B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4391/2013
Sen t en z a d e l 1 ° ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. José Nogueira Esmorís,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita ai sensi
delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
della LAI (decisione del 3 luglio 2013).
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Fatti:
A.
A.a Il 19 febbraio 2004, l’Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton
B._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto il diritto di A._______ – cittadina por-
toghese, nata il (…) 1960 – di percepire una mezza rendita d'invalidità sviz-
zera a decorrere dal 1° febbraio 2002 in ragione di un grado d'invalidità del
60% (cfr. incarto B dell’Ufficio AI del Canton B._______).
A.b Nella perizia psichiatrica del marzo del 2003 (visita del 28 febbraio
2003) del dott. C._______, psichiatra e psicoterapista FMH, è stata posta
la diagnosi di disturbo da dolore somatoforme (F45.0) e di difficoltà nell'in-
serimento culturale (Z60.3; pag. 5 della perizia [incarto B]). Con perizia
reumatologica del 12 marzo 2003, il dott. D._______, specialista FMH in
reumatologia, ha diagnosticato una panalgesia senza substrato somatico
riconoscibile dal 1995, rispettivamente 2000/2001, un fenomeno immuno-
logico d'importanza non chiara, un leggero difetto della postura della co-
lonna vertebrale lombare, un piede piatto ed un alluce valgo. Tutte le affe-
zioni citate dal reumatologo sono state da lui ritenute senza incidenza sulla
capacità lavorativa (pag. 9 della perizia [incarto B]).
A.c In seguito alla 4a revisione della LAI, all’interessata è stato riconosciuto
il diritto a percepire tre quarti di rendita in ragione del medesimo grado d'in-
validità a decorrere dal 1° gennaio 2004 (decisione del 2 aprile 2004 [in-
carto B]).
B.
Il 15 novembre 2006, dopo il trasferimento dell’interessata all’estero (Spa-
gna), l'UAIE ha comunicato alla medesima che avrebbe continuato a per-
cepire tre quarti di rendita in ragione di un grado d'invalidità del 60% e che,
a causa del suo trasferimento definitivo in Spagna, sarebbe stato l'UAIE
stesso ad essere competente per il versamento della rendita (incarto B).
C.
Con comunicazione del 2 ottobre 2008, l'UAIE ha nuovamente confermato
il diritto dell'interessata a percepire tre quarti di rendita (doc. 19 dell’incarto
dell’UAIE [di seguito: doc. A 19]).
D.
Il 17 ottobre 2011, è stata promossa una nuova procedura di revisione del
diritto alla rendita dell'assicurata (doc. A 21, 22 e 23).
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D.a Esperiti diversi accertamenti medici – segnatamente una perizia reu-
matologica (del dott. D._______ del 22 agosto 2012 [doc. A 56]) e una psi-
chiatrica (del dott. C._______ del 30 agosto 2012 [doc. A 60]) – l’autorità
inferiore, fondandosi pure sulla valutazione interdisciplinare dei due citati
periti del 4 settembre 2012 (doc. A 56 pag. 16 e seg.) e le diverse prese di
posizione del proprio servizio medico (doc. A 62 e 64), con progetto di de-
cisione del 23 gennaio 2013, ha annunciato di volere sopprimere, in appli-
cazione delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI, la rendita d’in-
validità precedentemente riconosciuta in favore dell'assicurata (doc. A 65).
L'UAIE ha in particolare rilevato che – in virtù di una residua capacità lavo-
rativa dell’80% in qualsiasi attività – non sussisteva più alcun diritto ad una
rendita d’invalidità svizzera.
D.b Con osservazioni del 25 febbraio 2013 (doc. A 71), l'interessata ha
chiesto la conferma del grado d'invalidità riconosciuto dal 2002.
E.
Con decisione del 3 luglio 2013, l'UAIE ha soppresso, a decorrere dal 1°
settembre 2013, ai sensi della lettera a del capoverso 1 delle disposizioni
finali della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione della LAI), la rendita
fino ad allora accordata all’interessata (doc. A 77).
F.
Il 1° agosto 2013 (cfr. timbro postale), l’interessata ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione
dell'UAIE del 3 luglio 2013, mediante il quale ha chiesto di annullare la de-
cisione impugnata e di poter continuare a beneficiare della rendita d’invali-
dità fino ad allora accordata. Ha contestato il miglioramento dello stato di
salute e indicato che le patologie di cui soffre sono cronicizzate e, in alcuni
casi, peggiorate. Quest’ultime determinano, a suo giudizio, un'incapacità
lavorativa uguale o superiore al 50% (doc. TAF 1). La ricorrente ha allegato
diversa documentazione medica in parte già agli atti.
G.
Il 14 ottobre 2013 (doc. TAF 3), l'UAIE ha proposto il respingimento del
ricorso e la conferma della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha con-
cluso – conto tenuto delle perizie reumatologica e psichiatrica, della docu-
mentazione agli atti, nonché dei pareri del proprio servizio medico – che
l'interessata è affetta da fibromialgia (recte: disturbo da dolore somato-
forme), ma che la stessa non presenta alcuna componente psichiatrica im-
portante giustificante un'incapacità lavorativa pensionabile. Nemmeno la
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documentazione prodotta in sede ricorsuale, sottoposta al servizio medico
dell'autorità inferiore, giustifica un diverso apprezzamento.
H.
Nella replica del 26 novembre 2013, la ricorrente ha chiesto il riconosci-
mento di una rendita intera, subordinatamente, il ripristino di tre quarti di
rendita, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento di mezza rendita
o di un quarto di rendita (doc. TAF 6).
I.
Con duplica del 16 dicembre 2013 (doc. TAF 8), l'autorità inferiore ha con-
siderato che l'interessata non ha fornito nuovi elementi suscettibili di giusti-
ficare una modifica della decisione impugnata. Pertanto ha riconfermato la
sua proposta tendente alla reiezione del ricorso. La duplica è stata poi tra-
smessa per conoscenza alla ricorrente con provvedimento del 3 aprile
2014 (doc. TAF 9).
J.
Con versamento del 24 aprile 2014 (cfr. doc. TAF 10 e 11), la ricorrente ha
corrisposto il richiesto anticipo spese.
K.
In data 10 luglio 2015, preso atto della nuova giurisprudenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 141 V 281, questo Tribunale ha invitato le parti
in causa a presentare le proprie osservazioni in merito.
K.a Con scritto del 19 novembre 2015 (doc. TAF 23), l'autorità inferiore ha
indicato di mantenere la proposta di respingimento del ricorso conforme-
mente all’allegata presa di posizione del 12 novembre 2015 della dott.ssa
E._______, la quale ha riesaminato le perizie redatte dai dott.ri D._______
e C._______ alla luce della nuova giurisprudenza.
K.b Con osservazioni del 26 dicembre 2015 (cfr. timbro postale), la ricor-
rente si è riconfermata nelle conclusioni di cui alla replica del 26 novembre
2013 (doc. TAF 25).
K.c Le osservazioni della ricorrente del 26 dicembre 2015 nonché i docu-
menti ivi allegati sono stati trasmessi per conoscenza all'autorità inferiore il
22 gennaio 2016 (doc. TAF 28).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445).
3.2 Nella presente procedura è contestata la soppressione della rendita, a
decorrere dal 1° settembre 2013, erogata in favore dell’insorgente fino al
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Pagina 7
31 agosto 2013 (decisione impugnata del 3 luglio 2013). Ne discende che,
in concreto, si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre dall’altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a
revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro en-
trata in vigore).
4.
L’UAIE ha soppresso la rendita della ricorrente in applicazione della lett. a
delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI.
4.1 La lett. a cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
della LAI (6a revisione della LAI) prevede che le rendite assegnate sulla
base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa
organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore,
al 1° gennaio 2012, della menzionata modifica e ridotte o soppresse, se le
condizioni di cui all'art. 7 LPGA non sono soddisfatte, in quanto l'incapacità
al lavoro è obiettivamente superabile, anche in assenza di un cambiamento
notevole, ai sensi dell'art. 17 LPGA, dello stato di salute o della situazione
lavorativa rispetto al momento in cui la rendita è stata assegnata (DTF 139
V 547 consid. 2.1).
4.2 Una rendita d'invalidità può essere ridotta o soppressa, ai sensi della
menzionata lett. a delle disposizioni finali, se è stata assegnata in base ad
una diagnosi di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza
causa organica comprovata e questo quadro clinico sussiste al momento
della revisione (DTF 139 V 547 consid. 10.1.1 e 10.1.2). Una sindrome
senza patogenesi o eziologia chiare può talvolta avere anche una causa
organica. Tuttavia, l'applicabilità delle disposizioni finali dipende dal danno
alla salute determinante per la concessione della rendita (sentenza del TF
9C_379/2013 del 13 novembre 2013 consid. 3.2).
4.3 Qualora una rendita d'invalidità sia stata assegnata non solo per di-
sturbi non chiari, ma anche per disturbi spiegabili, alla valutazione delle
sindromi non chiare è applicabile l'indicata lett. a cpv. 1 delle disposizioni
finali. Una revisione ai sensi delle disposizioni finali è tuttavia possibile solo
laddove i disturbi spiegabili possono essere separati da quelli non chiari,
nel senso che sono state determinate le rispettive incapacità lavorative
(DTF 140 V 197 consid. 6.2.3).
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4.4 Il cpv. 4 della lett. a delle suddette disposizioni finali stabilisce peraltro
che non sottostanno ad un riesame le rendite d'invalidità delle persone che
al momento dell'entrata in vigore della suddetta modifica hanno compiuto i
55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di revisione perce-
piscono una rendita d'invalidità svizzera da oltre 15 anni (DTF 139 V 547
consid. 9.3). Secondo giurisprudenza, per calcolare da quanti anni una ren-
dita d'invalidità è versata, determinante è la data dell'inizio del diritto alla
rendita e non la data della decisione di assegnazione della rendita (DTF
139 V 442 consid. 3 e 4). Con l'espressione "al momento in cui è avviata
la procedura di revisione", si intende il momento in cui, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante, la revisione è stata effettivamente ini-
ziata, ma non il momento in cui l'Ufficio AI ha informato l'assicurato che la
rendita d'invalidità sarebbe stata soppressa (sentenze del TF 8C_576/2014
del 20 novembre 2014 consid. 4.3.2 e 8C_773/2013 del 6 marzo 2014 con-
sid. 3.3.2). Inoltre, se la procedura di revisione è stata avviata prima del 1°
gennaio 2012, data dell'entrata in vigore delle disposizioni finali, questa
data costituisce il punto di collegamento fittizio per stabilire la durata deter-
minante della riscossione della rendita (DTF 140 V 15 consid. 5.3.5 e sen-
tenza del TF 8C_576/2014 del 20 novembre 2014 consid. 4.3.2).
5.
5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 139 V
496 consid. 4.4; 137 V 64 consid. 2).
5.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro cono-
scenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fat-
tispecie (sentenza del TF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014 consid. 1.2).
Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superpe-
rizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
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Pagina 9
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in di-
scussione le conclusioni peritali (sentenza del TF 9C_66/2013 del 1° luglio
2013 consid. 4 con rinvii).
5.3 Una perizia psichiatrica è, di regola, necessaria quando si tratta di pro-
nunciarsi sull'incapacità lavorativa che i disturbi da dolore somatoforme ri-
spettivamente le patologie assimilate a questi ultimi, quali la fibromialgia,
sono in grado di causare (DTF 137 V 64 consid. 4 e 5; 130 V 353 consid.
2.2.2). Sebbene la diagnosi di fibromialgia sia posta da uno specialista reu-
matologo, occorre pure esigere il concorso di uno specialista in psichiatria,
tanto più che i fattori psicosomatici hanno un'influenza determinante sullo
sviluppo di detta patologia. Una perizia pluridisciplinare che tenga conto
sia degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichici sembra costituire
di principio una misura d'istruzione adeguata al fine di stabilire se l'assicu-
rato presenta uno stato doloroso di una gravità tale che la messa a profitto
della sua capacità al lavoro in un mercato del lavoro equilibrato non sia più
esigibile o lo sia solo parzialmente (DTF 132 V 65 consid. 4.3).
5.4 Secondo una giurisprudenza del Tribunale federale, risalente al 2004,
i disturbi da dolore somatoforme ed i disturbi derivanti da affezioni psico-
somatiche assimilate a questi ultimi potevano essere sormontati facendo
gli sforzi personali ragionevolmente esigibili e non erano atti a determinare
una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di ca-
gionare un'invalidità. In tale ambito, una persona era ritenuta incapace di
fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora presentava una
comorbidità psichica importante ed adempiva determinati criteri (detti di
Foerster; DTF 132 V 65 consid. 4; 130 V 352 consid. 2.2.3).
5.5 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF
141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza,
abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somato-
forme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile da parte della persona che ne è affetta (questa presunzione impli-
cava peraltro il presupposto che l'incapacità di compiere simili sforzi com-
portava sempre e solo una completa incapacità al lavoro; consid. 3.4.2.2)
e stabilendo che la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre
di disturbi da dolore somatoforme oppure di un'affezione psicosomatica as-
similata a questi ultimi (consid. 4.2) deve essere valutata sulla base di una
visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti nor-
mativa strutturata atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall'altro,
le risorse della persona (consid. 3.4, 3.5 e 3.6).
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5.6 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del
carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due
categorie (consid. 4.1.3):
A. Categoria "gravità funzionale"
a. Complesso "danno alla salute"
i. Risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi
ii. Successo od insuccesso del trattamento
iii. Successo od insuccesso della reintegrazione
iv. Comorbidità
b. Complesso "personalità" (diagnosi della personalità, risorse perso-
nali)
c. Complesso "contesto sociale"
B. Categoria "coerenza" (aspetti del comportamento)
a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita
paragonabili
b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamen-
to o di una reintegrazione.
Gli indicatori della categoria "gravità funzionale" costituiscono la base della
valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere ana-
lizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della
categoria "coerenza", tenendo altresì conto delle circostanze particolari
della fattispecie. Il catalogo di indicatori è peraltro destinato a modificarsi
in relazione agli sviluppi delle conoscenze scientifiche (consid. 4.1.1 e 4.3).
5.7 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso,
il Tribunale federale ha ritenuto che bisognerà tener conto maggiormente
degli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di
esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che
una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di
gravità (consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei trattamenti terapeutici
e delle misure di reintegrazione professionale forniranno altresì delle indi-
cazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche (consid. 4.3.1.2).
Bisognerà prendere in considerazione anche le risorse personali della per-
sona in rapporto alla sua personalità ed al contesto sociale in cui vive (con-
sid 4.3.2 e 4.3.3). Sarà altresì determinante la questione di sapere se le
limitazioni funzionali si manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti
della vita (lavoro e tempo libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle
offerte terapeutiche esistenti (consid. 4.4 a 4.4.2).
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Pagina 11
5.8 Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurispru-
denza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2
LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di ca-
gionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile.
La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri og-
gettivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal
profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in-
validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun
trattamento adeguato (consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale federale ha
confermato che occorre partire dal principio che la persona che soffre di
un'affezione psicosomatica sia siccome valida (consid. 3.7.2).
5.9 Nella sentenza 9C_899/2014 del 29 giugno 2015, il Tribunale federale
ha poi precisato che, dal profilo medico, deve essere spiegato per quale
motivo le limitazioni funzionali riscontrate giustificano una limitazione della
capacità lavorativa, conto tenuto dello sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile, secondo gli indicatori stabiliti (sentenza del TF 9C_899/2014 del
29 giugno 2015 consid. 3.2). Un disturbo da dolore somatoforme od una
patologia psicosomatica assimilata a quest'ultimo comportano un'invalidità,
nella misura in cui le limitazioni funzionali di uno stato di salute accertato
dal profilo medico sono dimostrate, secondo gli indicatori stabiliti, in modo
convincente e senza contraddizioni, perlomeno nel senso della verosimi-
glianza preponderante. In caso contrario, la persona assicurata sopporta
le conseguenze dell'assenza di prova (DTF 141 V 281 consid. 6 e sentenza
del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 3.2).
5.10 Quanto agli effetti transitori della nuova giurisprudenza, il Tribunale
federale ha osservato che la giurisprudenza concernente i requisiti di una
perizia medica, di cui alla DTF 137 V 210 consid. 6, mantiene la propria
validità, nel senso che le perizie mediche eseguite secondo i precedenti
criteri non perdono necessariamente il loro valore probatorio. Nel singolo
caso, occorre però esaminare, conto tenuto delle particolarità del caso e
delle censure sollevate, se i documenti medici agli atti permettono una va-
lutazione convincente del caso secondo gli indicatori stabiliti. Se del caso,
un complemento della perizia medica può essere sufficiente (DTF 141 V
281 consid. 8).
6.
C-4391/2013
Pagina 12
6.1 Questo Tribunale osserva che la rendita d’invalidità percepita dalla ri-
corrente dal 1° febbraio 2002 è stata assegnata sulla base della diagnosi
di disturbo da dolore somatoforme (F45.0), ossia sulla base di una sin-
drome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica com-
provata, fermo restando che le altre patologie somatiche ritenute sono
state giudicate senza incidenza sulla capacità lavorativa.
6.2 L’autorità inferiore ha soppresso la rendita conto tenuto che, con perizia
interdisciplinare del 4 settembre 2012 (doc. A 56 pagg. 16-17 [anche in doc.
A 60 pagg. 12-13]), è stato stabilito che, dal punto di vista reumatologico,
le affezioni somatiche sono senza incidenza sulla capacità lavorativa, men-
tre, dal punto di vista psichiatrico, l’interessata soffre di una sindrome da
disturbo del dolore somatoforme. Ritenuta una moderata comorbidità psi-
chica, è stata stabilita dai periti un’incapacità lavorativa del 20% nella pre-
cedente attività abituale di operaia di fabbrica.
6.3 Secondo la ricorrente non vi sarebbe stato alcun miglioramento delle
sue patologie, ma anzi una cronicizzazione delle medesime rispettiva-
mente un peggioramento dello stato di salute.
6.4 Il dott. C._______, nella propria perizia psichiatrica del 30 agosto 2012,
ha ritenuto una capacità lavorativa superiore a quella indicata nel marzo
del 2003. Il perito appare avere esperito una – libera (in applicazione della
6a revisione LAI) – valutazione dell’incidenza delle diagnosi sulla capacità
lavorativa dell’assicurata. Egli ha in particolare concluso ad una capacità
lavorativa pari all’80% nell’attività abituale di operaia di fabbrica ed in ogni
altra attività sostitutiva adeguata.
6.4.1 Il menzionato specialista ha esaminato la diagnosi di disturbo da do-
lore somatoforme – secondo i criteri dettati dalla (vecchia) giurisprudenza
del Tribunale federale di cui alle DTF 131 V 49 e 130 V 352 – e ha concluso
che la leggera comorbidità psichica – distimia – ed il progredire rispettiva-
mente la cronicizzazione dei dolori non erano di entità tale da limitare la
capacità lavorativa dell’interessata in misura maggiore al 20%. L’esperto
ha ritenuto che l’assicurata possiede sufficienti risorse per riprendere l’atti-
vità lavorativa.
6.4.2 In applicazione della nuova giurisprudenza del Tribunale federale,
nonché delle disposizioni della 6a revisione della LAI, occorre esaminare
ogni caso concreto con una visione d’insieme dei nuovi indicatori (prece-
dentemente elencati al consid. 5.6 della presente sentenza) atti a rilevare
i fattori invalidanti e le risorse della persona. Questo Tribunale rileva che la
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perizia psichiatrica espone una chiara visione d’insieme della situazione
della ricorrente (cfr. anche presa di posizione della dott.ssa E._______,
psichiatra e medico del SMR [doc. TAF 23 e allegati]). Innanzitutto, la dia-
gnosi di sindrome da dolore somatoforme è stata indicata chiaramente e
secondo la descrizione ICD. Il perito ha poi segnalato il successo del trat-
tamento sinora prescritto all’assicurata (i farmaci e le terapie hanno un ef-
fetto positivo sia sul piano psichiatrico che reumatologico e gli incontri con
lo psichiatra curante si sono fatti più sporadici) e ritenuto una leggera co-
morbidità in forma di una distimia. In merito ai complessi “personalità” e
“contesto sociale”, lo specialista segnala l’assenza di difetti o alterazioni
della personalità (è strutturata e sviluppata normalmente senza avere su-
bito particolari traumi) e la presenza di sufficienti risorse personali dell’in-
sorgente, così come il mantenimento del contesto familiare (è coniugata e
i due figli vivono ancora in casa) e del contesto sociale (dispone di una rete
di amicizie). In merito alla categoria “coerenza” (aspetti del comporta-
mento), egli ha altresì descritto le attività giornaliere dell’interessata, la
quale trascorre in maniera strutturata le proprie giornate e senza alcun ritiro
sociale. Nel complesso, viene quindi presentata una situazione positiva e
gli indicatori esaminati corroborano l’esistenza di sufficienti risorse per svol-
gere la precedente attività lavorativa, od una sostitutiva adeguata, nella
misura dell’80%.
6.5 Nella perizia reumatologica del 22 agosto 2012, il dott. D._______ ha
valutato le patologie somatiche riscontrate nell’assicurata – ossia una pa-
nalgesia (dal 1995 rispettivamente 2000/2001): senza substrato somatico
riconoscibile e evidente tendenza all’esagerazione (“Verdeutlichungsten-
denz”); probabile sindrome di Behçet (dal 2001): uveite bilaterale recidi-
vante / HLA B27 pos. HLA B 51 neg. e aftosi bipolare recidivante (orale/ge-
nitale); piede piatto e alluce valgo in entrambi i piedi – ininfluenti sulla ca-
pacità lavorativa della stessa. Il perito ha ritenuto, come d’altronde già nella
precedente valutazione peritale del 12 marzo 2003, una totale capacità la-
vorativa dal profilo reumatologico.
6.6 Le perizie reumatologica del dott. D._______, del 22 agosto 2012, e
psichiatrica del dott. C._______, del 30 agosto 2012, si fondano su infor-
mazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame
del quadro clinico e del comportamento della ricorrente, sulle risultanze
della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti. I
rapporti di perizia comportano un'introduzione, l'anamnesi, informazioni
tratte dall'incarto, indicazioni dell’assicurata, la diagnosi nonché la discus-
sione. Inoltre, sono conformi alla nuova giurisprudenza del Tribunale fede-
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rale di cui alla DTF 141 V 281. Tali perizie possono pertanto essere consi-
derate un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute
della ricorrente e della sua capacità lavorativa.
6.6.1 La ricorrente contesta il valore probatorio di tali perizie facendo riferi-
mento in particolare ai referti psichiatrici della dott.ssa F._______, nonché
ai referti reumatologici della dott.ssa G._______ e del dott. H._______.
6.6.2 Con certificati psichiatrici del 14 novembre 2011 (doc. A 27 [ripetuto
in doc. A 31 e 59]) e del 6 agosto 2012 (doc. A 58 [ripetuto in doc. A 67]), la
dott.ssa F._______ ha diagnosticato un disturbo depressivo e indicato il
trattamento psicofarmacologico prescritto all’interessata. Questo Tribunale
rileva che i menzionati referti sono sostanzialmente sovrapponibili, non ri-
portano una valutazione dell’eventuale incapacità lavorativa e non offrono
indizi per mettere in discussione la valutazione del perito psichiatrico. Que-
sti certificati sono peraltro già stati considerati nell’ambito della perizia psi-
chiatrica del 30 agosto 2012. Nel referto del 26 luglio 2013 della medesima
dottoressa (allegato al ricorso [doc. TAF 1]) è nuovamente fatto riferimento
ad un disturbo depressivo presente dal 2007 e precisato che è mantenuto
un trattamento farmacologico con I._______ (mg-30, mg-0) e J._______
(1m: 1/2 o 1-1/2 o 1-1). Non vi sono precisazioni nel menzionato certificato
sulle conseguenze della diagnosticata malattia psichica segnatamente
sulla capacità lavorativa della ricorrente, fermo restando che la diagnosi
non riporta il sistema scientifico riconosciuto internazionalmente su cui si
fonda. A prescindere dal fatto se il certificato in questione possa o addirit-
tura debba essere preso in considerazione nell’ambito della presente pro-
cedura, essendo di data posteriore alla decisione impugnata, non vi è mo-
tivo neppure sulla base dello stesso di mettere in dubbio l’esito della perizia
psichiatrica del 30 agosto 2012, come rettamente ritenuto pure dal medico
dell’UAIE nella presa di posizione del 4 ottobre 2013 (doc. A 80).
6.6.3 Per quanto attiene i certificati del 26 giugno 2012 (doc. A 43 [ripetuto
in doc. A 42, 48, 57 e 66]) e del 20 febbraio 2013 (doc. A 70), il dott.
H._______, medico la cui specializzazione non è nota, elenca delle pato-
logie, senza tuttavia comprovare tali diagnosi con debiti referti ed esami
medici oggettivi. Inoltre, il primo certificato è stato considerato dal perito
reumatologo, mentre il secondo non fa riferimento né a un (rilevante) peg-
gioramento dello stato di salute che sarebbe intervenuto successivamente
all’effettuazione della perizia reumatologica del 22 agosto 2012 né ad una
qualsivoglia incapacità lavorativa connessa alle diagnosi poste. In merito
alla documentazione medica del 22 febbraio 2013 della dott.ssa
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G._______ (doc. A 69), mediante la quale è stata posta la diagnosi di spon-
dilite anchilosante HLA-B27+ e uveite granulomatosa sarcoidea, affezioni
già diagnosticate dalla dott.ssa K._______ il 20 agosto 2012 (doc. A 45
[ripetuto in doc. A 68]), si osserva che è stata esaminata dal dott.
L._______, medico del SMR (doc. A 75 [cfr. anche doc. A 74]), il quale ri-
tiene che non siano rilevabili modifiche significative delle patologie somati-
che atte a modificare le conclusioni reumatologiche. Non vi è ragione per
questo Tribunale di scostarsi da tale valutazione, già per il fatto che in al-
cuno dei menzionati certificati medici è fatto riferimento ad una specifica
incapacità lavorativa in conseguenza delle citate patologie somatiche. Il
consulto del 31 luglio 2013, pure della dott.ssa G._______ (allegato al doc.
TAF 1), altresì intervenuto posteriormente alla data della decisione impu-
gnata, segnala un’irregolarità ossea, senza tuttavia che vi sia qualsivoglia
indicazione circa un’eventuale incidenza della menzionata affezione sulla
capacità lavorativa dell’interessata. Pertanto, non vi sono motivi per met-
tere in discussione il valore probatorio della perizia reumatologica e le con-
clusioni ivi riportate.
6.6.4 Anche la perizia medica particolareggiata E 213 del 25 gennaio 2012
– ed anteriore alla succitata perizia interdisciplinare poi effettuata in Sviz-
zera tra agosto e settembre 2012 –, redatta dal dott. M._______, medico
la cui specializzazione non è nota, non soccorre la ricorrente (doc. A 32).
L’inconsistenza di questa perizia particolareggiata è infatti stata rilevata,
nella sostanza a giusta ragione, nella presa di posizione del 29 febbraio
2012 del medico SMR (doc. A 36). Basti ancora rilevare che nella citata
perizia E 213 è indicato che la ricorrente non può più svolgere a tempo
pieno la sua precedente attività, ma può svolgere a tempo pieno un’attività
sostitutiva adeguata. Alcuna precisazione è stata tuttavia apportata nella
perizia E 213 in merito alla residua capacità lavorativa della ricorrente nella
precedente attività svolta. Ne consegue, che la conclusione della perizia
interdisciplinare effettuata in Svizzera secondo la quale la ricorrente può
svolgere la precedente attività od una simile all’80% non è neppure messa
in discussione da tale perizia.
6.7 Stante le citate premesse, può essere lasciata indecisa la questione di
spere se vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata
tra il momento in cui le è stata accordata per la prima volta una mezza
rendita dell’AI svizzera e la data della decisione impugnata. Invero, nella
decisione impugnata è pure menzionato un miglioramento dello stato di
salute dal profilo psichiatrico (cfr. anche prese di posizione del 29 febbraio
2012 [doc. A 36] e del 29 settembre 2012 [doc. A 62] del medico del SMR).
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Non è chiaro tuttavia, alla lettura dell’incarto dell’autorità inferiore e, soprat-
tutto, della perizia psichiatrica del 30 agosto 2012, in cosa consisterebbe il
ventilato miglioramento. Si potrebbe ipotizzare che, come riportato nella
perizia psichiatrica, secondo l’analisi del dolore in una scala da 1 a 10, sia
stato indicato un valore pari a 6, mentre nel 2003 questo corrispondeva a
8. La diminuzione del valore indica che la ricorrente appare meno fissata
sui dolori. Tuttavia, ritenuto che al caso concreto trova applicazione la lett.
a cpv. 1 delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI, non vi è motivo
di esaminare più in dettaglio se, ai sensi dell’art. 17 LPGA, vi sia stato pure
un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, come appunto ipotiz-
zato nella decisione impugnata.
6.8 Ne consegue che la revisione della rendita in applicazione della lett. a
cpv. 1 e cpv. 4 delle disposizioni finali non appare censurabile essendo
adempiute le condizioni ivi descritte. Inoltre, al momento dell’entrata in vi-
gore, il 1° gennaio 2012, delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo
2011 della LAI (6a revisione della LAI), la ricorrente, nata il 18 ottobre 1960,
non aveva ancora compiuto 55 anni (il 1° gennaio 2012 aveva infatti 51
anni) e, sempre al 1° gennaio 2012, l’interessata percepiva la rendita d’in-
validità da quasi 10 anni, dunque da meno di 15 anni.
7.
Occorre ora determinare quale sia il grado d’invalidità della ricorrente,
fermo restando una capacità lavorativa dell’80% nell’attività abituale di
operaia.
7.1 Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragione-
volmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di
principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come
risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b con
rinvii). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita
di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un con-
fronto percentuale ("Prozentvergleich"). Questo metodo costituisce una va-
riante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito
da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito
da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavora-
tiva, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità
(sentenze del TF 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5;
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con rinvii pubblicata in SVR
2014 UV n. 1 pag. 1; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invaliden-
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Pagina 17
versicherung [IVG], 3a ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28a LAI). L'applica-
zione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da
invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il la-
voro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di la-
voro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre
le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il
salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido; sentenza del
TF 9C_237/2016 del 24 agosto 2016 consid. 2.2 con rinvii).
7.2 Si possono quindi ritenere date nel caso concreto le condizioni per
calcolare l’incapacità lavorativa del 20% nella precedente attività svolta ef-
fettuando un “Prozentvergleich” e rinunciando ad un confronto dei redditi.
In effetti, e a prescindere dal fatto che alla ricorrente non è mai stata rico-
nosciuta un’incapacità lavorativa totale nella sua precedente attività, si può
ritenere, anche in virtù delle risultanze della perizia interdisciplinare svolta
in Svizzera, che il precedente lavoro da essa svolto garantisce le migliori
possibilità di reintegrazione professionale.
8.
Benché la ricorrente non ha sollevato la questione, questo Tribunale ritiene
opportuno segnalare che non si giustifica nel caso concreto di accordare
alla ricorrente dei provvedimenti di reintegrazione professionale.
8.1 Secondo il cpv. 2 della lett. a delle disposizioni finali, l'assicurato la cui
rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di
cui all'art. 8a LAI. Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione,
l'assicurato continua a percepire la rendita fino alla conclusione degli
stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o sop-
pressione della rendita (cpv. 3 della lett. a delle disposizioni finali della 6a
revisione della LAI).
8.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare tali disposizioni indi-
cando che nel momento (“gleichzeitig”) in cui la rendita viene soppressa o
ridotta, sorge il diritto a (eventuali [cfr. DTF 141 V 385 consid. 5.3]) provve-
dimenti di reintegrazione. La revisione della rendita è decisa prima (“vor”)
che hanno luogo le eventuali misure di reintegrazione. Il diritto ad eventuali
provvedimenti di reintegrazione è la conseguenza (“Folge”) della riduzione
o della soppressione della rendita (sentenza del TF 8C_125/2015 del 26
giugno 2015 consid. 5.1 e 5.2).
8.3 Nella perizia psichiatrica è fatto riferimento ad un decondizionamento
dell’insorgente. Tuttavia, secondo il perito, la ricorrente possiede le risorse
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Pagina 18
necessarie per riprendere un’attività corrispondente a quella precedente-
mente esercitata. Secondo il perito psichiatrico, la stessa valuta certo sog-
gettivamente in modo differente da lui la residua capacità lavorativa, ma è
in effetti solo moderatamente motivata a cooperare nell’ottica di una ripresa
di un’attività lavorativa, di modo che un tentativo di reintegrazione profes-
sionale sarebbe destinato all’insuccesso (cfr. perizia psichiatrica del 30
agosto 2012, pag. 9).
8.4 Giova altresì rammentare che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAI, “l’assicurato
deve fare – di moto proprio – tutto quanto si può ragionevolmente esigere
da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro e per evitare
l’insorgere di un’invalidità”. Pertanto, la ricorrente deve fare tutto il neces-
sario per superare il proprio decondizionamento, ritenuto altresì che si
tratta sostanzialmente di riprendere nella misura dell’80% la precedente
attività svolta o comunque una simile (cfr., in merito al decondizionamento
obiettivamente superabile, le sentenze del TF 8C_754/2013 del 26 marzo
2014 consid. 3.2.1 e 9C_697/2012 del 6 novembre 2012 consid. 2.1). Oc-
corre peraltro precisare che, secondo giurisprudenza, l’assenza della ne-
cessaria motivazione per un reinserimento professionale, la mancanza di
volontà di reintegrazione professionale rispettivamente la mancanza della
capacità soggettiva d’integrazione è ammessa quando questa mancanza
è determinabile secondo il grado della verosimiglianza preponderante va-
lido nelle assicurazioni sociali. A tal fine possono essere prese in conside-
razione le dichiarazioni dell’assicurato o dei periti in merito alle convinzioni
nei confronti della malattia rispettivamente alla motivazione verso una pro-
spettiva lavorativa. Possono pure essere rilevanti le argomentazioni svilup-
pate dinanzi all’amministrazione (cfr. sentenza del TF 9C_231/2015 del 7
settembre 2015 consid. 4.2 con rinvii).
8.5 Il motivo ritenuto dal perito psichiatrico per concludere ad un sicuro in-
successo di un tentativo di reinserimento professionale è da ravvisare nella
sostanza, come precedentemente indicato, nella mancanza da parte
dell’insorgente medesima della necessaria motivazione rispettivamente
della necessaria volontà per una buona riuscita di un tentativo di reintegra-
zione. La ricorrente non ha mai neppure preteso di avere necessità di sot-
toporsi rispettivamente di essere disponibile a sottoporsi a dei provvedi-
menti di reintegrazione professionale. Nonostante una capacità lavorativa
nella precedente attività svolta che, in virtù delle risultanze processuali, non
risulta mai essere stata inferiore al 40%, giova rilevare che il fatto che la
ricorrente non abbia dichiarato in corso di procedura di avere cercato di
sfruttare la residua capacità lavorativa di cui dispone e neppure di avere
C-4391/2013
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bisogno a tal fine di sottoporsi a dei provvedimenti di reintegrazione dimo-
stra sufficientemente, secondo il grado della verosimiglianza preponde-
rante vigente in ambito AI, che la valutazione del perito psichiatrico dell’as-
senza di una sufficiente motivazione per la ripresa del suo precedente la-
voro non è da vedere in relazione ad una sua diversa valutazione della sua
capacità lavorativa rispetto a quella del perito, ma piuttosto nell’assenza
della volontà di sottoporsi a provvedimenti di reintegrazione per difetto della
volontà a riprendere un lavoro. Stante questa premessa, questo Tribunale
non vede altresì perché sarebbe necessario mettere in atto particolari mi-
sure di reintegrazione professionale, fermo restando che si tratta di ripren-
dere sostanzialmente l’attività abituale precedentemente svolta – o un’atti-
vità simile parimenti esigibile – che l’interessata ha svolto per diversi anni
e per la quali non occorrono qualifiche particolari (cfr. doc. A 81 [CI]) o par-
ticolari misure di reintegrazione. Pertanto, compete alla ricorrente stessa
intraprendere di moto proprio le misure necessarie al fine di mettere a pro-
fitto la propria residua capacità lavorativa nella procedente attività svolta
od in una simile.
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata va confermata e
il ricorso deve essere respinto.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett.
b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l’anticipo spese, di identico ammon-
tare, versato dall’insorgente il 24 aprile 2014.
10.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7
cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’an-
che vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v.,
fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente. L’an-
ticipo spese di fr. 400.-, corrisposto il 24 aprile 2014, è computato con le
spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: