B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-441/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 dicembre 2011).
C-441/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come macchinista edile dal 1984 al 2004, versando i
relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI; incarto dell'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni [Suva], non numerato).
B.
Il 15 ottobre 2001 l'assicurato è stato vittima di un infortunio
professionale, a seguito del quale ha riportato una contusione della spalla
sinistra. Il caso è stato preso a carico dalla Suva, la quale ha erogato
l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa totale dal 17 dicembre
2001 al 31 ottobre 2003, ha quindi emanato una decisione, il 16 ottobre
2003, attribuente una rendita d'invalidità del 22% dal 1° novembre 2003,
con un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%, e una decisione
su opposizione, il 16 marzo 2004, riconoscente il diritto ad una rendita
d'invalidità del 31%. Il ricorso dell'assicurato contro quest'ultima decisione
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo è stato
respinto con sentenza del 22 febbraio 2005 (incarto Suva, passim).
C.
Nel frattempo, il 13 febbraio 2003, l'assicurato aveva formulato
all'Ufficio per l'invalidità del Canton Zurigo (Sozialversicherungsanstalt /
SVA), una domanda di rendita d'invalidità svizzera. Nell'ambito di questa
procedura la SVA ha emanato, il 19 marzo 2004, una decisione di rendita
intera limitata dal 1° dicembre 2002 al 31 ottobre 2003 (grado d'invalidità
del 100%), con le relative rendite completive per la moglie e i primi due
figli. In seguito all'opposizione dell'assicurato, e dopo avere constatato un
peggioramento dello stato di salute, sulla base di un rapporto della
dott.ssa B._______, reumatologa, del 26 gennaio 2005, facente stato di
un'incapacità lavorativa del 100% per l'attività usuale dal 26 maggio 2004,
nonché di una capacità lavorativa di cinque ore al giorno in attività
confacenti, ossia senza esigenza di operare al di sopra della testa e di
sollevare carichi superiori a 5 kg, la SVA ha emesso una decisione su
opposizione, il 28 novembre 2005, riconoscente il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° novembre 2004 (incapacità lavorativa media su un anno,
ossia dal 2 novembre 2003 al 31 ottobre 2004, del 40% e grado
d'invalidità del 40%), e di una mezza rendita dal 1° febbraio 2005
(capacità lavorativa del 60% e grado d'invalidità del 58%), la revisione
della rendita essendo prevista per il 1° giugno 2010. Questa decisione è
C-441/2012
Pagina 3
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata (incarto SVA,
passim).
Tenuto conto del rientro in Italia dell'assicurato, la SVA ha trasmesso gli
atti, il 21 febbraio 2006, all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, con comunicazione del
28 febbraio 2006, ha confermato all'interessato di continuare a versare la
mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2006, unitamente alle rendite per i
primi due figli. Da notare che il diritto alla rendita per l'ultimogenito, a
decorrere dal 1° novembre 2009, è stato riconosciuto dall'UAIE mediante
decisione del 7 gennaio 2010 (incarto SVA, passim).
D.
Nel quadro della procedura di revisione d'ufficio, che era stata prevista
dalla SVA per il 1° giugno 2010, l'UAIE, dopo avere consultato il proprio
servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha
diagnosticato, il 12 maggio 2010 (incarto UAIE, doc. 2), una sindrome da
conflitto subacromiale a sinistra con lombalgie, ha raccolto, tra gli altri, i
documenti seguenti:
- l'incarto Suva,
- l'incarto SVA, in particolare il rapporto della dott.ssa B._______, del
26 gennaio 2005,
- il questionario per la revisione della rendita, del 21 ottobre 2010 (incarto
UAIE, doc. 8), da cui risulta che l'assicurato non ha più esercitato alcuna
attività lucrativa dal 28 novembre 2005,
- quattro referti d'esami di risonanza magnetica (RM) lombosacrale,
dell'11 luglio 2006, 10 luglio 2007, 14 luglio 2008 e 15 ottobre 2009
(incarto UAIE, doc. 13, 15, 19 e 25), in cui sono riportati, in particolare,
un'inversione della fisiologica lordosi nel tratto L1/2, un'artrosi
intersomatica ed interapofisaria di lieve entità, eventi disidratativi
degenerativi dei dischi intervertebrali, intensi segni di spondilodiscoartrosi
e regolari morfologia e segnale del cono midollare,
- una comunicazione medica del 23 luglio 2008 (incarto UAIE, doc. 20),
riferente che l'assicurato è affetto da epatite cronica HBV (Hepatitis B
Virus) correlata e HBV-DNA polimerasi positiva,
- un certificato medico del 23 agosto 2008 (incarto UAIE, doc. 22),
diagnosticante un'emocromatosi ereditaria,
C-441/2012
Pagina 4
- due referti d'ecografie epatiche e delle vie biliari, del 16 settembre 2009
e 11 settembre 2010 (incarto UAIE, doc. 23 e 36),
- un referto d'esame RM dell'addome inferiore e superiore e dello scavo
pelvico, del 30 ottobre 2009 (incarto UAIE, doc. 27),
- un referto d'esame esofagogastroduodenoscopico, del 18 febbraio 2010
(incarto UAIE, doc. 28),
- un referto ecografico della spalla sinistra, del 21 aprile 2010 (incarto
UAIE, doc. 30), facente in particolare stato di una cuffia rotatoria
disomogenea per la presenza di microcalcificazioni specialmente
all'altezza del sovraspinato e di un ispessimento della borsa subacromiale
con falda di versamento,
- un referto d'esame RM dell'articolazione scapolo-omerale sinistra, del
15 giugno 2010 (incarto UAIE, doc. 34), in cui sono definiti essere regolari
il tendine sottoscapolare, il sottospinoso ed il piccolo rotondo,
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del
27 settembre 2010 (incarto UAIE, doc. 39), diagnosticante, nel quadro di
condizioni di salute peggiorate, un'epatite cronica attiva HBV correlata e-
minus, un'emocromatosi ereditaria, un'artropatia degenerativa della spalla
sinistra in esiti da duplice intervento chirurgico, una spondilodiscoartrosi
con ernia discale L1/3 e L3/4, un'esofagite, una gastropatia congestizia,
una broncopatia cronica e una sindrome ansioso-depressiva reattiva. Il
medico dell'INPS ha inoltre specificato che l'assicurato non è in grado di
svolgere regolarmente alcuna attività, compreso il suo ultimo lavoro,
fissando un grado d'invalidità, secondo criteri propri del diritto italiano, del
70%.
E.
L'UAIE ha trasmesso l'incarto per valutazione al dott. C._______, il quale
ha constatato, il 12 novembre 2010 (incarto UAIE, doc. 41), visto il
carattere lacunoso della documentazione medica agli atti, la necessità di
eseguire una perizia pluridisciplinare in Svizzera, di natura ortopedica,
neurologica e psichiatrica, formulando nel contempo una serie di
domande all'attenzione degli esperti. Il 18 febbraio 2011 l'UAIE ha quindi
incaricato di procedere in questo senso il Servizio d'accertamento medico
(SAM) di Bellinzona (incarto UAIE, doc. 47).
C-441/2012
Pagina 5
F.
La perizia è stata redatta dalla dott.ssa E._______e dal dott. F._______, il
22 settembre 2011 (incarto UAIE, doc. 66), sulla base dei rispettivi
rapporti, tutti del 28 giugno 2011, dei dottori C. G._______, neurologo,
A. G._______, gastroenterologo, H._______, reumatologo, come pure
della dott.ssa I._______, psichiatra, del 15 settembre 2011 (incarto
UAIE, doc. 62, 63, 64 e 65), dopo l'esecuzione d'accertamenti
ambulatoriali avvenuti il 27 e 28 giugno 2011.
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
di periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sinistra, di
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena, a sinistra più
che a destra, d'epatite cronica HBV correlata, attualmente con modico
rialzo dell'alanina transaminasi (ALAT), inferiore a due volte la norma, e
con funzione epatica normale, e di sindrome mista ansioso-depressiva,
nonché la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di
cervicalgie, d'emocromatosi, di lieve esofagite e di sovrappeso.
Nella perizia è valutata, da maggio 2004, in riferimento al rapporto della
dott.ssa B._______, del 26 gennaio 2005, una capacità lavorativa del
20% per l'attività di macchinista edile, e ciò dai soli punti di vista
reumatologico, gastroenterologico e psichiatrico, con diverse limitazioni,
di cui si dirà, se del caso, in seguito, e del 60%, nel senso di un
rendimento ridotto sull'arco di un normale orario lavorativo, in occupazioni
confacenti medioleggere. Da notare che è ammessa la presenza di un
certo peggioramento dello stato di salute, sul piano psichiatrico, da
agosto 2007, comportante per qualsiasi attività una riduzione del
rendimento del 20%, definito però essere non cumulabile poiché relativo
a restrizioni, ossia una maggiore lentezza, discontinuità ed affaticabilità,
nonché una minore resistenza al lavoro, comuni a quelle dovute ai
problemi reumatologici e gastroenterologici.
G.
Il dott. C._______ ha preso conoscenza della perizia pluridisciplinare del
SAM e constatato, nel suo rapporto finale del 14 ottobre 2011 (incarto
UAIE, doc. 69), che lo stato di salute dell'assicurato è rimasto
sostanzialmente immutato da maggio 2004, fatta salva la sindrome
ansioso-depressiva presente dal 2007, non all'origine però di limiti
funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa fissata dagli specialisti
del SAM.
C-441/2012
Pagina 6
L'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato, il 19 ottobre 2011, l'assenza
di cambiamenti riguardo alle prestazioni erogate fino ad allora,
informandolo nel contempo della possibilità di richiedere una decisione
soggetta a ricorso. Rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato si è
espresso in questo senso il 17 novembre 2011, dimodoché l'UAIE ha
emanato la corrispondente decisione l'8 dicembre 2011, trasmettendo
inoltre copia degli atti (incarto UAIE 70, 75, 78 e 81).
H.
Contro questa decisione, per il tramite del Patronato INCA, l'assicurato ha
presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24 gennaio
2012, chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità da aprile 2010 in
considerazione del grave peggioramento del suo stato di salute, ed ha in
seguito prodotto un primo certificato clinico italiano, del 23 gennaio 2012,
diagnosticante una sindrome depressiva grave secondaria a condizione
medica generale di particolare severità, con flessione timica cronicizzata.
I.
Pronunciandosi su questo certificato il 31 maggio 2012 (incarto UAIE,
doc. 83), il dott. C._______ ha considerato che esso indica la presenza
molto verosimile di uno stato depressivo maggiore, probabilmente
incapacitante, così come definito nella Classificazione internazionale
delle malattie (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO),
sottolineando cionondimeno che tale affezione, se ben curata, guarisce
normalmente nell'arco di qualche mese, che essa si è manifestata dopo
l'esecuzione della perizia del SAM e che la sua gravità non risulta essersi
rivelata prima dell'emissione della decisione impugnata.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 6 giugno 2012, proponendone il
rigetto con la conseguente conferma della decisione avversata.
J.
Il ricorrente ha replicato il 10 luglio 2012, riproponendo le proprie
conclusioni, ed ha esibito un secondo certificato clinico italiano, del
27 giugno 2012, sostanzialmente sovrapponibile al primo.
Prendendo posizione su questo secondo certificato il 20 agosto 2012
(incarto UAIE, doc. 85), il dott. C._______ ha ribadito la propria
valutazione del caso, e l'UAIE ha quindi brevemente replicato il 23 agosto
2012, mantenendo la proposta di rigetto del ricorso.
C-441/2012
Pagina 7
K.
Con decisione incidentale del 28 agosto 2012, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il cui pagamento è stato effettuato il 17 settembre
2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
C-441/2012
Pagina 8
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
C-441/2012
Pagina 9
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, visto che la procedura di revisione è stata
iniziata nel 2010, ma non le norme della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
2010 1603). Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA, se e per
quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione dell'8 dicembre 2011,
rivendicando il diritto ad una rendita intera d'invalidità da aprile 2010.
5.
5.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
C-441/2012
Pagina 10
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità.
C-441/2012
Pagina 11
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.4 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state
emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove
e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, il periodo d'esame intercorre tra il 28 novembre 2005, data
della decisione su opposizione della SVA, e l'8 dicembre 2011, data della
decisione qui impugnata.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
C-441/2012
Pagina 12
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 Dai documenti medici all'incarto e, in particolare, dalla perizia
particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del
27 settembre 2010 (incarto UAIE, doc. 39), dalla perizia pluridisciplinare
della dott.ssa E._______e del dott. F._______, medici del SAM, del
22 settembre 2011 (incarto UAIE, doc. 66), e dal rapporto finale del
dott. C._______, medico dell'UAIE, del 14 ottobre 2011 (incarto UAIE,
doc. 69), si evince la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di
periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sinistra, di
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena, a sinistra più
che a destra, d'epatite cronica HBV correlata, attualmente con modico
rialzo dell'ALAT, inferiore a due volte la norma, e con funzione epatica
normale, e di sindrome mista ansioso-depressiva, nonché la diagnosi,
ininfluente sulla capacità lavorativa, di cervicalgie, d'emocromatosi, di
lieve esofagite e di sovrappeso.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dal ricorrente,
dimodoché questo Tribunale non può che adottarla.
8.2 Nell'ambito della procedura di revisione il dott. D._______ ha indicato,
nella sua perizia E 213, un peggioramento delle condizioni di salute del
ricorrente, fissando un grado d'invalidità, secondo criteri propri del diritto
italiano, del 70%.
Su incarico dell'UAIE, i medici del SAM hanno valutato, da maggio 2004,
in riferimento al rapporto della dott.ssa B._______, del 26 gennaio 2005,
una capacità lavorativa del 20% per l'attività di macchinista edile, e ciò dai
soli punti di vista psichiatrico, reumatologico e gastroenterologico, con
diverse limitazioni funzionali, e del 60%, nel senso di un rendimento
ridotto sull'arco di un normale orario lavorativo, in occupazioni confacenti
medioleggere. I periti hanno ammesso un certo peggioramento dello stato
di salute, sul piano psichiatrico, da agosto 2007, comportante per
qualsiasi attività una riduzione del rendimento del 20%, definito però
essere non cumulabile poiché relativo a restrizioni, ossia una maggiore
C-441/2012
Pagina 13
lentezza, discontinuità ed affaticabilità, nonché una minore resistenza al
lavoro, comuni a quelle dovute ai problemi reumatologici e
gastroenterologici.
Sul piano psichico, la dott.ssa I._______ ha constatato, nel suo rapporto
del 15 settembre 2011 (incarto UAIE, doc. 65), che dall'agosto 2007, con
il subentrare di ulteriori problemi di salute (patologia epatica), si è
verificata una situazione particolarmente stressante dal punto di vista
emotivo, che è sfociata in un vero e proprio disturbo ansioso-depressivo
cronicizzato, con sintomi dell'ansia e della depressione permanenti, ma
lievi, non essendo infatti così evidenti da giustificare una diagnosi se
considerati separatamente. La psichiatra ha completato il suo parere
osservando che il funzionamento familiare e sociale del ricorrente è
discreto, per concludere che il quadro psicopatologico obiettivato
permane di lieve entità e risulta interferire in modo continuo sulla capacità
lavorativa in una misura non superiore al 20%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha preso atto delle conclusioni della
perizia del SAM, nel suo rapporto finale del 14 ottobre 2011, ed ha
rilevato che lo stato di salute del ricorrente è rimasto sostanzialmente
immutato da maggio 2004, se si eccettua l'insorgere della sindrome
ansioso-depressiva nell'agosto 2007, la quale non ha però un'influenza
autonoma, rispetto ai problemi reumatologici e gastroenterologici, sulla
capacità lavorativa, come hanno argomentato gli specialisti del SAM. Il
medico dell'UAIE ha confermato il suo parere a due ulteriori occasioni, il
31 maggio e 12 agosto 2012 (incarto UAIE, doc. 83 e 85), rimarcando
che la detta affezione psichiatrica, se ben curata, guarisce normalmente
nell'arco di qualche mese, che essa si è manifestata dopo l'esecuzione
della perizia del SAM e che la sua gravità non risulta essersi manifestata
prima dell'emissione della decisione impugnata.
8.3 Visto quanto precede, questo Tribunale deve ammettere, seguendo il
chiaro parere dei periti del SAM e del medico dell'UAIE, che lo stato di
salute del ricorrente, durante il periodo d'esame pertinente, ossia dal
28 novembre 2005 all'8 dicembre 2011, non si è deteriorato, in particolare
dal punto di vista psichiatrico, in modo tale da ripercuotersi sensibilmente
sulla capacità lavorativa e, di riflesso, sul grado d'invalidità, dimodoché
continua a sussistere il diritto ad una mezza rendita, così come stabilito a
giusto titolo dall'UAIE. Peraltro, il ricorrente potrà presentare un'ulteriore
domanda di revisione in relazione ad un eventuale nuovo peggioramento
della sua sindrome ansioso-depressiva.
C-441/2012
Pagina 14
9.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
10.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
11.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 17 settembre 2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
C-441/2012
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 17 settembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: