B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4424/2018, C-6406/2018
Sen t en z a d e l 2 5 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato da B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; denegata/ritardata giustizia
(C- 4424/2018) nonché decisione incidentale dell’8 ottobre
2018 (C-6406/2018).
C-4424/2018, C-6406/2018
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Fatti:
A.
A.a Con decisioni del 16 novembre 2009, l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), ha riconosciuto a
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – il diritto di percepire una rendita
intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, una mezza rendita dal 1°
agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera dal 1° febbraio 2006.
A.b Una procedura di revisione è stata promossa nel gennaio del 2012. Il
1° novembre 2016, l'UAIE ha soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017,
la rendita intera versata fino ad allora all’interessato.
A.c Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22
febbraio 2017, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso in-
terposto il 17 novembre 2016 da A._______ contro la decisione dell’UAIE
del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all’autorità inferiore
affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell’istruttoria ed
alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sen-
tenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 e relativi atti di causa).
B.
B.a Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale), l’interessato ha
chiesto l’interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del
TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell’effetto
sospensivo.
B.b Con sentenza del 20 luglio 2017, notificata alla parte ricorrente il 25
luglio 2017 (cfr. doc. TAF 4 dell’incarto C-3836/2017 di questo Tribunale),
il TAF ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione del 23 giu-
gno 2017 (cfr. sentenza del TAF C-3836/2017 del 20 luglio 2017 e relativi
atti di causa).
C.
C.a Con scritto del 15 febbraio 2018, l’interessato ha segnalato che “a oggi,
l’ufficio assicurazione Invalidità non ha provveduto concretamente ad al-
cunché”, in concreto all’effettuazione della perizia pluridisciplinare ordinata
con sentenza di questo Tribunale del 17 febbraio 2017. Questo suo ulte-
riore scritto si renderebbe necessario per sottolineare come, da un lato,
egli debba sopperire alla sua sopravvivenza quotidiana, senza l’ausilio di
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alcunché ed alla carenza di mezzi finanziari per continuare le cure di cui
ha bisogno. Dall’altro lato, esso servirebbe a far valere come questo modo
“operandis” dell’assicuratore sociale costituisce, a suo giudizio, una dene-
gata giustizia nei suoi confronti (doc. TAF 1 dell’incarto C-1000/2018 di
questo Tribunale).
C.b Con sentenza del 28 febbraio 2018, notificata alla parte ricorrente il 13
marzo 2018 (cfr. timbro postale sull’avviso di ricevimento di cui all’incarto
C-1000/2018), il TAF ha respinto in procedura semplificata a giudice unico
il ricorso per ritardata/denegata giustizia ritenuto siccome manifestamente
infondato nonché invitato l’autorità inferiore a proseguire immediatamente
la procedura nel senso indicato al considerando 3.9 in fine della sentenza
in questione (cfr. sentenza del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 con-
sid. 4 e 5).
D.
D.a Il 31 luglio 2018, l’interessato ha inoltrato un nuovo ricorso per ritar-
data/denegata giustizia (doc. TAF 1 dell’incarto C-4424/2018 di questo Tri-
bunale). Ha fatto valere in sostanza che l’UAIE non ha assolto i suoi obbli-
ghi in tempi ragionevoli.
D.b Nella risposta al ricorso del 13 settembre 2018, l’UAIE ha rinunciato a
prendere posizione e si è rimesso “alla giustizia”. Ha peraltro trasmesso a
questo Tribunale la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
C._______ (di seguito: UAI-… [ufficio competente per l’istruttoria del caso
ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 OAI]) che si è rimesso a sua volta al prudente
criterio di questo Tribunale, osservando tuttavia che posteriormente alla
sentenza del TAF del 28 febbraio 2018, in data 22 marzo 2018 è stato in-
formato dal dott. D._______, del E._______, che non avrebbero potuto
eseguire la perizia pluridisciplinare poiché l’incarto avrebbe dovuto essere
in tedesco. L’UAI-… ha quindi annullato il mandato ed ha inserito nuova-
mente nella piattaforma SwissMED@P la richiesta di esecuzione della pe-
rizia pluridisciplinare ed è stato designato il centro F._______. Sarebbero
però sorte delle difficoltà (linguistiche) anche con detto centro e la que-
stione non sarebbe ancora stata definita (doc. TAF 3 con allegato).
D.c Nella replica inoltrata l’8 ottobre 2018, il ricorrente ha fatto valere, in
sostanza, che non è un suo problema se l’assicuratore AI non ha trovato
un centro della Svizzera interna convenzionato o non convenzionato, per
fare esperire la perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psi-
chiatrica). In concreto, non possono però esserci giustificazioni per il lungo
C-4424/2018, C-6406/2018
Pagina 4
tempo trascorso senza l’espletazione della perizia in questione (doc. TAF
5).
D.d Nella duplica del 12 novembre 2018, l’UAIE ha rinunciato a prendere
posizione, ma ha nuovamente trasmesso una presa di posizione dell’UAI-
… del 9 novembre 2018 da cui risulta che in seguito ai rifiuti di svolgere la
perizia da parte di centri situati in Svizzera romanda e tedesca, il mandato
è stato nuovamente immesso nella piattaforma SwissMED@P e ne è risul-
tato designato il G._______(…) di (…). L’UAI-… ha inoltre indicato che, l’8
ottobre 2018, l’UAIE ha dovuto emanare una decisione incidentale al ri-
guardo, il ricorrente avendo manifestato con scritto 22 settembre 2018 il
suo disaccordo contro la designazione del G._______ (avvenuta l’8 set-
tembre 2018), di modo che la procedura ha dovuto essere sospesa (doc.
TAF 7).
E.
E.a L’8 ottobre 2018, l’UAIE ha reso una decisione incidentale mediante la
quale ha deciso che il ricorrente deve sottoporsi alla prevista perizia pluri-
disciplinare presso il G._______ di (…). Detto ufficio ha indicato che il man-
dato è stato correttamente attribuito al G._______ secondo i criteri stabiliti
dal Tribunale federale – dopo che altri centri in Svizzera avevano rifiutato il
mandato generando ritardi nell’istruttoria – che nello scritto del 22 settem-
bre 2018 non sono state sollevate obiezioni precise nei confronti del
G._______ e dei periti incaricati e che sono pertanto inconsistenti i sospetti
di parzialità del loro apprezzamento.
E.b Con plico raccomandato dell’9 novembre 2018, l’interessato ha inter-
posto ricorso anche contro tale decisione incidentale dell’UAIE (doc. TAF
1 dell’incarto C-6406/2018 di questo Tribunale).
E.c Il 18 dicembre 2018, l’UAIE è stato informato dell’inoltro del citato ri-
corso (doc. TAF 3 del menzionato incarto).
F.
Con decisione incidentale del 4 marzo 2019 (doc. TAF 11) – inviata con
plico raccomandato ricevuto dalla parte il 7 marzo 2019 (doc. TAF 12) –
copie della succitata duplica dell’autorità inferiore del 12 novembre 2018
nonché della presa di posizione dell’UAI-TI del 9 novembre 2018 e dell’in-
carto dell’UAI-TI (doc. 1 a doc. 10) sono state trasmesse per conoscenza
al ricorrente.
C-4424/2018, C-6406/2018
Pagina 5
Diritto:
1.
I due ricorsi nelle cause C-4424/2018 e C-6406/2018, presentati dallo
stesso ricorrente, rappresentato dalla stessa persona, riguardano essen-
zialmente un medesimo rapporto giuridico. Per ragioni di economia di pro-
cedura, si giustifica pertanto di statuire sugli stessi con un’unica sentenza
(cfr. sentenza del TF 2C_1194/2013 del 30 marzo 2015 consid. 1 con rin-
vii).
2. Causa C-4424/2018 (ricorso per denegata/ritardata giustizia)
2.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
2.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
2.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la proce-
dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi-
sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali di-
sciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
2.4 Ai sensi dell’art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l’autorità adita
nega o ritarda ingiustamente l’emanazione di una decisione impugnabile.
Secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una de-
cisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata
o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all’ema-
nazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione
o se viene ritardata ingiustamente l’emanazione della decisione (art. 59
LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del
TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3).
C-4424/2018, C-6406/2018
Pagina 6
2.5 In virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia
può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato
al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). Il
ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 rispetta i requisiti
previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto, di principio, ammissibile.
2.6
2.6.1 Al più tardi con la decisione dell’8 ottobre 2018, mediante la quale
l’UAIE ha deciso che il ricorrente deve sottoporsi alla prevista perizia pluri-
disciplinare presso il G._______ di (…), è stato dato seguito da parte
dell’amministrazione alla richiesta dell’insorgente di (infine) procedere
all’atto di istruttoria complementare richiesto nel suo ricorso per dene-
gata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018. Per conseguenza, detto ricorso
può essere stralciato dai ruoli (cfr. anche sentenza del TF 8C_270/2017 del
27 aprile 2017), essendo venuto meno un interesse degno di protezione
del ricorrente ad una pronuncia di questo Tribunale sulla questione di sa-
pere se vi sia stata o meno denegata o ritardata giustizia da parte
dell’UAIE, in quanto anche nell’eventualità in cui il ricorso di cui trattasi do-
vesse venire accolto, il TAF non potrebbe che ordinare all’UAIE di proce-
dere nell’istruttoria nel senso indicato nella sentenza del TAF del 17 feb-
braio 2017 (cresciuta in giudicato), ciò che però l’UAIE ha infine fatto ap-
punto al più tardi con la decisione dell’8 ottobre 2018 (altra questione è
quella legata al ricorso del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale
dell’UAIE dell’8 ottobre 2018 sull’obbligo per l’interessato di sottoporsi ad
una perizia pluridisciplinare presso il G._______ [v., sulla questione, il con-
siderando 2.6.3 del presente giudizio]).
2.6.2 Può comunque essere rilevato che quand’anche esaminato nel me-
rito, il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 non
avrebbe che potuto subire la medesima sorte di quello inoltrato il 15 feb-
braio 2018, ossia un respingimento in procedura semplificata (a giudice
unico) in quanto manifestamente infondato, in sostanza per gli stessi motivi
– cui può essere rinviato – già indicati nella sentenza di questo Tribunale
C- 1000/2018 del 28 febbraio 2018 (cresciuta incontestata in giudicato).
Basti ancora rilevare che dopo tale sentenza, l’amministrazione ha provve-
duto rapidamente a ripristinare l’istruttoria, nell’ambito della quale sono
stati designati (il 21 e 23 marzo 2018), mediante la piattaforma Swiss-
MED@P, altri due centri, questa volta nella Svizzera tedesca, per l’effet-
tuazione della perizia pluridisciplinare, che però non hanno ritenuto di po-
tere eseguire rispettivamente non hanno comunicato d’accettare il man-
dato assegnato, sostanzialmente per motivi linguistici per quanto emerge
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Pagina 7
dalle carte processuali (doc. 268 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore
[di seguito: doc. A 268 e segg.]). Questi due rifiuti/mancate accettazioni si
aggiungono ai precedenti due di centri della Svizzera romanda, peraltro
pure originati da motivi linguistici, senza che detti rifiuti/mancate accetta-
zioni possano essere imputati nel senso di una denegata o ritardata giusti-
zia all’UAIE rispettivamente all’UAI-… (v., su questo punto, la sentenza del
TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, segnatamente i considerandi in
diritto 3.6 e segg. [in particolare 3.6 e 3.9]). Inoltre, non è dato rimproverare
all’UAI-… di avere atteso per alcuni mesi, da fine marzo 2018, una risposta
di accettazione del centro F._______, poi non arrivata, prima di riproporre
sulla piattaforma SwissMED@P il mandato per l’esecuzione della perizia
pluridisciplinare (infine attribuito al G._______ di […]), ove solo si consideri
che il ricorrente stesso, con scritto del 24 giugno 2017, aveva segnalato
all’UAI-TI di gradire la scelta di un centro peritale possibilmente nella Sviz-
zera interna, “viste le scarse misure messe in atto in C._______ “(doc. A
241).
2.6.3 Peraltro, va esaminato nell’ambito del ricorso contro la decisione in-
cidentale dell’UAIE dell’8 ottobre 2018 (causa C-6406/2018 di questo Tri-
bunale), se l’attribuzione del mandato peritale al G._______ sia avvenuta
nel rispetto della legislazione applicabile (v. considerandi in diritto che se-
guono).
2.7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli
delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). Peraltro,
e quand’anche non fosse divenuto privo d’oggetto, il ricorso per dene-
gata/ritardata giustizia avrebbe dovuto essere respinto nel merito a giudice
unico siccome manifestamente infondato (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combi-
nazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure le sentenze del TAF C-1000/2018
e C-5035/2017 del 26 settembre 2017 in materia di denegata/ritardata giu-
stizia).
3. Causa C-6406/2018 (ricorso contro la decisione incidentale
dell’UAIE dell’8 ottobre 2018)
3.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
3.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
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Pagina 8
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi contro le deci-
sioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invali-
dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Conseguentemente, que-
sto Tribunale è pure competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni
incidentali in materia rese dall'UAIE nel corso dell'istruttoria di una do-
manda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
3.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'as-
sicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non
deroghi alla LPGA.
3.4
3.4.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione
incidentale dell'UAIE dell’8 ottobre 2018 mediante la quale è ordinata l'ef-
fettuazione da parte del G._______ a (…) di una perizia medica pluridisci-
plinare con consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e
psicoterapia, reumatologia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell’appa-
rato locomotore, decisione resa nell'ambito dell'istruttoria della domanda di
revisione della rendita d’invalidità (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del
17 febbraio 2017 consid. 2 con rinvii).
3.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro decisioni incidentali no-
tificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un
pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporte-
rebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b).
3.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile
non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare
l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere
considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere comple-
tamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un
interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la
decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto,
segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai
sensi dell'art. 46 PA (DTF 130 II 149 consid. 1.1).
3.5 Il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza in relazione alle
formalità necessarie in caso di allestimento di una perizia specialistica. In
C-4424/2018, C-6406/2018
Pagina 9
particolare sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati.
In caso di disaccordo tra le parti sull'allestimento di una perizia medica,
l'UAIE è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determi-
nate condizioni, di essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (DTF 137 V 210, segnatamente consid. 3.4.2.6). Secondo giuri-
sprudenza (DTF 138 V 271 consid. 1.1), allorquando è stato designato un
centro peritale, la persona assicurata può fare valere dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, oltre alla ricusa dei periti, delle obiezioni materiali
contro l'effettuazione della perizia in quanto tale (per esempio perché si
tratterebbe di un'inutile seconda opinione), contro la natura e la portata
della perizia (per esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o
contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene alla loro
competenza specialistica).
3.6 Il ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE dell’8 ottobre 2018 –
peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA) – interposto tempestivamente è altresì ammissibile
solo alle condizioni specificate dal Tribunale federale nelle citate DTF 137
V 210 e 138 V 271 e richiamate al considerando 5.4 del presente giudizio.
Da questo profilo, questo Tribunale osserva che nella misura in cui le cen-
sure nel gravame del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale
dell’UAIE dell’8 ottobre 2018 non si confondono con quelle per denegata/ri-
tardata giustizia già esaminate nell’ambito della causa C-4424/2018 (v. so-
pra), esse riguardano in sostanza la pretesa parzialità del centro peritale
G._______ di (…), che sarebbe a stretto contatto e di dipendenza dell’Uf-
ficio AI, e tendono pertanto (nuovamente) all’attribuzione del mandato pe-
ritale ad un centro della Svizzera interna in grado di esperire tale perizia
pluridisciplinare. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo ripetutamente
di pronunciare che una domanda di ricusa può rivolgersi solo contro deter-
minate persone, ma non contro un’autorità e quindi nemmeno contro
un’istituzione in quanto tale, quale è un centro d’accertamento medico
dell’Ufficio AI (cfr. DTF 137 V 201 consid. 1.3.3 con rinvii). Inoltre, un motivo
formale di ricusa non è dato neppure allorquando detto centro sia econo-
micamente dipendente dall’AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già
con lo svolgimento di compiti per l’amministrazione, ma solo in caso di pre-
venzione personale (ibidem; cfr. pure sentenza del TF 9C_44/2014 dell’11
febbraio 2014). Ad ogni buon conto, e sempre secondo costante prassi del
Tribunale federale, un rifiuto formale di un perito non può di regola fondarsi
su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca l’insorgente,
quand’anche riguardassero esperienze negative fatte in passato con il cen-
C-4424/2018, C-6406/2018
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tro d’accertamento medico in questione (DTF 138 V 271 consid. 1.1 non-
ché 2.2 con rinvii). Da quanto esposto, consegue che il ricorrente non ha
invocato uno dei motivi suscettibili di comportare l’ammissibilità del suo
gravame contro la decisione incidentale impugnata. Il ricorso del 9 novem-
bre 2018 è pertanto inammissibile. Peraltro, è quand’anche per denegata
ipotesi, si volesse considerare ammissibile il ricorso in questione, lo stesso
dovrebbe essere respinto nel merito, a giudice unico, siccome manifesta-
mente infondato (cfr. sentenza del TAF C-1257/2013 del 27 marzo 2013)
per i motivi che saranno indicati di seguito.
3.7
3.7.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno. L'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicu-
razione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) prevede, se le condizioni assicu-
rative sono adempite, che l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in partico-
lare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'in-
tegrazione; a tale scopo, possono essere domandati rapporti e informa-
zioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto
pubblico o privato agli invalidi.
3.7.2 Nel rispetto del principio inquisitorio, spetta all'amministrazione de-
terminare, tenuto conto dello stato di fatto da accertare e dell'opinione degli
assicurati, le misure istruttorie che devono essere effettuate nel singolo
caso, fermo restando che la stessa beneficia a tal fine di un certo margine
d'apprezzamento (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.1; cfr. pure sentenza del
TF I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).
3.7.3 Ora, non è dato sapere sulla base di quali precise ragioni il ricorrente
affermi, da un lato, che il centro peritale G._______ non è adatto ad espe-
rire le visite pluridisciplinari di cui egli necessita e, dall’altro lato, che i dubbi
di parzialità sono più che giustificati. Ad un esame d’ufficio degli atti di
causa, risulta che nel caso in esame sono stati incaricati 5 specialisti per
effettuare gli esami nei 5 campi menzionati (medicina interna, neurologia,
psichiatria e psicoterapia, reumatologia nonché chirurgia ortopedica e trau-
matologia dell’apparato locomotore) nella perizia pluridisciplinare del
G._______ (cfr. scritto inviato dall’UAI-… al ricorrente il 13 settembre
2018), senza che emergano motivi per dubitare della loro competenza. Pe-
raltro, se il ricorrente è invero già stato sottoposto in passato in materia
d’invalidità, concretamente nel 2007, ad una visita peritale presso il centro
G._______ di (…) comprensivo di un consulto neurologico ed ortopedico
C-4424/2018, C-6406/2018
Pagina 11
(cfr. doc. A 76), peraltro non effettuato dai medesimi specialisti incaricati
ora, non è dato sapere cosa potrebbe opporsi all’effettuazione di nuova
perizia da parte di detto centro peritale, tanto più ove si pensi che anche in
virtù di tale perizia erano poi state assegnate all’insorgente delle rendite AI,
in particolare una intera a decorrere dal 1° febbraio 2006 (cfr. sentenza del
TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 consid. 1 con rinvii). Non soccorre
il ricorrente neppure il fatto che sia poi stata effettuata nel 2009 una perizia
pluridisciplinare (reumatologica, psichiatrica e neurologica) da parte del
G._______ anche in materia d’assicurazione contro gli infortuni, dal mo-
mento che tale perizia riguardava esclusivamente i postumi dell’infortunio
del 9 febbraio 2000 e che i periti scelti erano ancora una volta altri (doc. 67
dell’incarto dell’assicurazione contro gli infortuni) rispetto a quelli che do-
vranno eseguire la perizia pluridisciplinare nell’ambito della procedura di
revisione della rendita AI. Nel gravame il ricorrente non ha altresì conte-
stato le discipline mediche scelte né fatto valere l’assenza di ulteriori visite
mediche che a suo giudizio sarebbero ancora necessarie e avrebbero già
dovuto essere previste.
3.8 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF). Peraltro, e quand’anche ammissibile, il ricorso avrebbe dovuto es-
sere respinto nel merito a giudice unico siccome manifestamente infondato
(art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure le
sentenze del TAF C-1257/2013 nonché C-4317/2012 del 18 gennaio 2013
in materia di decisioni incidentali dell’UAIE concernenti l’ordine d’effettua-
zione di una perizia).
4. Cause C-4424/2018 e C-6406/2018 (spese e ripetibili)
4.1 Nel caso concreto, e per quanto attiene alle cause C-4424/2018 e
C- 6406/2018 di questo Tribunale, eccezionalmente non si prelevano
spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
4.2 Visto l’esito delle cause di cui trattasi, non si giustifica altresì l’attribu-
zione al ricorrente di un’indennità per spese ripetibili della sede federale
(art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario), fermo
restando, sia rilevato per sovrabbondanza, che l’insorgente non appare co-
munque rappresentato in questa sede da mandatario professionale rispet-
tivamente avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 consid. 12.2).
C-4424/2018, C-6406/2018
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 (causa
C- 4424/2018) è stralciato dai ruoli.
2.
Il ricorso del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale dell’UAIE
dell’8 ottobre 2018 (causa C-6406/2018) è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4424/2018, C-6406/2018
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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