B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4450/2012
S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 giugno 2012).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figli, ha
lavorato in Svizzera nel periodo dal 1968 all'aprile del 1979, solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invali-
dità (doc. 44). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come com-
merciante in proprio di generi alimentari da maggio del 1979. Il 15 set-
tembre 2003, ha interrotto l'attività lucrativa per motivi di salute (doc. 11 e
15). Il 23 ottobre 2003, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
A.b Il 9 giugno 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che malgrado il danno
alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera era da considerare
esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc.
34; v. anche doc. 27 [rapporto del dicembre 2004 del servizio medico
dell'UAIE] e doc. 39 [calcolo del confronto dei redditi dell'ottobre 2005]).
A.c Il 9 maggio 2006, la Commissione federale di ricorso in materia d'as-
sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone resi-
denti all'estero ha parzialmente accolto il ricorso del 7 luglio 2005, annul-
lato la decisione su opposizione del 9 giugno 2005 e rinviato gli atti di
causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento dell'i-
struttoria relativamente allo stato di salute dell'interessato (con esami
cardiologici), effettuasse, se del caso, un confronto dei redditi determinan-
ti e pronunciasse una nuova decisione (doc. 41).
B.
B.a Il 29 agosto 2006, l'UAIE ha ripreso l'istruttoria della domanda di ren-
dita (doc. 46). Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti un
certificato psichiatrico del novembre 2006, un rapporto medico del gen-
naio 2007 della dott.ssa B._______, un rapporto cardiologico del febbraio
2007, i referti di esami cardiaci del marzo 2007 (doc. 55 a 59 e 64) ed il
questionario per l'assicurato del maggio 2007 (doc. 54).
B.b Nei rapporti del 22 agosto e 14 dicembre 2007, il dott. C._______,
medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di pregresso infarto miocardico
inferiore con malattia di due vasi sanguigni (con ripercussione sulla capa-
cità lavorativa) e di ipertensione arteriosa, dislipidemia, disturbi degenera-
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tivi alla colonna dorsolombare e stato ansioso depressivo (senza riper-
cussioni sulla capacità lavorativa). Ha ritenuto un'incapacità al lavoro del
100% dal 15 settembre 2003 e del 40% dal 16 novembre 2003 nella pre-
cedente attività di droghiere, ma una capacità al lavoro del 100% in un'at-
tività confacente allo stato di salute (doc. 62 e 69).
B.c Il 20 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla
salute l'esercizio della precedente attività non è più esigibile. Tuttavia, l'e-
sercizio di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute è da consi-
derare esigibile in una misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita (doc. 70).
B.d Il 10 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il
ricorso dell'11 febbraio 2008 e confermato la decisione dell'UAIE del 20
dicembre 2007 (doc. 75).
B.e Con sentenza del 20 luglio 2010, il Tribunale federale ha accolto il ri-
corso del 23 settembre 2009, annullato la sentenza del 10 agosto 2010
del Tribunale amministrativo federale nonché la decisione dell'UAIE del
20 dicembre 2007 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio
procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di
salute psichico del ricorrente (doc. 79).
C.
C.a Il 13 settembre 2010, l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria della
domanda di rendita (doc. 83). Nella perizia del 6 dicembre 2010, il dott.
D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi
di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva in
remissione (F 43.22 secondo l'ICD 10). Ha segnalato che, dal 2003, l'inte-
ressato può aver presentato un'inabilità lavorativa, ma che detta inabilità
non è documentata, e che, dal 2007, il medesimo non ha mai presentato
un'inabilità lavorativa superiore al 20%. Il dott. D._______ ha concluso
che, dal profilo psichico, l'assicurato presenta, a far tempo dal 2007, una
capacità al lavoro dell'80% nell'attività abituale di gestore di un negozio di
generi alimentari e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata (doc. 85).
C.b Nel rapporto dell'11 gennaio 2011, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha ritenuto, dal punto di vista psichico, in virtù della menzionata
perizia, una capacità al lavoro dell'80% nell'attività di gestore di un nego-
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zio di generi alimentari e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata. Dal
profilo somatico, ha ritenuto una capacità al lavoro del 60% nell'attività di
droghiere e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata (è fatto riferimento
alla presa di posizione dell'agosto 2007 del dott. C._______; doc. 90).
C.c Nel rapporto del 28 febbraio 2011, il dott. F._______ ha concluso, dal
profilo psichico, ad una capacità al lavoro dell'80% nell'attività di droghie-
re e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata. Per la problematica so-
matica, ha rinviato alla presa di posizione del dott. E._______ (doc. 92).
C.d Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti il questionario
per indipendenti del 16 maggio 2011 (doc. 95), il questionario per l'assicu-
rato del 16 maggio 2011 (doc. 96) ed una dichiarazione del 23 settembre
2011 (doc. 104), nei quali l'assicurato ha dichiarato di avere svolto l'attivi-
tà di commerciante di generi alimentari in ragione di 48 ore alla settimana
dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2005, di avere ripreso a lavorare dal
10 gennaio 2008 in ragione di 22 ore alla settimana e di essere aiutato
dai familiari, nonché le attestazioni concernente i redditi per gli anni dal
2005 al 2009 (doc. 97 e 102).
D.
D.a Il 17 ottobre 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe sta-
ta respinta, ritenuto in particolare che malgrado il danno alla salute, l'e-
sercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura suffi-
ciente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla notificazione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 105).
D.b Il 5 dicembre 2011, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha contestato la
valutazione riguardo alla sua capacità lavorativa (doc. 108).
D.c Nel rapporto del 7 aprile 2012, il dott. F._______ ha rilevato che, dal
profilo psichiatrico, non vi sono motivi per modificare la sua presa di posi-
zione (doc. 110).
D.d Nel rapporto del 31 maggio 2012, il dott. C._______, ha rilevato che,
dal profilo somatico, non sono ravvisabili nuovi elementi suscettibili di
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modificare la sua presa di posizione dell'agosto 2007. Per la problematica
psichica, ha rinviato alla presa di posizione dello specialista (doc. 114).
E.
Il 18 giugno 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazio-
ni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato
che dalla perizia psichiatrica del dicembre 2010 risulta che a causa del
danno alla salute l'assicurato ha un'incapacità al lavoro del 100% dal 15
settembre 2003, del 40% dal 16 novembre 2003 (e dello 0% dal 1° gen-
naio 2007) nella precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività so-
stitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo
– quale ad esempio operaio non qualificato presso una fabbrica, custode,
sorvegliante di posteggio/museo, magazziniere, venditore, cassiere, bi-
gliettaio – è da considerare esigibile al 100% dal 16 novembre 2003 e
conduce ad un grado d'invalidità del 26% dal 16 novembre 2003 (e dello
0% dal 1° gennaio 2007) che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 115).
F.
Il 20 agosto 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 18 giugno 2012
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità da ottobre del 2003. Ha contestato la valutazione riguardo alla sua
capacità lavorativa. In particolare, ha segnalato che il dott. D._______,
nella perizia psichiatrica del dicembre 2010, ha rilevato che è affetto da
una patologia psichica e che presenta un'inabilità lavorativa del 20% a far
tempo dal 2007. Il perito non si è però pronunciato in merito all'inabilità
lavorativa per il periodo antecedente al 2007, fermo restando che l'affe-
zione psichica di cui soffre "produce un peggioramento delle capacità la-
vorative (…) atteso che va ad aggravare il quadro complessivo morboso
già deteriorato dall'alterazione cardiologica" (doc. TAF 1). Il 28 novembre
2012, l'insorgente ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio"
(doc. TAF 2 a 6, 8 e 10).
G.
Nella risposta al ricorso del 21 novembre 2012, l'autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti dell'11 gennaio e 28
febbraio 2011 del proprio servizio medico, che, a sua volta, si è basato
sulla presa di posizione dell'agosto 2007 e sulla perizia psichiatrica del
dicembre 2010, il ricorrente è abile al lavoro, dal 16 novembre 2003, nella
misura del 60% nell'attività abituale di gestore di un negozio di generi ali-
mentari e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata, ciò che conduce ad
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una perdita di guadagno che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (è fatto riferimento al
calcolo del confronto dei redditi dell'ottobre 2005). L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppu-
re ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un
diverso apprezzamento (doc. TAF 9).
H.
Con provvedimento del 5 dicembre 2012 (notificato il 12 dicembre 2012;
doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del
21 novembre 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto
dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli
ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'au-
torità inferiore (doc. TAF 11), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'as-
sicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
C-4450/2012
Pagina 7
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 253 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, 2008 4219, 2009 4831) e n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005
3909, 2009 621, 2009 4845). I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n.
987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati
in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri
dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71
e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto.
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1
consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 23
ottobre 2003, al caso in esame si applicano di principio le norme in vigore
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Pagina 8
fino al 31 dicembre 2007. Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a
una rendita, l'applicazione delle norme della 5a revisione della LAI per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e delle norme della 6a
revisione della LAI (primo pacchetto) dal 1° gennaio al 18 giugno 2012
(data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito
delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale
(cfr. sentenza del TF 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1). Per-
tanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle nor-
me in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendi-
ta il 23 ottobre 2003. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI preci-
sa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del dirit-
to, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la ri-
chiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ri-
corrente avesse diritto ad una rendita il 23 ottobre 2002 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla ren-
dita sia sorto tra tale data e il 18 giugno 2012, data della decisione impu-
gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugna-
ta sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si-
tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V
362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del-
la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI) ed aver pagato i
contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; ri-
spettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). Il ricorren-
te ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 10 anni (doc. 44) e,
pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
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guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per al-
meno il 70%.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e
105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28
cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato po-
trebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui
dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integra-
zione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ot-
tenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo genera-
le del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
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volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310
consid. 3c).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre
2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me-
glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met-
tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del 30
giugno 2004 consid. 3.3).
7.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del TF I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
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Pagina 11
8.
8.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha su-
bito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in
media durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
8.2 A seguito della sentenza di rinvio della Commissione federale di ricor-
so in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per
le persone residenti all'estero, nell'agosto del 2006, l'autorità inferiore ha
chiesto all'INPS di G._______ di sottoporre il ricorrente ad una visita sullo
stato generale di salute e ad un esame cardiologico (doc. 46). Nel rappor-
to dell'agosto 2007 (doc. 46), il dott. C._______ ha rilevato, sulla base
della documentazione medica agli atti, che l'insorgente ha subito, nel set-
tembre 2003, un infarto miocardico acuto ed è stato sottoposto ad un in-
tervento di angioplastica coronarica percutanea con posa di uno stent con
esito positivo. Ha constatato che i referti degli esami cardiaci riferiscono
di una buona funzione cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sini-
stra del 65% e concludono all'assenza d'angina residua e d'aritmia. Se-
condo il medico, non sussistono, dal profilo cardiaco, sequele dell'infarto.
Peraltro, l'ipertensione arteriosa e la dislipidemia di cui il ricorrente soffre
costituiscono delle affezioni facilmente curabili e non hanno alcuna riper-
cussione sulla capacità lavorativa. I disturbi degenerativi al rachide dorso-
lombare che il medesimo presenta non implicano alcuna incidenza fun-
zionale significativa. Infine, lo stato ansioso depressivo di cui lo stesso
soffre non comporta alcuna limitazione funzionale. Il dott. C._______ ha
quindi ritenuto un'incapacità al lavoro del 100% dal 15 settembre 2003 e
del 40% dal 16 novembre 2003 (due mesi dopo l'infarto miocardico) nella
precedente attività di droghiere, ma una capacità al lavoro del 100% in
un'attività confacente allo stato di salute dal 16 novembre 2003. Il 20 di-
cembre 2007 (doc. 70), l'UAIE ha poi deciso, sulla base del rapporto
dell'agosto 2007 del dott. C._______, che l'insorgente non aveva alcun
diritto ad una rendita d'invalidità poiché sarebbe stato in grado di svolgere
al 100% un'attività sostitutiva adeguata, ciò che conduceva ad un grado
d'invalidità del 26% (doc. 39). Con sentenza del 10 agosto 2010, il Tribu-
nale amministrativo federale ha confermato la decisione dell'UAIE del 20
dicembre 2007 (doc. 75). Il 20 luglio 2010, il Tribunale federale ha accolto
il ricorso del 23 settembre 2009, annullato la sentenza del 10 agosto
2010 di questo Tribunale e la decisione dell'UAIE del 20 dicembre 2007 e
rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al com-
pletamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute psichico del ri-
corrente (è in particolare precisato che "solo una valutazione specialistica
C-4450/2012
Pagina 12
espressa da uno psichiatra avrebbe potuto stabilire se la descritta sin-
drome ansioso depressiva assumeva valore patologico e poteva, se del
caso, determinare un'incapacità lavorativa di rilievo"; v. sentenza del TF
9C_826/2009 del 10 luglio 2010 consid. 4.3 [doc. 79]).
8.3 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale, nel novem-
bre del 2010, il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica. Il
dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del
6 dicembre 2010 (doc. 85), ha segnalato che l'assicurato ha un aspetto
curato, un atteggiamento collaborante, orientamento adeguato, tono della
voce normale, eloquio spontaneo, percezione pronta, attenzione buona,
comprensione adeguata, intelligenza nella norma, capacità critica con-
servata e mostra un'espressione rallentata, una mimica leggermente de-
pressiva, un'affettività leggermente depressiva ed un leggero stato d'an-
sia. L'assicurato ha presentato, dopo l'infarto miocardico, una reazione
ansioso-depressiva (con sintomi di depressioni brevi, disturbi neurovege-
tativi e stati d'ansia) nell'ambito di una sindrome da disadattamento. È
stato seguito da uno psichiatra, che gli ha prescritto degli psicofarmaci
con esito positivo, al punto che da diversi anni non si reca più né da uno
psichiatra né da uno psicologo e non assume alcuno psicofarmaco. Se-
condo il medico, l'assicurato non presenta una sintomatologia tale da po-
ter diagnosticare una patologia psichica e l'affezione psichica (di cui ha
sofferto) è in remissione. Il dott. D._______ ha quindi posto la diagnosi di
sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva in
remissione (F 43.22 secondo l'ICD 10). Lo specialista ha osservato che
l'assicurato ha presentato un'incapacità al lavoro del 100% dal 15 set-
tembre e del 40% dal 16 novembre 2003 a causa dei suoi problemi car-
diaci. Dal punto di vista psichico, ha segnalato che, dal 2003, l'assicurato
durante il periodo in cui si sottoponeva ad una cura psichiatrica, può aver
presentato un'inabilità lavorativa, ma che detta inabilità non è documenta-
ta, e che, dal 2007, lo stesso non mai presentato un'inabilità lavorativa
superiore al 20%. Il dott. D._______ ha concluso che, dal profilo psichico,
l'assicurato presenta, dal 2007, una capacità al lavoro dell'80% nell'attivi-
tà abituale di gestore di un negozio di generi alimentari e del 100% in
un'attività sostitutiva adeguata.
8.4
8.4.1 Nel rapporto dell'11 gennaio 2011 (doc. 90), il dott. E._______, spe-
cialista in medicina generale, ha ritenuto per il ricorrente, dal punto di vi-
sta psichico, in virtù della menzionata perizia, una capacita al lavoro
dell'80% nell'attività di gestore di un negozio di generi alimentari e del
C-4450/2012
Pagina 13
100% in un'attività sostitutiva adeguata. Dal profilo somatico, ha rilevato
che l'apprezzamento del perito psichiatra avvalora la presa di posizione
del dott. C._______ dell'agosto 2007 (doc. 62), secondo la quale sussiste
una capacità al lavoro del 60% nell'attività di droghiere e del 100% in
un'attività sostitutiva adeguata.
8.4.2 Nei rapporti del 28 febbraio 2011 e del 7 aprile 2012 (doc. 92 e 110),
il dott. F._______, specialista in psichiatria, ha rilevato che l'insorgente
non presenta una sintomatologia tale da poter diagnosticare un disturbo
psichico (in particolare, il medesimo mostra un'espressione rallentata,
una mimica leggermente depressiva, un'affettività leggermente depressa
ed un leggero stato ansioso). Ha ritenuto una capacità al lavoro dell'80%
nell'attività di responsabile di un negozio di generi alimentari e del 100%
in un'attività sostitutiva adeguata. Per la problematica somatica, ha rinvia-
to alla menzionata presa di posizione del dott. E._______.
8.4.3 Nel rapporto del 31 maggio 2012 (doc. 114), il dott. C._______, me-
dico dell'UAIE, ha rilevato che, dal profilo somatico, la sua presa di posi-
zione dell'agosto 2007 prende in considerazione tutte le patologie di cui è
affetto l'insorgente. Dal profilo psichico, il medesimo è stato sottoposto ad
una perizia psichiatrica, perizia che peraltro è conforme ai criteri di una
perizia neutrale specialistica.
8.5
8.5.1 Quanto alla valutazione sullo stato di salute psichico dell'insorgente,
questo Tribunale osserva che la perizia psichiatrica del dicembre 2010 si
fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curan-
ti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle
risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medi-
ca agli atti. Il rapporto di perizia comporta un'introduzione, l'anamnesi, in-
formazioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la diagnosi nonché
la discussione. Tale perizia può pertanto essere considerata un mezzo
probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e
dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. Certo, la va-
lutazione del dott. D._______ riguardo alla residua capacità lavorativa
dell'insorgente per il periodo dal 2003 al 2006 può apparire brevemente
motivata, lo specialista avendo rinviato alla valutazione sulla residua ca-
pacità lavorativa dal profilo somatico poiché agli atti di causa non figura
alcun documento medico che comprovi un'inabilità al lavoro dal punto di
vista psichico (v. doc. 85 pag. 7). Non sussistono tuttavia, sulla base della
documentazione medica agli atti di causa, della natura dell'affezione psi-
C-4450/2012
Pagina 14
chica di cui soffre il ricorrente (definita come in remissione dal dott.
D._______; cfr. doc. 85 pag. 5) e delle particolari circostanze del caso di
specie, elementi suscettibili di giustificare una diversa valutazione dello
stato di salute psichico e della capacità lavorativa dell'insorgente per il pe-
riodo intercorrente tra settembre del 2003 (data dell'interruzione del lavo-
ro per motivi di salute) e novembre del 2010 (data dell'effettuazione del
consulto psichiatrico). In particolare, nel certificato psichiatrico del no-
vembre 2006 (doc. 64), il dott. H._______ si è limitato a segnalare che il
ricorrente è affetto da depressione di entità severa ad evoluzione cronica
in trattamento psicofarmacologico e che detta patologia "influisce in ma-
niera significativamente negativa sulla vita di relazione dell'interessato",
ma senza alcun riferimento ad una classificazione secondo un metodo
scientifico riconosciuto internazionalmente ed in assenza di informazioni
precise sullo stato psichico del paziente ed in merito ad una specifica in-
capacità lavorativa. Inoltre, nel rapporto medico del gennaio 2007 della
dott. B._______ (doc. 59) è indicato che l'insorgente presenta una de-
pressione dell'umore da circa due anni, ma detto disturbo è ritenuto sen-
za incidenza, da un profilo medico, sulla capacità a svolgere un lavoro
sostitutivo adeguato (v. doc. 59 pag. 5).
8.5.2 Quanto alle indicazioni sullo stato di salute somatico del ricorrente,
l'insorgente non ha presentato, in sede ricorsuale, argomenti o mezzi di
prova suscettibili di far sorgere dei dubbi sulla valutazione dei dott.
C._______ e E._______, secondo la quale il ricorrente presenta una ca-
pacità al lavoro del 60% nell'attività abituale di commerciante di generi a-
limentari e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata dal 16 novembre
2013. Questo Tribunale rileva altresì che agli atti di causa non figura al-
cun documento medico di data anteriore alla decisione impugnata che
concluda sulla base di esami oggettivi ad un'incapacità lavorativa in un'at-
tività confacente allo stato di salute. In particolare, il rapporto medico del
gennaio 2007 della dott.ssa B._______ (doc. 59) diagnostica una spondi-
loartrosi dorso-lombare con discopatie multiple a modesta incidenza fun-
zionale. Il rapporto cardiologico del gennaio 2007 (doc. 55) inquadra la
patologia cardiaca nella classe funzionale NYHA I-II, fermo restando che
risaputamente uno scompenso cardiaco in classe NYHA II appare di re-
gola implicare una lieve limitazione dell'attività fisica, ed il referto della
prova ergometrica del marzo 2007 (doc. 56) segnala che la prova è stata
interrotta per esaurimento muscolare e riferisce che il test da sforzo è ne-
gativo per "ridotta riserva coronarica". Tale documenti medici non posso-
no pertanto fondare né un'incapacità lavorativa né giustificare la necessi-
tà di ulteriori accertamenti fattuali.
C-4450/2012
Pagina 15
8.6 In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli atti di
causa e delle risultanze della perizia psichiatrica del dicembre 2010 non-
ché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che ri-
sulta giustificato riconoscere che il ricorrente, a causa delle patologie so-
matiche e psichiche di cui è affetto, ha presentato un'incapacità al lavoro
del 100% dal 15 settembre 2003 e del 40% dal 16 novembre 2003 nell'at-
tività abituale di commerciante di generi alimentari, ma che a lui sarebbe-
ro state comunque proponibili al 100%, dal 16 novembre 2003, attività
sostitutive leggere e adeguate al suo stato di salute come quelle indicate
nella decisione impugnata.
9.
Questo Tribunale osserva altresì che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il
danno conseguente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e relativi
riferimenti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve pertanto intraprende-
re tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo miglio-
re possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente metten-
do a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario anche in
una nuova professione da dipendente qualora l'assicurato avesse prece-
dentemente lavorato quale indipendente (cfr. sentenze del TF I 640/05 del
18 maggio 2006 consid. 3.1 nonché I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF
113 V 22 consid. 4). Inoltre, nel momento in cui è stato constatato che l'e-
sercizio di un'attività sostitutiva adeguata era medicalmente esigibile al
100%, il ricorrente aveva 53 anni. Non aveva dunque ancora raggiunto
l'età a partire dalla quale la giurisprudenza considera che di principio non
esiste più la possibilità realistica di mettere a profitto la residua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro generale supposto equilibrato (DTF 138
V 457 e sentenza del TF 9C_728/2012 del 31 dicembre 2012 consid.
5.1).
10.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore. Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo
effettuato dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità
– secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 39, trasmesso al ricor-
rente mediante il provvedimento del 5 dicembre 2012 di questo Tribunale
(doc. TAF 11), basi di calcolo peraltro rimaste incontestate in questa sede
– che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai dati dell'anno 2004, le li-
mitazioni funzionali del ricorrente avendo decorrenza da settembre del
2003 secondo la presa di posizione dell'agosto 2007 del dott. C._______
(doc. 62), che a quelli del 2003, fermo restando che nulla cambia nella
C-4450/2012
Pagina 16
sostanza all'esito della causa. Si sarebbe pertanto dovuto tenere conto di
un reddito da valido di Eur 1'460.00 conseguibile dal ricorrente nel 2004
in Italia come venditore (salario 2004, secondo le statistiche edite dall'Uf-
ficio internazionale del lavoro di Ginevra, aumentato del 10% per tenere
conto dell'esperienza professionale dell'insorgente e del fatto che ha e-
sercitato un'attività lucrativa in proprio; salario peraltro più favorevole
all'insorgente rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi, vale
a dire Eur 1'258.00; doc. 14) e di un reddito da invalido di Eur 1'081.00 ot-
tenibile dal ricorrente nel 2004 in attività semplici e ripetitive (tenuto conto
di un salario medio mensile nel 2004 di Eur 1'216.89 nella categoria "cas-
siere nel settore commercio al dettaglio" e di Eur 1'327.40 nella categoria
"venditore nel settore commercio al dettaglio", secondo le statistiche edite
dall'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, e della presa in conside-
razione di una riduzione del 15%, la quale appare ammissibile, conto te-
nuto delle particolarità personali e professionali del caso). Dal confronto
fra il reddito da valido di Eur 1'460.00 e quello da invalido di Eur 1'081.00
consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 26% che esclude
il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità ([1'460.00 – 1'081.00] x 100 : 1'460.00 = 25,96%). Peraltro, an-
che applicando la riduzione massima consentita del 25%, la differenza tra
i redditi di riferimento non permette in alcun modo di raggiungere la per-
centuale minima del 40% necessaria per ottenere il diritto ad una rendita.
11.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 L'insorgente ha chiesto l'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali. Secondo dottrina e giuri-
sprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono di massima adempiuti se l'istante si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole (DTF 119 Ia
11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, qualora non
possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari
al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid.
2.5.1). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è coniugata, oc-
corre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid.
3). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme discipli-
nanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esi-
stenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene
C-4450/2012
Pagina 17
(spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio
2007 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Ciò non toglie che dalla persona
che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa
non deve per questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta
a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi
urgenti (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni U 356/02 del 7 lu-
glio 2003). Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che
l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte
al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non
è da considerarsi unicamente la situazione di reddito, ma globalmente
l'intera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e
7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di potere chiedere l'assistenza giu-
diziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giu-
risprudenza federale garantendo una riserva di soccorso ["Notgrö-
schen"]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11
consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il richiedente, di grava-
re un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito ipotecario]). Ora, nel
caso concreto, dal formulario "Gratuito patrocinio" (doc. TAF 10) compila-
to dal ricorrente medesimo si evince, in particolare, che lo stesso dispone
di una sostanza immobiliare sufficiente (valore: Eur 90'000.00 [immobile
che l'istante non ha indicato essere gravato da ipoteche o altri debiti]) per
potere pagare le spese processuali della presente procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale e più in generale i costi globali inerenti
a tale procedura. La domanda d'assistenza giudiziaria deve pertanto es-
sere respinta.
12.2 Le spese processuali di fr. 400.-, che seguono la soccombenza, so-
no pertanto poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
12.3 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: