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C-444/2007
{T 0/2}
Sentenza del 29 maggio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard Achermann e
Francesco Parrino, giudici,
Paola Carcano, cancelliera
R._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
in materia di
assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III
C-444/2007
2Il Tribunale amministrativo federale, considerando in fatto e in diritto :
che, con decisione del 19 dicembre 2005 confermata dalla decisione su opposizione del
19 luglio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha deciso di sospendere il versamento della rendita di invalidità
dell'assicurato dal 1° gennaio 2003 fino alla fine dell'esecuzione della misura di
sicurezza in casa di cura e custodia,
che, con decisione del 25 ottobre 2006, l'UAIE ha chiesto all'assicurato la restituzione di
complessivi Fr. 7'791.--, importo corrispondente alla somma delle rendite che avrebbe
indebitamente riscosso dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio al 31 marzo
2005,
che, con la medesima decisione, l'UAIE ha avvisato l'assicurato che avrebbe potuto
presentare una domanda volta al conseguimento di un condono parziale o totale della
predetta somma, segnatamente se la riscossione fosse avvenuta in buona fede e
qualora la restituzione rappresentasse per lui un onere troppo grave,
che, con scritto ricevuto dall'UAIE il 24 novembre 2006, l'assicurato ha chiesto di essere
posto al beneficio del condono dell'obbligo di restituire l'importo dovuto di Fr. 7'791.--,
che, con decisione del 7 dicembre 2006, l'UAIE ha rifiutato di accordare il condono in
questione in quanto ha ritenuto ammessa la condizione dell'onere troppo grave della
restituzione ma non anche quella cumulativa della buona fede,
che, con scritto dell'11 gennaio 2007, l'assicurato ha presentato gravame avverso la
predetta decisione di diniego del riconoscimento del condono,
che, nella sua risposta al ricorso del 19 aprile 2007, l'UAIE ha postulato l'accoglimento
del ricorso, e la conseguente riformazione della decisione impugnata, poichè ritiene
adempiuta anche la premessa della buona fede per motivi di cui, per quanto occorra, si
riferirà di seguito,
che riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale
amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero in
materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della
Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20),
3che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi
pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei
ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase),
che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase),
che il 1° gennaio 2003 sono entrate in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) e la relativa
Ordinanza federale dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11),
che, giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole
leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano,
che, giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga,
che, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite e la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà,
che l'art. 4 OPGA regola l'istituto del condono, stabilendo segnatamente al suo cpv. 1
che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse,
che secondo la predetta disposizione, pertanto, affinchè sia concesso il condono
dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti
presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà,
che, quindi, in assenza di una delle predette condizioni il condono non può essere
concesso,
che, nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto ammesse, con la decisione qui avversata, la
condizione dell'onere troppo grave della restituzione mentre, con la risposta al ricorso
del 19 aprile 2007, la condizione cumulativa della buona fede posto che in data 12
novembre 2004 aveva deciso di versare all'assicurato la rendita retroattivamente
(segnatamente a partire dal 1° luglio 2004) nonostante che l'amministrazione
penitenziaria di Cassino gli avesse comunicato in data 14 agosto 2004 che l'autorità
giudiziaria aveva fissato a carico dell'assicurato una pena di 1 anno, 6 mesi ed 8 giorni
di reclusione con decorrenza dal 18 luglio 2003 e, quindi, con scadenza al 25 gennaio
2005 (doc. 130 e 133),
4che, stante quanto precede, il Tribunale ritiene che sono adempiute ambedue le
condizioni cumulative per riconoscere il condono dell'obbligo della restituzione
dell'importo di Fr. 7'791.--,
che, di conseguenza, nulla osta nel caso di specie al riconoscimento dello stesso,
che pertanto il ricorso dev'essere integralmente accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso che è accordato a R._______ il condono dell'obbligo della
restituzione dell'importo di Fr. 7'791.--.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso dell'11 gennaio 2007 è integralmente accolto. Di conseguenza, la
decisione del 7 dicembre 2006 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) è riformata nel senso che è accordato a
R._______ il condono dell'obbligo della restituzione dell'importo di Fr. 7'791.-- per
l'indebita riscossione di rendite dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio
al 31 marzo 2005.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata A/R), con copia della risposta del 19 aprile 2007,
- all'autorità inferiore (n. di rif. AI IT/_______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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