Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4408/2009
Sen t e n z a d e l 1 ° s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Philippe Weissenberger,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato ITALUIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 giugno 2009).
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Fatti:
A.
Con decisioni del 10 gennaio 1992 (doc. 72 a 74), la competente autorità
(attualmente Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero [di seguito UAIE]) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il (…), divorziata, con due figlie (doc.
7) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
agosto 1988 al 31 maggio 1990 ed una mezza rendita a decorrere dal 1°
giugno 1990, unitamente alle rendite completive in favore delle figlie. Con
decisione del 2 maggio 1995 (doc. 86), l'UAIE ha nuovamente concesso
alla ricorrente una rendita intera d'invalidità con effetto al 1° febbraio
1995. L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con
comunicazione del 30 novembre 1999 (doc. 102) e con decisione del 13
aprile 2005 (doc. 130). Siffatte rendite sono state accordate sulla base
delle affezioni fisiche (lesioni cerebrali [deterioramento cognitivo a seguito
di trauma cranico]) e psichiche (segnatamente psicosi postraumatica,
sindrome depressiva atipica, disturbo della personalità di tipo isterico)
ritenute in diversi rapporti medici (cfr., fra l'altro, doc. 24, 26, 27, 28, 32,
33, 34, 37, 43, 44, 47, 51, 55, 56, 66, 82, 83, 84, 98, 100, 113, 115, 116,
117, 124, 125 e 127), affezioni connesse con l'incidente occorso
nell'aprile del 1987 (caduta da un treno).
B.
B.a Nel mese di agosto del 2008, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 137b).
B.b Nell'ambio della citata procedura, risultano essere stati prodotti in
particolare il questionario per la revisione della rendita AI, unitamente ai
formulari per la dichiarazione dei redditi per gli anni 2005 e 2006 (doc.
147).
B.c
B.c.a Nel rapporto del 18 novembre 2008, la dott.ssa B._______,
specialista in psicologia e neuropsicologia incaricata dall'autorità inferiore,
ha constatato, sulla base dell'esame neuropsicologico, che l'interessata
presenta una grave disfunzione cognitiva, pur sottolineando che, conto
tenuto di un quadro clinico in contrasto con la relativa autonomia della
paziente e di un possibile aggravio dei disturbi dovuto ad aspetti psichici, i
risultati dell'esame neuropsicologico erano suscettibili di non riflettere
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correttamente le competenza della stessa. La perita ha quindi ritenuto
una completa incapacità al lavoro (doc. 141).
B.c.b Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 19 novembre
2008 ed aver analizzato la documentazione medica assunta, il dott.
C._______, specialista in psichiatria e psicoterapia incaricato dall'UAIE,
nel rapporto del 25 novembre 2008 (doc. 142), ha ritenuto che
l'insorgente soffre di un disturbo di simulazione (Z 76.5 secondo l'ICD 10),
che non costituisce una malattia, ma un comportamento che esula dal
campo medico e che non giustifica un'incapacità al lavoro. Il perito ha
quindi considerato che la medesima è del tutto abile nel suo precedente
lavoro di aiutocuoca, a far tempo da 18 mesi dopo l'infortunio (caduta da
un treno alla stazione il 4 aprile 1987; v. doc. 25).
B.d Nel rapporto del 27 gennaio 2009, il dott. D._______, medico
dell'UAIE, ha ritenuto, in virtù della menzionata perizia psichiatrica, che
era stato dimostrato un miglioramento dello stato di salute dell'interessata
intervenuto però già 18 mesi dopo l'incidente dell'aprile del 1987.
Sussisterebbe altresì un miglioramento anche a decorrere dalla perizia
dettagliata E 213 effettuata nel 2004, non essendo più stata diagnosticata
una depressione atipica con spunti isterici di personalità. Il dott.
D._______ ha quindi concluso per l'interessata ad una capacità al lavoro
del 100%, a decorrere dal 25 novembre 2008 (data della perizia), sia
nella precedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata (doc. 150).
C.
Il 30 marzo 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, dopo
avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di
un'attività lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da considerare
esigibile a far tempo dal 25 novembre 2008 e permetterebbe di realizzare
più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità,
ha comunicato all'assicurata che non sussisterebbe più un diritto ad una
rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art.
17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessata la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione delle obiezioni per iscritto (doc.
152), facoltà di cui l'interessata non ha fatto uso.
D.
Il 18 giugno 2009, l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto
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al 1° agosto 2009, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora (doc.
154; v. anche doc. 153).
E.
Il 24 giugno 2009, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione
dell'UAIE del 18 giugno 2009 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità anche successivamente al 1° agosto 2009, dal momento che
secondo il certificato medico del 27 aprile 2009 del dott. E._______,
allegato in copia al gravame, il grado d'invalidità risulta essere del 70%
(doc. TAF 1).
F.
Con decisione incidentale del 5 agosto 2009 (notificata il 13 agosto 2009;
doc. TAF 4 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 7 settembre 2009, un anticipo di fr. 300. a
copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato
versato il 3 settembre 2009 (doc. TAF 3 a 7).
G.
G.a Nel rapporto del 24 novembre 2009, il dott. F._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che il certificato medico del dott. E._______
prodotto dalla ricorrente enumera tutta una seria di affezioni che secondo
la visita peritale del dott. C._______ sono frutto di una simulazione. Non
sono altresì riscontrabili in detto certificato medico nuovi elementi
oggettivi credibili. Non sarebbe pertanto stato reso verosimile che
l'interessata continuerebbe a soffrire delle affezioni che hanno giustificato
la concessione di una rendita. In questo senso potrebbe trovare
applicazione l'art. 17 LPGA. Tuttavia, nella misura in cui la concessione
della rendita intera dipendesse da una simulazione, apprezzamento a cui
egli propende, andrebbe ritenuta l'esistenza di una decisione iniziale
manifestamente errata (doc. 159).
G.b Nella risposta al ricorso del 23 dicembre 2009, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha segnalato – secondo il rapporto del
24 novembre 2009 del dott. F._______ – che il documento medico
prodotto in sede ricorsuale non comporta elementi tali da modificare la
valutazione clinicalavorativa dell'interessata (doc. TAF 12).
H.
Con provvedimento del 7 gennaio 2010 (notificato il 12 gennaio 2010;
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doc. TAF 14 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha concesso alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle
osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 13), facoltà di cui l'insorgente
non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
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del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
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Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La procedura di revisione del
diritto alla rendita essendo stata avviata nel mese di agosto del 2008 e il
medico del servizio medico dell'autorità inferiore avendo ritenuto che il
miglioramento dello stato di salute della ricorrente è intervenuto a far
tempo dal 25 novembre 2008, al caso in esame si applicano di principio
le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio
2008. Giova altresì osservare, per sovrabbondanza, che l'applicazione
del diritto previgente non avrebbe comportato, nella sostanza, un diverso
esito della lite (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_972/2009 del 27
maggio 2010 consid. 2.1 a contrario, fermo restando che l'art. 31 LAI non
trova applicazione nel caso in esame).
4.
4.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
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assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.4. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
4.5. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1. Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione
durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in
giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se
le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole
modificazione.
5.2. Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un
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termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per
grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità.
5.3. L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce,
v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La
riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle
circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a
revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di
salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007;
DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una
rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una
notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto
dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1
LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una
modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del
grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento
dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF
133 V 545 consid. 6.16.3). Anche una modifica di poco conto nello stato
di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento
del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_696/2007
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consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa
valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove
e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente
all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I
759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 13 aprile
2005, data della decisione dell'UAIE mediante la quale è stata confermata
la rendita intera d'invalidità, e il 18 giugno 2009, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3a).
6.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
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giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
6.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
6.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
7.
7.1. Questo Tribunale rileva che il 13 aprile 2005, momento in cui è stato
confermato il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
successivamente al 30 novembre 2004, è stato stabilito, segnatamente
sulla base della presa di posizione dello psichiatra del servizio medico
dell'UAIE (doc. 127), che la ricorrente era affetta da depressione atipica,
disturbo della personalità di tipo isterico e deterioramento cognitivo a
seguito di trauma cranico (v. la perizia medica particolareggiata E 213 del
22 luglio 2004 e il referto di visita psichiatrica del 6 ottobre 2004 [doc. 113
e 115]).
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7.2. Nell'ambito della presente procedura di revisione, nel rapporto
psichiatrico del 25 novembre 2008 (doc. 142), il dott. C._______,
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto che l'insorgente soffre
di un disturbo di simulazione e, nel referto neuropsicologico del 18
novembre 2008 (doc. 141), la dott.ssa B._______, specialista in
psicologia e neuropsicologia, ha rilevato che l'interessata presenta una
grave disfunzione cognitiva. In virtù della perizia psichiatrica del
novembre 2008, i dott. D._______ e F._______, medici dell'UAIE, nei loro
rapporti del 27 gennaio e 24 novembre 2009 (doc. 150 e 159), su cui si
fonda la decisione impugnata, hanno concluso ad un miglioramento dello
stato di salute dell'insorgente.
7.3. Nella perizia del 25 novembre 2008, il dott. C._______ ha segnalato
che la peritanda non collabora oppure non può collaborare come
auspicato e che fornisce delle informazioni incomplete. A suo giudizio,
non risulta quindi possibile ricostruire l'anamnesi personale e familiare
dell'interessata. Ha pure rilevato che i documenti medici agli atti
evidenziano delle diagnosi psichiche senza riferimento ad una
classificazione internazionale delle malattie e non comprendono alcuna
descrizione dello stato psicosociale della paziente. L'apprezzamento dello
specialista appare inoltre, fra l'altro, basato sulla constatazione che la
ricorrente vive da sola, si è presentata da sola alla visita medica, ha un
aspetto molto curato ed un abbigliamento adeguato (dalla relazione di
esame neuropsichiatrico dell'aprile 1999 [doc. 98] emerge per contro che
l'interessata vive con la figlia e il genero che l'accudiscono). Sennonché,
in considerazione della menzionata insufficiente anamnesi, il perito
avrebbe perlomeno potuto contattare direttamente gli psichiatri che hanno
esaminato o curato l'insorgente, segnatamente i medici che hanno
redatto la relazione di esame neuropsichiatrico dell'aprile 1999 (doc. 98) e
la relazione di visita psichiatrica dell'ottobre 2004 (doc. 115), che peraltro
costituiscono i documenti più recenti agli atti di causa, e chiedere loro le
precisazioni necessarie riguardo alle condizioni cliniche ed alla situazione
personale e familiare della paziente prima di pronunciarsi. Basti rilevare
che se il dott. C._______ sembra escludere che la peritanda sia affetta da
un disturbo di conversione (precisando che tale termine costituisce la
denominazione moderna di talune forme di isteria), uno psichiatra italiano
ha diagnosticato, nel 2004, una sindrome depressiva atipica per la
presenza di elementi verosimilmente isterici di personalità (doc. 115).
Non risulta altresì che il dott. C._______ e la dott.ssa B._______ abbiano
discusso fra di loro in merito all'esame del quadro clinico e del
comportamento dell'insorgente ed alla documentazione medica agli atti,
lo psichiatra essendosi peraltro genericamente limitato a relativizzare le
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conclusioni dell'esame neuropsicologico. Infine, va rilevato che il dott.
C._______ non ha accennato ad alcun miglioramento dello stato di salute
della ricorrente che sarebbe intervenuto tra aprile del 2005 e la decisione
impugnata, fermo restando che i dott. D._______ e F._______ non hanno
indicato nei loro rapporti per quale motivo hanno reputato di poter
ravvisare, dalla data della perizia del dott. C._______ (25 novembre
2008), un miglioramento significativo dello stato di salute dell'insorgente
rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia della
decisione del 13 aprile 2005.
7.4. Agli atti di causa non risulta inoltre alcun rapporto sullo stato di salute
generale dell'insorgente (leggi rapporto su modulo E 213), senza che i
sanitari del servizio medico dell'UAIE si siano espressi sul motivo per cui
hanno rinunciato a tale rapporto, fermo restando che dalla perizia medica
particolareggiata E 213 del 22 luglio/5 novembre 2004 (doc. 113) emerge
che l'insorgente è affetta da ipoacusia bilaterale (riduzione dell'udito) e
dalla relazione di esame neuropsicologico dell'ottobre 1994 (doc. 82)
risulta che la medesima soffre di totale anosmia (perdita totale della
capacità di percepire gli odori e/o il gusto).
7.5. Dalle carte processuali emerge che da febbraio ad aprile del 1987 la
ricorrente è stata alle dipendenze dell'G._______ come aiutocuoca, in
ragione di 45 ore alla settimana (doc. 12). Ci si può chiedere se sia
corretta la scelta operata dall'autorità inferiore di considerare il lavoro di
aiutocuoca, svolto durante un periodo relativamente limitato, quale
attività precedentemente svolta dall'insorgente. Inoltre, da un lato, il dott.
C._______ ha considerato la peritanda abile al lavoro in misura completa
a partire da 18 mesi dopo l'infortunio dell'aprile 1987 (senza aver indicato
i motivi per i quali la medesima avrebbe potuto svolgere l'attività di aiuto
cuoca nella misura del 100%). Dall'altro lato, la psicologa, specialista in
neuropsicologia, B._______ ha ritenuto un'incapacità al lavoro totale.
Ora, a prescindere dalla divergenza di opinioni dei periti in merito alla
capacità lavorativa della ricorrente rimasta senza sufficiente spiegazione,
secondo i documenti medici agli atti l'insorgente medesima è affetta da
anosmia di modo che, senza particolari conoscenze mediche, può
affermarsi che appare necessitare di una ben più approfondita disanima
la ritenuta affermazione che la stessa può mettere a profitto
un'(eventuale) residua capacità lavorativa medicoteorica quale aiuto
cuoca in un mercato equilibrato del lavoro. In particolare, bisognerebbe
determinare con precisione quali specifiche attività della sua professione
(in percentuale rispetto al totale) sarebbe in grado di svolgere nonostante
le sue affezioni prima d'affermare genericamente che ciò è quantificabile
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nel 50%. Qualora si ritenesse, invece, che la ricorrente non fosse in
grado di svolgere il precedente lavoro di aiutocuoca, occorrerebbe allora
effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili
attività sostitutive adeguate ritenute.
7.6. Infine, occorre rilevare che, per giurisprudenza, allorquando un
assicurato ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità durante un
periodo prolungato, l'autorità che intende procedere ad una revisione del
diritto alla rendita, è tenuta ad esaminare l'opportunità dell'adozione di
misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5). Peraltro, in una
sentenza del 26 aprile 2011, il Tribunale federale ha precisato che
l'opportunità dell'adozione di misure di reintegrazione deve di principio
essere esaminata se la diminuzione o la soppressione della rendita
concerne una persona che ha 55 anni oppure che beneficia di una rendita
da più di 15 anni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_228/2010 del
26 aprile 2011 consid. 3.3). Nel caso concreto, occorre rammentare che
la ricorrente ha compiuto 55 anni nel mese in cui l'UAIE ha previsto, nella
decisione impugnata, di sopprimere la rendita fino ad allora accordata alla
ricorrente dal mese di febbraio del 1995. Non va neppure dimenticato che
all'insorgente era già stata accordata una rendita intera da agosto del
1988 a maggio del 1990 e che dal mese di giugno del 1990 al mese di
gennaio del 1995 ha comunque beneficiato di una mezza rendita (e non
appare avere lavorato durante tale periodo).
8.
8.1. Non risultano altresì adempite nel caso di specie le condizioni per
una sostituzione dei motivi nel senso di una conferma della decisione
impugnata, fondata sull'art. 17 LPGA, in virtù di una riconsiderazione ai
sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
8.2. Secondo quest'ultimo disposto, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza. Per determinare se è possibile
riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza dubbio
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento
in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la
prassi allora in vigore, fermo restando che un cambiamento di prassi o di
giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione. Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
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uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del
diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della
prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame.
Occorre inoltre rilevare che la modifica (nel senso della soppressione o di
una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni
caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute
modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il
mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011
consid. 6.1 e 6.2 nonché relativi riferimenti).
8.3. Ora, allo stato attuale degli atti di causa questa Corte non ritiene
affatto, contrariamente a quanto genericamente preteso nella perizia del
dott. C._______ e ripreso nelle valutazioni dei medici dell'UAIE dott.
D._______ e dott. F._______, che la concessione di una rendita iniziale
intera per il periodo dal 1° agosto 1988 al 31 maggio 1990 fosse
manifestamente errata. Basta a tal proposito riferirsi alla documentazione
medica agli atti ed in particolare al rapporto del dott. G. Assal, incaricato
all'epoca dall'assicurazione infortuni (cfr. rapporto del 16 giugno 1989
[doc. 51]). Anche per i periodi successivi, vi è documentazione medica
atta a giustificare le scelte di concedere alla ricorrente una mezza rendita
(dal 1° giugno 1990 al 31 gennaio 1995) e nuovamente una rendita intera
(dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 2009). Certo, si possono nutrire dei
dubbi sulla correttezza di tali apprezzamenti o ancora altri medici
avrebbero potuto valutare differentemente tale documentazione medica
(come dimostra inequivocabilmente il rapporto peritale del 25 novembre
2008). Sennonché, e per costante prassi del Tribunale federale, dei
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale non sono
sufficienti per ammettere l'esistenza di un errore manifesto, tanto più ove,
come nel caso concreto, l'assegnazione di una prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi (cfr.
pure sentenza del Tribunale federale 9C_741/2008 del 26 novembre
2008 consid. 4.2). Peraltro, e anche volendo per denegata ipotesi
prescindere da questa valutazione, questa Corte non avrebbe comunque
potuto allo stato attuale degli atti confermare la riduzione della rendita per
via di riconsiderazione senza che prima sia stata meglio esaminata la
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situazione valetudinaria dell'assicurata e in particolare accertato se non
sarebbero intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante
che potrebbero giustificare il mantenimento della rendita alle condizioni
precedentemente ammesse (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.2). Va infine rammentato che
l'autorità inferiore, nonostante l'avviso piuttosto deciso dei propri medici,
ha rinunciato (non senza ragione) ad effettuare una riconsiderazione.
9.
Da quanto esposto, discende che non è possibile determinarsi con
cognizione di causa sull'esistenza di un miglioramento dello stato di
salute dell'insorgente suscettibile di influire sul grado d'invalidità nel
periodo determinante e di giustificare un'(eventuale) riduzione o
soppressione della rendita d'invalidità finora accordata. Pertanto la
decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre
nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso
può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o
rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C
571/2009 del 25 maggio 2011 consid. 8 e relativo riferimento). In
particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi
o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il
caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli
atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore (cfr., sulla
questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno
2010 consid. 4.4.1.4) affinché la stessa proceda a completare
l'accertamento dei fatti determinanti, segnatamente con un esame sullo
stato di salute generale della ricorrente, il completamento dell'anamnesi
in merito alle condizioni cliniche ed alla situazione personale e familiare
dell'insorgente, nonché con una discussione fra i periti che hanno redatto
i rapporti del 18 novembre 2008 (la dott.ssa B._______) e del 25
novembre 2008 (appunto il dott. C._______), i quali saranno chiamati ad
effettuare la loro discussione finale preferibilmente solo dopo il
completamento degli atti di causa nel senso qui indicato. Infine, e dopo
avere ancora chiesto l'opinione dei medici specialisti del proprio servizio
medico, l'UAIE emanerà una nuova decisione. Va peraltro ancora
rammentato che se, come appare possibile, la ricorrente non potrà più
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esercitare la professione di aiutocuoca, andrà eventualmente esaminata
la questione delle misure di reintegrazione professionale (qualora
sussistesse ancora una residua capacità lavorativa medicoteorica in
un'attività sostitutiva adeguata) e poi, a seconda del risultato di tale
esame, effettuato un confronto dei redditi.
11.
11.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300., versato il 3 settembre 2009, è restituito alla
ricorrente.
11.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in
combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000. tenuto conto del
lavoro utile e necessario, relativamente contenuto, svolto dal
rappresentante della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TSTAF). L'indennità per
ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 18 giugno 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300., corrisposto il 3
settembre 2009, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: