B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4392/2012
D e c i s i o n e d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 luglio 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione dell'11 luglio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui beneficiava l'assicurato
A.______, cittadino italiano nato il …, con una mezza rendita a decorrere
dal 1° settembre 2012,
contro questa decisione l'assicurato ha ricorso a questo Tribunale il
18 agosto 2012, il quale ha trasmesso all'UAIE una copia
dell'impugnativa con la documentazione allegata,
l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, nella persona del
dott. B._______, il quale ha rilevato, il 13 novembre 2012, che lo stato di
salute del ricorrente non era migliorato,
di conseguenza, il 5 dicembre 2012, l'UAIE ha emanato una decisione di
ripristino del diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2012, in
sostituzione della decisione dell'11 luglio 2012 (e non del 13 novembre
2012, come indicato erroneamente), conformemente all'art. 53 cpv. 3
della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), informando di ciò questo
Tribunale l'11 dicembre 2012,
invitato da questo Tribunale, mediante ordinanza del 18 dicembre 2012, a
comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della stessa se intendesse
continuare la procedura di ricorso iniziata il 12 agosto 2012, l'assenza di
un suo riscontro valendo come risposta positiva, il ricorrente non si è più
manifestato,
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le
eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono
essere impugnate davanti a questo Tribunale secondo l'art. 69 lett. b della
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legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831-20),
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso, come ha fatto in concreto l'UAIE con la
decisione del 5 dicembre 2012,
il ricorso contro la decisione dell'11 luglio 2012 è divenuto dunque privo
d'oggetto per effetto della nuova decisione del 5 dicembre 2012,
interamente conforme alle richieste del ricorrente, dimodoché la causa
può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico, in conformità con l'art. 23
cpv. 1 lett. a LTAF,
se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono
addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d'oggetto (art. 5
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]),
se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una
parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che la termina (art. 63 cpv. 1 PA e art. 5 TS-TAF),
in concreto non si prelevano spese processuali,
l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può
assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 PA),
in concreto non si assegnano indennità per spese ripetibili,
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La procedura C-4392/2012 è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si accordano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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