B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4402/2019
Sen t en z a d e l 5 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 12 agosto 2019).
C-4402/2019
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Fatti:
A.
A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino ita-
liano, nato il (…), coniugato (da […] a […] nonché da […]) e padre di quattro
figli (nati nel […], nel […], nel […] e nel […]), ha formulato in data 14 feb-
braio 2019 una richiesta volta all’ottenimento, anticipato di due anni, di una
rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 e 15 pag. 1
dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 1 e doc. 15 pag. 1]). Ha
esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI e del li-
bretto delle marche per studenti (doc. 2 pag. 1 e doc. 3).
B.
B.a Con decisione del 21 marzo 2019 (doc. 23), la Cassa svizzera di com-
pensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una ren-
dita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) di fr. 429.- al mese dal 1°
marzo 2019, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di con-
tribuzione di 12 anni, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi
di 2 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 36'972.-, una scala
delle rendite 13 ed una riduzione per anticipazione del 13,6% (v. doc. 20
[foglio di calcolo]).
B.b Con messaggi di posta elettronica del 27 e 31 marzo 2019 (doc. 26 e
27 pag. 1), l’interessato ha riferito di aver lavorato durante diversi mesi nel
1972 e nel 1973 per conto di un’impresa e di essere sicuro che sono stati
“trattenuti dei contributi” per le attività svolte. Ha poi indicato che “mancano
diversi mesi” del 1975 ed il 1976, periodo in cui ha svolto servizio militare
obbligatorio in Italia, nonché il mese di gennaio del 1985, mese in cui ha
lavorato presso la B._______ di (…; v. la distinta di salario del gennaio
1985 [doc. 27 pag. 2]).
B.c Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2019 (doc. 34), la
CSC ha sottolineato che l’interessato era minorenne nel 1972 e nel 1973
(di modo che il datore di lavoro non era tenuto a pagare i contributi). Ha poi
rilevato che l’accertamento dei fatti ha permesso di appurare che il mede-
simo ha lavorato in Svizzera per 1 mese nel 1975, ma non che fosse do-
miciliato in Svizzera oppure avesse versato dei contributi nel 1976, e che
ha svolto il servizio militare in Italia da settembre del 1975 ad ottobre del
1976 (v. doc. 2 pag. 2 [foglio di congedo illimitato”]). La CSC ha quindi in-
vitato l’interessato a trasmettere i certificati di lavoro o le buste paga degli
anni 1975 e 1976, nel caso in cui avesse lavorato in Svizzera durante tali
anni.
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B.d Con messaggi di posta elettronica del 10 ed 11 aprile 2019 (doc. 36 e
38), l’interessato ha ribadito che, quand’anche minorenne, ha lavorato
presso delle ditte nel 1972 e nel 1973 e di essere certo che “l’AVS veniva
dedotta dalle buste paga”, ma di non poterlo comprovare. Ha poi indicato
di non poter produrre alcun documento inerente gli anni 1972 e 1973 (anni
in cui ha lavorato presso la ditta C._______ di […]). Si è altresì ricordato di
aver formulato domanda alla competente autorità di polizia degli stranieri
per poter mantenere il domicilio in Svizzera durante il periodo del servizio
militare in Italia.
B.e Con lettera raccomandata del 14 maggio 2019 (doc. 39), la CSC, con-
siderando il messaggio di posta elettronica del 27 marzo 2019 come un’op-
posizione, ha in particolare assegnato all’interessato un termine di 10 giorni
per inoltrare un’opposizione per iscritto comprendente (una motivazione,
una conclusione e la sua firma manoscritta in originale [o quella di un pa-
trocinatore]), l’opposizione del 27 marzo 2019 essendo stata inoltrata per
via elettronica e non contenendo alcuna firma manoscritta in originale, con
la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l’opposizione sarebbe
stata dichiarata irricevibile.
B.f Con scritto d’opposizione del 28 maggio 2019 (doc. 40), l’interessato
ha indicato che “dopo un attento esame dei documenti in mia possessione,
le ragioni esposte nelle e-mail (quanto alla durata contributiva) non sussi-
stono”. Ha poi indicato che “rimarrebbe tuttavia l’anno 1977”, anno in cui
era studente all’Università di (…) ed ha lavorato e versato dei contributi.
B.g Con diffida raccomandata del 7 giugno 2019 (doc. 41), la CSC, dopo
aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei
fatti, ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire le di-
stinte di salario dell’anno 1977 nonché eventuali certificati di lavoro, con la
precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata
una decisione (su opposizione) in base agli atti in suo possesso (è fatto
riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA).
B.h Con scritto del 22 giugno 2019 (doc. 42 pag. 3), l’interessato ha riba-
dito che nel 1977, era studente all’Università di (…; v. i risultati di esami
universitari del 1977 [doc. 42 pag. 5]).
B.i Con decisione su opposizione del 12 agosto 2019 (doc. 47), la CSC ha
respinto l’opposizione del 28 maggio 2019 e confermato la propria deci-
sione del 21 marzo 2019. Detta autorità, dopo aver indicato che ha proce-
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duto a ricerche complementari per l’anno 1977 (presso il comune di resi-
denza; v. doc. 43 e 45), ha esposto le norme legali applicabili e confermato
le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di con-
tribuzione di 12 anni e 1 mese (in particolare, per l’anno 1977 possono
essere computati 2 mesi [settembre ed ottobre]; v. gli estratti del contro
individuale [doc. 19]).
C.
C.a Il 28 agosto 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC
del 12 agosto 2019 mediante il quale ha chiesto di (riformare la decisione
impugnata nel senso di) tenere in considerazione una durata contributiva
completa per gli anni 1977 e 1978, anni in cui era domiciliato a (…) o ad
(…) e studente all’Università di (…; v. gli allegati libretto delle marche per
studenti, scritto del gennaio 1977 ed attestato dall’agosto 1977 dell’univer-
sità [avrebbe anche lavorato saltuariamente durante tale periodo {doc. TAF
1}]).
C.b Nella risposta al ricorso del 14 ottobre 2019, l’autorità inferiore ha indi-
cato, con riferimento all’allegata attestazione del 7 ottobre 2019 del “Servi-
zio della popolazione di (…)”, che l’accertamento complementare dei fatti
ha permesso di appurare che il ricorrente era domiciliato in Svizzera anche
nel 1977 (e nel 1978). Per conseguenza, la CSC ha reso, il 10 ottobre 2019,
giusta l’art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione su opposizione (allegata
in copia), in sostituzione della decisione del 12 agosto 2019, mediante la
quale ha deciso di erogare in favore dell’insorgente una rendita di vecchiaia
(anticipata di due anni) di fr. 479.- al mese dal 1° marzo 2019. Detta rendita
è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi
(di cui, in particolare, 12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978), un riconosci-
mento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio
determinante di fr. 29'862.-, una scala delle rendite 16 ed una riduzione per
anticipazione del 13,6%. La CSC ha pertanto segnalato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso e proposto a questo Tribunale di pronun-
ciarsi in merito allo stralcio dai ruoli della causa (doc. TAF 3).
C.c Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale, con provvedimento
del 28 novembre 2019 (notificato il 5 dicembre 2019; doc. TAF 5), che ap-
parivano adempiute le condizioni per procedere allo stralcio dai ruoli della
causa, trasmessagli la risposta al ricorso della CSC del 14 ottobre 2019
(unitamente a copia dei documenti menzionati nella presa di posizione
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dell’autorità inferiore), al ricorrente è stata concessa la facoltà di pronun-
ciarsi vuoi in merito allo stralcio dai ruoli della causa vuoi quanto al merito
della causa (doc. TAF 4). Il ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabi-
lisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le
relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri
fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della proce-
dura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di
vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
La questione di sapere se la causa possa essere stralciata dai ruoli può
essere lasciata indecisa, ritenuto che quand’anche si dovesse ritenere che
il ricorrente non ha contestato solo il periodo contributivo per gli anni 1977
e 1978 (v. il ricorso [doc. TAF 1]), ma implicitamente pure l’ammontare
dell’importo mensile della rendita di vecchiaia accordato (anche di quello
di fr. 479.- di cui alla nuova decisione su opposizione resa dalla CSC il 10
ottobre 2019 in corso di procedura ricorsuale), il ricorso va respinto nel
merito – per le ragioni che saranno indicate di seguito e nella misura in cui
non è divenuto privo d’oggetto – siccome manifestamente infondato.
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Pagina 7
4.
4.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat-
tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai
sensi dell’art. 30bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il
calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce
tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
4.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i
65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec-
chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1
LAVS, gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una ren-
dita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due
anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese se-
guente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. In caso di anticipazione
della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene
ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS
e 56 cpv. 2 OAVS).
4.4
4.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è
incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti
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prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu-
tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e)
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato
comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
4.4.3 Giusta l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando
una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più
di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il con-
tributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter
capoverso 2 lettere b e c LAVS.
4.4.4 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.4.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3
e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta
all’obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato
nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola
in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione
del principio inquisitorio, che per l’amministrazione – e in caso di ricorso
per l’autorità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DFT 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell’ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
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novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il paga-
mento di contributi è prescritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.
4.4.6 Quanto al periodo contributivo per l’anno 1977 e per l’anno 1978,
l’autorità inferiore, nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre
2019, ha considerato – secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto
individuale dell’interessato (doc. 19) ed in virtù degli attestati dell’Università
di (…; v. il libretto delle marche per studenti, lo scritto del gennaio 1977 e
l’attestato dell’agosto 1977 dell’università [doc. TAF 3]) nonché del fatto
che il medesimo ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso di
domicilio di tipo C (v. l’attestazione del 7 ottobre 2019 del “Servizio della
popolazione di […]”; doc. TAF 3) – che per il ricorrente poteva essere am-
messa una durata contributiva completa da gennaio del 1977 a dicembre
del 1978 (12 mesi nel 1977 e 12 mesi nel 1978). In particolare, come indi-
cato nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019, non sus-
sistendo altresì i presupposti per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio,
il periodo contributivo totale dell’insorgente è di 15 anni e 3 mesi. Quest’ul-
timo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente
(anno 1956) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 42 anni
fino al 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 8), anno in cui è nato il diritto
dell’insorgente ad una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia.
4.5 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 15 anni completi.
Le tabelle delle rendite 2019 prevedono che al rapporto fra 15 anni interi di
contribuzione dell’insorgente e 42 anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 16 (Tabelle delle
rendite 2019 pag. 10). L’importo della rendita del ricorrente deve quindi
essere determinato in base ad una scala delle rendite 16 ed in funzione del
suo reddito annuo medio.
4.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
d’assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa
è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in funzione
dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice
dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività
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lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.6.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell’insorgente, i redditi de-
rivanti da un’attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1974
al 2012 ammontano a fr. 328’960.- (3’256 + 182 + 2’955 + 3’950 + 6’846 +
4’969 + 5’040 + 31'486 + 35’556 + 17’721 + 28’011 + 29’394 + 32’818 +
43’200 + 47’400 + 19’000 + 16’575 + 601; doc. 19). Ora, l’insorgente non
ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di
lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risul-
tanti dall’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera superiore a quello de-
terminato dall’autorità inferiore, ossia fr. 328’960.-. Non può pertanto che
essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione
dell’indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel
conto individuale posteriore all’anno del compimento dei 20 anni è avve-
nuta nel 1977 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del
27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.079
(Tabelle delle rendite 2019 pag. 15). L’importo del reddito è rivalutato a
fr. 354’948.- (328’960 x 1.079). Tale importo deve essere diviso per il pe-
riodo di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, corrispondenti a 183 mesi. Il
reddito annuo medio del ricorrente per il 2019 ammonta a fr. 23’275.-
([354’948 : 183] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall’autorità
inferiore nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019.
4.6.2
4.6.2.1 Quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv.
1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per
gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fan-
ciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv.
1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui
nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti
educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è
assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi
oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici
mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). L’accredito per compiti educativi corrisponde
al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il
periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS).
4.6.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato il (…; doc. 1 pag. 2), un
accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1988. L'in-
sorgente è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i
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superstiti svizzera dal 1988 al maggio del 1990 (2 anni e 5 mesi; periodo
in cui possono essere contabilizzati due anni di accrediti per compiti edu-
cativi [art. 52f cpv. 5 OAVS]) e poi ancora in maggio, giugno e da settembre
a dicembre del 2011 nonché in gennaio e giugno del 2012 (periodo in cui
non possono essere contabilizzati accrediti per compiti educativi, i quattro
figli del ricorrente [nati nel {…}, nel {…}, nel {…} e nel {…}; doc. 1 pag. 2],
avendo compiuto più di 16 anni). Da quanto esposto, discende che è pos-
sibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 2 anni.
Considerato che nel 2019, l'importo mensile della rendita di vecchiaia mi-
nima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite
44) ammonta a fr. 1’185.- (Tabelle delle rendite 2019 pag. 18), l'accredito
per compiti educativi è pari a fr. 5’594.- ([1’185 x 12 x 3 x 2] : 183 x 12).
4.6.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2019 am-
monta quindi in totale a fr. 28’869.- (23’275 + 5’594). Tale importo deve
essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito an-
nuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle ren-
dite 16. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio deter-
minante di fr. 29’862.- nel 2019 (le tabelle delle rendite 2019 indicano un
reddito annuo medio determinante di fr. 29’862.- quale importo superiore
più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 28'869.- [Tabelle delle rendite
2019 pag. 74]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una
scala delle rendite 16 e ad un reddito annuo medio di fr. 29’862.- ammonta
a fr. 554.- mensili (Tabelle delle rendite 2019 pag. 74). Questo importo deve
però essere ridotto del 13,6% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS), l'in-
sorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di
due anni. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 479.- al mese (554 – 75).
Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto.
4.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo
mensile di fr. 479.- dal 1° marzo 2019, come calcolato dall’autorità inferiore
nella (nuova) decisione su opposizione del 10 ottobre 2019 (doc. TAF 3),
calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale
non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio.
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso – nella misura in cui non è
divenuto senza oggetto – non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. Il giudice dell’istruzione – anteriormente o posteriormente ad
uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione som-
maria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art.
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23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l’al-
tro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi – appunto nella misura
in cui non è divenuto senza oggetto – siccome manifestamente infondato.
La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giu-
dice unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente nella misura in cui il ricorso non è divenuto
senza oggetto, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della
sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), se-
gnatamente poiché non è rappresentato in questa sede da mandatario pro-
fessionale e non ha dimostrato di avere dovuto sopportare delle spese in-
dispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso inoltrato in que-
sta sede. Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di
principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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