Corte II I
C-4380/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4380/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1° maggio 1973, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 6).
Il 27 aprile 2001 l'assicurato ha smesso di lavorare in seguito ad
un'ischemia cerebrale, con ipertensione, insufficienza cardio-
respiratoria e problemi cardiocircolatori. La conseguente incapacità
lavorativa è stata presa a carico dall'assicurazione malattia collettiva
del datore di lavoro (doc. 6 e 8).
Il 23 aprile 2002 l'assicurato ha formulato una domanda di rendita
d'invalidità nel canton Ticino (doc. 1-1).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, l'Ufficio invalidità
del canton Ticino (UAI) ha acquisito i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 23 maggio 2002, dal quale
si evince che l'assicurato ha lavorato quale manovale, dal 1° maggio
1973 al 27 aprile 2001, per la ditta "Q._______", eseguendo, nel 2001,
nove ore al giorno durante cinque giorni alla settimana, e percependo
da ultimo un salario orario di Fr. 24.75 (doc. 6),
- la perizia pluridisciplinare del Servizio d'accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM), del 19 maggio 2003, presso il
quale l'assicurato ha soggiornato il 24 e 25 marzo ed effettuato
accertamenti ambulatoriali il 28 marzo, nonché il 15 e il 16 aprile 2003,
facente stato, dal punto di vista psichiatrico, di un'incapacità lavorativa
generale totale da fine aprile 2001, e, dal punto di vista cardiologico, di
una capacità lavorativa del 50% come muratore, ma del 100% in
attività adeguate medio-leggere, piuttosto sedentarie e senza la
necessità di lavorare in posti pericolosi quali impalcature, scali a pioli o
infossati (doc. 15).
Le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM si fondano
specificatamente sui referti seguenti:
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• il rapporto psichiatrico del dott. B._______, del 4 aprile 2003,
che attesta una sindrome depressiva ricorrente, con episodio grave
ma senza sintomi psicotici, la quale induce un'incapacità lavorativa
generale totale (doc. 15-15);
• il rapporto neurologico del dott. P._______, del 1° aprile 2003,
che, da un lato, non riscontra anormalità, né rileva limitazioni
particolari in riferimento all'attività precedentemente svolta, pur
ritenendo difficile una reintegrazione in un'attività pesante, e, dall'altro,
attesta una capacità del 50% in attività adeguate leggere (doc. 15-18);
• il rapporto pneumologico del dott. Z._______, del 26 marzo
2003, secondo il quale non è possibile oggettivare l'esistenza di una
sindrome delle apnee da sonno, per cui non sussiste un'incapacità
lavorativa come muratore dal punto di vista pneumologico (doc.
15-20);
• il rapporto cardiologico e angiologico del Prof. G._______ e
del dott. M._______, del 18 aprile 2003, che diagnostica
un'ipertensione arteriosa con una cardiopatia ipertensiva, la quale si
traduce in una leggera ipertrofia ventricolare sinistra con disfunzione
diastolica, e attesta una capacità lavorativa del 50% come muratore e
del 100% in attività che implicano sforzi fisici di grado leggero o con
impegno moderato (doc. 15-30).
C.
Il 6 maggio 2004, su richiesta dell'UAI, l'assicurato è stato nuovamente
visitato dal dott. B._______. Nella sua perizia del 25 ottobre 2004,
quest'ultimo ha confermato la presenza di una sindrome depressiva
ricorrente, con episodio di gravità media, ed osservato che l'incapacità
lavorativa poteva essere mantenuta fino alla fine dell'anno, l'assicurato
dovendo considerarsi abile a svolgere un'attività adeguata in ragione
del 50% a partire da gennaio 2005 (doc. 30).
D.
Con delibera del 14 dicembre 2004, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato
una rendita intera dal 1° aprile 2002, prevedendo una revisione della
stessa per il 1° febbraio 2005 (doc. 35). Fondandosi su questa
delibera, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha emesso una decisione, il 2 febbraio 2005, che
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accorda all'assicurato una rendita intera d'invalidità e la relativa rendita
per la moglie e i figli, a decorrere dal 1° aprile 2002 (doc. 36).
E.
Il 1° marzo 2005 l'assicurato ha compilato il questionario per la prima
revisione d'ufficio della rendita, e l'UAI ha richiesto una nuova perizia
psichiatrica al dott. B._______ (doc. 38 e 42). Nel suo rapporto del 31
marzo e nel suo complemento del 25 aprile 2006, relativi alla visita del
21 novembre 2005, questi ha diagnosticato una sindrome depressiva
ricorrente, con episodio di gravità media, e stabilito una capacità
lavorativa generale del 50% (doc. 46 e 49).
Nel suo rapporto finale del 5 luglio 2006, la consulente in integrazione
professionale (CIP) ha così stabilito un grado d'invalidità del 64%,
partendo da un salario annuale da valido di Fr. 61'840.- per il 2006,
come indicato dal datore di lavoro (doc. 53), e da un salario da invalido
di Fr. 53'040.-, ridotto del 15% in funzione delle circostanze personali,
pari quindi a Fr. 22'542.- per una capacità lavorativa del 50%, sulla
base dei rilevamenti statistici salariali svizzeri per il 2004 (doc. 54 e
55).
L'11 agosto 2006 l'UAI ha richiesto una nuova perizia cardiologica al
dott. M._______. Nel suo rapporto del 12 ottobre 2006, questi ha
diagnosticato una cardiopatia ipertensiva con leggera dispnea cronica
da sforzo e dolori toracici cronici, e determinato una capacità
lavorativa del 50% come muratore e del 100% in attività medio-leggere
quali custode, fattorino o venditore (doc. 60).
Basandosi su quest'ultima perizia, unitamente a quella del dott.
B._______ del 25 aprile 2006, il dott. F._______ dell'UAI ha in
definitiva ritenuto, dal punto di vista psichiatrico, una capacità
lavorativa del 50% in ogni attività dal 31 marzo 2006, e, dal punto di
vista cardiologico, una capacità lavorativa del 50% quale muratore e
del 100% per lavori con carichi leggeri, concludendo, dal punto di vista
medico teorico, ad una capacità lavorativa del 50% in attività leggere
dal 31 marzo 2006 (doc. 64).
F.
Con delibera del 14 marzo 2007, l'UAI ha quindi riconosciuto
all'assicurato una mezza rendita d'invalidità, prevedendo una revisione
della stessa per il 1° marzo 2010 e, lo stesso giorno, ha rilasciato un
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progetto di decisione, tramite il quale ha proposto di sostituire la
rendita intera d'invalidità con una mezza rendita (doc. 65 e 66).
Per il tramite dell'Istituto nazionale italiano confederale di assistenza
(INCA), l'assicurato, dopo avere chiesto ed ottenuto l'incarto in visione,
ha prodotto un protocollo di visita ematologica, del 2 aprile 2007, e un
certificato del dott. V._______, del 4 aprile 2007, di difficile lettura, nel
quale si evidenzia, in particolare, la presenza di un'emopatia benigna
e un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (doc. 69-1 a
69-3).
L'UAI ha quindi sottoposti i detti referti al dott. F._______, il quale ha
rilevato, nella sua presa di posizione del 23 aprile 2007, come essi non
siano suscettibili di modificare le sue precedenti conclusioni (doc. 71).
Con decisione del 5 giugno 2007, l'UAIE ha quindi sostituito la rendita
intera d'invalidità dell'assicurato con una mezza rendita, a decorrere
dal 1° agosto 2007 (doc. 74-2).
G.
Il 27 giugno 2007 l'assicurato ha interposto ricorso contro questa
decisione, tramite l'INCA, al Tribunale amministrativo federale,
chiedendo, sostanzialmente, che gli sia di nuovo riconosciuto il diritto
ad una rendita intera d'invalidità, per il motivo che il suo stato di salute
non è migliorato, e che gli sia assegnata un'adeguata indennità per
ripetibili.
Nei loro allegati di risposta del 6 agosto, rispettivamente del 23 agosto
2007, l'UAI e l'UAIE hanno proposto il rigetto del ricorso. Dal canto
suo, il ricorrente ha replicato il 14 settembre 2007, ribadendo la sua
posizione.
H.
Con decisione incidentale del 19 settembre 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato l'11 ottobre 2007.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ricevibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e che l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato
nei termini.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
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dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
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4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.
5.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
5.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
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caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite
d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa,
ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108, 130 V 71,
125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.3 In concreto, la decisione iniziale è stata rilasciata il 2 febbraio
2005 (doc. 36), mentre la decisione di revisione, qui impugnata, è
stata emessa il 5 giugno 2007 (doc. 74-2).
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se,
verosimilmente, è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, è quello tra il 2 febbraio 2005 e il 5 giugno 2007.
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Il ricorrente contesta il benfondato della decisione del 5 giugno 2007,
con la quale l'UAIE ha sostituito la rendita intera d'invalidità con una
mezza rendita, per il motivo che il suo stato di salute non è migliorato.
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7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile
2004 è stato riconosciuto al ricorrente sulla base della perizia
pluridisciplinare del SAM del 19 maggio 2003 (doc. 15) e della
successiva perizia psichiatrica del dott. B._______, del 25 ottobre
2004 (doc. 30), le quali, dal punto di vista prettamente psichiatrico,
hanno ritenuto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, con
episodio grave, ma senza sintomi psicotici, come causa di una
capacità lavorativa generale nulla. Sul piano puramente cardiologico,
la perizia del SAM ha invece evidenziato che sussiste una cardiopatia
ipertensiva e che il ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare
come muratore al 50%, ed esercitare al 100% altre attività adeguate
medio-leggere. Dai punti di vista meramente neurologico e
pneumologico, nella stessa non è stata rilevata alcuna anormalità e
non sono stati segnalati limiti nell'esercizio della professione di
muratore.
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8.2 Durante la procedura di revisione, il ricorrente è stato sottoposto a
due nuove perizie, una psichiatrica del dott. B._______ (doc. 46 e 49),
e una cardiologica del dott. M._______ (doc. 60). Dalla prima si evince
la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, con episodio di gravità
media, e una capacità lavorativa generale del 50% in attività adeguate
alla situazione psico-fisica. Nella seconda si riferisce di una
cardiopatia ipertensiva con leggera dispnea cronica da sforzo e dolori
toracici cronici, per cui sussiste una capacità lavorativa del 50% come
muratore e del 100% in attività medio-leggere adeguate.
Sulla base di queste due perizie e degli atti all'incarto, il dott.
F._______ ha poi esplicitato il grado della capacità lavorativa a ragione
del 50% e determinato l'inizio di tale esigibilità a decorrere dal 31
marzo 2006, data di stesura della seconda perizia psichiatrica del dott.
B._______ (doc. 64).
8.3 Dalla documentazione citata risulta che lo stato di salute del
ricorrente è migliorato dal punto di vista psichiatrico. Il dott. B._______
ha infatti osservato un miglioramento, anche se sussiste sempre una
depressione ricorrente, con sintomi residui (insonnia, angoscia,
panico), ma in modo minore rispetto agli anni precedenti, e ha
considerato auspicabile lo svolgimento di un'attività adeguata, ad
esempio quale operaio semplice nel campo edilizio o nell'agricoltura,
nella misura del 50%.
Dal lato cardiologico, la situazione, tenuto conto delle risultanze della
perizia del dott. M._______, è rimasta stazionaria: l'ecocardiogramma
effettuato durante tale visita ha evidenziato una leggera ipertrofia
ventricolare, con normale funzione sistolica globale e disfunzione
diastolica di grado I, ed una leggera dilatazione atriale sinistra, la
tomoscintigrafia miocardica non ha dimostrato reperti significativi per
la presenza di ischemia miocardica indotta dallo sforzo, per cui il
controllo appare sovrapponibile a quello dell'aprile 2003.
A questo proposito, i referti prodotti dal ricorrente nel corso della
presente procedura non sono suscettibili di infirmare l'esistenza di tale
miglioramento, poiché ribadiscono, da un lato, le già note diagnosi, e,
dall'altro, attestano la presenza di una forma di tumore al sangue, che
risulta essere un'emopatia benigna senza alcun significato clinico,
come rilevato dal dott. F._______ nella sua ultima presa di posizione
(doc. 71).
Pagina 12
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L'UAI ha quindi ritenuto una capacità lavorativa globale del 50% in
qualsiasi attività. Ora, il Tribunale non può aderire a tale conclusione in
merito alla capacità lavorativa del ricorrente: come rilevato dal dott.
B._______, questi non è più atto a svolgere la precedente attività di
muratore, ma la sua capacità di lavoro deve essere valutata al 50% in
ogni attività semplice adeguata alla sua situazione psico-fisica.
Pertanto, la capacità di lavoro del ricorrente deve essere fissata al
50% in attività di sostituzione medio-leggere.
8.4 Dagli atti non è invece possibile evincere in modo univoco a
partire da quando è intervenuto questo miglioramento, il dott.
F._______ avendo stabilito come giorno determinante il 31 marzo
2006, data di stesura dell'ultima perizia psichiatrica del dott.
B._______ (doc. 46).
Ora, in questa perizia, il miglioramento della capacità lavorativa è
ritenuto effettivo "al più tardi il prossimo gennaio (2007)". Occorre
tuttavia rilevare che nella perizia del 25 ottobre 2004, il dott.
B._______ aveva già fissato un tale miglioramento "dall'inizio di
gennaio 2005" (doc. 30). La questione della data a partire dalla quale
possa essere fatto risalire il miglioramento delle condizioni di salute
dell'assicurato, può comunque restare aperta: anche ritenendo il
gennaio 2007, la modificazione determinante durava già da più di tre
mesi, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, e inoltre
non è stato rilevato alcun successivo aggravamento fino a tale data
(art. 88a cpv. 1 OAI).
9.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAI ha determinato un grado d'invalidità del 64%,
partendo da un salario annuale da valido di Fr. 61'840.- per il 2006,
come indicato dal datore di lavoro (doc. 53), e da un salario da invalido
di Fr. 53'040.-, ridotto del 15% in funzione delle circostanze personali,
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pari quindi a Fr. 22'542.- per una capacità lavorativa del 50%, sulla
base della Tabella TA1 dei rilevamenti statistici salariali svizzeri per il
2004 (doc. 54 e 55).
A proposito di questo calcolo, bisogna sottolineare come l'UAI abbia
eseguito il raffronto tra il salario da valido per il 2006 e il salario da
invalido per il 2004, senza indicizzazione, mentre avrebbe dovuto
considerare il salario statistico da invalido del 2006 o, in assenza di
tale dato, indicizzare il valore del 2004.
Ora, nel 2006, secondo la Tabella TA1, nel settore privato della
costruzione, il salario mensile medio ottenibile per un uomo svolgendo
attività semplici e ripetitive durante quaranta ore settimanali, era di Fr.
5'007.-. Riducendo questa cifra del 15% in funzione delle circostanze
personali e ancora del 50% per tenere conto della capacità lavorativa
esigile dal punto di vista medico, si giunge al risultato di Fr. 2'128.-,
ossia Fr. 25'536.- all'anno. Considerato che il salario da valido di Fr.
61'840.- era ottenibile lavorando quaranta cinque ore alla settimana,
ciò significa che esso corrisponde a Fr. 54'969.- sulla base di una
settimana lavorativa di quaranta ore.
Così, procedendo al raffronto dei redditi da valido e da invalido per il
2006, secondo la formula [(54'969 - 25'536) x 100] : 54'969, risulta un
grado d'invalidità del 53.54%, arrotondato per eccesso al 54%.
Siccome si tratta di un grado inferiore al 60%, esso dà diritto ad una
mezza rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI). Ad un tasso d'invalidità
inferiore al 60% si giunge pure tenendo conto del salario statistico
medio mensile per un uomo in attività semplici e ripetitive nell'ambito
sia dell'industria, sia del settore dei servizi (commercio al dettaglio,
ramo alberghiero).
È quindi a giusto titolo che l'UAIE ha sostituito la rendita intera
d'invalidità del ricorrente con una mezza rendita, e ciò a decorrere dal
1° agosto 2007, ossia il primo giorno del secondo mese che ha
seguito la notifica della decisione del 5 giugno 2007 (art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).
10.
Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione impugnata deve
essere confermata e il ricorso respinto.
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11.
Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il
danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
Per quanto riguarda le spese processuali, che ammontano a Fr. 300.-,
esse sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo
versato l'11 ottobre 2007.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato l'11 ottobre 2007.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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