B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-444/2016
Sen t en z a d e l 1 6 f e bb r a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione malattie; elenco degli istituti autorizzati a eser-
citare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie (decreto legislativo del Gran Consiglio della
Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (in seguito, Gran
Consiglio del Cantone Ticino) ha modificato, il 15 dicembre 2015, la legge
di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giu-
gno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1; la legge modificata è stata pubblicata nel
Foglio Ufficiale del Cantone Ticino no. 101-102 del 22 dicembre 2015). Le
modifiche concernono gli art. 63a cpv. 1 lett. d, 63b, 63c cpv. 3 e cpv. 5 e
6, 63d cpv. 1 lett. a, 66a cpv. 1 e 2, 66b lett. c, 66c cpv. 1, 66e bis e 84a
(doc. TAF 1, allegato A).
1.2 Con decreto legislativo del 15 dicembre 2015 (pubblicato nel Foglio uf-
ficiale del Cantone Ticino no. 101-102 del 22 dicembre 2015), il Gran Con-
siglio del Cantone Ticino ha altresì adottato l'elenco degli istituti autorizzati
ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
comprensivo dei mandati ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal (istituti somatico-
acuti, istituti di riabilitazione, istituti di psichiatria) ed ai sensi dell'art. 39 cpv.
3 LAMal (istituti per anziani, istituti per le cure palliative specialistiche in
casa per anziani, cure acute e transitorie in casa per anziani, strutture
acute di minore intensità, istituti per invalidi [doc. TAF 1, allegato A]).
2.
Il 21 gennaio 2016, l'interessato ha interposto ricorso, come "potenziale
paziente", dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto le-
gislativo del Gran Consiglio del Cantone Ticino del 15 dicembre 2015 con-
cernente l'elenco degli ospedali. Ha fra l'altro rilevato che l'art. 39 cpv. 1
LAMal stabilisce che le decisioni del governo cantonale sull'elenco ospe-
daliero possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale. Il surriferito decreto legislativo è però stato reso dal
Gran Consiglio (e non dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino). Ciò no-
nostante, nel decreto è espressamente indicato quale rimedio giuridico il
ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quanto al merito, l'interessato
ha chiesto che le strutture acute di minore intensità e le strutture per cure
acute e transitorie siano classificate nell'elenco ospedaliero fra gli ospedali
somatico acuti, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal (e non fra le case di cura,
ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LAMal). In via subordinata, ha pure chiesto che
taluni articoli della legge cantonale di applicazione della legge federale
sull'assicurazione malattie siano annullati (doc. TAF 1).
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3.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni-
zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissi-
bilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e
relativi riferimenti).
4.
4.1 Quanto alla competenza di questo Tribunale a pronunciarsi in materia
di ricorsi contro l'elenco ospedaliero, occorre rilevare che, riservate le ec-
cezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo
Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai
sensi dell'art. 5 PA. Sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art.
33 LTAF. In particolare, giusta l'art. 33 lett. i LTAF, un ricorso davanti a que-
sto Tribunale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in
quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili
mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (DTAF
2012/9 consid. 1.1). La procedura di ricorso è disciplinata dalla LTAF e dalla
PA, per rinvio dell'art. 53 cpv. 2 LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate
alle lettere a) ad e) di questo paragrafo.
4.2 L'art. 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10) prevede che il Tribunale ammini-
strativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del governo cantonale
secondo l'art. 53 LAMal. In virtù dell'art. 53 cpv. 1 LAMal, contro le decisioni
del governo cantonale concernenti, fra l'altro, l'elenco degli ospedali e delle
case di cura, ai sensi dell'art. 39 LAMal, può essere interposto ricorso al
Tribunale amministrativo federale (DTAF 2012/9 consid. 1.2).
4.3 La pianificazione ospedaliera è compito del Cantone (art. 39 cpv. 1 lett.
e LAMal; DTAF 2012/9 consid. 1.2.1). Questo Tribunale ha stabilito che
l'art. 39 LAMal non prescrive ai Cantoni quale autorità cantonale è compe-
tente per effettuare la pianificazione ospedaliera e per adottare l'elenco de-
gli ospedali (DTAF 2012/9 consid. 1.2.3.2). Qualora il diritto cantonale de-
signa quale autorità competente non il governo cantonale, ma un'altra au-
torità cantonale od intercantonale, queste decisioni rientrano nel campo
d'applicazione dell'art. 53 LAMal, anche se quest'ultimo articolo menziona
soltanto le decisioni del governo cantonale (DTAF 2012/9 consid. 1.2.3.3 e
1.2.3.4; sentenza del TAF C-4168/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 1.3,
pubblicata sul sito internet di questo Tribunale).
4.4 In particolare, in virtù dell'art. 63c cpv. 1 e 2 LCAMal, il Cantone riporta
nell'elenco degli ospedali e delle case di cura, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1
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lett. e) e cpv. 3 LAMal, gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad
assicurare l'offerta intesa a coprire il fabbisogno di cure ed attribuisce un
mandato di prestazioni agli istituti che figurano sull'elenco. Secondo gli art.
64 e 65 LCAMal, il Consiglio di Stato elabora la pianificazione in collabora-
zione con la Commissione della pianificazione sanitaria e trasmette con un
messaggio la pianificazione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio, sulla base
di un rapporto commissionale, approva o respinge o modifica la pianifica-
zione ospedaliera (art. 65 LCAMal).
4.5 Questo Tribunale ha altresì stabilito che, mediante l'elenco degli ospe-
dali, viene attribuito un mandato di prestazioni individuale ad ogni ospedale
che figura sull'elenco (art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal nonché art. 58e cpv. 2 e
3 OAMal [RS 832.102]). I mandati di prestazione, enumerati nell'elenco,
conferiscono all'elenco medesimo carattere di decisione. L'elenco ospeda-
liero è un istituto giuridico sui generis, che consiste in una serie di decisioni
individuali (DTAF 2012/9 consid. 3.2.5 e 3.2.6).
4.6 Il decreto legislativo del 15 dicembre 2015 concernente l'elenco degli
ospedali è stato adottato dal Gran Consiglio del Cantone Ticino in applica-
zione dell'art. 39 cpv. 1 lett. e) e 3 LAMal in relazione con gli art. 63c e 65
LCAMal. Questo Tribunale è pertanto competente ad esaminare il presente
ricorso contro l'elenco ospedaliero (art. 53 cpv. 1 LAMal in combinazione
con l'art. 90a cpv. 2 LAMal). Altra questione è quella di sapere se un gra-
vame contro l'elenco degli ospedali inoltrato come nella fattispecie da un
paziente/assicurato è ammissibile o meno (cfr. considerando 6 del pre-
sente giudizio).
5.
5.1 Quanto alla competenza di questo Tribunale a pronunciarsi in materia
di ricorsi contro gli atti normativi cantonali, per quanto attiene segnata-
mente alla modifica della LCAMal (pubblicata sul Foglio ufficiale del 22 di-
cembre 2015) – richiesta formulata dall'insorgente in via subordinata –
giova rammentare che il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù
dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA. Presup-
posto per un giudizio di merito in un procedimento di ricorso dinanzi a que-
sto Tribunale è dunque l'esistenza di una decisione rispettivamente di un
atto suscettibile di ricorso (DTF 130 V 388 consid. 2.3). Contrariamente a
quanto previsto per il Tribunale federale (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF;
sentenza del TF 2C_796/2011 del 10 luglio 2012 consid. 1, non pubblicato
in DTF 138 II 398, concernente il controllo astratto della modifica del 17
marzo 2011 della LCAMal), un controllo astratto delle norme da parte del
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Tribunale amministrativo federale, nel senso dell'esame della conformità di
una norma di diritto indipendentemente dall'applicazione in un caso con-
creto attraverso una decisione, è escluso (DTAF 2013/51 consid. 3.1). In
altri termini, questo Tribunale non può esaminare in modo astratto la con-
formità di una legge cantonale al diritto federale e in tale ambito procedere
ad un annullamento di norme cantonali. Premessa l'ammissibilità del gra-
vame, questo Tribunale è tutt'al più abilitato ad effettuare un controllo pun-
tuale di una norma, ed in tale ambito a negarne eventualmente l'applica-
zione in un caso concreto (senza possibilità d'annullamento della norma),
nella misura in cui sia stato reso dall'autorità competente un provvedimento
sulla base di una siffatta norma.
5.2 Per conseguenza, il ricorso in materia di controllo astratto della modi-
fica delle norme della LCAMal decretata dal Gran Consiglio il 15 dicembre
2015, con richiesta di annullamento di determinate nuove norme della LCA-
Mal (cfr. conclusione sussidiaria del ricorso, pag. 26), è inammissibile.
5.3 Siccome, per i motivi che saranno esposti al considerando 6 del pre-
sente giudizio, il ricorrente non è comunque legittimato a ricorrere dinanzi
al TAF contro il decreto legislativo del Gran Consiglio del 15 dicembre 2015
concernente l'elenco ospedaliero, egli non può neppure beneficiare in tale
ambito da parte di questo Tribunale di un controllo puntuale – della confor-
mità al diritto federale – delle nuove norme della LCAMal di cui ha chiesto
l'annullamento.
6.
6.1 Per quanto attiene alla legittimazione dell'interessato a ricorrere dinanzi
a questo Tribunale contro il decreto legislativo del Gran Consiglio del Can-
tone Ticino del 15 dicembre 2015 concernente l'elenco ospedaliero, oc-
corre rilevare che, giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa (lett. c).
6.2 L'interessato fa valere che, nel caso in cui fosse ospedalizzato in un
reparto per cure acute di minore intensità oppure in un reparto per cure
acute e transitorie, potrebbe essere direttamente leso, quale paziente,
dalla pianificazione ospedaliera decisa dal Gran Consiglio del Cantone Ti-
cino poiché in tali reparti, oltre a beneficiare di una tipologia di cure di qua-
lità inferiore rispetto alle cure fornite in un istituto somatico-acuto, sarebbe
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tenuto a pagare un contributo giornaliero ai costi di degenza (cfr. ricorso
pag. 2, lett. C). In siffatte circostanze, può essere considerato che l'interes-
sato ha presentato ricorso contro la classificazione (ed il conseguente fi-
nanziamento) degli indicati reparti nell'elenco ospedaliero cantonale quale
persona soggetta all'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai
sensi dell'art. 3 LAMal, ossia quale paziente/assicurato.
6.3 Secondo costante prassi di questo Tribunale, mediante l'elenco degli
ospedali è attribuito un mandato di prestazioni individuale ad ogni ospedale
che figura sull'elenco. I mandati di prestazione, enumerati nell'elenco, con-
feriscono all'elenco medesimo carattere di decisione. L'elenco ospedaliero
consiste in una serie di decisioni individuali (DTAF 2012/9 consid. 3.2.5 e
3.2.6). Oggetto del ricorso interposto da un fornitore di prestazioni non può
essere l'elenco ospedaliero in quanto tale (DTAF 2014/4 consid. 3.1), ma
è la sola decisione che disciplina il rapporto giuridico concernente l'ospe-
dale medesimo. Le altre decisioni di un elenco di ospedali che non sono
state impugnate crescono in giudicato (DTAF 2012/9 consid. 3.3).
6.4 Per conseguenza, un ospedale non ha alcun interesse degno di prote-
zione a far radiare un'altra clinica dall'elenco di ospedali o ad ottenere la
riduzione del mandato di prestazioni di quest'ultima. Non ha altresì alcun
diritto di ricorrere contro una decisione positiva riguardante un altro forni-
tore di prestazioni (DTAF 2012/9 consid. 4.3.2).
6.5 L'interessato, quale paziente/assicurato, non è il destinatario formale e
materiale del decreto legislativo sull'elenco ospedaliero impugnato e nep-
pure una terza persona che è stata direttamente svantaggiata da un van-
taggio accordato agli ospedali ed alle case di cura destinatari di tale de-
creto legislativo. L'interessato ha presentato ricorso dinanzi a questo Tri-
bunale in quanto terza persona interessata dalle decisioni prese nei con-
fronti degli indicati istituti poiché il collocamento sotto l'art. 39 cpv. 3 LAMal
sia di strutture Rami (reparti acuti di minore intensità) sia di strutture CAT
(reparti di cure acute e transitorie), a suo giudizio contrario al diritto fede-
rale, gli causerebbe – quale paziente/assicurato – un danno economico
(contributo giornaliero ai costi di degenza). Stante questa premessa, e
salvo eccezioni che non si realizzano in concreto, il terzo interessato deve,
per costante giurisprudenza, beneficiare di un interesse proprio e diretto,
vale a dire deve trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere
preso in considerazione con l'oggetto della contestazione per poter essere
legittimato a ricorrere (DTF 130 V 560 consid. 3.5; cfr. inoltre sentenze del
TF I 224/05 del 29 settembre 2005 consid. 5 e 1C_64/2007 del 2 luglio
2007 consid. 2). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica
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che l'annullamento o la modifica della decisione impugnata comporterebbe
per il terzo, evitandogli di subire un pregiudizio materiale o ideale che gli
verrebbe invece causato dalla decisione impugnata. Un mero interesse in-
diretto od un interesse pubblico generale – senza rapporto con l'oggetto
medesimo della contestazione – non conferisce il diritto di ricorrere (DTAF
2012/9 consid. 4.1.1). Se un interesse di fatto (economico) alla modifica
della decisione esiste, il necessario nesso con l'oggetto della lite presup-
pone che la decisione contestata comporti un pregiudizio diretto per il terzo
(sentenza del TF I 224/05 consid. 5 e relativi riferimenti). Nel caso di specie
– e a prescindere dal fatto che l'insorgente appare disporre di un interesse
economico all'annullamento o alla modifica del decreto legislativo sull'e-
lenco ospedaliero impugnato, poiché ammettere il suo ricorso sembre-
rebbe potergli evitare un pregiudizio di natura economica (segnatamente il
pagamento, per esempio in un reparto per cure acute di minore intensità
[reparto che è stato inserito dal Gran Consiglio nelle case di cura ai sensi
dell'art. 39 cpv. 3 LAMal] di un contributo giornaliero ai costi di degenza [v.
art. 66c cpv. 1 e art. 66e bis [nuovo] lett. b LCAMal, decreto legislativo del
15 dicembre 2015 concernente la modifica della LCAMal]) – resta da esa-
minare se questo interesse si trova in un nesso sufficientemente stretto e
diretto con l'oggetto della lite per riconoscere all'interessato la legittima-
zione a presentare ricorso contro il decreto legislativo impugnato. Questo
Tribunale ha più volte negato la legittimazione a ricorrere di un paziente/as-
sicurato contro la decisione del governo cantonale concernente la pianifi-
cazione degli ospedali e delle case di cura mancando al medesimo un pre-
giudizio diretto, poiché se, da un lato, un pregiudizio finanziario può di prin-
cipio conferire il diritto di ricorrere, dall'altro lato, tale pregiudizio deve risul-
tare direttamente dalla decisione impugnata. Un interesse finanziario indi-
retto non è sufficiente (cfr. in particolare DTAF 2010/51 consid. 6.6.3 e 6.7;
DTAF 2014/4 consid. 3.2.2.1). Infatti, il paziente/assicurato subisce l'even-
tuale pregiudizio economico solo al momento della fatturazione da parte
dell'istituto che gli ha fornito la prestazione medica rispettivamente della
mancata copertura da parte dell'assicurazione malattia (sentenza DTAF
2010/51 consid. 6.7 nonché relativi riferimenti). In tale ambito, potrà solle-
vare l'illegittimità dell'eventuale contributo giornaliero ai costi di degenza
derivato dalla pretesa errata definizione da parte del Gran Consiglio dei
reparti per cure acute di minore intensità nell'elenco ospedaliero cantonale.
Per il resto, un mero interesse pubblico generale alla verifica della confor-
mità al diritto federale della pianificazione ospedaliera rispettivamente delle
norme della LCAMal non è sufficiente (DTAF 2010/51). Infine, a titolo del
tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che ha già ripetutamente ne-
gato anche la legittimazione a ricorrere ai medici ed alle associazioni di
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medici (v., sulla questione e fra le tante, la sentenza del TAF C-5804/2013
del 20 febbraio 2014, pubblicata sul sito internet di questo Tribunale).
6.6 Visto quanto esposto, l'interessato non è legittimato a ricorrere come
paziente/assicurato contro il decreto legislativo del Gran Consiglio del Can-
tone del Ticino del 15 dicembre 2015 concernente l'elenco ospedaliero. Ne
discende che il ricorso del 21 gennaio 2016 è inammissibile anche in que-
sto ambito, indipendentemente dall'esistenza di eventuali ulteriori motivi
che potrebbero comportare l'inammissibilità del gravame.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8.
Il gravame del 21 gennaio 2016 quale ricorso contro il decreto del Gran
Consiglio del Cantone del Ticino del 15 dicembre 2015 concernente il ri-
chiesto annullamento di alcune norme di cui alla modifica del 15 dicembre
2015 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione ma-
lattie del 26 giugno 1997, appare essere peraltro già stato sottoposto
dall'interessato anche al Tribunale federale (cfr. ricorso pag. 7, n. 4), di
modo che non vi è necessità di trasmissione all'Alta Corte di Losanna del
ricorso dell'interessato su questo punto.
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non-
ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]) e, visto altresì anche l'esito della procedura, non
si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1, 2, 3 e 4 TS-TAF).
10.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le deci-
sioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale ammi-
nistrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli
art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF.
Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 101-102/2015 10637; Atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione: