Corte II I
C-4437/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 4 giugno 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4437/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1973,
dal 1979 al 1981 e dal 1984 al 1996, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tali periodi (estratto conto individuale, doc. 1). Dopo il
rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa in qualità di
operaio del settore edile, fino al dicembre 2002, quando è stato
licenziato per ragioni di salute (doc. 53).
In data 25 marzo 2004, il nominato ha formulato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1). L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che il richiedente era portatore di un'insufficienza
renale di grado moderato in un contesto di glomerulonefrite (doc. 10).
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE) aveva ritenuto che A._______ non era più in grado di svolgere il
precedente lavoro in ambito edilizio, ma a lui restavano proponibili, al
cento per cento, attività di tipo leggero e/o semisedentario che
comportavano, rispetto al precedente lavoro, una perdita di guadagno
del 25% (doc. 35). Mediante decisione del 9 marzo 2005, confermata
su opposizione il 2 agosto successivo, l'UAI ha respinto la domanda di
rendita (doc. 36, 41). L'interessato ha formulato ricorso contro la
decisione su opposizione. Con giudizio del 22 giugno 2006, la
competente Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI) ha respinto l'impugnativa
ed ha confermato la decisione del 2 agosto 2005 (doc. 44).
B.
In data 23 aprile 2007, A._______ ha formulato una seconda domanda
di prestazioni AI (doc. 47, 48).
Il richiedente è stato visitato il 21 maggio 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Battipaglia,
ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di insufficienza renale
cronica di grado moderato da IgA con secondaria ipertensione
arteriosa in trattamento conservativo, bronchite cronica,
spondilodiscoartrosi ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc.
55). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
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- un certificato medico del Dott. Terracciano (nefrologo) del 29 marzo
2007 attestante insufficienza renale cronica di grado moderato (doc.
58);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 17 al 24 settembre 2007
per un prolasso muco-emorroidale e ragade anale (doc. 59).
C.
Nel suo rapporto del 17 gennaio 2008, la Dott.ssa Meyer, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha ammesso
che l'interessato è inabile in attività pesanti, mentre ha ritenuto un
tasso d'invalidità del 20% in attività sostitutive da marzo 2007 (doc.
62). Un calcolo comparativo dei redditi è stato eseguito
dall'amministrazione e dallo stesso è risultato che svolgendo attività
alternative in misura dell'80%, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 42% da marzo 2007 (doc. 63). Nel suo rapporto dell'11
marzo 2008, la Dott.ssa Meyer ha precisato che lo stato di debolezza,
il tasso di anemia renale di 10% e i problemi dorsali giustificano
un'incapacità lavorativa del 20% (doc. 65).
Con progetto di decisione del 27 marzo 2008, l'UAIE ha disposto il
riconoscimento di un quarto di rendita dal marzo 2007 (doc. 67).
Con scritto dell'11 aprile 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto il riconoscimento di
un'incapacità al lavoro di almeno il 60%. Produce un certificato medico
di stessa data del Dott. Baldi attestante insufficienza renale, anemia
cronica, broncopatia cronica ostruttiva e spondilodiscoartrosi del
rachide con ernia discale lombosacrale, patologie che
comporterebbero un tasso d'invalidità del 60% (doc. 69). L'incarto è
stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Meyer, la quale, nella
relazione del 15 maggio 2008, si è riconfermata nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 71).
Mediante decisione del 4 giugno 2008, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2007 (doc. 74).
D.
Con il ricorso depositato il 2 luglio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
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conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita AI
o superiore. In un successivo momento, l'insorgente produce una
relazione medica allestita l'8 luglio 2008 dal Dott. Baldi il quale
conferma la diagnosi già conosciuta.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 13
novembre 2008, ha affermato che la documentazione esibita non pone
in rilievo alcuna novità patologica od un peggioramento della capacità
di lavoro residua dell'interessato (doc. 76).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 dicembre 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con decisione incidentale del 18 dicembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente a versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
Nel contempo ha trasmesso allo stesso la presa di posizione
dell'amministrazione con alcuni documenti di rilievo in fotocopia e gli
ha dato la possibilità di replicare. L'anticipo richiesto è stato versato il
19 gennaio 2009 (Fr. 288.-) ed il 6 febbraio 2009 (Fr. 12.-).
G.
Con la replica depositata il 21 gennaio 2009, l'assicurato ha ribadito la
sua intenzione di mantenere il ricorso. Ha prodotto un rapporto di
ospedalizzazione dal 1° del 6 ottobre 2008 per insufficienza renale
cronica riacutizzata.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
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possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108
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e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg.
OAI).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione (su opposizione)
negativa il 2 agosto 2005. Con decisione del 4 giugno 2008 ha in
seguito parzialmente accolto una seconda domanda di rendita
presentata il 23 aprile 2007. Ne consegue che il periodo di riferimento
per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, può essere limitato dal 2 agosto 2005 al 4 giugno 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato fino al dicembre 2002.
Non ha più proseguito la sua attività di manovale edile per motivi che
egli ascrive alle sue precarie condizioni di salute (doc. 53, 54).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (DTF 128 V 30).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
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conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di insufficienza renale cronica di tipo leggero-
medio da IgA con secondaria ipertensione arteriosa in trattamento
conservativo, anemia secondaria, bronchite cronica,
spondilodiscoartrosi, esiti di prolasso mucoemorroidale nel settembre
2007 (doc. 55, 59, 69).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.3 Il periodo di attesa può decorrere dal momento in cui l'assicurato
subisce una diminuzione significativa del suo rendimento nella
professione esercitata e questo periodo d'attesa può iniziare anche
indipendentemente dal fatto che l'interessato lavori (DTF 105 V 159
consid. 2a, confermato in DTF 121 V 264 consid. 6b/bb). Il periodo di
attesa può quindi iniziare anche quando l'assicurato non subisce
ancora una perdita di guadagno. La prassi considera che una
diminuzione della capacità di lavoro del 20% è da considerarsi una
diminuzione significativa (VSI 1998 pag. 126).
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia
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particolareggiata, E 213, del 21 maggio 2007, doc. 55) pone un tasso
d'invalidità del 70%. I medici dell'UAIE, Dott.ssa Meyer e Lehmann,
ammettono che l'assicurato non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di manovale edile, ma a lui resterebbero accessibili diverse
attività leggere e/o semisedentarie in misura di almeno l'80%.
10.2 L'assicurato è portatore di una patologia nefritica
(glomerulonefrite) evolutiva e scarsamente curabile. La stessa causa
un'insufficienza renale progressiva e, nei casi più gravi, richiede il
ricorso ad una dialisi oppure ad un trapianto renale. Dopo la procedura
concernente la prima domanda di rendita, osservano i medici
dell'UAIE, la situazione è ulteriormente peggiorata, sebbene non in
misura grave. Per ora, nessun sanitario ha accennato a misure di
dialisi e le prove funzionali escludono tale eventualità. La funzionalità
renale è ancora autonoma e l'evoluzione della patologia è molto lenta.
Tuttavia, fra le molteplici conseguenze che un'insufficienza renale può
provocare, si ricorda l'anemia. Nella specie, questo inconveniente è
presente, seppure ad uno stadio moderato. Uno stato di debolezza e di
astenia generalizzati sono quindi comprensibili nel caso in esame. Per
il resto, le condizioni di salute dell'interessato sono ancora buone, ogni
altro organo ed apparato essendo indenni da patologie di rilievo. Turbe
dell'apparato osteoarticolare sono ascrivibili all'età ed al tipo di lavoro
svolto nel passato, ma non sono, nella specie, invalidanti. Egli
potrebbe svolgere, in misura ridotta, lavori leggeri. Questa valutazione
appare tutelabile.
Per quanto attiene la decorrenza di tale stato d'invalidità, in carenza di
dati più concreti, si può aderire a quanto esposto dalla Dott.ssa Meyer
(e condiviso dal Dott. Lehmann), nel senso di fissare tale evento a
marzo 2007, momento in cui viene riscontrata, in base alle analisi
(doc. 58) un'evoluzione patologica più marcata, poi confermata con
ulteriori analisi nel settembre successivo.
Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A._______ potrebbe svolgere, in misura dell'80%, attività di
ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive e semplici, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino; custode di
museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, benzinaio.
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10.3 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo aggiornato effettuato il
19 febbraio 2008, doc. 63) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2005 come operaio edile per l'ex datore di lavoro nel
2002 (doc. 54, cifra 10b) indicizzato al 2005 e reso su base mensile,
ossia di Euro 1'567,10.
Può essere osservato che l'anno di riferimento (2005) non è del tutto
corretto. È probabile che al momento in cui tale calcolo è stato
effettuato non erano ancora note le statistiche del 2007, anno più
appropriato in quanto è da marzo 2007 che la Dott.ssa Meyer ammette
l'esistenza di un'incapacità di lavoro del 20% in attività di sostituzione.
Questa imprecisione è comunque irrilevante come si vedrà di seguito.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
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C-4437/2008
un salario medio mensile di Euro 1'336,83 (2005). Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione del 10%, che può essere condivisa, atteso
che la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
eccezionali. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di
tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia
autonomia di giudizio, che il giudice può rivedere soli in casi motivati,
ciò che non è il caso in specie. Ne consegue un reddito mensile da
invalido di Euro 1'203,15. Per un'attività svolta all'80% questo introito
di riduce ad Euro 909,04 al mese.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'567,10 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 909,04, causa
una perdita di guadagno del 41,99% (arrotondato al 42%), tasso che
comporta il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Neppure indicizzando i dati
fino al 2007 si otterrebbe un grado d'invalidità di almeno il 50% per
avere diritto alla mezza rendita.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 300.-.
12.2 Non sono riconosciute indennità per le spese ripetibili (art. 7 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, RS
173.320.2]).
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C-4437/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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