Corte II I
C-4391/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
A._______ e B._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4391/2008
Fatti:
A.
In data 7 aprile 2008, C._______ cittadino dominicano nato il ..., ha
depositato presso la Rappresentanza di Svizzera a Santo Domingo
una domanda d'autorizzazione d'entrata per un periodo di due mesi al
fine di rendere vista alla famiglia della sorella, A._______, domiciliata
nel comune di Chiasso/TI e per sostenerla, siccome la figlia
D._______ nata il ..., sarebbe stata sottoposta ad un intervento
chirurgico al cuore.
All'istanza erano allegati un certificato medico del 28 marzo 2008 at-
testante la necessità del summenzionato intervento chirurgico, previ-
sto per il mese di giugno 2008, uno scritto del 13 marzo 2008 dell'ospi-
tante contenente le motivazioni della visita del fratello, la garanzia
della sorella di assumersi i costi della prevista permanenza nonché
una dichiarazione di rispetto dei termini prestabiliti per la partenza del
richiedente dalla Svizzera e da ultimo una dichiarazione del 5 aprile
2008 del datore di lavoro del richiedente attestante il salario mensile e
il buon comportamento del richiedente in ambito lavorativo.
B.
Con scritto del 6 maggio 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigra-
zione (SPI) ha trasmesso la suddetta istanza all'Ufficio federale della
migrazione (UFM) per competenza e decisione.
C.
Con decisione del 30 maggio 2008, l'UFM ha respinto la richiesta di
concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. L'autorità di pri-
me cure ha in primo luogo affermato che l'uscita dalla Svizzera alla
scadenza del previsto soggiorno, vista la situazione socioeconomica
prevalente nella Repubblica dominicana, non poteva essere considera-
ta come sufficientemente assicurata. L'UFM ha infatti osservato che
non si poteva escludere che l'interessato non tentassi di rimanere du-
revolmente in Svizzera, con la speranza di trovarvi una sistemazione
migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. Il richiedente
non potrebbe poi avvalersi di legami familiari o professionali stretti con
la Repubblica dominicana atti a garantirne il ritorno e non vi sarebbero
neppure motivi impellenti per consentire un esito favorevole all'istanza.
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D.
In data 30 giugno 2008, gli invitanti hanno interposto ricorso contro la
suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame gli interessati
hanno nuovamente affermato di portarsi garanti per l'uscita dalla Sviz-
zera del fratello – rispettivamente cognato - entro i termini prestabiliti,
sottolineando che l'anno precedente la sorella, giunta in Svizzera il 4
aprile 2007, era ripartita rispettando i termini di partenza impartiti dalle
autorità. I ricorrenti hanno infine prodotto uno scritto dell'ospedale pe-
diatrico di Zurigo, con il quale veniva definitivamente fissato l'interven-
to chirurgico della figlia al 6 agosto 2008 con conseguente necessità
per la madre del sostegno di una terza persona.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 24 settembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
Esso ha in primo luogo rilevato che l'ordine giuridico svizzero non ga-
rantisce diritto alcuno per quel che concerne l'entrata in Svizzera o il
rilascio di un visto. Tenuto conto che l'interessato è in grado di lasciare
il proprio Paese per un periodo così lungo, considerata la sua situazio-
ne personale priva di legami famigliari o professionali stretti con il suo
Paese d'origine e viste le importanti disparità socioeconomiche esisto-
no tra la Repubblica dominicana e la Svizzera, l'UFM ha dichiarato la
partenza dalla Svizzera entro i termini prescritti non sufficientemente
garantita.
F.
Invitati ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
12 novembre 2008, i ricorrenti hanno ripreso in parte le argomentazio-
ni precedenti, spiegando in particolare che la figlia, causa la grave pa-
tologia cardiaca di cui è affetta, non è in grado di affrontare un lungo
viaggio aereo. Pertanto il richiedente avrebbe espresso il desiderio di
venire in Svizzera al fine di conoscere la nipote essendo altresì dispo-
sto a ridurre il periodo di permanenza da due mesi a un mese.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, l'autorità
inferiore ha ribadito le sue allegazioni di fatto e di diritto, precisando
che le argomentazioni complementari dei ricorrenti non permettono un
apprezzamento differente della fattispecie.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1
PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
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desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere
possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza
recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri,
Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p.
287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr,
op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente
l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57
OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data
dell'entrata in vigore dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giuri-
sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere
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applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
C._______ è cittadino dominicano, è sottomesso all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine del richiedente.
7.2 A partire dall'agosto 2004, l'economia della Repubblica
dominicana si è rapidamente ripresa, nonostante la difficile crisi
causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari
avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica –
che nel 2006 si fissava al 10.7 % - risulta essere stabile mentre
l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante il
tasso di disoccupazione corrispondeva nel 2006 al 16,2 % e in questi
ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita
economica tende a rallentare, ciò che si ripercuote sul tasso di
disoccupazione (cfr. > Länder, Reisen
und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, visitato il
15 ottobre 2009; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il
Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può
portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le
forze dell'ordine e in conflitti violenti. Si constata inoltre un progressivo
espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr.
> Consigli di viaggio > De-
stinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana,
visitato il 15 ottobre 2009).
Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioecono-
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mica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere
elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno par-
ticolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'ori-
gine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona inte-
ressata ha parenti o amici all'estero.
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione
a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o
conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM
inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita
dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere con-
testata. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente
sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valu-
tazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità deve per
tanto esaminare il rischio migratorio sulla base dell'insieme delle
circostanze del caso concreto, in particolare gli obblighi familiari, so-
ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una
partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti.
8.
8.1 Dalle risultanze agli atti, C._______ vive nella Repubblica domini-
cana, ha 34 anni, non è coniugato e non risulta che egli abbia figli a
carico. Svolge l'attività di metalcostruttore e percepisce un salario di
RD$ 10'000.00 che equivalgono all'incirca a Fr. 282.-. I ricorrenti hanno
fatto valere che l'interessato è finanziariamente indipendente ed è ben
integrato nel suo ambito lavorativo. Ora, la situazione professionale
dell'interessato non è tuttavia tale da impedirgli di organizzarsi al fine
di soggiornare sul territorio della Confederazione per un periodo più
lungo di quanto stabilito, una volta entrato in Svizzera. Non vengono
d'altronde documentati nella presente causa ulteriori obblighi di carat-
tere famigliare nel proprio Paese atti ad ostacolare concretamente
un'eventuale emigrazione. Al contrario, la circostanza che l'interessato
possa lasciare il proprio impiego e recarsi all'estero per un periodo di
due mesi (eventualmente di un mese), lascia presagire che egli non
abbia legami particolari che lo obbligherebbero a far ritorno in Patria.
Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che
l'interessato non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale
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giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è as-
sicurata.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiara-
zioni fornite dai ricorrenti in relazione alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni secondo le
quali l'interessato avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto,
non sono tali da impedirgli, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005).
L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto non vincolano il richiedente, così come le garanzie
finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che, in mancanza di
elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico,
non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero
entro i termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 30 maggio 2008 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 14 agosto 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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