B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4424/2012
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 luglio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera
nel 1981 e dal 1987 fino al 2007 solvendo regolari contributi all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 11, TAF). Dal
1991 era alle dipendenze di una ditta d'impianti di ventilazione della zona
di frontiera come montatore, in ragione di 40 ore settimanali; non ha più
lavorato dopo il 17 giugno 2007 per ragioni di salute (doc. 5). In data 16
luglio 2007, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimen-
to di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
L'indagine medica aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore
di una lombosciatalgia sinistra per un'ernia L4-L5; il 21 novembre 2007
egli è stato sottoposto ad asportazione di ernia discale lombare a sinistra
(L5-S1); successiva conseguente comparsa di herpes del V nervo cranico
in regione parotidea sinistra. Secondo il rapporto del medico dell'Ufficio AI
del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta di
prestazioni, se il paziente non era più in grado di svolgere il suo prece-
dente lavoro di operaio metallurgico montatore di impianti di ventilazione
e canne fumarie, lo stesso sarebbe comunque stato in misura di attende-
re ad attività leggere semplici che rispettino determinati limiti di porto pesi,
posizioni e marcia (doc. 39, 40). Un'indagine comparativa dei redditi è
stata effettuata il 31 luglio 2008 (doc. 42) e dalla stessa è risultato che
svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella prece-
dente, egli subirebbe una perdita di guadagno del 35%. In questo calcolo,
il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della si-
tuazione personale dell'assicurato (età, handicap). Il progetto di decisione
del 29 agosto 2009 ha disposto la reiezione della domanda di prestazioni
(doc. 44). Nell'ambito del diritto di audizione l'interessato ha esibito dei re-
ferti neurologici attestanti il persistere del dolore lombare e l'impossibilità
di assumere determinate posizioni (cfr. rapporti del Prof. Scamoni e del
Dott. Paietta; doc. 49). Il medico dell'Ufficio AI ha escluso che tali referti
modifichino la precedente valutazione (doc. 52). Mediante decisione del 4
novembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 55).
B.
A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo in-
nanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale con atto del 19 feb-
braio 2009. Ha prodotto un nuovo certificato del Dott. Baietta del 18 feb-
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braio 2009 nel quale si ribadisce che le posizioni dichiarate come ancora
possibili dal medico dell'Ufficio AI vengono contestate dal Dott. Scamoni;
l'incapacità lavorativa viene giudicata al 50% anche in attività sostitutive.
Negli scambi degli allegati le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
Con sentenza del 13 maggio 2011, questa istanza giudiziaria ha rilevato
che la documentazione medica era contraddittoria soprattutto per quel
che riguarda le limitazioni funzionali ancora presenti ed inoltre facevano
difetto esami strumentali essenziali come RMN, TAC, radiografie recenti.
In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è stata annullata e gli
atti sono stati rinviati all'Ufficio AI perché facesse allestire una perizia or-
topedica e neurologica completa, accompagnata dagli esami essenziali e
quindi prendesse una nuova decisione (doc. 80).
C.
L'assicurato è stato sottoposto a visita pluridisciplinare presso il Servizio
medico di accertamento (SAM) dell'AI di Bellinzona. Egli è stato visitato il
9, 15, 22, 28 novembre 2011. Sono stati eseguito consulti in reumatologia
(Dott. Badaracco), neurologia (Dott. Bernasconi) e psichiatria (Dott. Jai-
me).
In primo luogo i sanitari hanno preso atto che l'interessato lavora da mar-
zo 2011 presso una ditta di costruzione ed istallazione di canne fumarie
con un rendimento del 60% ma con occupazione pro tempore al 100% da
lunedì al venerdì.
I sanitari hanno sostanzialmente ritenuto la diagnosi con influenza sulla
capacità di lavoro di sindrome lombospondilogena cronica, ernia discale
L4-L5, incipiente discopatia L3-L4, discopatia L4-L5 ed L5-S1, stato dopo
spondilodesi L4-L5 ed L5-S1, assenza di deficit radicolari ed una diagnosi
senza influenza sulla capacità di lavoro: lieve sindrome cervicospondilo-
gena, sovrappeso. Per quanto riguarda la valutazione, il paziente è abile
al 50% in attività pesanti/inergonomiche (teoricamente una presenza al
100% con rendimento del 50%). In attività leggera, ripetitiva che tenga
conto di determinate condizioni la capacità di lavoro è dell'80%. Questa
valutazione vale da fine febbraio 2008 (tre mesi completi dopo l'intervento
di spondilodesi).
Riassumendo la posizione del SAM, il medico dell'Ufficio AI ha ritenuto:
incapacità di lavoro nella precedente professione 100% dal 21 novembre
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2007 e 50% dal 29 febbraio 2008 e continua; in attività adatte 100% dal
21 novembre 2007, 20% dal 29 febbraio 2008 e continua (doc. 90).
D.
L'Ufficio AI ha fatto esibire il contratto d'impiego del nuovo datore di lavoro
ed ha fatto compilare il questionario apposito (doc. 99-102). Da questa
nuova documentazione emerge che l'assicurato ha iniziato a lavorare il 2
marzo 2011 come operaio generico presso una ditta d'impianti di ventila-
zione con grado occupazione al 100% e resa al 60% e stipendio lordo nel
2011 di 3'650 franchi mensili + tredicesima mensilità (8,33%); dal que-
stionario risulta che lo stipendio per il 2011 era di 52'637 franchi e di
53'313,65 franchi per il 2012. L'Ufficio AI ha confrontato il salario prece-
dente l'insorgenza l'invalidità aggiornato al 2012 che sarebbe ammontato
a 81'783 franchi (pari a un'attività al 100%), con quello percepito attual-
mente, ossia 53'313 franchi, ciò che provoca uno scapito economico del
35% (doc. 103-1).
Un progetto di assegnazione della rendita (1/4) per un periodo limitato dal
1° giugno 2008 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) a tre
mesi dopo l'avvenuto miglioramento della capacità di lavoro (30 giugno
2011) è stato inviato alla parte ricorrente (doc. 104). Quale risposta, il 16
maggio 2012, A._______ ha comunicato che il salario ipotetico da valido,
presso il nuovo datore di lavoro, ammonterebbe a 88'856 franchi (com-
presa la tredicesima mensilità) ed è questo dato che bisognerebbe ritene-
re, mentre il salario effettivamente percepito ammonta a 53'313 franchi
(doc. 113). Produce una dichiarazione in tal senso dell'8 giugno 2012
dell'attuale datore di lavoro (doc. 116). Trasmette inoltre un verbale di re-
centi prestazioni di pronto soccorso il 21 maggio 2012 per caduta da una
scala (distorsione del rachide) ed i risultati di una TAC lombosacrale del
27 ottobre 2011 (doc. 115).
L'Ufficio AI cantonale ha trasmesso gli atti al Dott. Erba, del proprio servi-
zio medico, il quale, nella sua relazione del 20 giugno 2012, ha affermato
che la documentazione esibita non evidenza alcun peggioramento per-
manente della capacità di lavoro del paziente (doc. 120).
Mediante decisione del 24 luglio 2012, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° giugno 2008 al 30 giugno 2011. Nelle motivazioni riguardo il calcolo
comparativo l'amministrazione ha indicato che deve essere ritenuto quale
reddito prima dell'invalidità quello in vigore presso il precedente datore di
lavoro (opportunamente rivalutato) e non quello attuale eventualmente ot-
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tenibile presso il nuovo datore di lavoro in assenza di qualsiasi impedi-
mento valetudinario.
E.
Con il ricorso depositato il 24 agosto 2012, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INCA, chiede il riconoscimento del suo diritto ad
una prestazione AI anche dopo il 30 giugno 2011. Fa presente che nel
calcolo comparativo dei redditi il salario dopo l'insorgere dell'invalidità non
sarebbe di 52'637 franchi, bensì 47'450 franchi per cui risulta un discapito
superiore al 40% e se, per il 2012, vi è un effettivo aumento del ssalrio
percepito, le condizioni di salute peggiorate giustificherebbero il mante-
nimento del diritto alla prestazione od una rivalutazione del caso. Produ-
ce, successivamente, un referto del Prof. Scamoni del 27 agosto 2012, il
quale conferma che dopo la caduta da una scala del giugno scorso la
sindrome lombalgia si è accentuata, specialmente in caso di lavoro; l'e-
sperto ritiene che il paziente non possa più svolgere lavori pesanti per di-
versi motivi di posizione/porto pesi.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba,
del proprio servizio medico, il quale, nella nota del 15 ottobre 2012, ha af-
fermato che dal rapporto del Dott. Scamoni non risulta una modifica rile-
vante e permanente della capacità di lavoro dell'assicurato.
Nel suo preavviso del 17 ottobre 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino pro-
pone la reiezione dell'impugnativa, osservando come un eventuale peg-
gioramento permanente della capacità di lavoro potrà essere esame di
una domanda di revisione nel caso in cui l'interessato interrompesse, per
un lungo periodo, l'attuale attività. In merito al calcolo economico, l'Ufficio
AI conferma il parere espresso nell'impugnata decisione. Anche l'UAIE,
nella sua risposta del 23 ottobre 2012, propone la reiezione del ricorso.
G.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni e di altra documentazione di
rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 27 novembre 2012, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
H.
Con decisione incidentale del 30 novembre 2012, la parte ricorrente è
stata invitata a versare un anticipo di 400 franchi corrispondente alle pre-
sunte pese processuali. L'anticipo richiesto è stato versato il 14 dicembre
2012.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio-
sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del-
le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia-
rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di-
ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
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dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con
il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile
2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al co-
ordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta-
to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012, conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
3.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non pregiudi-
ca la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del
Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con
l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postu-
la il riconoscimento di prestazioni AI è determinato esclusivamente se-
condo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in rela-
zione con l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il
diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'al-
legato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4;
sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1).
Deve essere comunque dato per acquisito che la documentazione medi-
ca ed amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro
Stato membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del re-
golamento (CE) n. 987/2009).
3.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente
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applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove nor-
me non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto in
merito alla valutazione dell'invalidità.
3.5 Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita l'11 luglio 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di 12
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tri-
bunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ri-
corrente avesse diritto ad una rendita l'11 luglio 2006 (ossia 12 mesi pre-
cedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita
sia sorto tra tale data ed il 24 luglio 2012, data dell'impugnata decisione.
4.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
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di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
5.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto
seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del benefi-
ciario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevan-
te sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'or-
dinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
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Pagina 10
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a pre-
stazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constata-
to perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è du-
rato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti-
nuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di
guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interru-
zione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
6.
6.1 L'interessato ha lavorato fino al 17 giugno 2007 (doc. 5). Ne è seguita
una domanda di rendita formulata nel luglio 2007 respinta dall'UAIE con
decisione 4 novembre 2008 (doc. 55). Questo Tribunale, con sentenza
del 13 maggio 2011, ha annullato questa decisione e disposto nuovi ac-
certamenti sanitari (doc. 80). È emerso nella nuova fase istruttoria che
A._______ ha ripreso a lavorare nel marzo 2011, sempre nel suo settore
(costruzione ed istallazione canne fumarie, impianti di ventilazione), ma
per un'altra ditta (doc. 99 e seg.).
6.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
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Pagina 11
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
6.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
7.
Nella fattispecie, secondo l'indagine del SAM effettuata nel novembre
2011 (doc. 89), l'assicurato soffre di un complesso invalidante caratteriz-
zato da sindrome lombospondilogena cronica su ernia discale L4-L5, in-
cipiente discopatia L3-L4, discopatia di L4-L5 ed L5-S1, stato dopo spon-
dilodesi L4-L5 (dinamica) ed L5-S1 con gabbie il 21 novembre 2007, as-
senza di deficit radicolari. Lo stesso soffre anche (patologie non invalidan-
ti) di una lieve sindrome lombospondilogena ricorrente e di sovrappeso
(BMI 26 kg/m2). La certificazione medica esibita dall'assicurato non pone
in evidenza turbe di rilievo importanti o non menzionate dai medici del
SAM. I Dott. Scamoni (neurochirurgo) e Bajetta si limitano infatti a espri-
mere un diverso parere sulle conseguenza invalidanti delle menzionate
affezioni.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle patologie ricor-
date, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo parere
sulle risultanze mediche del SAM. L'autorità inferiore ha inoltre tenuto
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conto del nuovo lavoro assunto da A._______ a partire da marzo 2011.
L'Ufficio AI cantonale ha dapprima constatato che dal giugno 2007 fino a
marzo 2011 A._______ non ha lavorato. L'invalidità è totale dalla data di
cessazione fino agli inizi di marzo 2008. È da ipotizzare con sufficiente at-
tendibilità che l'assicurato ha cessato di lavorare per gli importanti dolori
risentiti e l'intervento chirurgico del novembre successivo era proprio inte-
so a trovare una soluzione a questi dolori. Per il seguito, i medici del SAM
stimano che, in attività adatte, il paziente presenta una capacità di lavoro
globale dell'80%, mentre in lavori simili al precedente, l'esigibilità di limita
al 50% (intesa come rendimento).
8.2 Nel caso in esame, A._______, alla luce della perizia svolta presso il
SAM, presenta, per l'essenziale, una patologia di natura ortopedica. L'as-
sicurato è quindi stato visitato in questa specializzazione ed anche in
neurologia, onde escludere l'eventuale presenza di sofferenze radicolari
od altre turbe del sistema neurologico. È stato effettuato anche un esame
psichiatrico.
8.2.1 Il Dott. Badaracco, ortopedico, dopo aver esaminato il paziente, i re-
ferti oggettivi ad atti e aver eseguito esami clinici e strumentali, constata
che l'intervento al quale è stato sottoposto il paziente nel novembre 2007,
tutto sommato, è risultato privo di complicazioni è ha comportato un esito
favorevole per lo stato di salute del medesimo. Comunque, nuovi dolori si
sono presentati al momento della ripresa dell'attività lucrativa caratteriz-
zati da una riattivazione della sciatalgia a sinistra. L'esperto, nel novem-
bre 2011, constata che l'assicurato lavora (dal marzo precedente) per
un'altra ditta, ma nello stesso settore che in precedenza e che tale lavoro
può essere definito piuttosto pesante. Il lavoratore monta canne fumarie,
spostandosi su ponteggi, scale e tetti con pesi talvolta di 25 kg. Il rendi-
mento è comunque limitato al 50% (valore stimato dallo stesso paziente).
Del resto il contratto prevede una presenza sull'arco dell'intera giornata
con rendimento (e salario) del 60%. Il Dott. Badaracco stila una tabella ri-
guardante le risorse fisiche residue del paziente in merito alla possibilità
di sollevare e portare dei pesi, l'abilità nel maneggio dei vari attrezzi (pe-
santi, medi, leggeri), le posizioni che il lavoratore deve evitare per non
esacerbare la sintomatologia sciatalgica o alla schiena, le possibilità di
marcia, il salire e scendere le scale e le scale a pioli, ecc. Tutto sommato,
l'esperto, dopo colloquio con il paziente, ritiene che l'attuale attività di
montatore di canne fumarie sia esigibile in misura del 50%, mentre lavori
adatti all'attuale stato di salute sono esigibili in misura dell'80%.
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Pagina 13
8.2.2 Nulla è da rilevare dal punto di vista neurologico. Il Dott. Bernasconi
constata che l'intervento del 2007 ha portato ad una diminuzione, seppur
non completa, della sintomatologia algica alla gamba sinistra. Persiste
comunque una sindrome dolorosa alla colonna lombare soprattutto se
sollecitata. Comunque, all'esame neurologico, non si riscontrano deficit
motori, né vi sono alterazioni dei riflessi osteotendinei. Il paziente descri-
ve un'ipostesia diffusa alla gamba sinistra che però non trova una distri-
buzione radicolare. La più recente TAC lombare (ottobre 2011) non mo-
stra rilevanti compressioni radicolari. La problematica principale, continua
il Dott. Bernasconi, è costituita dai tipici dolori che sono presenti spesso
dopo interventi di stabilizzazione lombare. Dal punto di vista prettamente
neurologico, in assenza di deficit oggettivi e di elementi che confermano
una sindrome radicolare, il paziente è abile al lavoro al 100%. L'attuale at-
tività, se non controindicata, sollecita in modo rilevante la colonna lomba-
re ed è limitata da problemi di algie diffuse.
8.2.3 Dal punto di vista psichiatrico (Dott. Jaime) non sussistono (né ora
né in passato) patologie di questo ordine. Lo stato di sofferenza psicolo-
gica che lo stesso ha presentato fra il 2008 ed il 2009 è da essere consi-
derato come una normale risposta di adattamento alla situazione di di-
soccupazione. Non sussiste alcuna sindrome né ansiosa, né depressiva
e la sua capacità di lavoro è del 100% sotto questo punto di vista specia-
listico.
8.3 Dopo il rapporto del SAM la situazione sanitaria è rimasta sostan-
zialmente uguale. È noto tuttavia che A._______ è caduto da una scala il
21 maggio 2012, com'è documentato dal verbale di pronto soccorso (doc.
115-2). Questo evento non è di gravità tale da compromettere la capacità
di lavoro residua, come è evidenziato dal Dott. Erba, dell'Ufficio AI canto-
nale, nel suo rapporto del 20 giugno 2011 (doc. 120-1): non sono state ri-
scontrate fratture o dislocazioni del materiale di stabilizzazione. Peraltro,
il referto TC lombosacrale effettuato il 23 maggio 2012, posto a confronto
con un referto precedente (doc. 115-3, 115-4), conferma la situazione già
esaminata presso i medici del SAM. Occorre comunque sottolineare che
dopo questa caduta l'interessato ha continuato a lavorare in modo conti-
nuativo. Il Dott. Scamoni, neurochirurgo, con il certificato del 27 agosto
2012, esibito in sede ricorsuale, afferma che questo evento ha accentuato
la sindrome lombalgia del paziente e che questi è limitato soprattutto nel-
lo svolgere lavori pesanti. Come lo osserva il Dott. Erba nella nota suc-
cessiva del 15 ottobre 2012 (in sede di risposta al ricorso), il rapporto del
Dott. Scamoni non dimostra tuttavia alcuna modifica permanente e rile-
vante del grado d'invalidità dell'assicurato.
C-4424/2012
Pagina 14
9.
9.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'Ufficio AI cantonale, che riflette il parere dei medici del SAM, ritiene
che A._______ ha presentato un'incapacità al lavoro completa dalla data
di cessazione dell'attività a metà giugno del 2007 e questa è continuata
fino a qualche mese dopo l'intervento di asportazione dell'ernia discale
lombare del novembre 2007. A partire dal 1° marzo 2008, l'assicurato a-
vrebbe potuto riprendere, dal punto di vista medico, un'attività confacente
tenuto conto delle limitazioni indicate dal reumatologo Dott. Badaracco.
Questo lavoro avrebbe potuto essere esercitato in misura dell'80%, inteso
come presenza tutta la giornata con rendimento diminuito nella misura
indicata.
9.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
9.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto
principalmente l'attività di operaio nel settore d'impianti di ventilazione. Si
può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la
natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle condi-
zioni di salute del ricorrente non risulta necessario, rispettivamente è di
semplice realizzazione e ciò nonostante l'età. Questo Tribunale osserva
pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativamente ampio di pro-
fessioni possibili (e sufficientemente specificate) in diversi settori, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Ad ogni
modo, a partire da marzo 2011, il ricorrente ha iniziato un lavoro simile al
precedente, con un contratto che prevede un'occupazione a tempo com-
pleto ma con un rendimento del 60%.
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
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mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
10.2 L'analisi comparativa dei redditi è effettuata per il periodo di inattività
che si protrae da fine febbraio 2008 fino a tutto febbraio 2011, quando l'in-
teressato ha trovato un nuovo posto di lavoro. Per questo periodo, come
lo hanno stabilito i medici del SAM, l'interessato è da considerarsi abile in
misura dell'80% in attività a lui confacenti tenuto conto delle limitazioni di
ordine ortopedico (cfr. consid. 10.3). Per il periodo dopo il marzo 2011 va-
le il confronto del salario precedente l'invalidità con quello percepito nel
suo nuovo posto di lavoro (cfr. consid. 10.4).
10.3
10.3.1 Nel 2008, anno in cui l'interessato avrebbe potuto riprendere un'at-
tività di sostituzione in misura dell'80%, il salario privo d'invalidità sarebbe
ammontato a franchi 79'083 (attualizzazione del salario del 2007, come
stabilito nella tabella redatta dall'Ufficio AI cantonale il 20 aprile 2012,
doc. 103-1 e 106-1).
10.3.2 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2008) comportano un salario medio mensile di
4'806 franchi mensili, pari a 57'672 annuali (valori dell'UFS, tabella TA1,
livello 4, uomini). Questo importo deve essere adeguato secondo un ora-
rio settimanale di 41.6 medio svizzero, ciò che permette di ottenere
59'978,88 franchi.
10.3.3 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'am-
ministrazione gode di un ampio margine d'apprezzamento (DF 137 V 71).
Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza menzionata la ri-
duzione massima è del 25%. Ora, questo collegio giudicante, considera
che l'età dell'assicurato nel 2008 è di 48 anni, un'attività leggera (di sosti-
tuzione) è generalmente meno retribuita di una pesante ma delle limita-
zioni funzionali già ne tiene conto il rapporto del SAM. Pertanto, l'occupa-
zione al cento per cento, ma con rendimento dell'80 per cento, non giusti-
fica motivi di riduzione ulteriori. Ne consegue che il tasso del 5% applica-
to dall'Ufficio AI cantonale appare condivisibile. Con un introito annuale di
59'978,88 franchi, la riduzione del 5% comporta un guadagno di
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56'989,36 franchi e per un lavoro il cui rendimento è 80%, si ottiene un
guadagno di 45'584 franchi.
10.3.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 79'083 franchi ed un
introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 45'584 franchi fa
risultare una perdita di guadagno del 42,36%, tasso che comporta il rico-
noscimento di un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità. Pertanto, A._______ ha diritto ad un quarto di rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2008.
10.4
10.4.1 Come accertato, l'interessato lavora da marzo 2011. Occorre per-
tanto calcolare la perdita di guadagno a partire da questa data. Bisogna
dapprima determinare il reddito privo l'invalidità. La parte ricorrente so-
stiene che questi ammonterebbe a 88'856 franchi, come lo dichiara il
nuovo datore di lavoro nella lettera dell'8 giugno 2012 (doc. 116-1) ed an-
che nel questionario apposito sottoscritto il 17 aprile 2012 (doc. 102, cifra
2.11).
10.4.2 Ora, è un principio fondamentale alla base del calcolo comparativo
dei redditi di come sia ritenuto reddito di persona non invalida l'ultimo in-
troito precedente l'insorgere del danno alla salute che ha causato l'invali-
dità. Questo guadagno, su base oraria, mensile od annuale, deve essere
aggiornato al momento determinante per il calcolo dell'invalidità confor-
memente all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (DTF
135 V 58, Pratique VSI 6/2000 pag. 310).
L'assunto della parte ricorrente è dunque privo di fondamento e di un e-
ventuale sostegno giurisprudenziale. Il reddito proposto dall'insorgente
corrisponde a quello massimo raggiungibile nel 2012 presso la nuova dit-
ta per la quale lavora dal 2011. Ora, questo non è il reddito precedente
l'invalidità. Pertanto si riterrà quale reddito precedente l'invalidità quello
ammesso dall'Ufficio AI che corrisponde al guadagno annuo del 2007
presso la ditta dove l'interessato ha lavorato fino a quell'anno, e cioè
78'483 franchi. Nell'ipotesi più favorevole per il ricorrente è stato ritenuto il
salario AVS considerato anche dall'assicurazione malattia collettiva (La
Nazionale svizzera assicurazione; cfr. doc. 5). Questo reddito è stato ag-
giornato al 2011, anno in cui A._______ ha ricominciato a lavorare per
un'altra ditta (marzo). Nel 2011 questo guadagno avrebbe raggiunto
81'183 franchi.
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10.4.3 Per calcolare il reddito dopo l'inizio della nuova attività basta rife-
rirsi a quanto esposto dal datore di lavoro, ossia 53'313,65 per il 2012.
Tolta l'indicizzazione, si ottiene 52'637 franchi (doc. 102, 103). Questo da-
to è esplicitamente ammesso dall'interessato nella sua memoria ricorsua-
le. Il confronto fra 81'183 franchi con 52'637 franchi fa apparire una perdi-
ta di guadagno del 35%.
10.4.4 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso il quarto di
rendita AI con effetto dal 30 giugno 2011 in applicazione dell'art. 88a OAI
(cfr. consid. 5.5).
Visto quanto precede, il ricorso è respinto e l'impugnata decisione con-
fermata.
11.
11.1 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico
del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: