B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4428/2011
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 29 giugno 2011.
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1979 al 1995, segnatamente nel settore dell'industria alimentare ed in
quella metallurgica, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo
(conto individuale, doc. 45). Dopo il rimpatrio ha lavorato in proprio come
contadino con terreno in affitto (doc. 11, 18), per quel che si deduce dagli
atti dal dicembre 2005 al settembre 2007 cessandone l'attività per disdet-
ta (scadenza) del contratto d'affitto; in precedenza aveva lavorato per
conto terzi dal 2000 al 2005 (cfr. attestato concernente la carriera assicu-
rativa in Italia, E 205, doc. 2, pag. 2).
In data 22 dicembre 2009, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato l'8 ottobre 2010 presso i servizi medici dell'I-
stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Catania, dove il sani-
tario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di tiroidectomia totale
per K follicolare in soggetto con ernie discali multiple del tratto cervicale
ad incidenza funzionale, diabete mellito II in trattamento con ipoglicemiz-
zanti orali ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 37). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 22 gennaio 2008
(doc. 10) ed un certificato di pensione invalidità italiana (doc. 17);
- un certificato medico del 4 gennaio 2008 del Dott. Azzara non leggibile
(doc. 22);
- un certificato medico (22 gennaio 2008) a cura della commissione per
l'accertamento della disabilità dell'USL 3 di Catania (Palagonia) attestante
la diagnosi già riferita (doc. 23);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 13 febbraio 2008 (poco leggi-
bile) ove vengono consigliati alcuni esami radiografici (doc. 24);
- un rapporto d'esame endocrinologico del 27 febbraio 2008 (doc. 25);
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- un referto radiografico del rachide in toto del 20 marzo 2008 ed i risultati
di un esame elettromiografico arti inferiori del 17 aprile 2008 (doc. 26,
27), nonché un altro breve rapporto d'esame ortopedico del 26 maggio
2008 (doc. 28);
- una relazione d'esame ortopedico del 19 luglio 2008 (doc. 29) ed un
rapporto elettromiografico arti superiori del 21 luglio 2009 (doc. 30);
- un'altra relazione della Commissione per l'accertamento della disabilità
del 19 gennaio 2010 (doc. 32);
- un rapporto d'esame endocrinologico del 25 febbraio 2010 (doc. 34);
- una relazione di risonanza magnetica della colonna cervicale dell'11
marzo 2010 (doc. 35);
- un ulteriore rapporto d'esame ortopedico del 15 marzo 2010 (doc. 36);
- un rapporto d'esame endocrinologico del 12 ottobre 2010 che riferisce in
merito ad un esame ecocolor doppler TSA (doc. 38).
C.
Nel suo rapporto del 29 marzo 2011, il Dott. Battaglia del Servizio medico
regionale (SMR) "Rhône" per conto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso dal profilo delle malattie di
lunga durata, ha affermato che il richiedente non è più in grado di svolge-
re il suo lavoro di contadino, ma che a lui sarebbero proponibili, al cento
per cento, attività semileggere diverse (sorvegliante, commesso, cassie-
re, operaio in settori leggeri, fattorino, ecc.) da marzo 2010 (doc. 41).
L'Ufficio AI ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto al
calcolo comparativo dei redditi. Svolgendo attività alternative in misura
completa, invece di quella di contadino in proprio, l'interessato subirebbe
una perdita di guadagno del 17%. In questo calcolo, l'introito dopo l'insor-
genza dell'invalidità è stato ridotto del 10% per tenere conto della situa-
zione personale dell'assicurato (doc. 42).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 28 aprile 2011 a A.________ (doc. 43). L'interpellato non
ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 29 giugno 2011,
l'UAIE ha rifiutato il diritto a prestazioni assicurative (doc. 44).
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Pagina 4
D.
Con il ricorso depositato il 6 agosto 2011, A.________ chiede, sostan-
zialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministra-
tivo e il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffra-
gio delle sue conclusioni produce un breve certificato medico del Dott.
Azzara del 28 luglio 2011 attestante la nota diagnosi. L'insorgente chiede
inoltre l'esenzione dalle spese processuali.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al Dott. Battaglia,
il quale, nella sua nota del 9 novembre 2011, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 47). Nelle sue osservazioni ricorsuali del
22 novembre 2011, l'UAIE propone dunque la reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'autorità inferiore,
A.________, con scritto del 3 gennaio 2012, ha ribadito la sua intenzione
di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni produce:
- copia (già ad atti) dei verbali di riconoscimento dell'invalidità civile del 22
gennaio 2008 e 19 gennaio 2010;
- una perizia medica allestita il 30 dicembre 2011 dalla Dott.ssa Berlich,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni; l'esperto di parte ri-
corda le tre patologie principali ossia il tumore follicolare tiroideo, il diabe-
te mellito e il processo erniario/artrosico soprattutto a livello cervicale;
queste patologie, secondo la Dott.ssa Berlich, causano una riduzione del-
la capacità di guadagno di oltre il 75%;
- documentazione giustificante la domanda di esenzione dalle spese pro-
cessuali ed il relativo formulario.
F.
Ricevuta la replica, l'UAIE ha trasmesso gli atti al Dott. Battaglia che, nel-
la sua relazione del 29 febbraio 2012, ha preso atto della perizia della
Dott.ssa Berlich ed ha rilevato il fatto che l'esperto non apporta nessuna
novità di rilievo (doc. 49). Duplicando in data 7 marzo 2012, l'Ufficio AI ri-
propone la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 13 marzo 2012, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato la parte ricorrente a prendere posizione in merito alla duplica
dell'UAIE. L'interpellato, con scritto del 6 aprile 2012, ha ribadito le sue ri-
chieste ricorsuali.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
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Pagina 6
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n°
883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, non
sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 29 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
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decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
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Pagina 8
6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1 L'assicurato, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa. È certo
che dal 5 dicembre 2005 al 30 settembre 2007 egli ha avuto in gestione
un terreno agricolo di circa 80'000 metri quadri, attività che è terminata il
30 settembre 2007 per scadenza del contratto d'affitto. Egli ha comunque
cessato di lavorare verosimilmente qualche mese prima a causa della pa-
tologia tiroidea manifestatasi nel marzo 2007. Egli stesso dichiara di non
aver lavorato dal 24 al 31 marzo e dal 2 al 31 luglio 2007 (doc. 11 cifra 6).
Prima del 2005, in base all'attestato assicurativo (doc. 2), il nominato ha
lavorato per conto terzi.
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
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ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
7.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
8.
8.1 Nella fattispecie, l'interessato soffre di esiti di tiroidectomia totale del
K follicolare (marzo 2007) in soggetto con ernie discali multiple del tratto
cervicale ad incidenza funzionale; diabete mellito tipo II in trattamento con
ipoglicemizzanti orali. La perizia medica allestita dalla Dott.ssa Berlich del
30 dicembre 2011 (esibita in sede di replica) non apporta novità dal punto
di vista diagnostico.
8.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INPS pone un grado d'invalidità del 60%; il
medico ritiene comunque che il paziente è in grado di svolgere attività di
tipo leggero. Dal canto suo, il Dott. Battaglia del SMR "Rhône" ammette
che l'assicurato non sarebbe più in grado di riprendere il suo precedente
lavoro di contadino, ma a lui sarebbero ancora proponibili attività di ripie-
C-4428/2011
Pagina 10
go leggere, semisedentarie, semplici, ripetitive a determinate condizioni di
postura, porto pesi, marcia, ecc. in misura del 100%.
8.3 Ora, la documentazione oggettiva ad atti permette a questo Tribunale
di condividere il parere del medico dell'Ufficio AI. In effetti, non è contesta-
to che A.________ soffra di una problematica ortopedica/articolare assai
marcata interessante soprattutto la regione cervicale. L'esame IRM dell'11
marzo 2010 (doc. 35) ha posto in evidenza un canale cervicale stretto da
C4 a C7 ed una piccola ernia C4-C5 di tipo compressivo ed altre piccole
ernie C5-C6 e C6-C7, ma sul piano clinico l'incidenza funzionale non è ri-
levante se non per significare che il paziente non è più in grado di svolge-
re attività pesanti che comportino un impegno della cervicale. Esiste una
contrattura muscolare ed una riduzione dei movimenti di 1/3 della colonna
cervicodorsolombare; la manovra di accosciamento risulta incompleta;
nulla è invece da segnalare in merito alla mobilità degli arti inferiori e su-
periori. In queste condizioni, solo attività di genere pesante e medio pe-
sante non sono più accessibili per il ricorrente.
L'altra problematica riguarda gli esiti del carcinoma tiroideo. Ora, determi-
nante, nel presente caso, è la circostanza che a 5 anni dall'intervento di
tiroidectomia (marzo 2007) e cura successiva (luglio 2007) non si sono
verificate metastasi, né recidive del male. Il paziente si presenta a con-
trolli onco-endocrinologici regolari e non vi sono motivi per sostenere che
la superata patologia oncologica causi un'invalidità di rilievo. In atto, egli
pratica una terapia sostitutiva della funzione tiroidea con L-tiroxina.
Per il resto, il paziente denuncia un banale diabete non insulinodipenden-
te ben controllato da ipoglicemizzanti orali. Tale patologia non causa, per
ora, disturbi tipici di origine diabetica.
L'interessato si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni altro
organo ed apparato essendo indenne da patologie ed i disturbi menziona-
ti, di principio non contestati ed adeguatamente documentati, non giustifi-
cano il riconoscimento di un grado d'invalidità di rilievo nell'ambito di lavo-
ri leggeri/semisedentari, semplici e/o ripetitivi.
8.4 Con il ricorso, l'insorgente non ha prodotto documentazione sanitaria
atta a sovvertire il parere del medico dell'Ufficio AI. Infatti, la perizia della
Dott.ssa Berlich non apporta novità di rilievo, ma si limita ad esprimere un
parere diverso sulle incidenze debilitanti delle note patologie. Va rilevato
che i medici, che non operano nel sistema dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, applicano criteri di valutazione dell'inabilità lavorativa diversi
C-4428/2011
Pagina 11
da quelli in vigore nel nostro Paese. Basti pensare alla circostanza che,
secondo il nostro ordinamento giuridico, non è tanto la malattia in quanto
tale che viene indennizzata, ma piuttosto l'incidenza di questa sulla resi-
dua capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato.
Lo stesso si può dire della circostanza che il nominato sia stato ricono-
sciuta invalido civile in Italia, con grado d'invalidità del 75%, dal momento
che tale forma previdenziale/assicurativa non è conosciuta nel sistema
assicurativo/sociale elvetico e che, comunque, i due Stati non applicano
gli stessi principi nell'ambito del riconoscimento di una rendita d'invalidità.
9.
9.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A.________, per tutto il periodo da esaminare, non
avrebbe più potuto svolgere un'attività di contadino. A lui sarebbero co-
munque stati proponibili, al 100%, attività di ripiego leggere e sedentarie,
ripetitive, non qualificate quali quella di impiegato addetto alla ricezione di
telefonate ed ordinazioni, operaio addetta al controllo di macchine di pro-
duzione automatica, cassiere, commesso, venditore di biglietti ed ogni al-
tro lavoro di tipo semisedentario.
9.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
9.3 Si può ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la
natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle condi-
zioni di salute del ricorrente non risulta necessario, rispettivamente è di
semplice realizzazione. Questo Tribunale osserva pure che alla stessa si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e suffi-
cientemente specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetiti-
ve, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale. Del resto, in Svizzera, il nominato
ha svolto attività in più campi economici, segnatamente quello alimentare
e quello metallurgico (cfr. conto individuale, doc. 45).
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Pagina 12
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
10.2 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente per-
cepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al momento
determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione dei sa-
lari nominali del settore interessato. Il calcolo comparativo deve essere
effettuato sul medesimo mercato del lavoro (DTF 110 V 276 consid. 4b).
Visto che l'assicurato, negli ultimi anni, dal dicembre 2005 al settembre
2007, ha lavorato come contadino in proprio, l'amministrazione, in assen-
za di dati economici attendibili, ha considerato quale salario privo d'invali-
dità quello statistico italiano di un orticoltore dipendente aumentandolo
del 10% per tenere conto che l'interessato lavorava in proprio. Questa so-
luzione non può essere condivisa. Il Tribunale federale ha infatti ritenuto
che l'applicazione del reddito statistico di persone occupate nell'orticultura
non permette di determinare con sufficiente attendibilità il reddito di un
agricoltore indipendente. Occorre invece fondarsi sui rapporti dell'econo-
mia agricola pubblicati dall'Ufficio federale dell'agricoltura (sentenza del
TF 9C_335/2007 dell'8 maggio 2008 consid. 3.3.3, cfr. anche sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-265/2010 del 2 agosto 2011 con-
sid. 6.2 e la giurisprudenza ivi menzionata). Può essere ritenuto, quale
anno di riferimento, il 2010 (presentazione della domanda), dal momento
che la cessazione del lavoro nel 2007 non è da imputare a problemi di sa-
lute, ma al mancato rinnovamento del contratto di affitto del podere agri-
colo (doc. 11, 18). Anche se ci si dovesse fondare su i dati del 2011 –data
della decisione impugnata che limita il potere di esame di questo Tribuna-
le-, come lo richiede la giurisprudenza (DTF 129 V 222), il risultato non
sarebbe diverso.
10.3 Statisticamente, il reddito da lavoro di ogni unità di manodopera fa-
migliare ammontava nel 2010 a 39'149 franchi, considerate tutte le regio-
ni ed ogni tipo di sfruttamento del podere (cfr. allegato al rapporto agricolo
2011, pag. A16, tavola 17 dei risultati d'esercizio di tutte le regioni). A
questo importo si deve aggiungere il reddito accessorio (extra agricolo)
C-4428/2011
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che per ogni unità di manodopera è di 21'563.93 franchi (26'308 franchi :
1.22). Il reddito ipotetico ammonta quindi a 60'712.93 franchi annui
(39'149 + 21'563.93), pari a 5'059.41 franchi al mese.
10.4 Quale reddito da invalido deve essere ritenuto quello ottenibile in at-
tività ripetitive, semplici, leggere semisedentarie. Valgono i valori del
2010. Ora, mediamente in quel settore (salari mensili lordi, valore media-
no, tab. TA1, uomini) un uomo guadagnava 4'901 franchi al mese. Le sta-
tistiche essendo fondate su di un orario settimanale di 40 ore, occorre
adeguare tale dato all'orario settimanale del settore (41.6), ossia si otten-
gono 5'097.04 franchi. Questo introito teorico può essere ridotto per tene-
re conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età,
handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del
10%, ciò che può essere condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione
gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in
casi particolari (DTF 137 V 71). Ne consegue dunque un introito dopo
l'insorgenza dell'invalidità di 4'587.34 franchi .
10.5 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 5'059.41 franchi ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 4'587,34 franchi, causa
una perdita di guadagno del 9.33% (arrotondato al 9%), grado che esclu-
de il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria ri-
corsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria,
l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese. Vista la si-
tuazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese
processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
C-4428/2011
Pagina 14
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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