembre 2014 (cfr.
timbro postale) l'interessato ha trasmesso uno scritto mediante il quale ha
indicato che "acconsento di portare avanti la mia pratica di ricorso con
voi" (doc. TAF 12). Al medesimo ha allegato la relazione clinica della
dott.ssa I._______ del 3 novembre 2014.
10.
10.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE).
10.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e a-
vente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è
pertanto ammissibile.
11.
11.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF), la pro-
cedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella
misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI,
le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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11.2 Secondo l'art. 43 LPGA (principio inquisitorio) e l'art. 69 OAI (RS
831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invali-
dità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informa-
zioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richieden-
te, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazio-
ne. Quando è necessario ordina una perizia medica (DTF 117 V 282 con-
sid. 4a).
12.
12.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
12.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso
decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti,
all'autorità inferiore.
In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC
(RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti de-
terminanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessa-
rie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene
che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza
qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la
causa all'amministrazione per complemento dell'istruzione sia procedere
lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministra-
zione che persegue lo scopo di completare l'accertamento dei fatti non
viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio.
In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato se si tratta
di un'indagine necessaria in relazione ad una questione non ancora chia-
rita.
13.
Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché completi l'istrut-
toria conformemente alle indicazioni espresse nella presa di posizione
dell'Ufficio AI nel proprio preavviso del 2 ottobre 2014 e nell'annotazione
dei dott. N._______ e O._______ del SMR del 22 settembre 2014, è del
tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giu-
ridicamente rilevanti con particolare riferimento all'evoluzione dello stato
di salute dell'insorgente, non risultando altrimenti possibile determinarsi
con il necessario grado di verosimiglianza valido nelle assicurazioni so-
ciali né sulla residua capacità lavorativa del ricorrente né statuire sulla
conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto, in sostan-
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za, l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento del diritto a
percepire una rendita svizzera d'invalidità.
Dagli atti prodotti dall'assicurato pendente causa (doc. TAF 1, 4, 8 e 12)
emerge infatti che a far tempo da maggio 2014, e meglio precedentemen-
te alla pronuncia della decisione impugnata con cui la rendita è stata
soppressa, la situazione di salute appare peggiorata. Il ricorrente infatti si
è rivolto al Centro psicosociale di P._______ nel mese di maggio 2014 a
causa del riacutizzarsi della sintomatologia depressiva (relazione clinica
della dott.ssa I._______ del 26 giugno 2014 allegata al doc. TAF 1), a cui
è seguito un peggioramento nel mese di luglio 2014 (cfr. relazione clinica
della dott.ssa I._______ del 6 agosto 2014 [doc. TAF 4]) ed un ricovero al
pronto soccorso in seguito all'assunzione incongrua dei farmaci psicotropi
(doc. TAF 8), episodi riassunti nella relazione clinica della dott.ssa
I._______ del 3 novembre 2014 (allegata al doc. TAF 12).
In simili condizioni un approfondimento relativo alla capacità lavorativa
dell'assicurato deve quindi essere eseguito al fine di stabilire se la sop-
pressione della rendita dal 31 agosto 2014 (ossia dalla fine del mese che
segue l'intimazione della decisione impugnata) era giustificata o meno.
14.
In siffatte circostanze nulla si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima
e dal medico del servizio medico consultato, riservato ogni ulteriore esa-
me che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente doves-
se rendere necessario (consid. 12).
15.
A titolo abbondanziale va rilevato che nel caso concreto non è necessario
concedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami
della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti,
nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a
seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuo-
va decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già
citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione im-
pugnata del 17 luglio 2014 l'autorità inferiore ha considerato che il ricor-
rente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per continuare a per-
cepire una rendita d'invalidità.
16.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la deci-
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sione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato (consid. 8 e 13) e si pronunci nuovamente sul diritto di
A._______ a percepire una rendita di invalidità a far tempo della sua sop-
pressione.
17.
17.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo atto a coprire le presunte spese processuali
di fr. 400.-, versato il 21 agosto 2014, è restituito al ricorrente.
17.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 17 luglio
2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con
versamento del 21 agosto 2014, è restituito al ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Copie dello scritto del ricorrente del 24 novembre 2014 e della relazione
clinica della dott.ssa I._______ del 3 novembre 2014 (doc. TAF 12) sono
trasmesse all'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegate: copie dello scritto
del ricorrente del 24 novembre 2014 e della relazione clinica della
dott.ssa I._______ del 3 novembre 2014 [doc. TAF 12])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 10
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: